il promissario acquirente che, a norma dell’articolo 2932 c.c., chieda l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita e’ tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia gia’ esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine eventualmente pattuito convenzionalmente), mentre non e’ tenuto a pagare il prezzo quando, in virtu’ delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) cosi’ come l’assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato lo stesso promissario acquirente risultino dovute all’atto della stipulazione del contratto definitivo, sicche’, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l’obbligazione, anche per l’eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale e’ subordinato l’effetto traslativo della proprieta’.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 26 settembre 2018, n. 22997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. BESSO DE MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3095/15) proposto da:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in (OMISSIS);

– ricorrenti principali e contro – ricorrenti al ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS) S.R.L., (C.F.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), tutti rappresentati e difesi, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in (OMISSIS);

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3764/2014, depositata il 5 giugno 2014 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 luglio 2018 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, per l’assorbimento del quarto motivo di detto ricorso nonche’ per il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso principale, oltre che per la reiezione del ricorso incidentale;

uditi l’Avv. (OMISSIS) per i ricorrenti principali e l’Avv. (OMISSIS) per i controricorrenti – ricorrenti incidentali.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 12992/2014 (depositata il 15 giugno 2014), il Tribunale di Roma, pronunciando sull’azione di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 c.c. avente ad oggetto plurimi contratti preliminari relativi alla cessione di partecipazioni sociali dell’intero capitale del centro sportivo ” (OMISSIS)” di (OMISSIS), e, in subordine, di risoluzione dei medesimi contratti proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ nei riguardi della s.r.l. (OMISSIS), cosi’ provvedeva:

– dichiarava la risoluzione degli undici contratti preliminari aventi ad oggetto le dedotte quote sociali della s.r.l. (OMISSIS) stipulati tra le parti il 30 giugno 1997 per colpevole inadempimento degli attori, quali promissari acquirenti;

– condannava gli undici convenuti promittenti venditori al pagamento, pro quota, in favore degli attori, della somma complessiva di Euro 310.748,28, oltre interessi, ciascuno in misura pari alla rispettiva partecipazione sociale nella (OMISSIS) s.r.l., a titolo di restituzione delle somme ricevute in conto prezzo al netto della penale contrattualmente pattuita;

– condannava la (OMISSIS) s.r.l. a pagare agli attori, a titolo di indennizzo ai sensi dell’articolo 2041 c.c., la somma complessiva di Euro 198.000,00, oltre interessi e rivalutazione;

– rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti, compensando integralmente le spese giudiziali.

Decidendo sull’appello proposto da tutte le parti convenute nel giudizio di primo grado e nella costituzione degli appellati (OMISSIS) (i quali, a loro volta, formulavano appello incidentale), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3764/2014 (depositata il 5 giugno 2014), in parziale accoglimento sia del gravame principale che di quello incidentale (respinti per il resto) ed in riforma dell’impugnata sentenza, costi’ statuiva:

– trasferiva, dagli undici promittenti venditori (convenuti in primo grado), la proprieta’ delle quote – per ognuno nella frazione di cui erano titolari – del capitale sociale della s.r.l. (OMISSIS), in favore e “pro indiviso”, dei promissari acquirenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

– subordinava il trasferimento della proprieta’ delle quote di capitale sociale, al pagamento, entro il termine di 120 giorni dal deposito della sentenza, da parte degli acquirenti (OMISSIS) ed in favore dei venditori, del complessivo residuo prezzo di Euro 515.000,00, da corrispondersi in favore dei venditori, nella misura per ciascuno di essi per come risultante dall’articolo 4 dei contratti preliminari del 30 giugno 1997, dagli stessi appellanti principali sottoscritti;

– subordinava, altresi’, il trasferimento della proprieta’ delle suddette quote di capitale sociale al pagamento, entro lo stesso termine di 120 giorni dal deposito della sentenza, da parte degli acquirenti (OMISSIS) ed in favore dei venditori degli interessi al tasso annuale pari al 7% sui giorni di mora sino al saldo sulle corrispondenti rate di prezzo del mese di aprile 2002 risultanti dall’articolo 4 dei medesimi contratti preliminari;

– subordinava, inoltre, il trasferimento delle suddette quote di capitale sociale alla ratifica, sempre nel medesimo termine di 120 giorni dal deposito della sentenza, da parte degli acquirenti dell’operato svolto sino al pagamento del prezzo di cui ai due precedenti punti del dispositivo, da parte dell’amministratore in carica della s.r.l. (OMISSIS);

– condannava gli appellati (OMISSIS) al pagamento, con vincolo solidale, della somma di Euro 43.898,83 in favore di (OMISSIS) e della somma di Euro 95.544,52 a vantaggio di (OMISSIS);

– compensava, per intero, tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

– (comprese quelle relative alla fase cautelare svoltasi in primo grado), ponendo definitivamente a carico delle parti, per la meta’ ciascuna, le spese della c.t.u. eseguita nel giudizio di prime cure.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte capitolina respingeva, in primo luogo, i primi due motivi dell’appello principale inerenti al rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio e dell’eccezione di inapplicabilita’, alla domanda di indennizzo ex articolo 2041 c.c., del c.d. rito societario per l’insussistenza di alcun pregiudizio al diritto di difesa. Esaminando, poi, con riferimento al merito della causa, per priorita’ logica, l’appello incidentale dei (OMISSIS), la Corte territoriale ravvisava la fondatezza del quarto motivo nella parte in cui si censurava il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica che gli stessi appellanti incidentali avevano reiterato in via principale, senza subordinarla espressamente all’accoglimento della riduzione del prezzo. A tal proposito, il giudice di appello, ricostruita la vicenda nel suo svolgimento fattuale, riteneva accertato che – avuto riguardo alle pattuizioni contenute negli undici contratti preliminari e alla pacifica circostanza che la data fissata per la stipula dei contratti definitivi era stata fissata in quella del 20 luglio 2002 – a quest’ultima data i promissari acquirenti avevano corrisposto la somma di Euro 517.913,80, che risultava superiore alla meta’ del prezzo di cessione complessivamente convenuto (comprensivo, per volonta’ negoziale, degli interessi compensativi al 7% annuo); pertanto, sussistendone le condizioni e andando di diverso avviso a quanto statuito dal giudice di primo grado, si erano venuti a configurare i presupposti per l’accoglimento della domanda proposta dai (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2932 c.c. con riferimento ai contratti di vendita delle quote sociali dedotti in causa (senza, tuttavia, la riduzione del prezzo stesso), con la correlata fissazione del residuo saldo da corrispondersi, in favore dei promittenti venditori (e nella quota per ciascuno spettante), nella misura di Euro 515.000,00, da versarsi secondo le condizioni precedentemente individuate, da cui conseguiva il rigetto dell’avversa domanda di risoluzione dei medesimi contratti per inadempimento dei promissari acquirenti (OMISSIS).

La Corte laziale provvedeva, altresi’, sulla restituzione dei mutui in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), nella misura ritenuta provata.

Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), articolato in sei complessi motivi (di cui il terzo scomposto in 4 sub-motivi ed il quarto in 7 sub-motivi), al quale hanno resistito con un unico controricorso tutte le parti intimate (ivi compresa la s.r.l. (OMISSIS)), contenente anche ricorso incidentale riferito a due motivi. A loro volta i ricorrenti principali hanno avanzato controricorso al ricorso incidentale ai sensi dell’articolo 371 c.p.c., comma 4.

Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel rispetto dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura (attinente ai capi e/o parti della sentenza impugnata nelle quali gli eventi posti come condizione per il trasferimento della proprieta’ delle quote erano stati fissati nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza anziche’ dal suo passaggio in giudicato) i ricorrenti principali hanno dedotto – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – l’assunta violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2697 c.c., sul presupposto che, anche per effetto della portata delle sentenza delle Sezioni unite n. 4059/2010, poiche’ le sentenze emesse ex articolo 2932 c.c. sono prive, ai sensi dell’articolo 282 c.p.c., di un’efficacia esecutiva anticipata rispetto al momento della formazione del giudicato, anche il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per il pagamento del residuo corrispettivo e degli accessori sulla nona rata cosi’ come per la ratifica dell’operato dell’amministratore in carica sarebbe dovuto decorrere da tale momento (e non dalla data di pubblicazione della sentenza).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali (con riferimento ai capi e/o parti della sentenza impugnata con i quali era stata rigettata la domanda di nullita’ della clausola di cui all’articolo 7 dei contratti preliminari, per violazione dell’articolo 1283 c.c. e ai capi e/o parti della stessa sentenza nei quali il pagamento degli interessi al 7% annuo sulla nona rata era stato posto come condizione per il trasferimento della proprieta’ delle quote) hanno denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – l’asserita violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1283 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c., avuto riguardo alla ravvisata nullita’ della clausola inclusa all’articolo 7 dei contratti dedotti in giudizio e alla mancata proposizione di domanda giudiziale di condanna al pagamento degli interessi anatocistici, anche in via subordinata, da parte dei promittenti venditori.

3. Con la terza doglianza (riguardante i capi e/o parti della sentenza impugnata con cui erano state respinte le domande di riduzione/imputazione in conto prezzo del corrispettivo pattuito nei contratti preliminari, nonche’ l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c.c. in virtu’ dell’articolo 9 dei medesimi contratti) i ricorrenti principali hanno prospettato – in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – quattro sub-motivi.

3.1. Con il primo sub-motivo e’ stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in tema di inadempimento contrattuale per (asserito) “aliud pro alio” (riconducibile alla mancanza del certificato di agibilita’) e per mancanza di qualita’ essenziali (ai sensi dell’articolo 1497 c.c.) oltre che per violazione del principio di buona fede, non potendo aver alcun rilievo lo stato soggettivo di mancata conoscenza di tali aspetti in capo al compratore.

3.2. Con il secondo sub-motivo i tre ricorrenti principali hanno censurato la sentenza impugnata – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, affermandone la nullita’ per apparente motivazione sulla ritenuta conoscenza, da parte di essi (OMISSIS), dello stato del cespite immobiliare e della volonta’ di acquistarlo nelle condizioni in cui si trovava.

3.3. Con il terzo sub-motivo i ricorrenti principali – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – hanno dedotto l’omesso esame delle clausole dei contratti preliminari di cui agli articoli 1 e 6, da cui si sarebbe dovuta rilevare l’emergenza della consistenza e funzionalita’ dei beni della societa’ nonche’ dell’obbligo di non disporvi, oltre che delle clausole del contratto preliminare del 17 marzo 2003 sottoscritto tra i medesimi ricorrenti, la (OMISSIS) s.r.l. e la societa’ Intercoop, di quanto ammesso.

3.4. Con il quarto sub-motivo i ricorrenti principali hanno denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, – la supposta violazione e/o falsa degli articoli 1362 e segg. c.c., avuto riguardo a quanto dedotto con il sub-motivo precedente, significando che, se l’oggetto mediato dei contratti preliminari di trasferimento delle quote di una societa’ di capitali era il patrimonio immobiliare della societa’ stessa e se tale patrimonio era stato analiticamente indicato e descritto negli stessi contratti, l’articolo 9 di essi – se correttamente interpretato – sarebbe stato inidoneo ad escludere l’esistenza della garanzia in ordine alla consistenza e funzionalita’ del patrimonio sociale, in difetto di espressi riferimenti al cespite immobiliare.

4. Il quarto, articolato, motivo – rivolto ai capi e/o parti della sentenza impugnata con i quali erano state respinte la domanda di riduzione/imputazione in conto prezzo del corrispettivo pattuito nei contratti preliminari nonche’ l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c.c., in virtu’ dei contratti di affitto di azienda stipulati dalla s.r.l. (OMISSIS) con la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. – risulta, in effetti, scomposto in sette sub-motivi.

4.1. Con il primo sub-motivo della quarta censura i f.lli (OMISSIS) hanno dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’assunto omesso esame della circostanza che i lavori di ristrutturazione e messa a norma del Centro sportivo erano stati pagati dai essi promissari acquirenti con loro denaro personale e solo in minima parte dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l., nonche’ – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, avuto riguardo all’omessa motivazione su tali aspetti, in dipendenza dei quali, anche a non ritenere i contratti di affitto di azienda non simulati, i reciproci rapporti di dare e avere avrebbero potuto essere regolati con le societa’ soltanto con riferimento ai lavori da queste realizzati e non con riguardo ai lavori eseguiti e pagati dai f.lli (OMISSIS), essendo le societa’ prive di legittimazione attiva.

4.2. Con il secondo sub-motivo i ricorrenti principali hanno inteso far valere – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 10, comma 3, sul presupposto che, poiche’ secondo le controparti i contratti preliminari avevano effetti anticipati ed il controllo contabile della societa’ previsto dall’articolo 9 dei contratti preliminari del 30 giugno 1997 era una logica conseguenza dell’intera attribuzione del patrimonio sociale ai f.lli (OMISSIS), tali fatti avrebbero dovuto essere ritenuti pacifici siccome non specificamente contestati.

4.3. Con il terzo sub-motivo i ricorrenti principali hanno denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’omesso esame di una serie di circostanze decisive ai fini della prova che il possesso del Centro sportivo era di essi f.lli (OMISSIS) e non delle societa’, non considerando, in particolare, che – al momento della sottoscrizione del primo dei contratti di affitto risalente al 20 novembre 1997 – il possesso del cespite era gia’ in capo ai medesimi ricorrenti.

4.4. Con il quarto sub-motivo i ricorrenti principali hanno dedotto – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la supposta violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di simulazione assoluta di cui agli articoli 1414, 1415 e 1416 c.c..

4.5. Con il quinto sub-motivo i ricorrenti (OMISSIS) hanno denunciato un’ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, (in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per assoluta ritenuta inconciliabilita’ tra statuizioni contenute nell’impugnata sentenza dalla quale si desumeva che la reale finalita’ dei contratti di affitto di azienda nella volonta’ delle parti fosse nel senso dedotto da essi ricorrenti.

4.6. Con il sesto sub-motivo i ricorrenti principali hanno denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – un altro vizio di omesso esame di una serie di circostanze decisive ai fini della prova della simulazione dei contratti di affitto e della loro rilevanza ai fini della decisione, avuto riguardo, in particolare, agli effetti anticipati dei controversi contratti preliminari e ad altre circostanze riferibili ai comportamenti (dispositivi del patrimonio sociale) posti in essere dai promittenti venditori dai quali si sarebbe dovuta desumere la natura simulata dei contratti di affitto dell’azienda in favore della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l..

4.7. Con il settimo sub-motivo della quarta censura i ricorrenti principali hanno dedotto – ancora ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame dei fatti decisivi al fine della risoluzione della controversia concernenti l’indebitamento della s.r.l. (OMISSIS) operato dai promittenti venditori e l’indebita riduzione del capitale sociale, avendo, in particolare, il giudice di secondo grado rigettato la domanda di riduzione del corrispettivo e la correlativa eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. sotto i denunciati profili dell’inagibilita’ del Centro sportivo e degli oneri di gestione, senza, tuttavia, addurre alcuna motivazione con riferimento all’indebitamento della s.r.l. (OMISSIS), successivo alla sottoscrizione dei contratti preliminari, dovuto ad inesistenti finanziamenti dei soci (promissari acquirenti) ed all’indebita riduzione del capitale sociale per perdite.

5. Con la quinta complessiva doglianza (riguardante i capi e/o parti dell’impugnata sentenza con cui era stata accolta parzialmente la domanda di restituzione delle somme date a mutuo ed era stata, invece, respinta la domanda di restituzione degli interessi da ritenersi usurari) i ricorrenti principali hanno denunciato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 10, comma 3, e, comunque, dei principio del giusto processo e delle norme in materia di non contestazione in rapporto all’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 2734 c.c., avuto riguardo alla circostanza che il giudice di appello aveva omesso di considerare che in risposta alla domanda riconvenzionale avanzata dai due convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) nelle loro comparse di costituzione e risposta in primo grado, nella memoria di replica del 3 aprile 2008 essi f.lli (OMISSIS) avevano dedotto una serie di fatti contrapposti che non erano stati poi ritualmente contestati dalle parti avverse, con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe dovuto rigettare le suddette domande riconvenzionali di restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo dai menzionati convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS).

6. Con la sesta ed ultima censura – da intendersi prospettata in via subordinata (e relativa ai capi e/o parti della sentenza impugnata con cui erano state rigettate tutte le istanze istruttorie) – i ricorrenti principali hanno dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la supposta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, nella parte in cui non erano stati ammessi l’ordine di esibizione e la prova testimoniale in ordine alle circostanze incidenti sulle pronunce con cui la Corte di appello aveva ritenuto che i lavori eseguiti nel Centro sportivo fossero riferibili alle societa’ affittuarie (e non, invece, pagati con loro denaro personale) e, quanto ai mutui, che non fosse stata provata l’estinzione del debito nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS).

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale (riferibile a tutti gli intimati controricorrenti) e’ stata dedotta – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la supposta violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1460 c.c. ed e’ stato denunciato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione fra le parti.

In particolare, con tale doglianza, i ricorrenti incidentali, a fronte della dichiarata risoluzione dei contratti preliminari intervenuta con la sentenza di primo grado, hanno inteso contestare la contrapposta sentenza di appello che, pur avendo affermato la mancata effettuazione di ulteriori pagamenti da parte dei f.lli (OMISSIS) a far data dall’aprile 2002, aveva poi escluso l’inadempimento dei promissari acquirenti delle quote, sul presupposto che, fino a quel momento, fosse stata comunque corrisposta piu’ della meta’ del prezzo pattuito, senza, tuttavia, valorizzare la decisivita’ della circostanza del sopravvenuto inadempimento degli stessi promissari acquirenti riconducibile al mancato pagamento, alle relative scadenze contrattuali, delle ulteriori rate di prezzo dal mese di aprile 2002 in poi, ovvero sino al mese di giugno 2007. In altri termini, osserva la difesa dei ricorrenti incidentali, la previsione dell’articolo 5 dei contratti preliminari avrebbe abilitato i promissari acquirenti a richiedere la cessione definitiva delle quote, alla data del 20 luglio 2002, dopo il raggiungimento del pagamento del 50% dei corrispettivi, ma mai avrebbe potuto e dovuto interpretarsi – come, invece, ritenuto dal giudice di appello – quale legittimazione per i medesimi promissari acquirenti a non piu’ adempiere le successive prestazioni contrattuali cui erano obbligati, cioe’ ad assolvere con tempestivita’ ai pagamenti delle ulteriori rate del prezzo totale.

Secondo la suddetta difesa la Corte territoriale aveva anche omesso la considerazione del fatto, oltretutto pacifico in causa, che mai era stata formulata, da parte dei promissari acquirenti, richiesta di anticipata cessione delle quote, concentrandosi solo su uno dei presupposti che quella richiesta avrebbe abilitato, omettendo ogni valutazione sulla intervenuta configurazione dell’inadempimento gia’ alla data del 30 aprile 2002, inadempimento aggravatosi e perpetuatosi per tutte le rate successivamente venute a scadenza.

8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale – riferito alla sola posizione autonoma dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) – e’ stata denunciata (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione degli articoli 1988 e 2697 c.c. nonche’ dell’articolo 115 c.p.c., oltre alla violazione del principio del giusto processo ex articolo 111 Cost., congiuntamente al vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che avevano costituito oggetto di discussione fra le parti avuto riguardo alla mancata valutazione di tutte le prove addotte, le cui risultanze (soprattutto documentali) avrebbero dovuto condurre a determinare in Euro 230.000,00 – anziche’ nella riconosciuta minor somma di Euro 95.544,52 – l’importo del mutuo da restituire in favore del (OMISSIS) e in quella di Euro 140.000,00 (invece che di Euro 43.898,83) l’importo del mutuo da rifondere in favore del (OMISSIS).

9. Rileva il collegio che, nell’economia complessiva dell’esame dei motivi, e’ preliminare – dal punto di vista logico-giuridico – affrontare il primo motivo del ricorso incidentale riferito a tutti gli intimati con cui, in sostanza, essi tendono ad ottenere la conferma della sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata la risoluzione dei contratti preliminari di cessione delle quote sociali dedotti in causa per inadempimento degli odierni ricorrenti principali, nel mentre la Corte di appello ha rilevato che sussistevano le condizioni per far luogo all’emissione della pronuncia costitutiva di cui all’articolo 2932 c.c., con l’adozione delle correlate condizioni a cui doveva considerarsi subordinata l’efficacia del disposto trasferimento della proprieta’ delle quote stesse in favore dei ricorrenti principali f.lli (OMISSIS).

In punto di fatto e’ rimasto accertato in modo pacifico – e, del resto, e’ incontestato che lo stesso giudice di primo grado ne aveva dato atto – che il comune articolo 5 degli undici contratti preliminari stipulati il 30 giugno 1997 prevedeva che la stipulazione dei contratti definitivi non sarebbe potuta avvenire prima del luglio 2002 e che, tuttavia, se alla scadenza di tale termine, fosse risultato essere stato pagato – dai promissari acquirenti (oggi ricorrenti principali) – il 50% del prezzo complessivamente pattuito, a questi ultimi avrebbe dovuto essere riconosciuta la facolta’ di procedere (ovvero di chiedere ai promittenti venditori di dichiararsi disponibili) alla stipula del rogito notarile al fine di formalizzare la cessione con contratto definitivo, a condizione che, all’atto di tale stipula, gli acquirenti si fossero accollati una serie di obblighi per garantire il pagamento del residuo prezzo ancora non corrisposto.

Ed in effetti i f.lli (OMISSIS), con la domanda originariamente proposta dinanzi al Tribunale di Roma, avevano richiesto, in via principale, oltre alla riduzione del prezzo di vendita delle quote sociali oggetto dei preliminari, l’emissione della sentenza ex articolo 2932 c.c., subordinando gli effetti della sentenza alle condizioni di cui al richiamato articolo 5 dei contratti preliminari ed al pagamento, in favore dei convenuti, del prezzo residuo ove non compensato in tutto o in parte con quanto dovuto ad essi attori, oltre alla declaratoria di nullita’ della clausola contrattuale che prevedeva – secondo la loro prospettazione interessi usurari e all’accertamento della nullita’ della clausola di cui all’articolo 7 sulla pattuizione di interessi al 7% annuo.

I convenuti in primo grado, oltre ad invocare il rigetto della domande avverse, chiedevano in via riconvenzionale la risoluzione dei preliminari per inadempimento dei promissari acquirenti e, in effetti, l’adito Tribunale di Roma accoglieva quest’ultima domanda sul presupposto che, per un verso, non era rimasto comprovato l’adempimento del pagamento delle rate a partire dall’aprile 2002 e che, per altro verso, i promissari acquirenti, alla scadenza del concordato termine del 20 luglio 2002, non avevano attuato alcuna iniziativa intesa a convocare dinanzi al notaio i promittenti venditori per la stipula dell’atto pubblico di vendita definitiva, essendosi anzi premurati di individuare un nuovo acquirente delle quote sociali (tanto e’ vero che era stato concluso un preliminare di vendita in data 17 marzo 2003 con la s.r.l. (OMISSIS)), il che secondo la prospettiva del Tribunale capitolino – dimostrava la loro volonta’ di rinunciare all’acquisto delle quote.

In senso contrapposto la Corte di appello di Roma, dopo aver accertato che alla suddetta data del 20 luglio 2002 (rilevante in funzione dell’applicabilita’ delle opzioni previste nell’articolo 5 dei contratti preliminari), i f.lli (OMISSIS) avevano (anche se di poco), in effetti, corrisposto una somma equivalente a piu’ del 50% del prezzo complessivamente pattuito (per Euro 517.913,80, comprensivo di interessi compensativi, come concordato ai sensi dell’articolo 4 degli stessi contratti, a fronte di un prezzo totale fissato in lire 2.000.000.000, corrispondente ad Euro 1032.913,80), aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della loro domanda ai sensi dell’articolo 2932 c.c., poiche’ si erano venute a configurare le condizioni contrattuali per l’esercitabilita’ di tale facolta’ da parte dei promissari acquirenti (avuto riguardo anche alla ricorrenza di tutte le pattuizioni concordate nell’articolo 9 dei medesimi contratti), ancorche’ senza poter accogliere la loro pretesa di riduzione del complessivo prezzo.

Orbene, sulla scorta di tale adeguata ricostruzione fattuale (il cui apprezzamento compete al giudice del merito) e della corretta applicazione delle condizioni contrattualmente stabilite (come sopra richiamate), consegue che il primo motivo di ricorso incidentale non e’ accoglibile, avendo la Corte di appello accertato – con congrua valutazione di merito – che si era venuta a concretizzare, alla data del 20 luglio 2002, la condizione dell’avvenuta corresponsione da parte dei promissari acquirenti di un importo superiore alla meta’ del prezzo complessivo pattuito. In tal modo si era realizzata la condizione prevista all’articolo 5 dei contratti preliminari che consentiva ai promissari acquirenti di richiedere l’esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di concludere i contratti definitivi relativi alla cessione delle singole quote sociali di cui erano titolari i convenuti, subordinatamente al pagamento del prezzo residuo, di cui, in effetti, la Corte capitolina ha individuato le condizioni di efficacia per come risultante specificamente dai capi 2,3 e 4 del dispositivo della sentenza di secondo grado (non potendo, quindi, sortire una rilevanza decisiva la circostanza che successivamente all’aprile 2002 i f.lli (OMISSIS) non avevano assolto al pagamento delle ulteriori rate scadenti fino all’aprile 2007, avendo, appunto, il giudice di appello condizionato l’effetto del trasferimento delle quote sociali all’adempimento delle specifiche condizioni, prima fra tutte quella del pagamento del residuo prezzo di Euro 515.000,00, da corrispondersi, secondo le quote proporzionalmente di spettanza degli appellati, nel termine stabilito nella sentenza stessa).

10. Rilevata l’infondatezza del primo motivo del ricorso incidentale si possono passare ad esaminare, nel loro ordine di prospettazione, le distinte censure formulate nell’interesse dei ricorrenti principali.

10.1. Il primo motivo e’ fondato e deve, percio’, essere accolto.

In adesione alla giurisprudenza univoca di questa Corte deve, infatti, riaffermarsi il principio secondo cui l’esigibilita’ dell’assolvimento delle condizioni alle quali risulta, con la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 2932 c.c., subordinata la verificazione dell’effetto traslativo deve essere rapportata al momento in cui la sentenza stessa passa in giudicato, con la conseguenza che l’eventuale imposizione, con la sentenza di merito, di un termine che debba decorrere anticipatamente rispetto all’assunzione del carattere di incontrovertibilita’ della pronuncia costitutiva e’ da ritenersi illegittima, ragion per cui la sentenza che contenga tale prescrizione incorre nella violazione dell’articolo 282 c.p.c. e del citato articolo 2932 c.c., cosi’ come ritualmente dedotta dai ricorrenti principali.

Del resto il richiamato principio si pone in sintonia con la ricostruzione dell’efficacia giuridica della sentenza ex articolo 2932 c.c. come operata dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4059 del 2010, alla cui stregua, nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecutivita’ provvisoria, contemplata dall’articolo 282 c.p.c., della sentenza costitutiva in questione, e’ limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticita’ con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale, onde essa non puo’ essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo o secondo grado grado, ne’ alla condanna implicita al rilascio dell’immobile in danno del promittente venditore, poiche’ l’effetto traslativo della proprieta’ del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia a cui si correla l’adempimento delle altre eventuali obblighi ai quali puo’ risultare condizionato il perfezionamento di siffatto effetto traslativo in via definitiva (v., in tal senso, anche Cass. n. 8693/2016 e Cass. n. 10605/2016).

Deve, quindi, essere riconfermato il principio (al quale dovra’ uniformarsi il giudice di rinvio) sulla scorta del quale il promissario acquirente che, a norma dell’articolo 2932 c.c., chieda l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita e’ tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia gia’ esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine eventualmente pattuito convenzionalmente), mentre non e’ tenuto a pagare il prezzo quando, in virtu’ delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) cosi’ come l’assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato lo stesso promissario acquirente risultino dovute all’atto della stipulazione del contratto definitivo, sicche’, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l’obbligazione, anche per l’eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale e’ subordinato l’effetto traslativo della proprieta’.

Pertanto, nella fattispecie, poiche’ le sentenze emesse ai sensi dell’articolo 2932 c.c. sono prive, ai sensi dell’articolo 282 c.p.c., di un’efficacia esecutiva anticipata rispetto al momento della formazione del giudicato, anche il “dies a quo” di decorrenza del termine di 120 giorni per il pagamento del residuo corrispettivo e degli accessori sulla nona rata e per la ratifica dell’operato dell’amministratore in carica doveva decorrere da tale momento e non poteva essere anticipato, come, invece, ha disposto illegittimamente la Corte di appello di Roma, la quale ha subordinato l’adempimento dei suddetti obblighi a carico dei ricorrenti principali – gia’ appellanti principali – all’osservanza del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza, anziche’ dal passaggio in giudicato della medesima.

11. Anche il secondo motivo del ricorso principale risulta fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

Nella sentenza di appello e’ stata esclusa la violazione del divieto di cui all’articolo 1283 c.c., essendo stata riconosciuta all’articolo 7 delle condizioni contrattuali la funzione determinativa degli interessi di mora da applicare nel caso di specie di verificatosi inadempimento con riguardo alla rata non saldata di aprile 2002, precisandosi, altresi’, che il tasso applicato al 7% sui giorni di mora – cumulato con quello predeterminato del 7% annuo – non superava, nel suo totale, il tasso soglia di luglio 2002 (data della potenziale stipula del definitivo), poiche’ in tale mese esso risultava fissato al 15,78% per i crediti personali.

Sulla base di tale decisum non puo’ dirsi sussistente la dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c. perche’ la Corte di secondo grado ha comunque risposto sulla questione prospettata rilevando che la spettanza di tali accessori a titolo di interessi era stata predeterminata con le condizioni contrattualmente stabilite e ritenendo esclusa anche l’usurarieta’ della misura degli interessi da computare complessivamente.

Tuttavia, la Corte territoriale e’ incorsa nella prospettata violazione dell’articolo 1283 c.c., dal momento che con la clausola contrattuale di cui all’articolo 7 dei contratti preliminari dedotti in giudizio era stata, comunque, prevista la produzione di interessi sugli interessi gia’ dovuti ai sensi della clausola ricompresa all’articolo 4. In particolare, con la previsione della condizione contenuta nell’articolo 7 di detti contratti si era pattuito che il ritardato pagamento delle rate di prezzo della cessione, ovvero di una delle cessioni a quella principale condizionate, avrebbe determinato, per i promissari acquirenti, l’obbligo di corrispondere le rate di prezzo scadute maggiorate del tasso annuale pari al 7% sui giorni di mora, a fronte di una previsione emergente dal precedente articolo 4, alla stregua della quale la somma complessivamente corrisposta era da ritenersi comprensiva di interessi convenzionali al 7% annuo (ed invero la Corte di seconde cure, nel determinare il prezzo gia’ pagato dai (OMISSIS) al 20 luglio 2002, aveva dato atto che esso ricomprendeva – per volonta’ negoziale – gli interessi compensativi come concordati nella misura del 7% annuo).

Ne consegue che con la previsione del pagamento – riconducibile all’articolo 7 dei contratti preliminari – degli interessi al tasso annuale del 7% nella parte in cui e’ venuta ad incidere sulla quota delle rate di prezzo dovuta a titolo di interessi compensativi al 7% ha prodotto l’insorgenza del meccanismo degli interessi anatocistici di cui al citato articolo 1283 c.c. (che si estende a qualsiasi specie di interessi, ivi compresi quelli moratori: cfr. Cass. n. 3500/1986 e Cass. n. 9311/1990), che sono vietati al di fuori delle ipotesi eccettuate dalla stessa norma, ovvero con riguardo solo alla loro possibile decorrenza dal giorno della domanda giudiziale ossia per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza (a condizione, peraltro, che trattasi sempre di interessi dovuti almeno per sei mesi), la quale, oltretutto, non puo’ avere efficacia retroattiva, nel senso che possa far decorrere gli interessi sugli interessi dalla scadenza delle rispettive date, anziche’ dal giorno della convenzione stessa. E’ stato anche chiarito che in considerazione della ratio che l’ha ispirata (ricollegabile allo sfavore del legislatore per la capitalizzazione degli interessi), l’articolo 1283 c.c. non cessa di essere applicabile per il solo fatto che l’obbligazione principale e’ stata adempiuta (v. Cass. n. 2381/1994).

In virtu’ della dedotta e qui ritenuta nullita’ della previsione degli interessi anatocistici ne consegue, nella fattispecie, che, difettando una convenzione successiva alla scadenza tale da determinare un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, se chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale (cfr. Cass. n. 14688/2003) e, a tale principio dovra’ attenersi il giudice di rinvio, verificando se, effettivamente, una domanda giudiziale in tal senso era stata proposta dai promittenti venditori, riprocedendo, in ogni caso, al computo della misura degli interessi complessivamente dovuti dai promissari acquirenti in relazione a quelli da considerarsi validamente pattuiti con riferimento al pagamento delle rate del prezzo corrisposte in dipendenza delle globali clausole contemplate nei contratti preliminari, cosi’ calcolando l’effettivo prezzo complessivo da versare e, per l’effetto, quello da ritenersi come effettivamente residuo ancora da pagare – ad opera dei (OMISSIS) – ed al quale subordinare il trasferimento della proprieta’ delle quote sociali dei controricorrenti a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza ex articolo 2932 c.c., fatte salve la valutazione di eventuali pagamenti ulteriormente sopravvenuti nelle more e l’osservanza delle altre prescrizioni disposte nell’impugnata sentenza, ancorche’ sempre a decorrere dall’acquisita incontrovertibilita’ della sentenza costitutiva.

12. Il terzo, complesso, motivo – che risulta scomposto in quattro sub-motivi (come in precedenza riportati) – e’ integralmente infondato per le specifiche ragioni che seguono ed articolate con riferimento alla trattazione di ogni singolo sub-motivo.

12.1. Esame del primo sub-motivo della terza censura (sul rigetto dell’azione estimatoria e sull’eccezione di inadempimento proposta dai promissari acquirenti in applicazione dell’articolo 9 dei contratti preliminari).

I ricorrenti (OMISSIS) hanno dedotto che la mancanza del certificato di agibilita’ della struttura oggetto del patrimonio sociale (sul presupposto della sua indispensabilita’ per l’uso dei beni sociali secondo la loro destinazione economica indicata nei contratti preliminari) avrebbe dovuto comportare una valutazione di sussistenza di un “aliud pro alio”, senza che potesse assumere alcun rilievo lo stato soggettivo di ignoranza o di scienza dei compratori (ovvero di essi promissari acquirenti) e potendo l’inadempimento – anche sotto il profilo dell’obbligo di buona fede (essendo stata omessa qualsiasi comunicazione in ordine alla mancanza del suddetto certificato) – essere escluso soltanto da una specifica clausola di esonero di responsabilita’ o di rinuncia dei promissari acquirenti.

Sul punto la Corte di appello di Roma, nell’impugnata sentenza, procedendo alla valutazione ermeneutica dell’articolo 9 dei contratti in questione, ne ha desunto che i promissari acquirenti avevano avuto cognizione dello stato della societa’ di cui avrebbero acquistato le quote sociali e, quindi, anche delle condizioni del cespite immobiliare sul quale veniva esercitata l’attivita’ della societa’ (il (OMISSIS)), assumendosene il rischio.

Rileva, in generale, il collegio che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3370/2004 e Cass. n. 18181/2004) – anche al contratto con il quale vengono trasferite quote di una societa’ dietro pagamento di un prezzo contratto che rientra nella nozione di compravendita – si applicano le norme di cui agli articoli 1470 c.c. e ss. e, in particolare, i principi riguardanti la distinzione tra mancanza delle qualita’ promesse o essenziali della cosa venduta e vendita di “aliud pro alio”, dai quali si desume che gli estremi di questa seconda (e piu’ grave) forma di inadempienza possono essere ritenuti sussistenti unicamente se i beni consegnati sono (non soltanto “difformi”, ma anche) assolutamente – privi delle capacita’ funzionali a soddisfare i bisogni dell’acquirente e, quindi, “radicalmente diversi” da quelli pattuiti.

E’ stato, altresi’, precisato che il giudice – a fronte dell’eventuale domanda di risoluzione del suddetto tipo di contratto – deve concentrare la propria indagine sugli aspetti oggettivi del rapporto dedotto in causa e non sul momento genetico del rapporto stesso, ossia sull’eventuale errore in cui sia incorso il compratore al tempo della stipulazione negoziale (v., per tutte, Cass. n. 2843/1996).

Tuttavia, pur nella condivisione di tali principi generali, e’ emerso, nel caso di specie, che – per stessa ammissione dei ricorrenti (v. specialmente pagg. 8 e 31 del ricorso), con conseguente configurazione della “non contestazione” della relativa circostanza fattuale – il certificato di abitabilita’ e’ stato rilasciato in corso di causa il 22 maggio 2007, il che porta – in modo assorbente – ad escludere la possibilita’ che ci si sia venuti a trovare al cospetto di una vendita di “aliud pro alio”.

Ed infatti costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3851/2008 e Cass. n. 6548/2010) che, in tema di compravendita che sia riferibile ad un bene immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilita’, non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravita’ dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilita’ del bene, con la conseguenza che non puo’ negarsi rilievo al rilascio della certificazione predetta nel corso del giudizio relativo all’azione di risoluzione del contratto, promosso dal compratore, nonostante l’irrilevanza dell’adempimento successivo alla domanda di risoluzione stabilita dall’articolo 1453 c.c., comma 3, perche’ si tratta di circostanza che evidenzia l’inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione e l’effettiva conformita’ dell’immobile alle norme urbanistiche.

12.2. Esame del secondo sub-motivo della terza censura.

Esso e’ destituito di fondamento perche’ – diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti principali – non ricorre il requisito dell’apparente od omessa motivazione sul profilo contestato dell’anticipata consegna del possesso del centro sportivo in favore dei promissari acquirenti, in quanto esso risulta, comunque, preso sufficientemente in considerazione dalla Corte capitolina, con cio’ rimanendo esclusa la supposta violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

12.3. Esame del terzo sub-motivo della terza censura.

Esso e’ inammissibile perche’ con lo stesso e’ stato – in effetti – dedotto un vizio riconducibile alla precedente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (inapplicabile “ratione temporis” nel caso di specie), siccome si e’ contestata, in sostanza, l’omessa motivazione di alcune clausole dei contratti intercorsi tra i (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l. e la societa’ (OMISSIS), sui cui rapporti la Corte di appello di Roma ha, in ogni caso, svolto il suo adeguato percorso argomentativo, valutando il ruolo delle societa’ affittuarie e la loro relazione con i promissari acquirenti (nei termini che si svilupperanno meglio nella disamina del quarto motivo).

12.4. Esame del quarto sub-motivo della terza censura.

Esso si profila inammissibile perche’ – oltre a riferirsi ai contratti intercorsi tra le societa’ affittuarie e i ricorrenti principali (che – per quanto tra poco si dira’ non hanno avuto alcuna diretta influenza sui contratti preliminari intercorsi tra le parti in causa) – con esso la difesa dei f.lli (OMISSIS) si e’, invero, limitata a contestare i criteri ermeneutici applicati dal giudice di appello e non il risultato del percorso interpretativo. E’, infatti, pacifico che qualora il ricorso per cassazione deduca l’erroneita’ di tale interpretazione per violazione dei canoni ermeneutici, e’ onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad un generico richiamo alla violazione di uno o piu’ criteri astrattamente intesi ovvero ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza.

13. Anche il quarto, complesso, motivo – che risulta articolato in sette sub-motivi (come pure in precedenza gia’ riportati) – e’ infondato nella sua integralita’ per le distinte ragioni che qui di seguito si evidenziano e riferite alla trattazione di ogni singolo sub-motivo.

13.1. Esame del primo sub-motivo della quarta censura.

Esso e’ privo di fondamento perche’ con lo stesso risulta dedotta l’assunta carenza sull’apprezzamento delle vicende che avevano riguardato le due societa’ affittuarie e l’assunto impegno economico in proprio profuso parzialmente dai f.lli (OMISSIS). Senonche’, la Corte romana – con motivazione certamente adeguata – ha ritenuto che, dallo stesso articolo 9 dei contratti peliminari, non era possibile desumere che anche il possesso del Centro sportivo fosse stato ceduto (quindi, anticipatamente rispetto al contratto definitivo) ai promissari acquirenti, risultando, invece, che era stato trasmesso, con due separati contratti di affitto, a due societa’ (aventi autonomia e personalita’ giuridica proprie), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) (quest’ultima peraltro fallita il 18 ottobre 2006), ancorche’ costituite dagli stessi (OMISSIS), senza che potesse avere alcuna rilevanza decisiva la dedotta simulazione di tali contratti di affitto, ragion per cui sarebbe stato impossibile ricondurre gli oneri e le responsabilita’ connessi alla gestione dell’impianto sportivo direttamente nella sfera patrimoniale dei (OMISSIS), quali effettivi promissari acquirenti.

A questo punto si innesta anche la valutazione del supposto giudicato esterno dedotto nell’interesse dei ricorrenti principali ed esternato dalla loro difesa nella memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c., avuto riguardo alla prospettata opponibilita’ della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1670/2014 (allegata agli atti ed attestata come passata in giudicato) sulla ritenuta accertata simulazione assoluta dei suddetti contratti di affitto di azienda intercorsi tra i f.lli (OMISSIS) e le due indicate societa’ (oltre che sul correlato titolo di possesso del centro sportivo (OMISSIS)).

Ritiene il collegio che l’eccezione e’ del tutto priva di fondamento perche’ il dedotto giudicato non risulta opponibile nel giudizio in questione siccome reso “inter alios” e con riferimento ad un oggetto non avente alcuna interferenza diretta con quello della causa di cui trattasi (riguardando una causa di opposizione a decreto ingiuntivo tra la ” (OMISSIS) s.r.l.” e la “s.r.l. (OMISSIS)”, senza trascurare, peraltro, che con detta sentenza non e’ stata affatto accertata la natura simulata del contratto di affitto di azienda tra la s.r.l. (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS) (v., in particolare, pag. 8, laddove non risulta adottata, nemmeno incidentalmente, alcuna presa di posizione sulla natura fittizia e simulata del dedotto contratto di affitto di azienda, decidendosi soltanto sui reciproci rapporti economici tra le parti in giudizio, pervenendosi alla revoca dell’opposto decreto monitorio).

13.2. Esame del secondo sub-motivo della quarta censura.

Anch’esso e’ destituito di fondamento poiche’ riguarda ancora una volta l’interpretazione dell’articolo 9 dei contratti preliminari in base al quale – secondo i ricorrenti – era stato, in effetti, a loro ceduto il possesso anticipato del centro sportivo ma anche su questo – per quanto gia’ evidenziato – la Corte di appello ha adeguatamente risposto (v., in particolare, pagg. 8 e 9 della motivazione dell’impugnata sentenza), senza che, peraltro, si possa ritenere applicabile una norma di un modello processuale (il Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 10, comma 3) non osservato nel giudizio svoltosi nelle forme ordinarie fin dal primo grado.

13.3. Esame del terzo sub-motivo della quarta censura.

Esso e’, all’evidenza, collegato al precedente secondo sub-motivo ed e’ da dichiarare inammissibile, risolvendosi in una inammissibile censura motivazionale sulla valutazione della prova sull’effettivita’ del possesso del centro sportivo, peraltro adeguatamente svolta dalla Corte territoriale per quanto gia’ posto in risalto.

13.4. Esame del quarto sub-motivo della quarta censura.

Anche tale sub-doglianza e’ priva di fondamento.

Con essa – prospettandosi la supposta violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di simulazione assoluta di cui agli articoli 1414, 1415 e 1416 c.c. la difesa dei ricorrenti principali deduce, ancora una volta ma in modo diretto, la sussistenza della simulazione dei contratti di affitto intercorsi tra le due anzidette societa’ (sostanzialmente, ma non formalmente) riconducibili ai promissari acquirenti e i promittenti venditori.

Senonche’, come gia’ palesato in precedenza, tale questione costituiva l’oggetto di un aspetto che non faceva parte propriamente delle domande proposte dalle parti (neanche a titolo di accertamenti incidentali) ne’, quindi, del “thema probandum” e del “thema decidendum”.

Come gia’ si e’ messo in luce, la Corte di appello di Roma – nella sentenza qui impugnata – vi ha fatto solo un riferimento in via meramente incidentale ma non afferente ad una circostanza ritenuta decisiva, in virtu’ del quale ha aderito all’argomentazione svolta dal Tribunale di primo grado, secondo cui la pretesa simulazione dei contratti non poteva sortire alcuna incidenza sulla loro utilizzabilita’, ai sensi dell’articolo 1362 c.c., al fine di meglio interpretare la volonta’ delle parti nei contratti preliminari di cessione di quote sociali.

Percio’, la Corte di secondo grado non solo non ha dichiarato (e non avrebbe potuto dichiarare, in difetto di un’apposita domanda e della chiamata in causa di tutte le parti interessate e controinteressate) la simulazione dei contratti di affitto ma, in senso contrario, ha presupposto la loro validita’ ed efficacia, valorizzandoli come contratti collegati rispetto all’operazione di cessione delle quote sociali.

13.5. Esame del quinto e del sesto sub-motivo della quarta censura.

Questi due sub-motivi (il primo riferito alla supposta violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e il secondo concernente il supposto omesso esame di circostanze asseritamente decisive ai fini della prova della predetta simulazione) sono, in dipendenza della reiezione del quarto sub-motivo, conseguentemente infondati non essendo incorsa la Corte di appello ne’ nel vizio dell’omessa o apparente motivazione della sentenza ne’ in quello dell’omesso esame delle prospettate circostanze per l’assorbente ragione dell’esclusa – seppur in via incidentale – dedotta simulazione.

13.6. Esame del settimo sub-motivo della quarta censura.

Anche tale sub-doglianza non coglie nel segno e deve essere disattesa perche’ con esso risulta dedotto un supposto omesso esame di circostanze decisive (quali l’indebitamento della (OMISSIS) s.r.l. operato dai promittenti venditori e l’indebita riduzione del capitale sociale) che, in effetti, non sussiste per effetto della complessiva valutazione operata dalla Corte di appello in ordine al rigetto della domanda di riduzione del prezzo e della correlativa eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c..

14. Il quinto motivo del ricorso principale riguarda il capo della sentenza di appello relativo alla dichiarata restituzione delle somme date a mutuo in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS). Esso e’ chiaramente connesso al secondo motivo di ricorso incidentale proposto a titolo autonomo dagli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS). Pertanto i due motivi – come in precedenza riportati – possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono entrambi infondati, avendo la Corte di appello (v. pagg. 10-12 della sentenza qui impugnata) – esclusa l’applicazione di ogni disposizione normativa di riti speciali non osservati ne’ estensibili al caso di specie – dato adeguatamente conto in punto di fatto sia del riscontro probatorio dei contratti mutui sia della misura effettiva da restituire in favore dei due mutuanti, sia dell’insufficienza probatoria circa la pretesa del (OMISSIS) e del (OMISSIS) di aver diritto ad una misura maggiore.

In particolare, la Corte territoriale ha, in primo luogo, ricostruito adeguatamente il contrapposto deductum delle parti in causa con le rispettive domande originariamente proposte e, in difetto dell’allegazione degli specifici contratti di mutui ma sulla base delle ammissioni compiute dagli odierni ricorrenti principali sin dall’atto di citazione introduttivo, ha ritenuto che si potevano considerare come non contestate le circostanze che i f.lli (OMISSIS) avevano, comunque, ricevuto in prestito la somma di lire 85.000.000, dal (OMISSIS), e la somma di lire 185.000.000, dal (OMISSIS), donde era da considerarsi provata la pretesa del primo alla restituzione dell’importo corrispondente di Euro 43.898,83 e del secondo per Euro 95.544,52.

Quanto all’eccepita domanda – cosi’ come proposta dai (OMISSIS) – di avvenuta restituzione dei mutui (per il tramite del loro genitore Umberto (OMISSIS)) e della richiesta di nullita’ dei tassi di interesse pretesi dai mutuanti, il giudice di secondo grado – all’esito dell’adeguato esame dei distinti documenti al riguardo prodotti dagli stessi (OMISSIS) – ha:

– per un verso, escluso ogni rilevanza probatoria all’estratto conto indicato come documento 28, siccome privo di ogni indicazione di provenienza ed in virtu’ della non univoca riconducibilita’ delle allegate scritture al (OMISSIS);

– per altro verso, ha escluso ogni incidenza probatoria dei due assegni prodotti con il documento 30 che, ancorche’ emessi l’uno all’ordine del (OMISSIS) e l’altro all’ordine del (OMISSIS), non riportavano la firma di traenza di alcuno dei f.lli (OMISSIS), i quali l’avevano attribuita al commercialista (OMISSIS), che, tuttavia, non era parte in causa.

La stessa Corte di appello ha, invece, ritenuto che – per effetto della valutazione in concreto (nel documento sub 30) della convenzione intercorsa il 27 dicembre 2004 tra il genitore dei f.lli (OMISSIS) (e da questi delegato) e il (OMISSIS) – quest’ultimo aveva richiesto quale somma rimanente a saldo quella di L. 140.000.000, la quale, tuttavia, in considerazione dell’importo capitale dell’erogato mutuo corrispondente alla predetta somma di Euro 43.898,83, comportava che le condizioni relative agli interessi applicati dovevano considerarsi implicanti il superamento del tasso soglia dell’epoca; allo stesso modo si era verificato per il mutuo concesso dal (OMISSIS) avuto riguardo al rapporto tra capitale oggetto di prestito e la somma concordata a titolo di rimborso (per l’importo di Euro 230.000.000). Da qui la Corte territoriale ne ha correttamente desunto che era rimasta provata la circostanza dell’avvenuto superamento del tasso soglia usurario rispetto ai due concessi mutui ed essendo rimasto escluso – in base ad una incensurabile valutazione di merito – che, sulla scorta delle pattuizioni concordate tra le parti, si fossero configurati gli estremi soggettivi ed oggettivi del reato di usura, ha comunque rilevato (cfr., a contrario, Cass. n. 19282/2014) la sussistenza della causa di nullita’ della specifica pattuizione sugli interessi e, in applicazione dell’articolo 1815 c.c., comma 2, ha escluso la debenza degli interessi e riconosciuto il diritto dei ricorrenti incidentali all’ottenimento del solo capitale dei due prestiti nella misura ritenuta provata (come precedentemente individuata).

15. Il sesto motivo del ricorso principale, cosi’ come proposto in via subordinata, e’ inammissibile per non potersi configurare la violazione dedotta (relativa all’articolo 132 c.p.c., n. 4) ne’ quella dell’articolo 112 c.p.c. con riferimento alla mancata ammissione di mezzi di prova, cosi’ come quelli indicati nella censura in questione (v., tra le tante, Cass. S. U. n. 15982/2001; Cass. n. 6715/2013; Cass. n. 5339/2015, ord., e Cass. n. 24830/2017, ord.).

16. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale e rigettati tutti gli altri formulati con lo stesso ricorso cosi’ come devono essere respinti i due motivi di ricorso incidentale; da cio’ consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che, oltre a conformarsi agli enunciati principi di diritto (sub paragrafi 10.1 e 11), provvedera’ anche a regolare le complessive spese del presente giudizio di legittimita’.

In virtu’ del totale rigetto del ricorso incidentale va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, in solido fra loro, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e rigetta i restanti motivi dello stesso ricorso; rigetta, altresi’, i due distinti motivi del ricorso incidentale. Cassa l’impugnata sentenza in ordine ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese della presente fase giudiziale di legittimita’, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, in solido, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.