L’operazione di leasing finanziario si caratterizza per l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest’ultimo) di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilita’ della cosa, in forza del quale, ferma restando l’individualita’ propria di ciascun tipo negoziale, l’utilizzatore e’ legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo, l’utilizzatore non puo’, invece, esercitare l’azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso e’ estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiche’ riguarda non la legitimatio ad causam ma la titolarita’ attiva del rapporto.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|30 maggio 2019| n. 14757

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19376-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

(OMISSIS) gia’ (OMISSIS) SA, in persona del suo Procuratore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 578/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 578 del 08/05/2017, per quanto ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’appello principale, nonche’ l’appello incidentale – proposto dalla (OMISSIS) S.a. – confermando cosi’ la giurisdizione del giudice italiano, proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.A, della (OMISSIS) S.a. e della (OMISSIS) S.r.l., avverso sentenza del Tribunale di Sanremo.

Il primo giudice, adito dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), aveva rigettato le domande di risoluzione e/o di annullamento del contratto di fornitura dell’imbarcazione (OMISSIS) modello “(OMISSIS)”, proposte nei confronti della (OMISSIS) S.A. e della (OMISSIS) S.r.l., con conseguenti obblighi restitutori e risarcitori, per carenza di legittimazione attiva, non avendo gli attori la titolarita’ del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e per estraneita’ della (OMISSIS) ad esso, e l’azione di risoluzione o annullamento del contratto di leasing e di risarcimento del danno proposta dai (OMISSIS)- (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.a. per inadempimento e per vizi della cosa, ovvero per inadempimento del fornitore.

I ricorrenti (OMISSIS)- (OMISSIS) impugnano per cassazione la sentenza della Corte territoriale con quattro motivi, formulati ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione: alla L. 14 luglio 1993, n. 259, articoli 10 e 12 di ratifica della Convenzione di Ottawa del 28 maggio 1988, alla Direttiva 99/44/CE, agli articoli 1519 bis e segg. cod. civ. e/o articolo 125 quinquies t.u.b., all’articolo 1705 c.c. e articolo 1362 cod. civ. (con riferimento a prospettato cd. collegamento negoziale) e, infine, in riferimento agli articoli 1218, 1223 e segg., 1453 c.c. e 1494 e segg. c.c..

Resistono, con separati controricorsi, la (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) e la (OMISSIS) S.A..

La (OMISSIS) S.r.l. e’ rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte di appello di Genova per violazione ed omessa applicazione della L. n. 259 del 1993, articoli 10 e 12 di ratifica della Convenzione di Ottawa del 28/05/1988.

Il mezzo, cosi’ come formulato, e’ inammissibile in quanto nelle precedenti fasi di merito parte ricorrente non aveva in alcun modo invocato l’applicazione della L. n. 259 del 1993, articoli 10 e 12 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Ottawa, o quantomeno in ricorso non e’ specificato ove l’impugnativa sulla base della detta Convenzione e della legge di applicazione nel diritto interno, fosse stata proposta, essendosi l’impugnativa contrattuale concentrata sui rimedi di diritto interno di cui agli articoli 1427 e segg. c.c., come pianamente risulta dalla sentenza impugnata.

Inoltre, e ancora con riferimento al detto primo mezzo, deve rilevarsi che, sebbene la compatibilita’ del diritto interno con quello comunitario non e’ condizionato dalla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello ius superveniens e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione d’illegittimita’ costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute anche d’ufficio, salvo che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto (Cass. n. 11642 del 13/05/2010).

Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere violazione ed omessa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della Direttiva 99/44/CE in materia di vendita e/o fornitura di beni di consumo recepita dagli articoli 1519 bis e segg. c.c., con conseguente diritto per il consumatore di agire nei confronti del venditore chiedendo la risoluzione del contratto e/o dell’articolo 125 t.u.b., comma 4, vigente all’epoca dei fatti comportante diritto per il consumatore di agire contro il fornitore o il finanziatore.

Il motivo risulta formulato in maniera aspecifica, in quanto postula l’applicabilita’ della direttiva 99/44/CE, dell’articolo 1519 bis c.c., entrato in vigore dopo i fatti per i quali la domanda e’ stata proposta e riferibile alla vendita dei beni di consumo.

Analoga considerazione deve essere fatta con riferimento alla tutela invocata ai sensi dell’articolo 125 quinquies, comma 4, t.u.b., di che viene richiamato senza alcun riferimento alla sua data di entrata in vigore ed alla sua formulazione al momento dei fatti, ne’ viene specificato quando vi sarebbe stata la messa in mora ivi prevista.

Dalla sentenza conclusiva del giudizio di appello risulta, inoltre, che i (OMISSIS)- (OMISSIS) avevano inteso impugnare il contratto di finanziamento alla stregua della L. n. 108 del 1996 e dell’articolo 644 c.p. ma l’impugnativa non risulta adeguatamente riproposta nella presente fase di gravame.

Il terzo motivo e’ formulato ancora ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’articolo 1705 c.c. e delle disposizioni che presiedono all’interpretazione negoziale, di cui agli articoli 1362 e segg. c.c., con riferimento a collegamento negoziale cd. tecnico, comportante per gli utilizzatori il diritto di agire per la risoluzione e l’annullamento nei confronti del fornitore e del concedente e comunque di richiedere il risarcimento dei danni al fornitore.

Il motivo risulta essere proposto in precedenza ed e’ anch’esso apoditticamente formulato con riferimento ai piu’ recenti arresti di questa Corte, ma li richiama senza calarli nella fattispecie concreta.

La Corte d’appello di Genova ha richiamato esattamente la giurisprudenza di legittimita’, concludendo per l’infondatezza dell’impugnazione con statuizione non adeguatamente censurata dal motivo in esame.

Il mezzo risulta in tal modo sfornito di fondamento, atteso che la sentenza a Sezioni Unite (Cass. n. 19785 del 05/10/2015) invocata non fornisce ai ricorrenti un utile appiglio, in quanto essa testualmente afferma

“L’operazione di leasing finanziario si caratterizza per l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest’ultimo) di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilita’ della cosa, in forza del quale, ferma restando l’individualita’ propria di ciascun tipo negoziale, l’utilizzatore e’ legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo, l’utilizzatore non puo’, invece, esercitare l’azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso e’ estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiche’ riguarda non la legitimatio ad causam ma la titolarita’ attiva del rapporto”.

Il quarto motivo propone questione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli articoli 1218, 1223 e segg. e 1453 e 1494 c.c. presuppone accertata la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni in favore del compratore, circostanza che, nel caso di specie, difetta, in quanto, come esattamente prospettato dai giudici di merito, i (OMISSIS)- (OMISSIS) sono rimasti conduttori del bene mobile, non avendone acquistato la proprieta’.

Il quarto mezzo deve, pertanto, ritenersi inammissibile.

Il ricorso e’, pertanto, rigettato.

Al detto esito segue l’onere delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, sulla parte ricorrente e in favore di ciascuna delle parti costituite (OMISSIS) S.A. e (OMISSIS).

Nulla va disposto per (OMISSIS) S.r.l., che non ha svolto attivita’ difensiva alcuna.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di (OMISSIS) S.A. e di (OMISSIS), che liquida in Euro 10.200,00 per ciascuna, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, CA ed IVA per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.