La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell’impresa familiare, ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell’accrescimento, a tale data, della produttività dell’impresa, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall’azienda, atteso che gli stessi utili – in assenza di un patto di distribuzione periodica – non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni

Tribunale Roma, Sezione Lavoro civile Sentenza 18 febbraio 2019, n. 1606

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE SECONDA LAVORO

Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 828/2018 R.G.

TRA

(…), rappresentata e difesa dall’avvocato Al.Bu., giusta procura speciale notarile del 5/5/2015, allegata al ricorso,

RICORRENTE

CONTRO

(…) e (…), rappresentati e difesi dall’avvocato Gi.Ra., giusta procura allegata alla memoria di costituzione,

RESISTENTI

OGGETTO: impresa familiare, partecipazione agli utili, restituzione finanziamenti.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso depositato l’11/01/2018 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la figlia (…) ed il di lei coniuge (…), esponendo di avere continuativamente prestato attività di lavoro nell’impresa familiare tra di essi costituita il 23/6/2004, per la gestione della (…) di (…) sita in (…) alla Via (…), conferendo nel tempo Euro 594.200,00 in bonifici e Euro 234.800,88 in assegni, tutti per sopperire ad asseriti stati di bisogno nella gestione dell’azienda, mai avendo ricevuto alcuna retribuzione o quota di riparto degli utili, né essendo considerata nel riparto del prezzo di cessione della attività, alienata a terzi con atto del 26/9/2014, per l’importo di Euro 380.000.

Tanto premesso, la ricorrente concludeva domandando l’accertamento della propria qualità di soggetto partecipante alla composizione dell’impresa familiare della Rivendita di Ta. – Gi., con esercizio in Via (…), ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la restituzione delle somme erogate, nell’ammontare complessivo di Euro 829.000,88, e ad ottenere il rendiconto degli utili percepiti nell’ambito dell’impresa, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dei finanziamenti ed alla attribuzione della quota di sua spettanza degli utili maturati e della somma ricavata dalla cessione a terzi dell’azienda.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio (…) e (…), domandando, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex articoli 295 c.p.c. e 75 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale n. 1641/2014 RGNR instaurato a carico della ricorrente per il delitto di appropriazione indebita aggravata, ritenuto pregiudiziale; nel merito, deducevano che la (…) aveva sempre partecipato alle decisioni gestionali inerenti la Rivendita di (…), precedentemente, per lunghi anni, a lei intestata, e che nel tempo, pur non avendo percepito utili, in quanto non esistenti, era stata mantenuta coi proventi dell’attività familiare e, peraltro, si era appropriata di considerevoli somme, condotta a motivo del quale pendeva procedimento penale; quanto ai pretesi conferimenti, deducevano che la ricorrente usava versare assegni a lei intestati per prelevare in contanti le somme di cui aveva bisogno.

Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l’acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi, nonché con prova orale.

All’udienza del 10/10/2018, assunti gli interrogatori formali di (…) e (…), la parte resistente dichiarava di rinunciare all’interrogatorio della ricorrente, peraltro comparsa a renderlo nella persona di un procuratore speciale.

Autorizzato il deposito di note scritte, all’odierna udienza, udita la discussione orale delle parti, sulle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia veniva decisa.

Così ricostruito l’iter procedimentale, giova premettere che non è stato necessario esaminare l’istanza di sospensione del presente giudizio, avanzata dai resistenti, in attesa della definizione del procedimento penale n. 1641/2014 RGNR iscritto a carico della ricorrente, in quanto alla data dell’udienza di prima comparizione, il 23/5/2018, già definito.

Tanto premesso, quella dedotta in giudizio è l’ipotesi della sussistenza, tra le parti, di una impresa familiare, istituto giuridico introdotto nell’ordinamento a seguito della riforma del 1975 e disciplinato dall’articolo 230 bis del codice civile, a mente del quale “(…) che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato”.

Si tratta, come si vede, di una normativa di tutela, intesa ad evitare potenziali forme di sfruttamento lavorativo del familiare, riconoscendo adeguati diritti a coloro che collaborano nell’impresa di famiglia, a meno che questi abbiano inteso definire diversamente i loro rapporti, con apposito contratto.

La Suprema Corte ha, così, ritenuto che “L’istituto dell’impresa familiare, per il carattere residuale emergente dall'”incipit” dell’art. 230 bis cod. civ., concerne l’apporto lavorativo all’impresa del congiunto che non rientri nell’archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché l’ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un’area limitata. Pertanto, qualora un’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra lavoro subordinato e compartecipazione all’impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19925 del 22/09/2014).

Nel caso in esame, neppure è dedotta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della sig.ra (…) alle dipendenze della figlia e del genero, sicché, esclusa la gratuità della prestazione, deve unicamente accertarsi se ricorrano le condizioni previste dalla legge per la configurazione della sua partecipazione all’impresa familiare.

Quanto all’elemento soggettivo, la legge prevede che soggetti dell’impresa familiare siano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo dell’imprenditore.

È certo, pertanto, in primo luogo, che l’odierna ricorrente, in quanto madre e suocera dei resistenti, fosse, rispettivamente, loro parente ed affine in primo grado, sì da rispettare il requisito soggettivo del vincolo di parentela e affinità.

Peraltro, il rapporto di coniugio tra i due resistenti – ed, in conseguenza, quello di affinità tra (…) e (…) – si è sciolto, per separazione consensuale tra i coniugi, dopo la alienazione a terzi della azienda avente ad oggetto l’esercizio di (…) di (…), sita in (…) alla Via (…), sicché, a contrario, il vincolo di parentela e affinità è perdurato, come per legge richiesto, per tutta il periodo di esercizio dell’impresa familiare.

Quanto all’elemento oggettivo, presupposto per l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 230 bis del codice civile è che il familiare presti in modo continuativo, all’interno di un’impresa che fa capo al coniuge, a un parente entro il terzo grado o a un affine entro il secondo, la propria attività lavorativa.

Nonostante le accese polemiche, i giudizi morali – del tutto irrilevanti – e la pendenza di procedimenti penali, tale circostanza è, in realtà, nel presente giudizio, incontestata tra le parti, avendola riferita gli stessi resistenti nell’atto di denuncia – querela sporta il 20/1/2014 contro la ricorrente.

Invero, si legge nell’atto di denuncia che “sin dall’inizio la sig.ra (…), che ha sempre invitato la figlia (…) ad occuparsi principalmente della famiglia e dei suoi tre bambini avuti nel 2005 e nel 2008, ha provveduto personalmente alla gestione della tabaccheria, in particolare della attività di cassa, ha assolto a tutte le incombenze economiche e finanziarie ad essa inerenti, occupandosi, altresì, di redigere le distinte di versamento degli incassi che poi sarebbero stati versati sul conto corrente n. (…) acceso presso la B.C. Cooperativo e dedicato all’attività commerciale, dove era stata depositata anche la sua firma. Sino al mese di dicembre 2010 il conto corrente dell’attività era il n. (…) presso lo stesso istituto di credito ed intestato alla sig.ra (…) e (…). Dal mese di settembre 2010 al mese di dicembre 2010 vi è stata la vigenza dei due conti correnti. Da tempo, però, l’attività presentava delle evidenti difficoltà economiche e la sig.ra (…) poiché, a suo dire, vi erano cospicui ammanchi di denaro, provvedeva a sanare le passività, effettuando bonifici dal conto corrente personale (n. (…) Cooperativo) a quello dell’attività (n. (…) Cooperativo) in modo da soddisfare le imposte” (cfr. documento n. 7 del ricorso).

Sicché, sono gli stessi resistenti ad avere ammesso, in un atto antecedente all’inizio del presente giudizio, da entrambi personalmente ratificato innanzi a Pubblici Ufficiali il 20/1/2014, che la sig.ra (…) ha collaborato all’impresa familiare sia con il proprio apporto lavorativo, sia con conferimenti in denaro, per ripianare le perdite dell’attività.

Dalle articolate escussioni testimoniali assunte si è poi appreso che, dopo la morte del coniuge della ricorrente, i resistenti iniziarono a lavorare assiduamente nella tabaccheria (“Quando morì (…), mi pare nel 2003-2004, vennero a lavorare nella tabaccheria (…) e il marito (…)” cfr. dichiarazioni teste (…)), e la sig.ra (…), dopo essersi assentata per un periodo (“Dopo la morte del marito sicuramente la signora (…) si prese un periodo di riposo, ricordo che per qualche mese venne in tabaccheria molto meno” cfr. dichiarazioni teste (…)), tornò a lavorare con continuità nella tabaccheria (“la vedevo che sicuramente serviva i clienti e incassava il corrispettivo” cfr. dichiarazioni teste (…)).

Nessuno dei testimoni, per la verità, è stato in grado di riferire un orario di lavoro della ricorrente, la quale, piuttosto, si alternava nella presenza con la figlia (…) (“tendenzialmente o c’era l’una o c’era l’altra” cfr. dichiarazioni teste (…)), essendo anche nominata formalmente presso l’ente Monopoli di Stato come coadiutore dell’azienda, talvolta assentandosi per periodi anche lunghi, per la cura dei nipoti o per recarsi a trovare la figlia (…) (“capitava negli ultimi anni che si assentasse per periodi anche un po’ più lunghi, però non ricordo che si sia mai assentata per tre o quattro mesi consecutivi, anzi, ora che ci penso, una volta mi sembra che sia accaduto che sia stata lontana un tempo così lungo. Altre volte poteva assentarsi magari per un mese. Preciso tuttavia che io non sapevo ogni volta per quale ragione non era presente in tabaccheria, poteva capitare anche che non venisse per occuparsi dei figli di B., che magari era impegnata” cfr. dichiarazioni teste (…)).

Tale assiduità di presenza, riferita dai testimoni grosso modo fino a tutto l’anno 2010 è, tuttavia, confermata dagli stessi resistenti, nella denuncia sporta il 20/1/2014, ancora fino al dicembre 2013, quando, gli stessi affermavano di avere effettuato videoregistrazioni, che producevano, della ricorrente intenta a sottrarre denaro dalla cassa del negozio (documento n. 7 del ricorso, pagina 3).

A tale proposito, è opportuno rilevare che la Suprema Corte ha affermato che “La continuità dell’apporto richiesto dall’art. 230 bis cod. civ. per la configurabilità della partecipazione all’impresa familiare non esige la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell’apporto” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13849 del 23/09/2002).

Nel caso in esame, la ricorrente ha proseguito ad effettuare bonifici sul conto corrente dell’azienda sino al dicembre 2013 (documento n. 3 del ricorso), in tal modo dimostrando che, sebbene negli ultimi tre anni fosse meno presente in azienda, avendo ridotto – ma non certo azzerato – il proprio apporto lavorativo, tuttavia continuasse a parteciparvi, altresì, con il proprio apporto economico.

Il teste (…), dipendente della associazione di categoria depositaria delle scritture contabili della tabaccheria, ha d’altro canto confermato: “Quanto all’attività svolta da (…), posso dire che, per quello che apprendevo curando la contabilità e recandomi in tabaccheria, quando ne avevo necessità, posso dire che grosso modo fino all’anno 2010 (…) interveniva sicuramente nella organizzazione e amministrazione dell’attività, ho detto che tendenzialmente ci riferivamo a lei, per le fatture, l’Iva, i pagamenti, sia per abitudine, sia perché, a mio parere, (…) si stava ancora inserendo. Dopo quel periodo devo dire che la presenza di (…) è andata scemando moltissimo, tanto che negli ultimi anni, prima che cedessero a terzi, l’unico punto di riferimento è stata (…)”.

Analoghe dichiarazioni ha reso il teste (…), il quale ha riferito: “negli ultimi anni, prima della cessione a terzi, (…) non la vedevo più nella tabaccheria. Mi capitava di vederla passare naturalmente, ma a lavorare dentro la tabaccheria c’erano (…) e i dipendenti”.

Valutando complessivamente l’esito dell’istruttoria, sulla scorta delle dichiarazioni confessorie rese dai resistenti nella denuncia querela ratificata il 20/1/2014 innanzi alla Stazione Carabinieri Roma Torrino Nord, delle dichiarazioni acquisite dai testimoni nel corso dell’istruttoria e della documentazione versata in atti, deve, pertanto, certamente affermarsi che la ricorrente (…), madre della titolare dell’impresa commerciale, abbia continuativamente prestato la sua opera di collaborazione all’attività familiare, sia mediante la propria attività lavorativa, sia mediante apporto di capitali.

Del tutto irrilevante, infatti, appare la circostanza che la stessa, andando avanti negli anni, non curasse di servire i clienti, bensì fosse presente, seduta, accanto alla seconda postazione di cassa, non aperta al pubblico, se solo si ha riferimento alla circostanza che la sua presenza, nella qualità di coadiutore dell’azienda, consentisse alla figlia (…) di non essere presente in negozio e di occuparsi della famiglia.

La circostanza, poi, che la ricorrente abbia errato nell’indicare le ragioni della asserita cessione della attività a sua figlia – indicata nelle insistenti richieste della (…) di potersi dedicare ai propri figli piccoli, a quella data invece non ancora nati – si inserisce nel quadro delle accese polemiche familiari tra le due parti, ma non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione, essendo incontestato che la ricorrente abbia rinunciato all’intestazione della licenza in favore della figlia, appositamente, in precedenza, nel 1997, nominata coadiutore dell’attività, sì da poter beneficiare dell’assegnazione della rivendita con trattativa privata, ai sensi dell’articolo 9 L. n. 1293 del 1957, restando del tutto irrilevanti le ragioni di tale scelta.

D’altro canto, è certo che, ancora fino all’anno 2010, era la ricorrente stessa ad occuparsi in prima persona della gestione amministrativa della tabaccheria, tanto che il teste (…) ha riferito di essersi riferito a lei fino a quel periodo “per le fatture, l’Iva, i pagamenti”.

Non può revocarsi in dubbio, pertanto, la fattiva collaborazione di (…) all’andamento dell’impresa familiare, sia con il proprio personale apporto di presenza e di lavoro, sia con cospicui finanziamenti, non negati dai resistenti.

Sotto tale profilo, infatti, pur avendo questi ultimi contestato che gli assegni versati dalla ricorrente fossero, in realtà, intesi al cambio di denaro contante, che a lei occorreva, nulla gli stessi hanno dedotto in relazione ai bonifici documentati dal conto corrente personale di (…) a quello cointestato dell’azienda, sicché questi ultimi debbono necessariamente ritenersi disposti a finanziamento dell’attività familiare, come peraltro ammesso nella denuncia del 20/1/2014.

L’avvenuta, continuativa, partecipazione all’impresa familiare comporta l’acquisizione, da parte della (…), del diritto al mantenimento, parametrato alla condizione patrimoniale della famiglia, nonché del diritto alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Inoltre, il familiare che partecipa all’impresa ha diritto di partecipare alle decisioni che concernono l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa, adottate a maggioranza, dovendosi precisare che, ai fini del calcolo della maggioranza, i voti dei partecipanti all’impresa hanno tutti lo stesso valore e non esistono quote.

Orbene, in primo luogo, il partecipante all’impresa familiare ha diritto, ex lege, al mantenimento.

In proposito, i resistenti hanno dedotto che tutte le spese di quotidiana gestione della ricorrente fossero normalmente pagate con i proventi dell’attività – come le loro, d’altronde – né la sig.ra (…) ha avanzato in giudizio alcuna domanda in tal senso.

In ogni caso, vale osservare che, attesa l’autonomia del diritto di partecipazione agli utili rispetto al diritto di mantenimento, è da escludere che nella sua liquidazione debba tenersi conto del goduto mantenimento.

Quanto, poi, alle decisioni, entrambe le parti sono concordi nel riferire che (…) abbia per anni partecipato alle decisioni gestionali dell’azienda.

Quanto, da ultimo, alla decisione, non condivisa dalla ricorrente, di alienare a terzi l’azienda, è certo che la sig.ra (…) ne sia stata messa a parte, essendo presente alla riunione tenutasi nello studio della associazione depositaria delle scritture contabili, senza che la sua opposizione, essendo minoritaria, potesse inficiare la decisione della maggioranza degli altri partecipanti all’impresa familiare, odierni resistenti (“Ricordo quando nell’anno 2012 le parti vennero nel nostro ufficio per discutere di una possibile cessione a terzi. Non è vero che B. volesse cedere, o meglio, i sacrifici erano tanti e B. non riusciva a raggiungere i risultati sperati, temeva il fallimento, e pertanto riteneva di essere costretta a cedere l’attività a terzi. Di questo si era parlato prima di quella riunione nel nostro ufficio e si continuò a parlare anche successivamente. La signora (…) era contraria, perché avendo più esperienza nel settore riteneva – io immagino – di poter far ripartire la azienda, sperando di non disperdere il patrimonio. Alla fine io ricordo che quella cessione non andò in porto, ma posso dire di non essere stato presente alla riunione, pur avvenuta nel nostro ufficio, della quale io non udii nulla. La cessione fu concretizzata molto tempo dopo” cfr. dichiarazioni teste (…)).

Quanto, invece, all’impiego degli utili di esercizio, giova premettere che sotto il profilo fiscale l’impresa familiare è disciplinata dall’articolo 5, comma 4, D.P.R., 22 dicembre 1986, n. 917 TUIR, in base al quale la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può superare il 49% del totale, essendo previsto: “I redditi delle imprese familiari limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

Tale disposizione si applica alle seguenti condizioni: a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

In senso conforme, la giurisprudenza si è espressa affermando che “In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti dall’esercizio di un’impresa familiare vanno imputati ai singoli partecipanti a condizione che sussistano i presupposti giuridici ex art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986 per la qualifica di questi ultimi come “collaboratori familiari”, cioè l’indicazione nominativa dei familiari partecipanti all’attività di impresa e delle quote loro attribuite nonché l’attestazione, nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante, di aver lavorato per l’impresa familiare” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7995 del 28/03/2017).

D’altro canto, tuttavia, la configurabilità del rapporto d’impresa familiare – con la conseguente devoluzione della relativa controversia alla competenza per materia del giudice del lavoro – non può essere esclusa per la mancanza di un atto scritto costitutivo dell’impresa disciplinata dall’art. 230 bis cod. civ., atteso che tale istituto, avente carattere residuale, non presuppone necessariamente una formale dichiarazione negoziale, bensì una collaborazione – del familiare nell’impresa – non riconducibile ad una diversa pattuizione, la cui esistenza deve essere provata dalla parte che contesta la suindicata qualificazione del rapporto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 697 del 20/01/1993).

Orbene, tornando alla ripartizione degli utili, deve tenersi conto che l’attribuzione del diritto di partecipazione è sospensivamente condizionata all’esito positivo dei risultati economici prodotti dall’impresa, per tutto il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro prestata dal familiare, e che la sua determinazione deve essere pari ad una quota del valore globale dell’azienda, compresi gli acquisti fatti con i suoi utili, calcolata secondo un quoziente proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Ne deriva che il relativo credito, pur avendo natura compensativa del lavoro svolto, non è configurabile, proprio in quanto collegato al rischio di impresa, come una retribuzione in senso tecnico, la quale è, di regola, svincolata dai risultati di gestione dell’impresa.

Per la medesima ragione, il diritto di partecipazione si distingue dal diritto al mantenimento, poiché – diversamente da questo, che per il suo profilo assistenziale, è attribuito, indipendentemente dai risultati di gestione dell’impresa, nella stessa misura a tutti i collaboratori familiari, secondo un rapporto di eguaglianza, conseguenza della solidarietà familiare – esso è attribuito, solo sul presupposto della produzione di utili, secondo un criterio di proporzionalità tra lavoro prestato e risultati positivi di gestione.

La liquidazione degli utili, al pari delle altre componenti del diritto di partecipazione, è fissata, in linea di massima, al termine della prestazione lavorativa, dal che deve escludersi che il familiare partecipante abbia diritto ad una loro distribuzione periodica, come è dimostrato dal fatto che gli utili prodotti durante lo svolgimento della gestione d’impresa, una volta prelevato quanto occorra al mantenimento dei familiari collaboratori, sono destinati naturalmente al reimpiego nell’azienda o in acquisto di nuovi beni.

Tanto premesso in linea generale, deve osservarsi che, nel caso in esame, il teste (…), a conoscenza delle scritture contabili dell’impresa familiare, ha riferito: “Da quanto risulta documentalmente posso dire che la signora (…) non percepiva una retribuzione e, anche, d’altro canto, che non risulta che effettuasse conferimenti in denaro in favore dell’azienda. Quanto agli utili, non so dire se e come venissero suddivisi, posso dire che l’azienda produceva un utile di esercizio, ciò potevo desumere dal fatto che pagava importi anche consistenti di tasse. Tuttavia non so dire se questi utili venissero divisi e, in tal caso, tra chi”.

D’altro canto, la resistente (…), in sede di interrogatorio formale, ha ammesso: “Nelle casse della tabaccheria non c’erano utili, c’erano soltanto debiti, è vero che mia madre non ha mai percepito alcuna somma, ma è anche vero che tutte le sue spese erano pagate, come d’altronde le nostre, dal conto corrente della tabaccheria”.

Tali dichiarazioni sono confermate, infine, dalla relazione di consulenza tecnica allegata in atti dai resistenti, non contestata da parte ricorrente e anzi conforme, negli importi, ai documenti contabili di bilancio prodotti dalla (…) per gli esercizi dal 2005 al 2013 (documento n. 12 della memoria e documento n. 8 del ricorso).

Dall’esame dei documenti contabili di bilancio, integrato dall’esame dei saldi dei conti correnti intestati all’azienda, si evince la produzione di utili di esercizio sostanzialmente costanti e di importi elevati per tutto il periodo dal 2005 al 2013, confortata dalle dichiarazioni del testimone (…), il quale ha ricordato che l’azienda familiare “pagava importi anche consistenti di tasse”.

Tuttavia, tali dati, confrontati con i saldi dei due conti correnti nel tempo intestati all’azienda familiare, forniscono il quadro di una situazione inizialmente creditoria verso la banca, progressivamente mutata in una forte esposizione debitoria, mai sanata fino all’anno 2013, ultimo di intero esercizio, nel quale il saldo del conto corrente aziendale presentava un debito pari a Euro 43.517,00.

A fronte di tali evidenze contabili, il consulente dei resistenti valutava, con proprio giudizio, che la redditualità dell’azienda, considerati gli importanti utili di esercizio ottenuti, non avrebbe potuto determinare deficienze bancarie così palesi se non per l’effetto di una “gestione finanziaria scriteriata”.

Sono estranee, tuttavia, al tema del presente giudizio le ragioni del negativo andamento gestionale dell’azienda e della loro imputabilità, rilevando unicamente, ai fini della divisione degli utili, che l’impresa familiare, nonostante i considerevoli utili di esercizio, già da parecchi anni aveva maturato una consistente esposizione debitoria in banca, sicché non risulta che negli anni abbia mai distribuito ai partecipanti gli utili percepiti, eccetto quelli utilizzati per il normale andamento familiare.

In proposito, deve osservarsi che: “La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell’impresa familiare, ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell’accrescimento, a tale data, della produttività dell’impresa, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall’azienda, atteso che gli stessi utili – in assenza di un patto di distribuzione periodica – non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5448 del 8/3/2011).

D’altro canto, incombe sul partecipante all’impresa familiare, che agisca per ottenere la ripartizione della quota di utili di sua spettanza, l’onere di dimostrare la consistenza del patrimonio aziendale, nonché, anche, la quota astratta della propria partecipazione, ai fini di tale ripartizione.

In tal senso, la Suprema Corte, ha di recente condivisibilmente affermato che: “In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l’onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l’impresa grava invece l’onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti “pro quota” a ciascun partecipante” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 27966 del 31/10/2018).

Nulla, tuttavia, a tale proposito, ha dedotto l’odierna ricorrente, apprendendosi unicamente dall’atto di costituzione dell’impresa familiare che le quote siano state ripartite nella misura del 51% in favore di (…), imprenditore, e del residuo 49% in favore del di lei coniuge (…) (documento n. 9 della memoria).

Né, d’altro canto, l’odierna ricorrente ha provato in alcun modo la consistenza del patrimonio aziendale, all’atto della alienazione a terzi, avendo, piuttosto, pacificamente ammesso che l’impresa familiare versasse in gravi condizioni economiche, tanto da affermare di averla finanziata per anni con ingenti conferimenti.

Orbene, deve considerarsi che il credito costituito dal diritto di partecipazione agli utili, ai beni con questi acquistati ed agli incrementi – quando diviene esigibile, sicché alla cessazione per qualsiasi causa della prestazione di lavoro – deve essere di regola liquidato in natura, come risulta dalla chiara dizione normativa, secondo cui il diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro.

Si tratta, dunque di un’obbligazione facoltativa, che l’imprenditore può adempiere in via principale con un’attribuzione in natura di beni mobili e/o immobili, ma con facoltà di liberarsi dal vincolo eseguendo il pagamento di una somma in denaro.

Pertanto, ove alla cessazione del rapporto, gli utili dell’impresa siano stati consumati ed i beni con essi acquistati siano già usciti dal patrimonio del debitore, senza sua colpa, il creditore non può far valere alcun diritto, neppure sulla prestazione subordinata che è in facultate solutionis, secondo il principio proprio dell’obbligazione con prestazione facoltativa, per cui l’impossibilità della prestazione principale estingue il vincolo, liberando il debitore.

Nel caso in esame, la parte ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, ha mancato di offrire la prova in giudizio della consistenza del patrimonio all’atto della sua cessione a terzi, sicché l’unico dato noto ed incontestato è quello del prezzo di cessione.

Non può accogliersi, pertanto, la domanda della ricorrente di ottenere la condanna dei resistenti a fornirle il rendiconto degli utili percepiti ed a corrispondere la quota di sua pertinenza, in assenza di utili da ripartire ed, in presenza, piuttosto, di debiti da ripianare.

L’odierna ricorrente ha poi domandato la restituzione dei finanziamenti da lei conferiti all’impresa familiare per l’importo complessivo di Euro 829.000,88.

Allegati al ricorso sono presenti gli estratti conto dei conti correnti n. (…), n. (…) e n. (…), non contestati dai resistenti.

Dall’esame degli stessi si conferma una elevata operatività, nonché numerose disposizioni di bonifico bancario disposte dal conto corrente n. (…), intestato a (…), in favore dei conti correnti n. 5271, cointestato a madre figlia, e n. (…), intestato alla sola T., entrambi deputati alla gestione dell’azienda familiare, per l’importo, esattamente calcolato il ricorso, di Euro 594.200.

La circostanza, d’altro canto, non è stata contestata dai resistenti, che si sono limitati a porre in dubbio l’imputazione di tali somme alle perdite aziendali ed a lamentare l’inefficiente gestione finanziaria addebitata alla ricorrente.

Tuttavia, la circostanza, pur accertata, del conferimento di capitali all’impresa familiare è uno degli indici della partecipazione alla stessa, essendo certo che il familiare partecipi all’impresa con apporto di lavoro o di denaro.

Non si esclude, per certo, che accanto ed oltre al rapporto di lavoro, tra i familiari possa instaurarsi anche un altro rapporto contrattuale, quale un apporto di capitali a titolo di mutuo, o di associazione in partecipazione, tuttavia qui non provato.

In difetto di prova di pattuizione contrattuale alcuna, deve pertanto ritenersi che gli ingenti finanziamenti prestati da (…) all’impresa familiare – tanto a mezzo bonifico, non contestati dai resistenti, tanto, eventualmente, a mezzo assegni bancari, versati nelle casse sociali, (…) poi, talvolta, cambiati in contanti per le proprie necessità – siano certo indice della sua partecipazione all’impresa familiare e, tuttavia, non danno diritto a restituzione.

In altri termini, solo ove la ricorrente avesse stipulato contratti di mutuo o finanziamento con la figlia B., che escludessero la volontà di conferire i capitali nell’impresa familiare, espressamente qualificandoli quali finanziamenti soggetti a restituzione, avrebbe avuto azione per recuperarli.

Deve pertanto respingersi la domanda di restituzione dei capitali conferiti dalla ricorrente all’impresa familiare con la figlia e il genero, cui partecipava.

Quanto, poi, all’importo di Euro 14.000, erogato dalla ricorrente all’ex dipendente dell’impresa familiare (…), in adempimento dell’obbligazione di garanzia assunta, è sufficiente osservare che lo stesso è stato già recuperato con decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. 6139/2016 del 15/3/2016 (documento n. 11 della memoria).

Infine, quanto al momento della cessazione dell’impresa, come sopra già diffusamente osservato, il familiare che partecipa all’impresa ha diritto di partecipare agli utili o a una quota dei beni con questi acquistati, nel momento in cui cessa, per qualsiasi causa, l’impresa familiare o il suo apporto alla stessa.

La quota spettante al familiare partecipante al momento della cessazione, ex art. 230 bis del codice civile, va determinata esclusivamente sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto nell’impresa, ed è relativa nella stessa misura tanto agli utili che agli incrementi, siano essi materiali o immateriali (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 27108 del 15/11/2017).

Tanto premesso, risulta in atti che l’azienda costituita dall’esercizio commerciale sito in (…) alla Via (…), gestita dall’impresa familiare, sia stata ceduta con atto notarile del 26/9/2014 all’ex dipendente (…) – lo stesso sentito come teste all’udienza del 10/10/2018 – ivi inclusi l’avviamento commerciale, le merci e gli stigli facenti parte dell’azienda, per l’importo di Euro 380.000, di cui Euro 365.000 relativi all’avviamento commerciale, Euro 5.000 relativi alle stigliature e Euro 10.000 relativi alla merce non soggetta ad aggio.

Quanto alle modalità di corresponsione di tale importo, le parti hanno dichiarato che Euro 40.000 erano già stati corrisposti prima della stipula, mentre i residui Euro 340.000 sarebbero stati corrisposti in n. 60 rate da concludersi entro l’1/10/2019, garantite da altrettanti effetti cambiari.

Dell’importo così ricevuto, è certo che una parte dovesse essere destinata a ripianare l’esposizione debitoria aziendale presso la banca, che, in difetto di diversa deduzione e prova, può ritenersi corrispondente all’importo delle passività da ultimo rilevate al dicembre 2013, pari a Euro 43.517, indicate nella relazione del consulente di lavoro allegata da parte resistente e non contestata dalla parte ricorrente (documento n. 12 della memoria).

L’importo, d’altro canto, corrisponde, grosso modo, a quello preteso dai resistenti quale acconto, prima della stipula dell’atto notarile di cessione, potendo ragionevolmente presumersi che gli stessi avessero necessità di estinguere, in primo luogo, l’esposizione debitoria bancaria, prima di acconsentire alla rateizzazione del prezzo di acquisto.

È ragionevole, pertanto, ritenere che dei Euro 380.000 in corso di pagamento, quale prezzo della cessione, i Euro 40.000 ricevuti prima della stipula siano stati destinati al pagamento dei debiti aziendali nei confronti della banca.

Quanto ai residui Euro 340.000, nulla la parte resistente ha dedotto, in particolare se gli stessi siano stati destinati a ripianare altre esposizioni debitorie, eventualmente rateizzate, dell’impresa familiare.

Solo nelle note conclusive la parte resistente ha dedotto che la sig.ra T. si troverebbe tuttora in posizione di gravissima esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, tanto da avere rateizzato, dopo la vendita, tutte le dichiarazioni dei redditi e delle tasse.

Di tale deduzione, tuttavia, parte resistente non fornisce prova alcuna, né tanto meno è stata offerta la prova in giudizio che tali esposizioni debitorie fossero da riferirsi a debiti della impresa familiare e non propri della resistente (…).

Sulla scorta dei superiori considerazioni, l’odierna ricorrente, in quanto certamente partecipante, con continuativo apporto lavorativo ed economico, all’impresa familiare, sin dall’epoca della sua costituzione, ha diritto ad una quota del prezzo di cessione dell’azienda, detratto quanto destinato a ripianare l’esposizione bancaria, unico debito dell’impresa documentato in atti.

Orbene, la valutazione della quota di partecipazione agli utili, di competenza dell’imprenditore, deve tener conto di diversi fattori, quali a) l’effettiva qualità e quantità del lavoro prestato dal singolo familiare, comparato con quello degli altri familiari partecipanti; b) il contributo dato dal lavoro prestato da altri collaboratori non familiari; c) gli apporti di capitale; d) l’attività di gestione svolta dall’imprenditore e il rischio di impresa su di lui gravante.

E’ da escludere, invece, che si possa far riferimento al corrispettivo normalmente spettante ad un lavoratore subordinato, poiché il diritto di partecipazione, essendo assoggettato al rischio di impresa, non può essere considerato equivalente alla retribuzione di un comune prestatore di lavoro.

Nel caso in esame, assumendo a parametro la quota riservata all’imprenditore, pari al 51%, può valutarsi, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali – che hanno riferito dell’apporto lavorativo ed economico di (…) e (…) all’impresa familiare – che il residuo 49% debba essere suddiviso tra di loro in pari misura, sicché per quota del 24,50% ciascuno.

Tanto comporta che l’odierna ricorrente avesse diritto alla corresponsione, da parte dei resistenti, dell’importo di Euro 83.300, pari al 24,5% di Euro 340.000, corrispondente al prezzo di cessione dell’azienda, detratti Euro 40.000 corrisposti prima della cessione, da ritenersi destinati a ripianare l’esposizione debitoria nei confronti della banca.

Conclusivamente, pertanto, gli odierni resistenti debbono essere condannati, in solido tra di loro, a corrispondere alla ricorrente l’importo di Euro 83.300, quale quota di sua spettanza del prezzo di cessione dell’azienda già gestita dall’impresa familiare, detratta la quota destinata alla copertura dell’esposizione bancaria, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell’art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all’effettivo soddisfo.

Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa.

La parziale soccombenza reciproca esclude la temerarietà della lite per ciascuna delle parti.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, condanna (…) e (…), in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente (…) l’importo di Euro 83.300, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.

Rigetta, per il resto, il ricorso.

Condanna (…) e (…), in solido tra loro, a rifondere a (…) le spese di lite, che liquida in Euro 6.000, oltre rimborso forfetario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge

Così deciso in Roma il 18 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.