il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l’intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare formale del diritto.

Tribunale Lecce, Sezione 2 civile Sentenza 8 aprile 2019, n. 1245

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LECCE

SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 20000426/2011

TRA

(…)

(…)

elettivamente domiciliati in Presicce, Corso (?), presso lo studio dell’Avv. Vi.Fa. che li rappresenta e difende per procura a margine dell’atto di citazione;

ATTORI

E

EREDITÀ GIACENTE DI (…)

in persona del curatore Avv. MA.Do., elettivamente domiciliata in Taviano, Via (?) presso lo proprio studio dell’Avv. MA.Do. che la rappresenta e difende giusta provvedimento autorizzativo del giudice tutelare depositato il 9.6.2011;

CONVENUTA

NONCHE’

(…)

CONVENUTA CONTUMACE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE

Con atto di citazione depositato per la notifica il 19.3.2011 (…) e (…) convenivano in giudizio (…) e (…) -in qualità di curatore dell’eredità giacente di (…), deducendo di aver esercitato in modo continuo e non interrotto per oltre un ventennio, unitamente al loro padre deceduto (…), il possesso uti dominus di un terreno edificabile e, successivamente al 1958, di un immobile costruito dal (…) su quel terreno, sito in P., Via (?) e riportato al N.C.E.U. del Comune di P. al foglio (…), particella (…).

In particolare gli attori precisavano che tale immobile era stato costruito su un terreno edificabile che i loro genitori, (…) e (…), avevano acquistato senza però formalizzare l’acquisto in un atto pubblico. Conseguentemente, dopo la costruzione dell’immobile e precisamente il 16.2.1968, i coniugi (…) e (…) avevano proceduto al formale acquisto di metà del terreno sul quale era stato edificato l’immobile di cui è causa, mediante un atto pubblico di compravendita stipulato con (…) e (…) che lo avevano venduto in ragione delle rispettive quote di ¼ ciascuno.

Aggiungevano, inoltre, gli attori che la formalizzazione dell’acquisto dell’altra metà indivisa del terreno, di cui erano proprietari in ragione di ¼ ciascuno, (…) e (…), sarebbe avvenuta al raggiungimento della maggiore età di questi, all’epoca minorenni.

In seguito alla morte di (…), la quota acquistata dallo stesso nel 1968 e corrispondente a ¼ di quel terreno, era rientrata nella successione legittima del medesimo e quindi era pervenuta alla moglie (…), nonché ai figli (…), (…) e (…) e successivamente, con atto del giorno 8.8.1984, (…) e (…) avevano donato agli odierni attori le proprie quote di proprietà del terreno.

Pertanto (…) e (…) deducevano di essere proprietari, in virtù di tali trasferimenti, della proprietà di metà del terreno, precedentemente acquistata dai loro genitori, su cui il padre aveva edificato l’immobile oggetto di causa, chiedendo che fosse accertata l’usucapione da parte loro dell’altra metà del terreno, atteso che a tali fini il loro possesso rappresentava la continuazione del possesso precedentemente esercitato dal de cuius (…), con il beneplacito dei convenuti che mai avevano avanzato domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o a far valere altri diritti reali sull’unità immobiliare.

Su queste premesse, gli attori chiedevano dichiararsi l’intervenuta usucapione ordinaria, con le consequenziali pronunce di legge, dell’immobile costruito sul terreno citato e censito al N.C.E.U. del Comune di P. al foglio (…) particella (…), nonché foglio (…) particella (…) sub (…).

Il convenuto Avv. MACRI’ Domenico, in qualità di curatore dell’eredità giacente di (…), si costituiva in giudizio eccependo che gli attori non avevano potuto aver usucapito la metà del terreno e, quindi, del fabbricato perché l’immobile era sempre rimasto nella comproprietà e nel compossesso dei fratelli (…) e (…). Pertanto il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.

(…) restava contumace.

Esaurita l’istruttoria con l’espletamento di prove orali e CTU, la causa, matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del giorno 12.4.2018 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda è fondata e pertanto va accolta per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente, occorre precisare come oggetto della causa sia l’immobile sito in P., alla Via S. Comunale, iscritto al N.C.E.U. del Comune di (?) al foglio (…) particella (…) e non anche alla particella (…) così come indicato dagli attori.

Ed infatti, secondo quanto evidenziato dal Consulente Tecnico d’Ufficio -all’esito di un’ampia attività di studio, a parere di questo Giudice metodologicamente corretta ed esente da vizi, e pertanto condivisa in quanto sostenuta con una motivazione convincente e pienamente apprezzabile, dalla quale non v’è motivo di discostarsi- il riferimento alla particella (…) è conseguenza di un mero errore di accatastamento avvenuto nel 1961.

Passando, dunque, al merito della domanda attorea, si deve rilevare come in base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi non solo del corpus possessionis ma anche dell’animus possidendi.

Quest’ultimo elemento tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l’attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire.

Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l’intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.

Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare formale del diritto.

Occorre, inoltre, rilevare che in tema di comunione, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”(Cass. Civ. Sez. VI-II, ordinanza 19.10.2017, n. 24781).

Ciò premesso, dall’istruttoria espletata è emerso in modo sufficientemente chiaro come (…) e, successivamente, i suoi eredi abbiano posseduto per oltre venti anni l’immobile costruito sul terreno in comproprietà con gli attuali convenuti, nonostante l’intestazione catastale dello stesso in capo a (…) e (…) nella misura di ¼ ciascuno.

In particolare, le prove testimoniali espletate con l’escussione anche di soggetti terzi, indifferenti rispetto alle ragioni del giudizio, hanno confermato in maniera convincente la tesi degli attori e la continuità del loro possesso pacifico ed indisturbato sull’immobile oggetto di causa.

In particolare, (…) (escusso all’udienza del 14.2.2013), proprietario di un immobile vicino a quello oggetto di causa, e (…) (escusso all’udienza del 13.1.2015), geometra della Banca che si occupò negli anni 60 della stima del valore del fabbricato costruito dal (…), hanno dichiarato di aver sempre visto (…), sua moglie e i suoi figli abitare nell’immobile di cui è causa, comportandosi uti dominus. Particolarmente significativa, poi, appare la testimonianza di (…) (escusso all’udienza del 14.2.2013), fratello degli odierni convenuti, che ha confermato la ricostruzione degli attori affermando che l’immobile in questione è abitato dalla famiglia (…) da più di 40 anni. Peraltro, atteso che la convenuta contumace (…) non è comparsa a rendere l’interrogatorio formale deferitole, si possono ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., in virtù delle altre univoche risultanze istruttorie acquisite.

D’altro canto, l’assunto della parte convenuta costituita, secondo cui la parte di terreno -catastalmente intestata per ¼ ciascuno a (…) e (…) e su cui sorge l’immobile di cui è causa- sarebbe sempre rimasta oggetto di comproprietà indivisa e compossesso da parte dei fratelli (…) ed (…), è rimasto sul piano delle mere allegazioni, non essendo stata fornita al riguardo alcuna prova di riscontro nel corso del giudizio.

Alla luce di queste considerazioni, dunque, la domanda va accolta, in quanto appare provato il possesso ultraventennale della metà del terreno, catastalmente intestato per 1/4 ciascuno a (…) e (…), su cui fu costruito l’immobile sito in P. Via S. Comunale, riportato al N.C.E.U. del Comune di P. al foglio (…), particella (…).

A fronte dell’accoglimento della domanda attorea si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste, nell’importo liquidato in dispositivo, a carico della sola parte costituita poiché la convenuto (…) non ha contrastato la domanda, restando contumace, e collaborando alla agevole definizione del giudizio. Per le stesse ragioni, le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della sola parte convenuta costituita.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara in favore di (…) e (…) l’usucapione in comune e pro indiviso della proprietà di metà del terreno iscritto al N.C.T. del Comune di P. al foglio (…), particella (…), e dell’immobile ivi costruito sito in P. Via S. Comunale, riportato al N.C.E.U. del Comune di P. al foglio (…), particella (…);

2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari della Provincia di Lecce di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;

3) condanna l’EREDITÀ GIACENTE DI (…), al pagamento in favore di (…) e (…), in solido, delle spese di lite che si liquidano in Euro 382,00 per spese ed Euro 2.400,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;

4) pone in capo all’eredità giacente di (…), le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Lecce l’8 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria l’8 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.