Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non e’ richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che da’ luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, e’ idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|31 maggio 2022| n. 17570

Data udienza 4 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20454-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3576/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) per sentir trasferire in suo favore la quota parte dell’appartamento sito in (OMISSIS). In particolare, l’attore deduceva che il 21 marzo 1994 era stato concluso tra il proprio padre – (OMISSIS) – e (OMISSIS) un contratto di compravendita avente ad oggetto il suddetto appartamento e tale acquisto era stato effettuato in virtu’ di un’interposizione reale tra se’ stesso e il proprio padre al fine di evitare che il bene cadesse in comunione legale con la propria moglie (OMISSIS) da cui era in procinto di separarsi. A seguito del decesso di (OMISSIS) con successiva scrittura privata del (OMISSIS) la sorella (OMISSIS) e la madre (OMISSIS) avevano riconosciuto che l’acquisto dell’appartamento era stato realizzato esclusivamente con i mezzi del ricorrente e che, di conseguenza, nessun diritto successorio poteva essere vantato su tale bene. Successivamente a seguito del decesso della madre, la sorella non aveva provveduto a trasferire in suo favore la quota di proprieta’ che le era pervenuta in eredita’.

2. (OMISSIS) rimaneva contumace.

3. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) e trasferiva in suo favore la quota di proprieta’ della sorella.

4. (OMISSIS) proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione. L’appellante aveva eccepito la nullita’ della notifica dell’atto di citazione in primo grado e di tutti gli atti ad esso successivi ivi compreso il verbale di ammissione del suo interrogatorio formale, sottolineando di non aver ricevuto alcun atto e di non avere di conseguenza potuto svolgere adeguate difese. Tale assunto era del tutto destituito di fondamento sussistendo la prova della notifica dell’atto di citazione e del verbale dell’udienza nel corso della quale era stato ammesso l’interrogatorio formale.

5.1 La Corte rigettava anche il secondo motivo relativo alla mancanza di prova che il padre dei ricorrenti – (OMISSIS) avesse assunto l’obbligo di trasferire la proprieta’ del bene in favore del figlio (OMISSIS). Secondo l’appellante, trattandosi di interposizione reale in relazione ad un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprieta’ di un bene immobile era necessario che tale accordo rivestisse la forma scritta e, dunque, non poteva assumere alcuna validita’ la dichiarazione del (OMISSIS) che proveniva da un soggetto rimasto estraneo all’accordo.

La Corte d’Appello evidenziava che la decisione non si fondava sull’esistenza dell’accordo concluso tra il fratello (OMISSIS) ed il padre (OMISSIS) ma sul riconoscimento fatto dalla ricorrente nella scrittura del (OMISSIS) che l’atto di compravendita in oggetto era stato redatto da (OMISSIS) per soli fini fiscali e che l’appartamento era stato acquistato dal fratello (OMISSIS) con denaro proprio e che non spettava alla sottoscritta alcun diritto sul bene immobile. Sulla base di tale scrittura il giudice aveva accolto la domanda di (OMISSIS) di trasferimento della quota parte del bene pervenuta alla sorella a seguito del decesso del padre e, successivamente, della madre. Quanto a questo secondo aspetto non vi era dubbio che la sottoscrizione apposta da (OMISSIS) nella scrittura del (OMISSIS) era intesa come approvazione e riconoscimento della veridicita’ delle dichiarazioni in essa rese ed impegno ad attuare le prescrizioni in essa stabilite. Tale sottoscrizione non poteva qualificarsi come rinunzia sua e della propria madre ai diritti successori ed infatti ne’ la madre ne’ la sorella avevano rinunciato a tali diritti, avendo invece solo assunto l’obbligo di trasferire la quota parte del bene pervenuta loro quali eredi apparenti.

6. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

7. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1350 c.c.

La censura ha ad oggetto la ritenuta non applicabilita’ dell’articolo 1350 c.c. che prevede la forma scritta per tutti i contratti che hanno oggetto beni immobili. Secondo la Corte d’Appello la sottoscrizione del (OMISSIS) avrebbe reso superflua l’allegazione della scrittura privata con cui il padre della ricorrente avrebbe assunto l’impegno di trasferire l’immobile al fratello (OMISSIS).

Con il motivo in esame la ricorrente sostiene che in ipotesi di interposizione reale la forma scritta non puo’ essere sostituita in alcun modo, neanche dalla dichiarazione confessoria di una delle parti.

1.2 Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

La questione circa la forma che deve rivestire il negozio con il quale un fiduciario si obbliga a trasferire al fiduciante un immobile che, al momento dell’acquisto, sia stato a lui intestato dal fiduciante medesimo e’ stata risolta da una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, Sent. n. 6459 del 2020).

In tale occasione si e’ evidenziato che la qualificazione del suddetto negozio e’ stata oggetto di un’evoluzione giurisprudenziale che lo ha ricondotto al contratto di mandato senza rappresentanza all’acquisto di beni immobili.

La suddetta pronuncia ha, inoltre, evidenziato il superamento dell’orientamento che estendeva al mandato il vincolo di forma prescritto per il contratto traslativo immobiliare (orientamento risalente a Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1954, n. 3861).

La giurisprudenza di questa Corte – a partire dalla sentenza della Terza Sezione 2 settembre 2013, n. 20051, alla quale ha fatto seguito Cass., Sez. III, 28 ottobre 2016, n. 21805 e dopo la pronuncia delle Sezioni Unite altre ancora -, ha statuito che, in ossequio al principio di liberta’ della forma, il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta e che il rimedio dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire al mandante l’immobile acquistato dal mandatario e’ esperibile anche quando il contratto di mandato senza rappresentanza sia privo di forma scritta.

A tale approdo la giurisprudenza di legittimita’ e’ pervenuta rilevando che: – tra il mandante e il mandatario senza rappresentanza trova applicazione il solo rapporto interno, laddove la necessita’ della forma scritta si impone per gli atti che costituiscono titolo per la realizzazione dell’effetto reale in capo alla parte del negozio; – le esigenze di responsabilizzazione del consenso e di certezza dell’atto, sottese all’imposizione della forma scritta quale requisito di validita’ del contratto traslativo del diritto reale sul bene immobile, non si pongono con riferimento al mandato ad acquistare senza rappresentanza, dal quale non sorgono effetti reali, ma meramente obbligatori; – i requisiti di forma scritta concernono esclusivamente l’acquisto che il mandatario effettua dal terzo (rapporto esterno) e per quello di successivo trasferimento in capo al mandante del diritto reale sul bene immobile a tale stregua acquistato; – l’articolo 1351 c.c. e’ norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica, e neppure di applicazione estensiva, attesa l’autonomia e la netta distinzione sussistente tra mandato e contratto preliminare.

La tesi della ricorrente, dunque, non puo’ essere condivisa dovendo, invece, darsi continuita’ al seguente principio di diritto:

“Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non e’ richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che da’ luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, e’ idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (Sez. U, Sent. n. 6459 del 2020).

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e ha ritenuto provato il pactum fiduciae intercorso tra (OMISSIS) e il padre (OMISSIS) circa l’intestazione fiduciaria dell’appartamento sito in (OMISSIS) acquistato dal primo.

Peraltro, la ricorrente, in qualita’ di coerede del fiduciario, ha riconosciuto l’obbligo di trasferire la quota dell’immobile, obbligo riconosciuto anche dall’altra erede, madre della (OMISSIS).

Sicche’ deve farsi applicazione anche del secondo principio affermato dalle Sezioni Unite in occasione della citata pronuncia n. 6459 del 2020: “La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’articolo 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.

2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1367 c.p.c.

La censura attiene all’interpretazione della dichiarazione unilaterale della ricorrente anche come espressione della volonta’ quale erede apparente subentrante alla madre nell’impegno dalla medesima assunto di trasferire la quota parte dell’appartamento al proprio fratello per il semplice fatto che anche quest’ultima aveva sottoscritto la dichiarazione.

La ricorrente non e’ mai stata citata in giudizio quale erede della madre e non e’ mai stata data la prova dell’accettazione tacita dell’eredita’ o della ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 485 c.p.c. Spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto di tale qualita’. Inoltre, la scrittura privata comportava obblighi a carico della sola ricorrente e non della madre, vi sarebbe, quindi, una violazione dei criteri di interpretazione del contratto.

3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c.

La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto erroneamente che la scrittura privata del (OMISSIS) sottoscritta dalla sola (OMISSIS) fosse idonea a legittimare la domanda formulata dal fratello (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento dell’immobile controverso.

Secondo la ricorrente la possibilita’ che l’oggetto di un contratto di trasferimento di proprieta’ con interposizione reale sia determinata attraverso atti e fatti storici esterni al negozio e successivi alla sua conclusione trova un preciso limite nel caso in cui l’identificazione del bene da trasferire afferisca alla pronuncia giudiziale ex articolo 2932 c.c..

In tal caso, infatti, l’esatta indicazione dei confini dei dati catastali deve necessariamente risultare dall’impegno scritto dello stesso intestatario di trasferire il bene e il documento, circostanza che nella specie sarebbe del tutto assente. In altri termini l’omessa individuazione dell’immobile nella scrittura ne impedirebbe l’esecuzione in forma specifica.

4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

Il ricorrente, in entrambi i casi, pone questioni nuove mai sottoposta al giudice del merito aventi ad oggetto: la mancanza di prova in capo a (OMISSIS) della qualita’ di erede di (OMISSIS) e la mancata indicazione dell’immobile al fine di identificare il bene che la medesima (OMISSIS) si e’ obbligata a trasferire.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilita’ della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtu’ del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente cio’ sia avvenuto, giacche’ i motivi di ricorso devono investire questioni gia’ comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimita’, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 61, Ord n. 15430 del 2018).

Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimita’ una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l’ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138).

5. Il ricorso e’ rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.600,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.