in caso di occupazione abusiva di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.

 

Tribunale Ferrara, civile Sentenza 12 giugno 2018, n. 469

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

SENTENZA CONTESTUALE

a far parte integrante del verbale di udienza del 06/06/2018

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 313 del Ruolo Generale dell’anno 2018, in decisione all’udienza del 06/06/2018

promossa da

(…) e (…), rappresentati e difesi dall’avv. Pi.Fr.

ricorrente

contro

(…)

convenuto – contumace

In punto a: Occupazione senza titolo di immobile

FATTO E DIRITTO

Richiamati, quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti e i verbali di causa, sulle conclusioni assunte da parte ricorrente, all’esito della discussione orale, si osserva quanto segue.

Dalla espletata istruttoria è emersa la fondatezza della domanda di rilascio esercitata dalle ricorrenti, ex art. 1810 c.c., in relazione all’immobile concesso in comodato d’uso gratuito a parte convenuta.

In particolare, (…) non si è presentato a rendere l’interrogatorio formale al medesimo deferito in ordine alle circostanze dedotte in ricorso e pertanto tali fatti devono ritenersi ammessi da parte convenuta, ai sensi dell’art. 232 c.p.c..

Le circostanze dedotte da parte ricorrente sono state inoltre confermate dal teste (…) all’udienza del 16-5-2018.

Nella specie, dunque, ha trovato riscontro l’esistenza di un contratto di comodato d’uso gratuito senza previsione di un termine tra le parti, il recesso dal comodato gratuito e la richiesta di rilascio dell’immobile ad opera delle parti ricorrenti in data 3-9-2015 (a mezzo lettera raccomandata – doc. n. 5-6 ricorrente) e la permanenza del convenuto all’interno dell’immobile, con occupazione altresì della corte comune antistante l’immobile medesimo (v. deposizione resa al verbale udienza del 16-5-2018).

La pretesa delle ricorrenti alla restituzione dell’immobile è dunque fondata alla luce di quanto dispone l’art. 1810 c.c. il quale sancisce che, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Il convenuto detiene il bene, dunque, sine titulo (Cass. 5987/2000).

Le ricorrenti hanno diritto inoltre al risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo dopo il recesso dal contratto di comodato gratuito, infatti come rilevato da parte ricorrente ed affermato dalla Cassazione: “in caso di occupazione abusiva di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (Cass. 19004/2004).

Tenuto conto del fatto che l’immobile per cui è causa è accatastato come laboratorio, per il periodo di 27 mesi di occupazione dell’immobile per cui è causa (dal 9-9-2015 al 31-12-2017 come richiesto nelle proprie conclusioni da parte ricorrente) si stima equo, ex art. 1226 c.c., un risarcimento del danno pari ad Euro 120,00 mensili, così per complessivi Euro 3240,00.

Rilevata inoltre la mancata partecipazione del convenuto, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatoria, regolarmente instaurato da parte ricorrente ai fini della procedibilità della presente azione, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell’entrata di Bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per l’instaurazione del presente giudizio.

Quanto alle spese di lite, le stesse sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

definitivamente decidendo sulla causa 313/2018, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

– condanna (…) al rilascio in favore di (…) e (…) dell’immobile sito in B. (F.) via della L. n. 19/d, libero da persone o cose entro il 12-7-2018;

– condanna (…) al pagamento in favore delle convenute in solido tra loro della somma di Euro 3240,00 per occupazione senza titolo dell’immobile dal 9-9-2015 al 31-12-2017;

– condanna (…) a rifondere alle convenute le spese del presente giudizio, liquidate in complessive Euro 1200,00 per compensi, oltre Euro 98,00 per anticipazioni, oltre spese forfetarie, tributi e contributi come per legge;

– condanna (…) a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010 come mod. dal D.L. n. 69 del 2013 conv. con mod. in L. n. 98 del 2013.

Così deciso in Ferrara il 12 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

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