nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario e’ “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilita’ del bene, la cui natura e’ normalmente fruttifera, e dalla impossibilita’ di conseguire l’utilita’ da esso ricavabile, sicche’ costituisce una presunzione “iuris tantum” e la liquidazione puo’ essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato”.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1193

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CENICCOLA Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2872/2012 proposto da:

(OMISSIS), (CF (OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall’avv. (OMISSIS), presso il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., (CF (OMISSIS)), in persona del curatore e successivamente, a seguito dell’intervenuta chiusura del fallimento, (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di conferma della costituzione dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3288/10 depositata il 6 dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 3288 del 2010 la Corte di Appello di Milano, respingendo l’appello principale proposto da (OMISSIS) ed accogliendo l’appello incidentale proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a., condannava l’appellante principale al pagamento, a titolo di occupazione senza titolo dell’unita’ abitativa individuata in motivazione, della somma di Euro 130.556,27 oltre interessi legali dal 18.10.1995 fino al saldo;

osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che gia’ il Tribunale aveva rilevato come con sentenza della stessa Corte di Appello, poi confermata dalla Corte di legittimita’, era stata accertata la simulazione dei contratti di compravendita relativi agli immobili in questione, restituiti al fallimento titolare, dunque, del diritto di proprieta’ come accertato da una sentenza passata in giudicato. D’altronde dalla stessa relazione notarile ipotecaria aggiornata, versata agli atti del processo, emergeva la conformita’ dei pubblici registri immobiliari a quell’esito giudiziale, con cio’ confermandosi la piena ed esclusiva proprieta’ di cui godeva il fallimento (OMISSIS) s.p.a. sull’intero fabbricato;

osservava inoltre che l’immobile effettivamente occupato dall’appellante principale era contrassegnato con il subalterno n. 21, essendo quello contrassegnato con il n. 19 detenuto invece dalla moglie separata dell’appellante, correggendo in tal senso la sentenza resa nel giudizio di primo grado (che invece aveva indicato quale immobile occupato dallo (OMISSIS) quello contrassegnato con il n. 19);

dopo avere quindi rideterminato (in aumento rispetto a quanto ritenuto dal tribunale) l’indennita’ di occupazione, perveniva dunque alla pronuncia di condanna per l’importo sopra precisato;

avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la curatela resiste mediante controricorso. Con comparsa del 16.7.2012 la (OMISSIS) s.p.a., ritornata in bonis, recepiva e confermava tutte le difese gia’ svolte dalla curatela fallimentare.

CONSIDERATO

che:

riguardo alla procedibilita’ del ricorso, originariamente proposto dalla curatela fallimentare e poi proseguito dalla societa’ fallita ritornata in bonis, va rilevato come la L. Fall., articolo 120, comma 2, precluda la prosecuzione solo delle azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento, ossia dirette a far valere crediti ed altri diritti esercitabili solo dal curatore in quanto presuppongono la pendenza del fallimento (cfr. Cass. n. 9386 del 2011 e 17709 del 2014 in tema di revocatoria fallimentare); contrariamente nel caso in esame viene in rilievo un’azione per un’occupazione sine titulo di un immobile appartenente alla societa’ fallita e che dunque non mira a beneficiare esclusivamente i creditori concorsuali costituiti in massa;

con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, avendo la Corte territoriale trascurato un fatto notorio e cioe’ che un terzo (il (OMISSIS), legale rap.te della fallita) aveva continuato a gestire in piena autonomia l’immobile in oggetto ed avendone piena disponibilita’ aveva concluso un accordo per la locazione dell’unita’ immobiliare in questione;

il motivo e’ infondato venendo in rilievo aspetti gia’ ampiamente e condivisibilmente affrontati dalla Corte territoriale sia in ordine alla questione della proprieta’ del cespite (incontrovertibilmente accertata sulla scorta di una sentenza passata in giudicato e sulla base delle risultanze di una relazione notarile), sia in merito all’irrilevanza dell’affidamento riposto dal ricorrente sulla legittimazione del (OMISSIS); con il secondo motivo deduce la contraddittoria o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, avendo la Corte errato nell’individuare l’immobile oggetto dell’occupazione e pertanto condannato il ricorrente al pagamento di una somma non corrispondente alla giusta indennita’ di occupazione;

il motivo e’ inammissibile in quanto non censura in modo chiaro ed inequivoco il fulcro del ragionamento del tribunale che, dopo aver esattamente individuato il subalterno identificativo dell’immobile e la concreta estensione dell’unita’ abitativa occupata dal ricorrente, ha poi fatto riferimento, nella quantificazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, alla valutazione operata dal c.t.u., incensurabile in questa sede;

con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge e l’erronea motivazione esposta dalla Corte circa la risarcibilita’ del danno, avendo il giudice del merito sovvertito l’onere probatorio ed accolto la domanda risarcitoria senza che il fallimento avesse mai provveduto a dimostrare di aver subito una concreta lesione al proprio patrimonio;

il motivo e’ infondato;

secondo quanto condivisibilmente statuito da Cass. n. 16670 del 2016, infatti, “nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario e’ “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilita’ del bene, la cui natura e’ normalmente fruttifera, e dalla impossibilita’ di conseguire l’utilita’ da esso ricavabile, sicche’ costituisce una presunzione “iuris tantum” e la liquidazione puo’ essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato”;

si impone pertanto il rigetto del ricorso; le spese della presente fase vengono poste a carico del ricorrente in ragione del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e pone le spese del giudizio di legittimita’ a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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