l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

Tribunale Bari, Sezione 1 civile Sentenza 9 aprile 2019, n. 1556

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 9500/2015 avente ad oggetto opposizione a decreto ex art. 316-bis c.c. e proposta

da

(…) ((…)), rappresentato e difeso da Avv. Ma.Ba.,

-opponente-

contro

(…) ((…)), rappresentata e difesa da Avv. Gi.Fi.,

-opposta-

avverso

decreto del Presidente del Tribunale di Bari depositato in data 05.05.2015 nell’ambito del procedimento speciale ex art. 316-bis c.c. avente R.G. 2104/2015.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. – Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l’iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- (…) ha adito questo Tribunale opponendo il (…) del 5 maggio 2015 con cui gli è stato imposto l’obbligo di pagamento della somma mensile di Euro 125,00 in favore di (…) a titolo di concorso al mantenimento della nipote ex filio (…) (30.12.2002); e ciò in ragione dell’inadempimento del di lui figlio (…) già obbligato a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di Euro 250,00 in forza di sentenza di questo Tribunale n. 2441/2008 del 28.10.2008.

Ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’obbligazione precisando che le sue sostanze reddituali (pensione di invalidità pari ad Euro 900,00 mensili) sono già insufficienti al sostentamento del proprio nucleo familiare composto dalla coniuge inoccupata e da un figlio studente fuori sede.

Ha dichiarato che l’opposta è lavoratrice dipendente con un reddito mensile pari ad Euro 750,00 ed ha la disponibilità gratuita di una casa di abitazione di proprietà dei genitori. Altresì ella ha un compagno convivente ed altri due figli.

Ha concluso domandando: l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto; la restituzione delle somme versate. Con vittoria delle spese di lite (atto di citazione in opposizione notificato il 12.06.2015).

I.2.- (…) si è costituita in giudizio contestando le avverse prospettazioni.

Ha sostenuto la fondatezza del decreto opposto ribadendo il totale inadempimento paterno agli obblighi personali e materiali sin dall’anno 2003. Ha precisato che (…) è stato anche condannato in sede penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Ha dichiarato di vivere in Santeramo con la figlia (…) e l’altro figlio (…) (31.10.2008) avuto dal suo compagno non convivente (…). Ha precisato che da quest’ultimo, in data 19.04.2015, ha avuto un’altra figlia di nome Isabella.

Ha affermato di aver percepito per l’anno 2013 un reddito di Euro 7.574,00 e di essere stata assunta, dopo un precedente licenziamento, in data 02.01.2014 come banconista presso la I. s.r.l. con busta paga di Euro 758,00 mensili.

Ha dichiarato che l’opponente percepisce una pensione dall’INPS con reddito annuale pari ad oltre Euro 15.000,00 ed è proprietario in regime di comunione legale dei beni di un appartamento in Santeramo.

Ha concluso domandando il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto. Con vittoria delle spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.11.2015).

I.3.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, con l’interrogatorio formale dell’opposta e con l’escussione di una teste. È stato altresì acquisito il fascicolo del procedimento presidenziale.

All’udienza del 17.12.2018 le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:

a) opponente: accogliere l’opposizione e revocare il decreto presidenziale; stabilire tempi e modalità di visita della minore (…); vittoria di spese;

b) opposta: rigettare l’opposizione con conferma del decreto opposto; dichiarare l’inammissibilità dell’avversa domanda relativa agli incontri minore-nonni; vittoria di spese in favore del difensore anticipatario.

All’esito, la causa è stata riservata per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.

II.- L’opposizione è fondata ed il decreto opposto deve essere revocato.

II.1.- (…) non ha assolto l’onere probatorio (stabilito a suo carico in ragione dell’inversione solamente processuale delle posizioni delle parti) relativo alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto necessari a far sorgere in capo a (…) l’obbligo di contribuire al mantenimento della nipote (…).

Invero a norma dell’art. 316-bis c.c. l’obbligazione degli ascendenti di fornire ai discendenti i mezzi necessari per adempiere ai doveri nei confronti dei figli è sussidiaria a quella dei genitori medesimi e pretende il riscontro dell’assenza di mezzi sufficienti da parte di questi ultimi.

Più precisamente deve ritenersi, in totale condivisione con quanto sostenuto dalla Suprema Corte, che

“l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.

Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (Cass. Civ., 02 maggio 2018, ordinanza n. 10419).

Nel caso di specie, pur provando l’inadempimento paterno di (…), sin dall’introduzione del procedimento speciale (…) non ha invece dimostrato l’insufficienza dei mezzi.

Infatti quest’ultima è perfettamente in grado di produrre reddito in misura dignitosa e sufficiente al mantenimento proprio e della prole.

In particolare, ella ha sempre concretizzato la propria capacità lavorativa come emerge dalle sue stesse deduzioni di parte e dalla documentazione allegata: nell’anno di imposta 2011 ha prodotto un reddito da lavoro di circa Euro 9.500,00 ed ha mantenuto entrate più o meno equivalenti anche negli anni successivi.

Ha dimostrato di essere in grado di ricollocarsi sul mercato del lavoro atteso che, come ella stessa ha dichiarato, a seguito di un licenziamento è stata nuovamente assunta in data 02.01.2014 dalla I. s.r.l. con uno stipendio mensile netto di Euro 758,00.

Inoltre in atti vi è una dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2016 dalla quale risulta la produzione di un reddito di poco meno di Euro 6.000,00.

Circostanza quest’ultima che, non solo è indicativa della capacità di continuare a produrre reddito, ma è altresì idonea a sconfessare la lamentata disoccupazione asseritamente intervenuta a decorrere dal 20.01.2016 (come risulta dal certificato di stato occupazionale del 28.12.2016): e, infatti, se la B. risultava disoccupata sin dal 20 gennaio dell’anno 2016 e poi invece nello stesso anno ha prodotto redditi da lavoro per circa Euro 6.000,00, se ne deve dedurre che l’attestazione di disoccupazione non è stata adeguatamente aggiornata ad eventuali occupazioni sopravvenute ovvero che non corrispondesse al vero sin dall’inizio.

L’opposta non ha fornito nessuna ulteriore prova idonea a dimostrare l’esistenza di elementi valutabili ai fini della verifica della sua condizione reddituale e patrimoniale.

Sicché deve ritenersi che la B. sia stata e sia tuttora perfettamente in grado di produrre redditi da lavoro idonei a garantire una esistenza libera e dignitosa a sé e alla sua prole.

A conferma di tale assunto vi è anche che ella, nello stesso anno 2015, ha esercitato la legittima e libera scelta di dare alla luce una terza figlia dalla relazione con il suo nuovo compagno: dal che può presumersi che ella abbia positivamente ponderato la possibilità di assumersi le ulteriori responsabilità personali e materiali conseguenti alla nascita di un terzo figlio.

Pertanto, l’assenza di prova in ordine all’insufficienza dei mezzi della madre è già di per sé idonea ad escludere il sorgere dell’obbligazione in capo agli ascendenti; con conseguente assorbimento di ogni valutazione relativa alla capacità reddituale dell’opponente.

Per l’effetto, l’opposizione deve essere accolta ed il decreto opposto deve essere revocato.

II.2.- La revoca del decreto opposto ha effetto retroattivo con la necessaria conseguenza che le somme già corrisposte non erano dovute ab origine.

Tuttavia questo Tribunale può limitarsi all’accertamento dell’efficacia ex tunc della revoca; ma non può accogliere la domanda di ripetizione svolta dall’opponente.

E ciò in quanto l’oggetto della prestazione è rappresentato da una obbligazione a carattere sostanzialmente alimentare che, per tale natura, resta irripetibile (a meno di spontaneo adempimento della controparte) e non suscettibile di compensazione secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., 04 luglio 2016, n. 13609).

III.- La domanda relativa al diritto della minore di incontrare i nonni è inammissibile per tardività in quanto formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c..

IV.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opposta e sono liquidate in base alle disposizioni di cui al (…) n. 55 del 2014 avendo riguardo ad un valore della controversia parametrato a norma dell’art. 13, comma I, c.p.c. (id est Euro 125,00*24 mesi = Euro 3.000,00).

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 9500/2015 introdotto da (…) con atto di opposizione notificato il 12.06.2015 nei confronti di (…), ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE l’opposizione e, per l’effetto, REVOCA il decreto del Presidente del Tribunale di Bari depositato in data 05.05.2015 nell’ambito del procedimento speciale ex art. 316-bis c.c. avente R.G. 2104/2015;

2) CONDANNA (…) alla rifusione delle spese di lite in favore di (…) che si liquidano in Euro 2.430,00 oltre R.S.F. al 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bari il 25 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.