il partecipante alla comunione il quale intenda dimostrare l’intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (uti dominus), non ha la necessita’ di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell’articolo 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui, mentre non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un’estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8404

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3438/2015 proposto da:

(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentate e difese dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio in (OMISSIS), elettivamente domiciliano per procura speciale a margine al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato UMBERTO IORIO e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia, per procura speciale allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/3/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/12/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), dopo aver premesso di essere proprietaria del mappale (OMISSIS) in Caprino Bergamasco, confinante a sud con un cortile di sua proprieta’ e di proprieta’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), sul quale esiste una servitu’ di passaggio pedonale e carraie per entrambi i proprietari, e che quest’ultime, in violazione del suo diritto di servitu’ sul predetto mappale (OMISSIS), avevano chiuso con lucchetto i due cancelli che delimitavano da una parte e dall’altra il suddetto cortile, di fatto impedendo l’accesso alla sua proprieta’ esclusiva, ha convenuto in giudizio, innanzi a tribunale di Bergamo, (OMISSIS) e (OMISSIS) perche’, ritenuta illegittima la chiusura dei due cancelli, le stesse fossero condannate alla consegna delle chiavi e, comunque, fosse dichiarato che le stesse non avevano diritto alla loro chiusura.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto il rigetto della domanda attrice ed hanno proposto domanda riconvenzionale diretta ad accertare il loro acquisto della proprieta’ esclusiva del cortile in questione.

Il tribunale di Bergamo, con sentenza del 31/5/2007, ha ritenuto che il mappale (OMISSIS), in relazione al quale l’attrice aveva agito in confessoria servitutis, era in realta’ in comproprieta’ tra le parti, mentre nessuna servitu’ poteva ritenersi sussistente, ed ha, quindi, respinto tanto la domanda della (OMISSIS), in quanto la stessa non avrebbe dovuto fondarsi sul una servitu’ inesistente ma sulla violazione dell’uso della cosa comune ai sensi dell’articolo 1102 c.c., domanda, pero’, non proposta e, quindi, non delibabile, quanto la domanda riconvenzionale di usucapione, in difetto di prova idonea, a fronte del compossesso, di un animus inequivocamente destinato ad escludere il comproprietario dal godimento.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto appello articolando, in sostanza, un unico motivo diretto a contestare la ritenuta esclusione, da parte del primo giudice, dell’acquisto dalle stesse vantato della proprieta’ esclusiva per usucapione.

(OMISSIS) si e’ costituita in giudizio e, dopo aver dedotto di aver venduto, con atto del 21/1/2008, e quindi dopo la sentenza impugnata, la sua proprieta’ a (OMISSIS), ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la sua carenza di interesse a proporre appello incidentale, essendo l’acquirente subentrato in tutte le situazioni giuridiche attive e passive che a lei facevano capo relativamente agli immobili in questione, e che, d’altra parte, avendo le stesse appellanti riconosciuto la comproprieta’ del cortile de quo, non sussisteva piu’ alcun interesse concreto a far valere le proprie pretese.

La (OMISSIS), per contro, ha sostenuto di avere interesse al rigetto di tutte le avverse istanze ed, in particolare, di quella di usucapione.

Con atto depositato in data 31/10/2012, (OMISSIS) ha proposto intervento ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., aderendo alle difese della (OMISSIS) e chiedendo il rigetto delle domande delle appellanti.

La corte d’appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che, essendo “pacifica la comproprieta’ sul cortile”, in ordine al quale la (OMISSIS) aveva rivendicato un diritto di servitu’ di passaggio, asseritamente impeditole dalle convenute con la chiusura di due cancelli attraverso i quali si accedeva alla sua proprieta’, e che l’unica questione da esaminare rimaneva quella del preteso acquisto per usucapione della proprieta’ esclusiva del cortile comune, disattesa dal tribunale per difetto di prova, ha ritenuto, in generale, che il comproprietario puo’ usucapire la quota degli altri comproprietari, estendendo la propria signoria di fatto sul bene comune in termini di esclusivita’, ma a tal fine non e’ sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall’uso della cosa, occorrendo che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilita’ di godimento altrui, in modo tale, cioe’, da evidenziarne l’inequivoca volonta’ di possedere come proprietario e non come possessore.

Non basta, quindi, ha proseguito la corte, la prova del semplice non uso da parte degli altri condomini e neppure la prova di atti di mera gestione o del consenso degli altri contitolari, essendo, piuttosto, necessario che il mutamento del titolo si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo animo domini della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa.

Nel caso di specie, ha osservato la corte, le appellanti sostengono di aver fornito la piena prova del possesso esclusivo e che tale prova sarebbe fornita, oltre che dal fatto che la stessa (OMISSIS) aveva dichiarato che la proprieta’ del mappale non e’ stata mai contestata dall’attrice (come confermato dal documento 1 prodotto con la citazione, per cui la loro proprieta’ esclusiva potrebbe ritenersi non solo non contestata ma addirittura ammessa), dai diversi interventi anche significativamente modificativi sulla porzione di cortile tra il cancello A ed il cancello B, eseguiti a proprie cure e spese, mai contestati o disturbati da controparte, senza che la (OMISSIS) o i suoi danti causa abbiano mai esercitato un diritto di passaggio tanto da acquisirne la relativa servitu’ o impedire l’acquisto del bene comune da parte delle stesse.

Sennonche’, ha osservato la corte, “l’accertamento dell’esistenza o meno del passaggio pedonale o con veicoli attraverso il cortile e’ in se’…, senza la manifesta evidenza dell’intenzione di impedire totalmente l’utilizzo del cortile, del tutto irrilevante per l’accertamento dell’acquisto per usucapione della porzione di comproprieta’ spettante all’altra parte, perche’ se pure tale passaggio dovesse ritenersi inesistente o impedito… non per questo potrebbe dirsi venuto meno il diritto di comproprieta’ sul bene da parte della (OMISSIS), dato che l’esercizio del passaggio non esaurisce di per se’ solo il contenuto del diritto di proprieta’ che si estrinseca anche in aspetti del tutto differenti dal passaggio”, “addirittura con il non uso”.

In tale contesto, ha aggiunto la corte, “il fatto che le appellanti abbiano eseguito lavori di ristrutturazione sul cortile o che l’abbiano utilizzato per delle loro necessita’ non e’ sufficiente manifestazione… dell’intento di escludere altri da un diverso o analogo utilizzo atteso che tale utilizzo non evidenzia in maniera inequivoca l’intenzione di escludere l’altra comproprietaria dal corrispondente godimento; e il fatto che non fosse esercitato il passaggio carrale per qualsivoglia ragione (impedimento creato delle (OMISSIS) o mancato autonomo passaggio da parte della (OMISSIS)) e’ altrettanto irrilevante per escludere che da parte della comproprietaria (OMISSIS) possa essere stata mantenuta sotto altri profili la disponibilita’ del cortile”.

Piuttosto, ha aggiunto la corte, tale esclusione sarebbe stata senz’altro ravvisabile “nella chiusura dei due cancelli di accesso al cortile senza corrispondente consegna delle chiavi alla comproprietaria che privando quest’ultima di ogni possibile anche meramente teorica utilizzazione del cortile potrebbe essere sintomo rilevante dell’animus di impedire il godimento del comproprietario”.

Ma tale esclusione, ha osservato la corte, indubbiamente verificatasi (tanto che la (OMISSIS) ha introdotto il giudizio proprio per lamentare la violazione del preteso di diritto di passa conseguente alla chiusura dei cancelli), per produrre l’effetto invocato dalle appellanti, avrebbe dovuto protrarsi per almeno un ventennio, e cio’ non risulta dimostrato: le deposizioni testimoniali assunte; confuse, contraddittorie e approssimative, non hanno avuto una valenza tale da evidenziare un uso del cortile da parte delle (OMISSIS) incompatibile con il corrispondente diritto del comproprietario.

E’ risultato, infatti, senza una sostanziale contraddizione, che quanto meno fino al 2002 i due cancelli A e B che delimitano dai lati opposti gli ingressi dalle rispettive proprieta’ al cortile comune, fossero dotati di chiavi in possesso della (OMISSIS), come confermato senza significative smentite dai testimoni escussi in giudizio: “e tale fatto appare senz’altro significativo che fino a quel momento non vi erano elementi tali da fare ritenere che fosse in corso un possesso esclusivo delle (OMISSIS) atto a usucapire; e se la situazione si e’ modificata successivamente con l’apposizione di una catena e la sostituzione del lucchetto che hanno determinato la contestazione della (OMISSIS) sia pure impropriamente per rivendicare una pretesa insussistente servitu’ di passaggio non puo’ certo ritenersi integrato il preteso acquisto per usucapione, sia per mancato decorso del tempo atto ad usucapire, che per la palese opposizione della comproprietaria (OMISSIS)”.

(OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso notificato il 23/1/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente notificata il 28/11/2014.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato in data 11/3/2015.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato in data 9/3/2015.

Le ricorrenti e la (OMISSIS) hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1102, 1141, 1158, 1164 e 1167 c.c., nonche’ la violazione dei relativi principi di distribuzione dell’onere probatorio ex articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda riconvenzionale con la quale le stesse avevano chiesto di accertare l’intervenuta usucapione di una porzione di cortile, originariamente comune, prospiciente la loro proprieta’, sul rilievo che le deposizioni testimoniali assunte non hanno avuto una valenza tale ad evidenziare un uso del cortile da parte delle (OMISSIS) incompatibile con il corrispondente diritto del comproprietario. In realta’, hanno osservato le ricorrenti, lo svolgimento di attivita’ corrispondenti all’esercizio del diritto di proprieta’ comporta che la prova dell’animus puo’ essere desunta in via presuntiva dal corpus per cui, in tale ipotesi, e’ il convenuto a dover dimostrare il contrario.

Nel caso di specie, invece, a fronte delle consistenti prove offerte, nulla e’ stato provato dalla (OMISSIS) la quale, del resto, nella citazione introduttiva e nella planimetria ad essa allegata, ha riconosciuto alle ricorrenti il diritto di proprieta’ esclusiva sulla porzione di cortile di cui al mappale (OMISSIS) antistante la loro proprieta’ e compresa tra il cancello A ed il cancello B.

Le (OMISSIS), inoltre, hanno aggiunto le ricorrenti, hanno fornito piena prova dei requisiti che, in generale, sono necessari affinche’ il comproprietario possa usucapire l’intero bene, vale a dire il possesso dello stesso, per il tempo necessario, in modo esclusivo e incompatibile con la possibilita’ di fatto di un godimento comune, anche in considerazione di quanto la stessa attrice aveva dedotto e riconosciuto in primo grado: che non vi fosse animus in capo alla (OMISSIS) e che, pertanto, il possesso utile all’usucapione in capo alle (OMISSIS) fosse stato esercitato pubblicamente ed in modo inequivoco, fino all’acquisto della proprieta’ esclusiva sul cortile oggetto della controversia, e’ dimostrato dalla domanda proposta in primo grado dalla (OMISSIS) la quale, infatti, agendo in giudizio con la confessoria servitutis, ha ammesso che il mappale in oggetto fosse di proprieta’ delle sole convenute.

Si tratta di circostanze che, hanno aggiunto le ricorrenti, gia’ di per se’ evidenziano come l’attrice non abbia mai esercitato o ritenuto di poter esercitare il proprio diritto di comproprietaria sulla parte di cortile in questione, originariamente comune, rendendo, cosi’, incontestabile l’asserito possesso esercitato dalle (OMISSIS) e, conseguentemente, l’intervenuta usucapione.

Le (OMISSIS), infatti, per stessa ammissione dell’attrice, hanno chiaramente esteso il potere di fatto esercitato sulla cosa in termini di esclusivita’ tanto da indurre la (OMISSIS) alla intima convinzione di aver perduto la proprieta’ del bene e di avere diritto ad una servitu’ di passaggio.

Del resto, i lavori di ristrutturazione del cortile e la sua utilizzazione come luogo di relax e deposito, diversamente da quanto riferito, sono comportamenti incompatibili con l’uso da parte dell’attrice e volti ad escludere l’esercizio di ogni diritto in capo alla stessa la quale, in effetti, al pari dei suoi danti causa o aventi causa, da oltre trent’anni non utilizza il fondo (OMISSIS) nella parte compresa tra il cancello A ed il cancello B, dismettendo sullo stesso ogni diritto e disinteressandosi completamente da ogni attivita’ di gestione e di spesa dello stesso, rimesse e svolte dalle sole (OMISSIS).

Ne’ rilevano, hanno osservato le ricorrenti, i presunti passaggi da parte dell’attrice o dai suoi danti causa nel cortile in oggetto che, oltre ad essere contestati dalle (OMISSIS), sono stati dedotti al solo fine di provare l’esistenza di un diritto di servitu’ di passo ed, in ogni caso, non concretizzerebbero, pur se provati, una perdita materiale del potere di fatto sulla cosa da parte delle (OMISSIS) ne’ una interversio possessionis, idonea ad interrompere l’usucapione, trattandosi semmai di singoli episodi, sporadici ed occasionali, sempre caratterizzati da una spirito ed intento di mera cortesia e tolleranza da parte delle (OMISSIS) e dei loro danti causa.

2. Il motivo e’ infondato.

Ed invero, il partecipante alla comunione il quale intenda dimostrare l’intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (uti dominus), non ha la necessita’ di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell’articolo 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui, mentre non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un’estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. n. 16841 del 2005; Cass. n. 7221 del 2009; Cass. n. 24214 del 2014; Cass. n. 9100 del 2018; Cass. n. 10734 del 2018).

Il rilievo della corte d’appello, secondo cui l’esecuzione da parte delle appellanti di “lavori di ristrutturazione sul cortile” o la sua utilizzazione “per delle loro necessita’” “non e’ sufficiente manifestazione… dell’intento di escludere altri da un diverso o analogo utilizzo atteso che tale utilizzo non evidenzia in maniera inequivoca l’intenzione di escludere l’altra comproprietaria dal corrispondente godimento”, costituisce, quindi, corretta applicazione del predetto principio, al pari dell’affermazione secondo la quale “il fatto che non fosse esercitato il passaggio carrale per qualsivoglia ragione (impedimento creato delle (OMISSIS) o mancato autonomo passaggio da parte della (OMISSIS)) e’ altrettanto irrilevante per escludere che da parte della comproprietaria (OMISSIS) possa essere stata mantenuta sotto altri profili la disponibilita’ del cortile”.

Del resto, ha aggiunto la corte, tale esclusione sarebbe stata senz’altro ravvisabile nella chiusura dei due cancelli di accesso al cortile senza corrispondente consegna delle chiavi alla comproprietaria che, privando quest’ultima di ogni possibile utilizzazione del cortile, potrebbe essere sintomo rilevante dell’animus di impedire il godimento del comproprietario: tale esclusione, che si e’ indubbiamente verificata, per produrre l’effetto invocato, avrebbe, pero’, dovuto protrarsi, per almeno un ventennio: ma cio’ – ha aggiunto la corte con accertamento in fatto insindacabile in questa sede – non risulta essere stato dimostrato.

E’ risultato, infatti, ha osservato la corte, che, quanto meno fino al 2002, i due cancelli A e B che delimitano dai lati opposti gli ingressi dalle rispettive proprieta’ al cortile comune, fossero dotati di chiavi in possesso della (OMISSIS): “e tale fatto appare senz’altro significativo che fino a quel momento non vi erano elementi tali da fare ritenere che fosse in corso un possesso esclusivo delle (OMISSIS) atto a usucapire”, con la conseguenza che, a seguito della successiva modifica della situazione (“con l’apposizione di una catena e la sostituzione del lucchetto che hanno determinato la contestazione della (OMISSIS) sia pure impropriamente per rivendicare una pretesa insussistente servitu’ di passaggio”), “non puo’ certo ritenersi integrato il preteso acquisto per usucapione, sia per mancato decorso del tempo atto ad usucapire, che per la palese opposizione della comproprietaria (OMISSIS)”.

Si tratta, peraltro, di una statuizione che le ricorrenti non hanno specificamente censurato: ed e’ noto, invece, che, quando la decisione impugnata si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e’ inammissibile il ricorso che, come quello in esame, non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293 del 2016).

La valutazione degli elementi istruttori – che, ai fini dell’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario della proprieta’, prevalente sul precedente titolo dominicale, dev’essere particolarmente rigorosa in ragione dell’esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall’articolo 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo: Cass. n. 20539 del 2017) – costituisce, del resto, un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

Nel quadro del principio, espresso nell’articolo 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile, infatti, ben puo’ apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e cosi’ escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Il relativo apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017).

Ed e’ noto che non e’ compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008).

Ne’, infine, sussiste la denunciata violazione dell’articolo 2697 c.c.: ed infatti, come questa Corte ha reiteratamente ribadito, la violazione di tale norma si configura solo se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018).

Nel caso di specie, premesso che l’onere di dimostrare i fatti costitutivi dell’invocata usucapione spettava alle ricorrenti (cfr. Cass. n. 5226 del 2002), il giudice del merito non ha affatto operato un’indebita inversione di tale onere, trasferendolo sulla controparte, ma ha, piu’ semplicemente, ritenuto che lo stesso non fosse stato debitamente assolto: e se la valutazione delle acquisizioni istruttorie e’ stata incongrua e il giudice ha errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto l’onus probandi, cio’ non integrerebbe violazione dell’articolo 2697 c.c., ma soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimita’ nei limiti in cui si sia risolta, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo attualmente in vigore, nell’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

3. Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo d’appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso, anche solo implicitamente, di pronunciarsi tanto sull’eccezione con la quale le appellanti avevano dedotto la tardivita’, rispetto ai termini di cui all’articolo 184 c.p.c., delle produzioni n. 9 e 10 ex adverso eseguite, quanto sull’eccezione con la quale le appellanti avevano dedotto l’incapacita’ a testimoniare del teste (OMISSIS).

4. Il motivo e’ inammissibile.

Ove il ricorso per cassazione deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’articolo 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del fatto processuale ed accerta la sussistenza o meno della violazione denunciata prescindendo dalla motivazione resa dal giudice del merito (Cass. n. 18932 del 2016), detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilita’, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi. Ne consegue che, per poter utilmente dedurre, in sede di legittimita’, un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualita’ e la tempestivita’ ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi (Cass. n. 25299 del 2014): cio’ che nella specie non risulta accaduto.

Il ricorso, del resto, non chiarisce quale fosse il contenuto dei documenti prodotti ne’ le ragioni per le quali il teste era incapace a testimoniare, non bastando lo scarno riferimento, ivi formulato (p. 33), ai suoi pregressi rapporti con la (OMISSIS).

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti a rimborsare le spese di lite, che liquida, in favore della controricorrente (OMISSIS), nella somma di Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, ed, in favore del controricorrente (OMISSIS), nella somma di Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.