la liberalita’ d’uso prevista dall’articolo 770 c.c., comma 2, che non costituisce donazione in senso stretto e non e’ soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festivita’, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalita’, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell’autore dell’atto.

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15334

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26343-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) C/O DOTT. (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1067/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. LUCIO CAPASSO che ha richiesto il rigetto del ricorso;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Nel corso del 2005 (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia (OMISSIS) affinche’ fosse condannata alla restituzione della somma di Euro 4.856,97 in precedenza mutuatale, ovvero, in via subordinata che fosse condannata al pagamento della medesima somma quale indennizzo ed a titolo di ingiustificato arricchimento.

All’esito dell’istruttoria e nella resistenza della convenuta, che assumeva che le somme costituivano in realta’ oggetto di una donazione, avendo intrattenuto con l’attore una relazione sentimentale, il Tribunale adito con sentenza n. 388 del 2007 rigettava la domanda ritenendo che si verteva in materia di liberalita’ d’uso nell’ambito della convivenza tra le parti, ricompresa nella fattispecie di cui all’articolo 783 c.c.

La Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 1067 del 27 settembre 2013 rigettava il gravame dell’attore, disattendendo la censura secondo cui nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 783 c.c.

Ed, invero, ribadita la mancata prova dell’esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, la corresponsione della somma di cui era chiesta la restituzione, effettuata in favore della convenuta in piu’ volte, nonche’ la circostanza che l’attore era risultato dai documenti prodotti dalla convenuta proprietario di sei terreni e di tre immobili, confermava che si era al cospetto di una donazione di modico valore, avuto riguardo sia al profilo oggettivo (importo delle donazioni effettuate) sia al profilo soggettivo (in quanto le donazioni erano una minima parte del patrimonio del donante).

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di nove motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.

I giudici di appello si sono arrestati nella loro decisione ad escludere la ricorrenza di un contratto di mutuo (per la correttezza della soluzione dei giudici di merito, si veda anche da ultimo, Cass. n. 180/2018, che ha escluso che la mera consegna di assegni o di somme di denaro possa far desumere l’esistenza di un contratto di mutuo), trascurando che lo stesso attore gia’ in primo grado con le note conclusionali aveva preso atto dell’esito negativo delle risultanze istruttorie, di fatto rinunciando a tale domanda, ma e’ stato dimenticato che era stata avanzata anche una domanda subordinata di arricchimento senza causa, sulla quale i giudici di merito non si sono pronunciati.

Il motivo e’ evidentemente infondato, in quanto la sentenza impugnata, una volta esclusa la ricorrenza di un contratto di mutuo, ha altresi’ accertato che il titolo giustificativo della dazione delle somme in favore della convenuta era costituito da un contratto di donazione manuale ex articolo 783 c.c., sicche’ in presenza di un valido titolo contrattuale a supporto dello spostamento patrimoniale, deve reputarsi, quanto meno implicitamente, disattesa anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa, che invece presuppone l’assenza di un valido titolo per l’arricchimento della convenuta.

3. Il secondo motivo denuncia ex articolo 360 comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio laddove, nel ritenere che le dazioni delle somme in favore della controricorrente fossero da ricondurre ad una donazione manuale, ha omesso di considerare che l’attore nel 2001 era disoccupato, che nel 2002 aveva lavorato solo per qualche settimana, e che nel 2003 era stato nuovamente disoccupato. Inoltre non si era tenuto conto della documentazione bancaria attestante le minime giacenze dei conti correnti intestati al (OMISSIS), non potendosi quindi non ritenere che gli assegni, con i quali erano state trasferite le somme alla convenuta, non avessero notevolmente depauperato il ricorrente.

Il motivo e’ infondato, essendo evidente che con lo stesso si mira surrettiziamente a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti in difformita’ da quanto operato dal giudice di merito.

La Corte d’Appello ha, infatti, ritenuto che nella consistenza del patrimonio dell’attore, ai fini della ricorrenza delle condizioni per ritenere la donazione rientrante nella previsione di cui all’articolo 783 c.c., occorreva avere precipuamente riguardo alla componente immobiliare, la cui entita’ rendeva le donazioni ragguagliabili ad una minima parte del patrimonio del donante, legittimando quindi l’applicazione dell’articolo 783 c.c..

In tale prospettiva l’eventuale riscontro dell’esiguita’ delle giacenze di denaro diviene irrilevante, avendo i giudici di merito comunque provveduto alla verifica delle condizioni economiche del donante, come imposto dalla legge.

Il motivo va quindi rigettato, occorrendo in tal senso ricordare che le Sezioni Unite (Cass. 8054/2014), nello scrutinare la novella dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nella fattispecie, hanno sottolineato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, e ribadendosi l’assenza del carattere di decisivita’ per il fatto di cui si denuncia l’omessa disamina.

4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 783 e 2697 c.c., in quanto la sentenza gravata, nel valutare le condizioni economiche del ricorrente si e’ avvalsa della documentazione prodotta dalla controparte solo in grado di appello in tal modo violando la regola secondo cui e’ il donatario che intenda invocare la previsione di cui all’articolo 783 c.p.c. a dover dimostrare la modicita’ del valore del bene donato, ove ragguagliato alle complessive condizioni patrimoniali del donante.

Il quarto motivo lamenta la violazione degli articoli 183, 184 e 345 c.p.c. in quanto i documenti attestanti le proprieta’ immobiliari dell’attore erano stati prodotti dalla convenuta solo in appello in evidente violazione del regime delle preclusioni istruttorie.

I due motivi che, per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata ha fondato l’applicazione dell’articolo 783 c.c. alla fattispecie attribuendo valenza risolutiva proprio alla documentazione prodotta dall’appellata relativa alle proprieta’ immobiliari dell’attore (cfr. pag. 4 della sentenza), sicche’ tale valutazione deve reputarsi che valga altresi’ come implicita valutazione di indispensabilita’ delle prove documentali versate in atti in appello ex articolo 345 c.p.c., alla luce dell’interpretazione di questa norma che e’ stata di recente offerta dalle Sezioni Unite le quali hanno precisato che (Cass. n. 10790/2017) nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Nel caso in esame, la motivazione della sentenza di appello evidenzia che le incertezze in ordine alla ricorrenza dei presupposti fattuali per l’applicazione delle previsioni in tema di donazione manuale, che erano state accresciute dal fatto che lo stesso attore in appello aveva prodotto la documentazione bancaria attestante la situazione dei suoi conti correnti (cfr. pag. 4 del ricorso), risultano superate alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta, attribuendo quindi alla stessa il carattere di indispensabilita’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ne deriva altresi’ che, una volta superata la censura in ordine alla violazione dell’articolo 345 c.p.c., il terzo motivo, lungi dal denunciare una violazione dell’articolo 2697 c.c. (avendo il giudice di appello fondato la decisione proprio su documenti prodotti dalla convenuta, ed in conformita’ della regola di riparto dell’onere probatorio delineata dal ricorrente, che assume che sia il donatario a dover dimostrare le reali condizioni economiche del donante) si risolve in una non consentita critica all’accertamento dei fatti come compiuto dal giudice di merito, censura che non puo’ avere ingresso in questa sede.

5. Il quinto motivo lamenta la violazione dell’articolo 783 c.c. in quanto la decisione gravata, nel valutare la ricorrenza delle condizioni fattuali presupposte dalla norma de qua, ha preso in esame elementi di fatto successivi rispetto alle presunte donazioni, posto che dalla stessa documentazione versata in atti dalla controparte, emerge che i diritti immobiliari attribuiti dal ricorrente sono stati acquistati in epoca successiva alla dazione delle somme di denaro, dovendosi invece valutare la situazione esistente a tale data.

Il sesto motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, sempre in relazione all’accertamento della consistenza immobiliare del patrimonio del (OMISSIS) non si e’ tenuto conto del fatto che alla data delle donazioni questi non era proprietario di alcun immobile.

Inoltre, una volta determinata con precisione l’effettiva consistenza del patrimonio alla data delle donazioni, non e’ dubitabile che l’importo degli assegni girati alla convenuta fosse tale da determinare una significativa incidenza sulle capacita’ patrimoniali del ricorrente.

I due motivi che per la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono a loro volta infondati, e vanno quindi rigettati.

Si sostiene, infatti, che i giudici di appello non avrebbero valutato la circostanza che in realta’ gli immobili, la cui appartenenza al ricorrente ha indotto ad applicare l’articolo 783 c.c., sarebbero stati acquistati in epoca successiva alle presunte donazioni, e che quindi occorreva avere riguardo alla situazione patrimoniale preesistente a tali acquisiti, che ove correttamente valutata avrebbe necessariamente portato ad escludere l’applicazione della norma de qua. L’impianto complessivo dei due motivi si fonda quindi sull’affermazione secondo cui vi sarebbe stata un’omessa disamina di un fatto decisivo, costituito dall’apprezzamento circa la data di acquisto degli immobili da parte del ricorrente, il cui riscontro positivo travolgerebbe a catena tutte le altre affermazioni contenute in sentenza, rivelando quindi la falsa applicazione anche dell’articolo 783 c.c.

Ad avviso del Collegio la censura di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come formulata dal ricorrente non puo’ avere seguito.

Ed, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che (Cass. S.U. n. 8053/2014) l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (conf. Cass. n. 19887/2017; Cass. n. 7472/2017).

Il ricorso in esame, se effettivamente contiene l’individuazione del fatto storico di cui si assume l’omessa disamina (data di acquisto degli immobili da parte del ricorrente), omette pero’ di indicare, in violazione della norma, come e quando il fatto in esame abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, il che rende inammissibile la censura proposta.

Ma a tali considerazioni va altresi’ aggiunto che difetta il carattere di decisivita’ del fatto non valutato.

A tal fine va evidenziato che lo stesso ricorrente ha riconosciuto che la domanda principale avanzata in primo grado, volta ad ottenere la restituzione di somme asseritamente concesse a titolo di mutuo, era rimasta priva di prova, essendo stato confermato il rigetto anche dalla sentenza di appello, senza che sul punto sia stata mossa alcuna censura. Sarebbe pertanto suscettibile di valutazione solo la domanda subordinata avanzata in primo grado espressamente individuata dall’attore in quella di indebito arricchimento ex articolo 2041 c.c., qualificazione che trova conferma anche nel fatto che in citazione si specificava che la somma richiesta in tal caso era dovuta a titolo di indennizzo (cfr. pag. 2 del ricorso). Orbene, anche laddove trovasse accoglimento la denuncia di omessa disamina del fatto decisivo, come effettuata da parte ricorrente e, sulla base di un diverso apprezzamento delle sue condizioni economiche, si escludesse l’esistenza di donazioni ex articolo 783 c.c., saremmo al cospetto di uno spostamento patrimoniale avvenuto per effetto di un titolo negoziale nullo, stante l’assenza del prescritto requisito formale, che tuttavia legittimerebbe una domanda di restituzione a titolo di indebito oggettivo e non anche di arricchimento senza causa.

A tal fine vale richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte per la quale (cfr. Cass. n. 6747/2014) l’azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicche’ la ripetibilita’ e’ condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilita’ concreta di ripetizione, secondo le regole previste dall’articolo 2033 c.p.c. e ss. (e cioe’ quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento senza causa prevista dall’articolo 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico.

Pertanto, nel caso di prestazione di “facere”, la quale non e’ suscettibile di restituzione e, in quanto indebita, non e’ oggetto di valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il suo valore economico, non e’ proponibile l’azione di indebito oggettivo ma, in presenza dei relativi presupposti, solo quella di ingiustificato arricchimento (conf. Cass. n. 9052/2010; Cass. n. 6245/1981). Quindi, anche laddove si dovesse ritenere che la prestazione eseguita dal ricorrente fosse priva di giustificazione causale, tuttavia avendo ad oggetto somme di denaro, lo strumento per ottenerne la restituzione sarebbe unicamente l’azione di indebito oggettivo, e non anche quella di arricchimento senza causa proposta dall’attore in via subordinata, cosi’ che, tenuto conto dell’effettivo tenore delle domande avanzate, resterebbe in ogni caso fermo il rigetto della domanda di condanna avanzata dall’attore, non potendosi accogliere una richiesta restitutoria fondata su di una domanda che pero’ non risulta essere stata proposta.

Le considerazioni sinora esposte danno quindi contezza anche dell’assenza del carattere della decisivita’ del fatto asseritamente non esaminato, posto che anche laddove fosse preso in considerazione e valutato conformemente alle aspettative del ricorrente, andrebbe confermato il rigetto della domanda attorea, ancorche’ sulla base di una diversa motivazione.

6. Il settimo motivo denuncia la violazione dell’articolo 770 c.p.c., comma 2 laddove ha reputato che fra le parti sarebbe esistita una relazione sentimentale tale da giustificare l’applicazione dell’articolo 783, quale ipotesi di liberalita’ d’uso.

Nel caso in esame pero’ non e’ stato precisato a quale uso corrisponderebbero le dazioni effettuate dall’attore, anche in ragione del fatto che era emerso che le parti non avevano alcun rapporto di convivenza.

L’ottavo motivo denuncia altresi’ la violazione dell’articolo 770 c.c., comma 2 sul presupposto che, anche a voler ritenere dimostrata una relazione sentimentale, dovrebbe escludersi l’applicazione dell’articolo 770 c.c., comma 2, in quanto i doni tra fidanzati costituiscono delle vere e proprie donazioni, anche quanto al rispetto dei requisiti di forma e di sostanza.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

In primo luogo si rileva che la sentenza di appello ha incentrato la soluzione della controversia sulla sola applicazione dell’articolo 783 c.c., pervenendo alla conclusione secondo cui si trattava di donazioni manuali, mancando ogni riferimento alla seppur connessa previsione di cui all’articolo 770 c.c., comma 2, sicche’ i motivi in esame non appaiono confrontarsi con l’effettiva ratio decidendi della sentenza gravata.

In secondo luogo la sentenza d’appello ha sia pure implicitamente confermato l’accertamento circa l’effettiva esistenza di una relazione sentimentale tra attore e convenuta, ancorche’ fosse priva dell’elemento della convivenza, relazione che giustificava ai sensi dell’articolo 770 c.c., comma 2 la sporadica elargizione di somme di denaro, che la sentenza di appello ha confermato rientrare nella previsione di cui all’articolo 783 c.c.

La decisione gravata risulta quindi avere fatto corretta applicazione dei principi piu’ volte affermati da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 18280/2016) per cui la liberalita’ d’uso prevista dall’articolo 770 c.c., comma 2, che non costituisce donazione in senso stretto e non e’ soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festivita’, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalita’, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell’autore dell’atto (conf. Cass. n. 16550/2008; Cass. n. 18625/2010).

Il legame sentimentale esistente tra le parti (si consideri che anche nel precedente citato, n. 18280/2016 la vicenda scaturiva da una sottostante relazione sentimentale) appare quindi valida giustificazione per ritenere che, ancorche’ in maniera sporadica (trattasi di appena due elargizioni di denaro), il ricorrente potesse avere beneficiato la convenuta di somme di denaro, di importo contenuto avuto riguardo alla consistenza del suo patrimonio.

Ma le considerazioni svolte in occasione della disamina del quinto e del sesto motivo, in punto di conseguenze scaturenti anche dall’eventuale accertamento dell’invalidita’ delle donazioni effettuate in favore dell’appellata, denotano la assenza di decisivita’ dei motivi in esame, che, anche laddove accolti, non potrebbero determinare un esito diverso della controversia.

7. Il nono motivo denuncia infine la violazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius n. 4) la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in quanto non sarebbe stata esaminata la domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata dall’attore.

Ed, invero, anche a voler ritenere che la domanda de qua sia stata reiterata in grado di appello (ad avviso della controricorrente invece sarebbe stata abbandonata, e sostituita con una inammissibile, in quanto nuova, domanda di indebito oggettivo), vale ancora una volta far richiamo all’erroneita’ del riferimento all’azione di cui all’articolo 2041 c.c. per legittimare la richiesta di restituzione delle somme versate alla convenuta, sul presupposto dell’assenza di un valido titolo di giustificazione dello spostamento patrimoniale.

Peraltro, avendo la sentenza di appello confermato la ricorrenza di una valida donazione manuale, la domanda de qua deve ritenersi quanto meno implicitamente rigettata, analogamente a quanto accaduto in primo grado.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta ricorso e condanna il ricorrente, al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.