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la convocazione di tutti i condomini è il mezzo attraverso il quale i partecipanti al condominio vengono invitati alla riunione e sono posti nella condizione di dare il loro apporto informato e consapevole alla formazione della volontà dell’ente condominiale, in vista di interessi comuni. Con la conseguenza che, la mancata o tardiva comunicazione anche ad uno solo dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, costituendo violazione di norme che disciplinano il procedimento, comporta l’annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, terzo comma, cod. civ., – decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione -, rimane valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
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Tribunale Milano, Sezione 13 civile Sentenza 18 giugno 2018, n. 6912
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 60477/2016 R.G. promossa da:
(…) (C.F. (…)) e (…) (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. GU.AN., con elezione di domicilio in VIA (…) 20154 MILANO presso l’avvocato suddetto
ATTORI
contro
COND. VIA (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. D’O.FA., con elezione di domicilio in VIALE (…) 20162 MILANO presso lo studio dell’avvocato suddetto
CONVENUTO
– OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. n. 69 del 2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell’art.132 n. 4 c.p.c. con la L. n. 69 del 2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Oggi la causa è stata decisa con la lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) – La presente controversia prende origine dalla impugnativa della delibera assembleare del condominio convenuto del 24/02/2015, per mancata convocazione degli attori alla assemblea nella quale è stata emessa.
Alle deduzioni degli attori ha replicato il condominio convenuto, eccependo la decadenza dalla facoltà di impugnare la delibera in esame e, nel merito, chiedendone il rigetto e, comunque, la cessazione della materia del contendere per essere intervenuta la Delib. del 18 maggio 2017 che ha ratificato quella impugnata.
2) – Preliminarmente va esaminata la eccezione di parte convenuta di cessazione della materia del contendere tra le parti, per essere intervenuta la Delib. del 18 maggio 2017 che ha ratificato quella impugnata, sostituendola integralmente.
Come è noto, la fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dell’art. 2377 u.c. c.c. – secondo cui “l’annullamento della deliberazione dell’assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo”. Norma ritenuta applicabile anche nella materia condominiale ogni qual volta l’assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass. 05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n. 13740 del 1992).
Nel caso in esame la detta sostituzione è avvenuta ma, come è ugualmente noto, perché si verifichi la cessazione della materia del contendere è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004), mentre, allorquando la sopravvenienza di un fatto che si assuma suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettiva, il suo apprezzamento, se dimostrato, non può portare puramente e semplicemente ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato e, quindi, di accoglimento della domanda o di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione. In ogni caso, rimane salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l’attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l’accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce (Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-06-2014, n. 13885).
Parte attrice non ha rinunciato alla decisione sulle sue domande ma non ha dimostrato di avere ancora un concreto, attuale, interesse alla decisione in merito alle stesse, per quanto in atti e tenuto conto che con la delibera successiva si è avuta la sostituzione integrale di quella impugnata.
Ne consegue che dovrà esaminarsi nel merito la domanda attorea solo ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale di una delle parti.
3) – Come è noto, m materia di delibere condominiali la convocazione di tutti i condomini è il mezzo attraverso il quale i partecipanti al condominio vengono invitati alla riunione e sono posti nella condizione di dare il loro apporto informato e consapevole alla formazione della volontà dell’ente condominiale, in vista di interessi comuni. Con la conseguenza che, la mancata o tardiva comunicazione anche ad uno solo dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, costituendo violazione di norme che disciplinano il procedimento, comporta l’annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, terzo comma, cod. civ., – decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione -, rimane valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. (Cass. civ. Sez. UU., 07/03/2005, n. 4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).
Nel caso in esame non vi è prova della convocazione degli attori per la assemblea che ha emesso la delibera in esame, mentre parte attrice per replicare alla eccezione di parte convenuta di averla indirizzata presso l’edificio condominiale ha dimostrato in atti di avere residenza altrove.
Come è ugualmente noto, è opinione giurisprudenziale pacifica, applicata anche in caso di convocazione per l’assemblea di condominio, che, se la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 cod. civ. per gli atti recettizi in forma scritta una volta che gli stessi siano giunti all’indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo di sua destinazione, rimane sempre a carico del mittente l’onere di provare l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà (Cass. Civ. sentenza n. 4352 del 1999; Cass. civ., Sez. II, 06/10/2011, n. 20482; Cass. civ., Sez. I, 27/10/2005, n. 20924; Cass. civ., Sez. III, 08/06/2012, n. 9303).
Gli stessi principi si applicano anche alla comunicazione del verbale assembleare, dalla quale decorre il termine decadenziale previsto dall’art. 1137c.c. per chi, come gli odierni attori, come pacifico in atti, fosse stato assente alla assemblea e intendesse far valere un vizio rilevante sotto il profilo della annullabilità della delibera, quale quello in esame.
Anche della comunicazione di tale verbale agli attori non vi è prova in atti, né è fondata la eccezione di parte convenuta che essi avrebbero avuto conoscenza della delibera a seguito della notifica del decreto ingiuntivo emesso in forza della stesse o, quantomeno dal momento del pignoramento dei suoi conti correnti e che, conseguentemente, sarebbero decaduti dal potere di impugnarla per decorso da queste date del termine di cui all’art. 1137 c.c.
Sul punto va osservato che, l’onere di comunicazione della deliberazione agli assenti previsto dall’art. 1137 c.c. a carico del condominio si traduce indispensabilmente nell’adempimento del canone presuntivo di cui all’art. 1135 c.c., sicché impone la trasmissione del verbale all’indirizzo del condomino assente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011; vedi sul punto anche Cass. civ. Sez. II, 02/08/2016, n. 16081) e non è surrogabile nel senso di ampliare l’autoresponsabilità del condomino ricevente fino al punto di obbligarlo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse in altro modo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011).
Con la conseguenza che, anche la conoscenza della semplice esistenza della delibera impugnata dalla lettura del decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio sulla base della stessa, non potrà mai costituire conoscenza del suo contenuto e surrogare la sua trasmissione integrale presso l’indirizzo del condomino.
Ciò posto in maniera del tutto assorbente al fine del rigetto della eccezione di decadenza dal potere di impugnare la delibera in esame, mette solo conto osservare che, anche ove dovesse ritenersi, – sulla base di altra opinione giurisprudenziale che non si condivide (cfr.: Cass. civ. Sez. II, 02/08/2016, n. 16081) -, che tale conoscibilità sia ancorata alla data di proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, comunque nel caso in esame sarebbe stato rispettato il termine decadenziale previsto dall’art. 1137 c.c..
Tanto perché la opposizione al decreto ingiuntivo è stata proposta in data 12/09/2016 (doc.11 convenuto) e la presente impugnazione è avvenuta prima del decorso dei 30 giorni da tale momento, mediante la proposizione della procedura di mediazione e la comunicazione in data 6/10/2016 della convocazione per la seduta davanti all’Organismo di mediazione.
Ciò rilevato e ritenuto in fatto e diritto, va rigettata la eccezione di decadenza dalla impugnazione e va accertato che la assemblea condominiale del 24/02/2015 non si è validamente costituita per mancata convocazione degli attori.
Con la conseguenza che la delibera impugnata dovrebbe essere annullata essendo emerso il profilo di illegittimità sollevato da parte attrice, se non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere e la carenza sopravvenuta di interesse ad agire degli stessi dopo la sua sostituzione con quella del 18/05/2017, non residuando ulteriori profili meritevoli di decisione giudiziale in ordine alla impugnativa in esame.
Ne consegue, infine, la soccombenza virtuale del condominio in punto governo delle spese di lite e l’assorbimento nella presente pronuncia di ogni altra domanda e questione in giudizio tra le parti.
4) – Le spese e competenze del presente giudizio e quelle di mediazione, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico di parte convenuta Condominio ed a favore di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, in considerazione del valore della domanda.
Stante la mancata partecipazione del convenuto, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e 71 quater disp att. c.c., lo stesso va condannato ai sensi dell’art.8, comma 4bis di tale D.Lgs. al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti:
– Accerta la illegittimità della delibera impugnata del 24/02/2015 e dichiara la cessazione della materia del contendere sul punto, come in motivazione.
– Condanna il convenuto Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, a corrispondere agli attori, in solido tra di loro, le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in Euro 550,00 per spese e Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
– Condanna il convenuto Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad Euro 518,00.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Milano il 18 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2018.