nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l’art. 2054, 1 co. c.c. pone, a carico del conducente, una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l’onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.

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Giudice di Pace Campobasso, civile Sentenza 11 marzo 2019, n. 21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

Il Giudice di Pace di Campobasso, dr. Luigi Amoruso, ha emesso la seguente

SENTENZA

definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 424/’17 R.G.A.C.C., riservata per la decisione all’udienza del 07.11.2018 e promossa da:

(…), nato a C. (C.) il (…) ed ivi residente alla via (…) (c.f. (…)) elettivamente domiciliato in Campobasso alla via (…) presso lo studio dell’avv. Carmen elisa romano con gli avv.ti An.Sc. e Fr.Mo. dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all’atto di citazione del 03.01.2017

-attore-

contro

(…) S.p.a. con sede in T. al L. U. I. n. 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dr. I.S., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaella Vitali giusto mandato in calce all’atto di citazione

-convenuto-

nonché

(…), residente in C. (C.) alla via (…)

-convenuto/contumace-

e

(…), residente in C. (C.) via S. F. n. 49

-convenuto/contumace-

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

La presente decisione è resa ai sensi dell’art. 132 c.p.c. come novellato dall’art. 45, 17 comma della L. n. 69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa.

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali d’udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.

La domanda va accolta nei limiti e per i motivi appresso precisati.

Dichiarata, preliminarmente, la contumacia dei convenuti (…) e (…), che hanno preferito non costituirsi in giudizio nonostante regolare notifica dell’atto di citazione (avvenuta, rispettivamente, il 07.02.2018 ed il 30.01.2017) e non contestate la legittimazione passiva dei convenuti e quella attiva dell’istante, la società assicurativa (che si costituiva solo all’udienza dell’11.04.2018 malgrado regolare notifica telematica dell’atto di citazione, avvenuta il 21.01.2017 – identificativo messaggio: o pec (…) chiede il rigetto della domanda di risarcimento proposta contestando l’an ed il quantum debeatur in quanto “…la pretesa risarcitoria formulata dall’attore non trova riscontro alcuno con la dinamica denunciata dall’assicurato, per evidente incompatibilità eziologica tra il danno lamentato e la dinamica del sinistro.

Invero l’investimento di che trattasi avrebbe dovuto al più arrecare lesioni alla parte sinistra dell’attore e non a quella destra come descritto in citazione. In riferimento al quantum la somma richiesta … risulta essere sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, nesso eziologico con il sinistro per cui è causa, idoneo a giustificare la pretesa…” (pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta del 09.04.2018).

All’udienza del 10.01.2018, su istanza della difesa di parte attrice, veniva concesso termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, sig.ra (…) – proprietaria dell’autovettura condotta dal (…) che investì il 19.08.2014 in Cercemaggiore (CB) il (…) – che non si costituiva in giudizio.

La società convenuta all’udienza del 10.05.2018 chiedeva la revoca dell’ordinanza ammissiva delle prove, a suo dire emessa in difetto di necessario contraddittorio.

E’ principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la nullità conseguente all’assunzione della prova testimoniale prima dell’integrazione del contraddittorio è posta nell’interesse del litisconsorte necessario pretermesso e deve perciò essere fatta valere da quest’ultimo nei modi indicati nel 2 comma dell’art. 157 c.p.c., essendone invece esclusa la rilevabilità d’ufficio (Cass. n. 2125/07; Cass. n. 16034/02; Cass. n. 8878/1998).

Ciò posto, deve rilevarsi che la richiesta in questione non proviene da un litisconsorte pretermesso ma da uno dei convenuti che, benché regolarmente citato in giudizio (con atto notificato telematicamente il 21.01.2017, come da ricevute in atti, non contestate), ha preferito costituirsi successivamente alla prima udienza, ossia all’udienza dell’11.04.2018 e con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 10.04.2018 e senza sollevare, né all’udienza dell’11.04.2018 né nel proprio atto di costituzione in giudizio, alcuna lamentela in ordine all’ammessa prova testimoniale, la qual cosa svuota di rilevanza l’eccezione sollevata.

Quanto al merito, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l’art. 2054, 1 co. c.c. pone, a carico del conducente, una presunzione juris tantum di colpa.

Per vincere tale presunzione il conducente ha l’onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (Cass. n. 14472/14).

Non spetta al pedone dimostrare la responsabilità, totale o parziale, del conducente nella verificazione dell’evento ma è onere di quest’ultimo adeguatamente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell’evento (Cass. n. 1135/15; Cass. n. 20204/14; Cass. n. 5399/’13) e che quindi il conducente non aveva alcuna possibilità di prevenire l’evento come, ad esempio, quando risulti che il pedone investito è apparso all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procedeva regolarmente sulla strada, il cui conducente rispettava tutte le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass. n. 4551/17); anche se non emergessero elementi tali da escludere la presunzione di responsabilità gravante sul conducente del veicolo, nulla impedisce, comunque, di verificare la condotta tenuta dal pedone (Cass. n. 1135/15; Cass. n. 20204/14; Cass. n. 5399/13).

Applicando i principi appena enunciati al caso di specie, alla luce di quanto emerso in fase istruttoria, pur dovendo constatare l’impossibilità di ricostruire in ogni suo aspetto l’accaduto, non può non concludersi per l’affermazione della colpa del conducente, ai sensi dell’art. 2054, 1 co. c.c.

Il teste (…), in particolare, all’udienza del 21.06.2017, ha confermato la verificazione dell’evento dannoso per cui è causa (“…ero presente al momento in cui detta autovettura, condotta dal sig. (…), investiva il sig. (…) che si trovava in via fonte Senigallia e precisamente sul margine destro della strada e fuori dalla corsia di percorrenza della auto…” “…il sig. (…) trasportandolo al (…) dell’ospedale di Campobasso”), avvalorando così anche la dichiarazione resa sul punto dal teste (…), figlio dell’investitore, escusso anch’egli in qualità di teste nella predetta udienza (dichiarazioni testimoniali non contestata dalla difesa di parte convenuta).

Il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi, e ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose per i pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili, in quanto la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell’attraversare costituisce rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale (Cass. n. 22033/18).

Nel caso di specie, quindi, nulla agli atti di causa prova che il conducente avesse in quell’occasione adottato tutte le dovute cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto o che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque l’evento evitabile (Cass. n. 24472/14; Cass. n. 3964/14; Cass. n. 3542/13; Cass. n. 524/11); nulla dimostra una responsabilità concorrente o esclusiva del pedone, restando la circostanza di fatto dell’impatto tra la vettura condotta dal (…) ed il pedone.

Tutto lascia ragionevolmente presumere che il conducente della vettura investitrice non sia stato in quel frangente prudente ed avveduto, assumendo una condotta di guida ed una velocità tali da “prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose per i pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili”.

Relativamente al quantum debeatur, reputa questo Giudicante di dover far riferimento alla C.T.U. medica espletata, alle cui conclusioni è possibile rimettersi atteso che la relazione peritale appare correttamente espletata e coerente nelle conclusioni con le premesse tecnico-scientifiche dell’indagine peritale, consulenza tecnica che, in particolare, confermando il nesso causale tra evento denunciato e lesioni riportate dall’attore (“distorsione-distrazione caviglia destra”), ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea così suddiviso: parziale al 75% di giorni ventidue; parziale al 50% di giorni venti e parziale al 25% di giorni venti, escludendo invalidità permanente e considerate congrue le spese mediche per visita ortopedica Euro 26,91; visita ortopedica Euro 36,62; sedute fisioterapiche per Euro 51,15; per magnetoterapia Euro 250,00 e fisioterapiche – kinesiterapia Euro 51,15 per complessivi Euro 415,83.

Trattandosi di lesioni cd. micropermanenti, per la traduzione dei predetti dati accorre far riferimento ai criteri dettati dall’art. 139 d.lgs. n. 209/05 come aggiornato dal (…) del 17 luglio 2017 (pubblicato in G.U. n. 196 del 23.08.2017) che prevedono per un giorno d’inabilità temporanea totale il riconoscimento di un indennizzo pari a 46,10 Euro. All’attore, pertanto, andranno riconosciuti Euro 773,52 per i 22 giorni di ITP al 75%, Euro 468,80 per ITP al 50% ed Euro 234,40 per ITP al 25% per un totale di Euro 1.476,72; nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale in difetto della necessaria prova, che era onere di parte attrice fornire.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d’ufficio come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al (…) n. 38 del 2017 considerando il valore effettivo della causa e l’attività difensiva posta in essere, ponendole a carico della società convenuta insieme alle spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, compensando le stesse tra le altre parti.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Campobasso, dr. Luigi Amoruso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:

1. accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto condanna la società assicurativa convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento in favore di parte attrice della somma complessiva di Euro 1.476,72 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda all’effettivo soddisfo nonché al rimborso delle spese mediche per complessivi Euro 415,83;

2. condanna, per l’effetto, la società assicurativa convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore di parte attrice delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi Euro 857,54 di cui Euro 186,54 per spese (Euro 113,00 studio; Euro 120,00 introduttiva; Euro 235,00 istruttoria/trattazione ed Euro 203,00 decisionale) oltre I.V.A., C.A. e spese gen. nella misura del 15% (se dovuti e documentati con fattura) come per legge, compensando dette spese di lite tra le altre parti del giudizio e ponendo definitivamente a carico della società assicurativa convenuta le spese di C.T.U. come liquidate con decreto del 15.01.2019.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Campobasso il 18 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria l’11 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.