La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiche’ prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, articolo 8, (trasfuso nell’articolo 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova del collegamento causale non gia’ tra prodotto e danno, bensi’ tra difetto e danno danno.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 settembre 2018, n. 23447

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8054/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dr. (OMISSIS) in qualita’ dei legali rappresentanti pro tempore Dr. (OMISSIS) in qualita’ di Presidente e Dr. (OMISSIS) in qualita’ di Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 690/2015 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ragusa, con la quale, in riforma della pronuncia del giudice di pace di Vittoria, era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere dalla (OMISSIS) Spa, il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell’improvviso spegnimento del motore sul tratto di strada che stava percorrendo, spegnimento causato, in occasione di pessime condizioni meterologiche, dalla penetrazione, negli ingranaggi, di una ingente quantita’ di acqua piovana, ristagnante sull’asfalto.

2. La societa’ intimata ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articoli 114, 116, 118 e 120, e dell’articolo 2697 c.c.: assume che il Tribunale aveva erroneamente interpretato le norme poste a presidio della tutela del consumatore dalle quali doveva evincersi la “responsabilita’ presunta” del produttore che prescindeva dall’accertamento della colpa e che poneva a suo carico l’onere di provare i fatti che potevano escludere la sua responsabilita’.

Lamenta l’impropria inversione dell’onere della prova, precisando che il difetto dell’autovettura, il danno e la relativa connessione causale risultavano fatti non controversi (cfr. pag. 11 del ricorso).

1.1. Il motivo e’ infondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “la responsabilita’ da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiche’ prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, articolo 8, (trasfuso nell’articolo 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova del collegamento causale non gia’ tra prodotto e danno, bensi’ tra difetto e danno danno” (cfr. Cass. 13458/2013); ed e’ stato altresi’ affermato che “in tema di responsabilita’ per danni da prodotto difettoso, gli obblighi gravanti sul produttore non possono ragionevolmente estendersi all’impiego di materiali, o all’adozione di cautele specifiche, tali da reggere anche ad un uso del prodotto univocamente prospettato all’utente come non conforme a minimali modalita’ di utilizzo, queste ultime a loro volta corrispondenti a regole di comune prudenza, non particolarmente gravose, ne’ implicanti apprezzabili limitazioni del bene (cfr. Cass. 16808/2015).

1.2. Tanto premesso, si osserva che il ricorrente, con la censura in esame, non tiene conto del fatto che il Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 114, che prevede la responsabilita’ del produttore per i danni cagionati dai difetti del suo prodotto deve essere coordinato con la successiva disposizione (cfr. articolo 120) secondo la quale la prova del vizio e’ a carico del consumatore danneggiato: nel caso concreto il ricorrente, con la censura in esame, propone una tesi difensiva che trascura il necessario collegamento fra le due norme teste’ richiamate e non tiene conto che il difetto da lui dedotto non e’ mai stato provato.

Il Tribunale, sul punto, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati in quanto ha centrato il bilanciamento degli oneri probatori: la censura, pertanto, e’ priva di fondamento.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto il Tribunale non aveva posto a fondamento della decisione i fatti non contestati, e si era invece fondato su “deduzioni ricavate dalla comune esperienza” attraverso le quali aveva impropriamente superato il contenuto delle risultanze probatorie, quali gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e le deposizioni testimoniali assunte, trincerandosi dietro valutazioni, definite apodittiche, quali l’ininfluenza del passaggio privo di difficolta’ delle altre macchine e di ciclomotori nello stesso punto ove la sua autovettura aveva riportato il danno.

Assume che, in tal modo, erano stati violati i principi espressi dagli articoli 115 e 116 c.p.c..

2.1. Il motivo e’ inammissibile, in quanto maschera una richiesta di rivisitazione del merito della controversia: il ricorrente, infatti, si limita a contrapporre una interpretazione delle emergenze processuali diverse da quella resa dal Tribunale, chiedendo, nella sostanza, un altro grado di merito al fine di ottenere la tutela delle proprie ragioni.

Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che “e’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realta’, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosi’ da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (cfr. Cass. 8758/2017).

Questo collegio intende dare seguito al principio sopra riportato.

3. Con il terzo motivo, ancora, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.: lamenta l’omesso esame di quattro fatti decisivi: 1) il contenuto del libretto di manutenzione che impediva la marcia solo per acqua superiore a 30 cm; 2) la circostanza che l’acqua era ugualmente entrata nel motore nonostante il posizionamento delle prese d’aria a 65 cm da terra; 3) l’ora d’arrivo sul luogo del sinistro della pattuglia dei VVFF (al fine di valutare l’attendibilita’ di quanto attestato nel verbale redatto, rispetto al momento del sinistro, circa la quota dell’acqua acqua piovana che ristagnava sull’asfalto; 4) la deposizione della teste (OMISSIS) che aveva indicato una profondita’ della pozzanghera di circa 25 cm, riferendo che procedevano a passo d’uomo.

3.1. La censura e’ complessivamente infondata, perche’ i fatti descritti ai nn. 1), 2) e 4) sono stati esaminati (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed il fatto n 3, oltre ad essere stato considerato (cfr. pag. 3 sentenza impugnata), non puo’ ritenersi decisivo per affermare che l’autovettura fosse difettosa.

4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce, ex l’articolo 360, n. 4, violazione e f.a. articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 118, comma 1 Disp Att.: assume che la motivazione su alcuni punti era illogica ed apparente, avendo svalutato immotivatamente la deposizione della moglie sulla velocita’ da lui tenuta e non avendo attribuito alcun significato al passaggio di altre autovetture, circostanza alla quale non era stato assegnato, erroneamente, alcun significato.

4.1. Il motivo e’ infondato in quanto continua a riproporre questioni di mero fatto gia’ esaminate dal Tribunale che ne ha tenuto conto nella complessiva valutazione della vicenda, motivando con argomentazioni sintetiche ma certamente al di sopra del minimo costituzionale e facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia di valutazione delle prove. Al riguardo si osserva che:

a. in relazione alle dichiarazioni del coniuge, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di prova testimoniale, l’insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti e per gli altri soggetti indicati dall’articolo 247 c.p.c., non permette una aprioristica valutazione di non credibilita’ delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei rapporti in essa indicati (nella specie, vincolo di coniugio tra testimone e parte) possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilita’ delle deposizioni stesse” (crf. Cass. 12259/2003): trattasi, dunque, di questione rimessa all’insindacabile valutazione del giudice di merito che non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’;

b. il passaggio di altre autovetture e ciclomotori risulta solo allegato dallo stesso ricorrente (v. pag. 26 nota 9 del ricorso) e valutato dal Tribunale che lo ha ritenuto ininfluente al fine di dimostrare il difetto dell’autovettura;

c. il verbale dei VVFF e’ stato valutato con motivazione logica e non apparente (cfr. pag. 5 sentenza primo cpv.).

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.200,00 per compensi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.