l’applicazione al leasing traslativo della disciplina inderogabile di cui all’art. 1526 cc in tema di vendita can riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il sala godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della casa ed acquisendo i canoni maturati, non può attenere un indebita vantaggia derivante dal cumula della somma dei canoni e del residuo valore del bene. In conformità a tali principi ed al disposto dall’art. 1526 cc, deve ritenersi nulla ogni diversa pattuizione delle parti prevista in sede contrattuale non conforme al dettato normativo e nello specifico va dichiarata la nullità della clausola penale prevista dal contratto sottoscritto dalle parti per contrarietà della stessa a una norma imperativa.

Tribunale|Modena|Sezione 3|Civile|Sentenza|14 aprile 2020| n. 373

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA

III SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emilia Salvatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9078/2015 promossa da:

FALLIMENTO (…), con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (…)

OPPONENTE

contro

(…), rappresentata/o e difesa/o dall’Avv. (…) elettivamente domiciliata presso il difensore

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso rispettivamente come da ricorso in riassunzione la difesa del fallimento , come da foglio di pc depositato in via telematica la difesa di (…) chiedendo, previa applicazione del diritto tedesco, il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal fallimento;

IN SUBORDINE: disporre secondo giustizia sulle domande proposte

dall’opponente, con vittoria delle spese di lite;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ditta (…) in bonis stipulava con la società (…) in data 21-10-2009-16-11-2009 un contratto di leasing finanziario avente ad oggetto 50 macchine rettilinee per maglieria per l’importo complessivo di Euro 2.700.000,00 da restituire mediante versamento di un acconto iniziale di Euro 500.000,00 e 54 rate mensili di Euro 47.395,00, oltre al diritto di riscatto quantificato in Euro 270.000,00.

Le modalità di versamento dei canoni venivano in parte modificate con accordo del 8-11-2011 nel senso della previsione di 60 rate mensili di Euro 36.166,00, mentre l’importo del riscatto rimaneva invariato.

La società utilizzatrice versava gli importi dovuti sino al dicembre 2014 per complessivi Euro 2.371.482,12 mentre non provvedeva al versamento degli ulteriori canoni dovuti sono al giugno 2015 per complessivi Euro 253.162,00.

(…) in data 24-7-2015 otteneva dal Tribunale di Modena decreto ingiuntivo nei confronti della ditta (…) avente ad oggetto la restituzione delle macchine per maglieria, senza ulteriori pretese di natura economica.

La utilizzatrice proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiedendo la revoca e l’annullamento del decreto opposto, ferma restando la consegna delle macchine in contestazione come prevista in sede contrattuale, la restituzione dei canoni corrisposti, previa determinazione dell’equo compenso e del deterioramento del bene ex art. 1526 cc da riconoscere in favore della società di leasing, con esclusione del risarcimento del danno in quanto non dovuto ed inapplicabilità perché contra legem della clausola penale prevista nel contratto;

in via gradata ridurre la penale ad equità;

in ulteriore subordine, disporre la compensazione delle rispettive pretese creditorie e condannare l’opposta alla differenza dovuta in favore della opponente.

Si è costituita in sede di giudizio di opposizione la società (…) chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art 648 cpc; in subordine disporre secondo giustizia sulle altre domande proposte dalla opponente.

Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la società (…) consegnava spontaneamente i macchinari in contestazione alla società di leasing.

Nel corso del giudizio veniva disposta ctu al fine di stabilire l’equo compenso ed il valore dei beni all’atto della restituzione oltre all’entità della penale prevista contrattualmente. All’udienza del 25-7-2018 il difensore della ditta (…) comunicava l’intervenuto fallimento della stessa per cui veniva dichiarata l’interruzione del giudizio.

Il Fallimento (…) provvedeva alla riassunzione della causa di opposizione dando atto di aver provveduto alla restituzione dei macchinari e riproponendo le domande restitutorie già formulate ex art. 1526 cc, mentre l’opposta si costituiva insistendo nel rigetto della opposizione, concludendo per la di conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa applicazione della legge tedesca;

in subordine disporre secondo giustizia sulle domande di parte opponente, con vittoria delle spese di lite.

Tanto premesso occorre procedere in primo luogo ad esaminare le eccezioni preliminari di rito e di merito proposte dalle parti:

parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto per la prima volta l’applicazione al presente procedimento del diritto tedesco, in base a quanto previsto dall’art 21 del contratto di leasing intervenuto tra le parti , nonché l’applicabilità dell’art. 249 comma 1 BGB in tema di risarcimento del danno e l’art 307 che prevede l’inefficacia delle clausole contrattuali se svantaggiano in modo inadeguato “la controparte del proponente in contrasto con i dettami di buona fede”.

L’eccezione così come proposta è del tutto inammissibile, infondata, mai proposta nel corso del giudizio al fine di provocare il relativo contraddittorio sul punto.

La stessa società opposta ha azionato la propria pretesa creditoria in Italia chiedendo l’emissione di decreto ingiuntivo, sul presupposto dell’applicabilità alla controversia della giurisdizione italiana e della normativa interna sia in sede di decreto ingiuntivo sia nel successivo giudizio di opposizione, nel corso del quale mai è stata sollevata né all’atto della costituzione né in sede di memorie ex art. 183 comma VI cpc la questione della normativa applicabile con riferimento alla pattuizione intervenuta tra le parti, invocata solo in sede di precisazione delle conclusioni, senza alcuna specifica allegazione con riferimento all’applicabilità della normativa tedesca se non attraverso il richiamo di disposizioni normative del tutto generiche ed inconferenti rispetto alla decisione del caso concreto.

Quanto all’eccezione formulata dalla società opposta in sede di comparsa di costituzione in riassunzione di inammissibilità della domanda riconvenzionale del fallimento per mancata riproposizione della domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo, si tratta di eccezione non ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, per cui deve intendersi rinunciata.

In ogni caso l’ eccezione è infondata posto che il fallimento in sede di riassunzione di giudizio non ha formulato la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto non per rinuncia ma dando atto di aver provveduto alla restituzione dei beni oggetto della richiesta di ingiunzione dopo l’esecutività del decreto ingiuntivo, mantenendo ferma nel giudizio di merito la domanda riconvenzionale ritualmente proposta, avente ad oggetto la restituzione dei canoni versati.

Parte opposta, a sua volta, ha formulato richieste risarcitorie a seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla opponente cd “reconventio reconventionis”, al fine di paralizzare le relative pretese di controparte, domande tutte dipendenti dal medesimo titolo e come tali del tutto legittime ed ammissibili (Cass. Civ. 2019/5415).

Del resto la domanda restitutoria azionata dal fallimento nei confronti della società di leasing non avrebbe potuto essere proposta in sede concorsuale ma solo avanti al giudice ordinario, al contrario le pretese risarcitorie della opposta, salvo l’ipotesi di eccezione riconvenzionale finalizzata a paralizzare le altrui pretese come nel caso di specie, avrebbero dovuto essere azionate in sede concorsuale per vedere riconosciuto il proprio credito, con relativa insinuazione al passivo del fallimento e soddisfazione dello stesso in moneta fallimentare.

Nel merito il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dal fallimento (…) di restituzione di tutte le somme versate a (…) sino al 31-12-2014 pari ad Euro 2.371.482,12 con riferimento al contratto di leasing di natura traslativa intercorso tra le parti, sottoscritto nel 2009 e con decorrenza dal 1-1-2010 o della diversa somma risultante dovuta, previa detrazione dell’equo compenso da riconoscere alla parte opposta per il godimento del bene ed il suo deprezzamento ex art 1526 cc, con esclusione, secondo la prospettazione di parte attrice, di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno in quanto non dovute, dovendosi ritenere conta legem ed inapplicabile la clausola penale prevista in sede di contratto, o comunque in via subordinata riportare la stessa ad equità, ai sensi dell’art. 1526 cc.

In via di ulteriore subordine disporre la compensazione delle rispettive ragioni di credito delle parti, secondo il dettato normativo di cui all’art 1526 cc, corrispondere al fallimento l’importo dovuto a saldo per differenza tra debito e credito, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite.

Parte opposta ha chiesto il rigetto delle domande proposte dal fallimento richiamando le clausole contrattuali che prevedevano la possibilità per la società di leasing di trattenere gli importi incassati, ottenere il pagamento da parte della (…) di tutti i canoni dovuti dal momento in cui si è verificato l’inadempimento sino alla scadenza del contratto, oltre all’equo compenso per il godimento dei beni e quanto previsto contrattualmente a titolo di penale, dovendosi eventualmente riconoscere in favore della opponente le somme ricavate dalla vendita dei beni restituiti alla società di leasing.

Ai fini della decisione del presente giudizio occorre procedere in primo luogo ad un corretto inquadramento della fattispecie in esame ed individuare la disciplina normativa applicabile, in considerazione del momento in cui è sorto il rapporto negoziale e dell’epoca in cui si è verificato l’inadempimento dell’utilizzatore, tenendo conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa al contratto di locazione finanziaria. Non vi è contestazione tra le parti in merito alla qualificazione del contratto come leasing finanziario con finalità traslative posto che dalla stessa previsione contrattuale e dal prezzo pattuito risulta del tutto inequivoca la volontà delle parti e la finalità di consentire all’utilizzatore di ottenere all’atto della conclusione del contratto la proprietà delle macchine per maglieria, tenuto conto che i canoni di locazione erano comprensivi sia della quota capitale che degli interessi in base ad uno specifico piano di ammortamento, con la funzione di scontare anche una quota del prezzo in previsione dell’acquisto dei beni, ferma restando la previsione della quota di riscatto finale, atteso il valore residuo dei beni alla scadenza del contratto.

In tali ipotesi, secondo un orientamento ribadito sino in epoca recente dalla giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di leasing traslativo ed in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore trova applicazione l’art. 1526 cc, per cui il concedente ha diritto ad ottenere la restituzione del bene ed è tenuto alla restituzione all’utilizzatore dei canoni versati, salvo l’equo compenso per il godimento del bene e per il suo deprezzamento, oltre al risarcimento del danno se dovuto.

In tema di contratto di leasing di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui: “gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2017 (art. 1 commi 136-140) sono regolati dalla disciplina dell’art. 72 quater l.fall applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore.

Ne consegue che, in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato .

La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo.

Sulla base di tale valutazione sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o quello, in moneta fallimentare, del concedente stesso, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, derivante dai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed i canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.” (cass. civ. 2019/890).

Nello stesso senso Cass. civ. 2019/ 12552 secondo cui: “in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1 commi 136-140 della legge n. 124 del 2017, gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore, devono essere regolati sulla base di quanto previsto dall’art. 72 quater l. fall. che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti”.

La tesi della giurisprudenza sopra indicata è quella di ritenere che a seguito della modifica dell’art. 72 quater LF, entrata in vigore per i fallimenti pendenti alla data del 1-1-2018 e della successiva L 124/2017 entrata in vigore il 29-8-2017, è venuta meno ogni distinzione tra leasing traslativo e di godimento, è intervenuta una specifica regolamentazione normativa del contratto di leasing anche con riferimento all’inadempimento dell’utilizzatore, il legislatore ha dato una definizione unitaria del contratto di locazione finanziaria, ha dettato una disciplina normativa del contratto in precedenza definito atipico e regolato il rapporto sia a livello fisiologico che patologico, determinando gli effetti patrimoniali derivanti alle parti nelle ipotesi di risoluzione contrattuale.

A seguito di tale intervento normativo per i contratti risolti prima della dichiarazione di fallimento troverà applicazione la disciplina dettata dalla l. 124/2017 mentre per i contratti di leasing pendenti alla data del fallimento, sciolti per effetto della decisione del curatore, troverà applicazione l’art. 72 quater LF.

Resta in ogni caso impregiudicata la questione della disciplina applicabile “ratione temporis” al contratto in esame posto che è pacifico che il contratto è stato sottoscritto dalle parti nel 2009, in epoca anteriore all’ entrata in vigore della l. 124/ 2017 la quale non può avere efficacia retroattiva trattandosi di una nuova disciplina normativa dell’istituto e non è presente alcuna norma transitoria che preveda l’applicabilità della nuova normativa anche ai rapporti in corso instaurati in epoca precedente, così come è pacifico che il fallimento della società opponente è intervenuto nel corso del presente giudizio e che la risoluzione del contratto si è verificata in epoca anteriore al fallimento, con conseguente inapplicabilità dell’art. 72 quater LF dettato per la diversa ipotesi del contratto ancora pendente alla data del fallimento.

Nel caso concreto la risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore resta dunque disciplinata dalla normativa applicabile all’atto della conclusione del contratto e del relativo inadempimento, dovendo trovare applicazione l’art. 1526 cc, non potendo, sulla base della disciplina intertemporale, trovare applicazione né l’art. 72 quater previsto per l’ipotesi di sospensione del contratto e non già per quella di intervenuta risoluzione ante fallimento, né la L. 124/2017, entrata in vigore successivamente (vedi in tal senso cass. civ. 2019/3965; cass.civ 2018/ 15975).

Risulta pertanto del tutto corretta e fondata la domanda avanzata dal fallimento (…) in questa sede ex art 1526 cc di restituzione dei canoni di locazione finanziaria versati alla società (…) mentre quest’ultima avrà diritto al riconoscimento in suo favore dell’equo compenso per l’uso della cosa, comprensivo alla remunerazione del godimento del bene e del suo deprezzamento a seguito della diminuzione del relativo valore commerciale derivante proprio dall’utilizzazione del bene stesso, mentre non risulta compreso il risarcimento del danno il quale può essere riconosciuto alla società di leasing in ipotesi di deterioramento anomalo del bene , fermo restando il relativo onere probatorio posto a carico della parte richiedente (in tal senso: Cass. Civ. 2018/ 29020);.

(…) contesta la fondatezza delle domande proposte dal fallimento sulla base della clausola penale prevista dall’art. 15.5 del contratto secondo cui, in ipotesi di inadempimento dell’utilizzatore la società di leasing, avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno pari a tutti i canoni di leasing dovuti sia già percepiti sia i canoni a scadere, oltre al valore residuo del bene ed a tutte le spese connesse al contratto di leasing non comprese nei canoni, dovendosi dall’importo così calcolato detrarre l’eventuale ricavato della vendita del bene, oltre al valore dei beni residui, al netto dei costi sostenuti, nonché l’eventuale vantaggio per spese non sostenute o per eventuali rimborsi da parte dell’assicurazione.

Occorre rilevare sul punto, in base all’orientamento ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che l’applicazione al leasing traslativo della disciplina di cui all’art. 1526 cc ha carattere inderogabile e non può essere disattesa mediante un accordo negoziale tra le parti il cui contenuto si ponga in contrasto con la norma citata ed abbia la finalità di eludere detta norma di legge di ordine pubblico economico, ne deriva che: “in tema di leasing risaltasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento il patto cd. di deduzione – per mezza del quale deve essere riconosciuto al concedente l’importo complessivo dovuto dall’utilizzatore, a titolo di ratei scaduti e a scadere nonché quale prezzo del riscatta del bene, maggiorata degli interessi moratori convenzionali, anche se decurtata del prezza di riallocazione del bene aggetta del contratto – è nullo per contrarietà all’ordine pubblico economica ed, in particolare, alla previsione di cui all’art. 1526 cad civ., applicabile in via analogica a tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, interiormente alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore” (cass. civ. 21467/2017).

Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità:

“l’applicazione al leasing traslativo della disciplina inderogabile di cui all’art. 1526 cc in tema di vendita can riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il sala godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della casa ed acquisendo i canoni maturati, non può attenere un indebita vantaggia derivante dal cumula della somma dei canoni e del residuo valore del bene” (cass. civ. 2020/1581)

Nel caso in esame, in conformità al principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità del tutto condivisibili ed al disposto dall’art. 1526 cc, deve ritenersi nulla ogni diversa pattuizione delle parti prevista in sede contrattuale non conforme al dettato normativo e nello specifico va dichiarata la nullità della clausola penale prevista dal contratto sottoscritto dalle parti per contrarietà della stessa a una norma imperativa.

Ne deriva che IL FALLIEMNTO (…) ha diritto alla restituzione dei canoni pagati dalla stipula del contratto di leasing sino al 1-12-2014 pari a Euro 2.371.482,12 mentre (…) ha diritto all’equo compenso dovutole a titolo di remunerazione per il godimento del bene ed il suo deprezzamento e logoramento determinato dall’utilizzo dello stesso, così come determinato dal ctu, pari a Euro 1.183.783,00 dalla stipula del contratto al 112-2014 oltre ad Euro 243.750,00 sempre a titolo di equo compenso dal mancato pagamento sino alla restituzione dei beni quantificato in sede di ctu in Euro 243.750,00 e dunque per complessivi Euro 1.427.533,00.

Nessuna ulteriore somma è dovuta a titolo di risarcimento del danno, nè con riferimento alla clausola penale prevista contrattualmente attesa la sua nullità, nè con riferimento alla previsione di cui all’art. 1526 cc , non avendo la parte assolto al relativo onere della prova in relazione ad un deterioramento anomalo del bene, ulteriore rispetto al suo normale utilizzo già adeguatamente compensato con il riconoscimento della somma sopra indicata a titolo di equo compenso , dovendosi per altro rilevare che la società di leasing ha ottenuto la restituzione dei beni il cui valore all’atto della restituzione era pari ad Euro 1.404.000,00 parte dei quali già collocati sul mercato ed oggetto di vendita con un ricavo netto pari a Euro 1.363.125,00 , (oltre a parte dei beni non ancora venduti rimasti nella disponibilità della società di leasing) come si evince dalla ctu, per cui a voler tener conto del valore dei beni restituiti e degli importi riconosciuti alla società di leasing a titolo di equo compenso si determina un importo complessivo del tutto analogo a quello previsto in sede contrattuale (anche se si tratta di valutazione che esula dalla previsione normativa ex art 1526 cc) e non si ravvisa alcun pregiudizio di natura economica, come invece prospettata dalle difese di parte opposta.

Quanto alle censure mosse alla ctu in sede di difese finali dalla società di leasing si tratta di rilievi del tutto generici ed infondati posto che il ctu è stato convocato a chiarimenti su richiesta delle parti, nessun supplemento di perizia o di ulteriori indagini è stato disposto ma sono stati semplicemente richiesti al ctu chiarimenti e specificazioni con riferimento a quesiti già proposti all’atto del conferimento dell’incarico ed ai relativi conteggi, a cui il perito non aveva risposto in modo sufficientemente chiaro in quella sede, per cui nessuna replica doveva essere richiesta al ctp da parte opposta, il quale già nel corso della ctu era stato posto nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, in conformità a quanto previsto dall’art 195 cpc.

Per quanto detto, tenuto conto degli importi dovuti in restituzione al fallimento pari a 2.371.482,12, detratto l’importo a titolo di equo compenso dovuto alla società di leasing pari a Euro 1.427.533,00, la somma residua che (…) è tenuta a restituire in favore del Fallimento (…) risulta pari a Euro 943.949,12,oltre interessi legali dalla domanda al saldo mentre non sussistono i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione monetaria attesa la natura di debito di valuta della somma dovuta in restituzione e non essendo stato neppure allegato un maggior danno da svalutazione monetaria subito dal fallimento.

La società opposta è inoltre tenuta alla rifusione in favore del fallimento delle spese di lite , in base al principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, nella causa promossa dal FALLIMENTO (…) così dispone:

in accoglimento della domanda proposta dal fallimento, previa compensazione delle rispettive ragioni di credito, condanna (…) alla restituzione in favore del fallimento dell’importo residuo dovuto pari a Euro 943.949,12 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Rigetta ogni ulteriore domanda.

Condanna (…) alla rifusione in favore del fallimento (…) delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese di ctu come già liquidate, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi deciso in Modena, in data 2 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2020.

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