in tema di prova del possesso utile “ad usucapionem”, lo stesso deve risultare, in modo rigoroso, concretamente esercitato con tutti i requisiti di legge, vale a dire con atti conformi alla qualità e alla destinazione economica della cosa secondo la sua specifica natura e rivelatori anche all’esterno di una piena, esclusiva, continua e indiscussa signoria di fatto contrapposta alla consapevole inerzia di chi della stessa risulti titolare secondo i pubblici registri.

 

Tribunale Roma, Sezione 5 civile Sentenza 1 ottobre 2018, n. 18442

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

– SEZIONE V CIVILE –

in composizione monocratica, nella persona del

dott. PAOLO D’AVINO – Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61564 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2013 e vertente

tra

(…) (cod. fisc. (…)), residente in R., Via (…),

elett.nte dom.ta in Roma, Via (…), presso lo studio dell’avv.to Al.Si., che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell’atto di citazione in giudizio,

e

(…) (cod. fisc. (…)); (…) (cod. fisc. (…)); (…); (…) (cod. fisc. (…)); (…) (cod. fisc. (…)) e (…) (cod. fisc. (…)), tutti residenti in R., Via (…),

elett.nte dom.ti in Roma, Viale (…), presso lo studio degli avv.ti Da.Sa. e Fr.Sa., che li rappresentano e difendono giuste procure speciali in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 2.1.2014,

nonché

(…), (…), (…), (…) e (…), tutti residenti in R., Via (…),

non costituiti,

OGGETTO: accertamento usucapione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in date 10 e 11.9.2013, (…), assumendo di essere proprietaria dell’appartamento al piano quinto, interno 9, dell’edificio condominiale di Via (…) (denunciato in catasto con schede (…) e (…), regolarmente registrate il 2.7.1969 ai nn. (…) e (…), e poi censito al foglio (…), p.lla (…) sub (…)) e di avere, sin da quando vi ha abitato unitamente alla propria famiglia di origine (1957/1958), posseduto, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e continuativamente il terrazzo a livello (in catasto al foglio (…), p.lla (…)), di pertinenza esclusiva del suddetto appartamento (l’unico posto a quel piano, che affaccia, con tre finestre, sul terrazzo medesimo e dal quale soltanto è possibile accedere a quest’ultimo) ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, i condòmini (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…), per sentirne accertare, in proprio favore, l’avvenuto acquisto per usucapione, ai sensi dell’art. 1158 cod. civ., nonché ordinare al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero da responsabilità.

Costituitisi con comparsa di risposta depositata in Cancelleria il 2.1.2014 (udienza di prima comparizione fissata, ex art. 168 – bis, quinto comma, cod. proc. civ., per il successivo 27.1.2014), i convenuti (…), (…), (…), (…), (…) e (…) hanno eccepito, principalmente, a fondamento delle proprie difese nel presente giudizio, l’intervenuto accertamento, in proprio favore con sentenza n. 581/2013 di questo Tribunale, passata in cosa giudicata, della proprietà condominiale della terrazza in questione e hanno, comunque, contestato la possibilità, per l’attrice, d’invocarne utilmente un possesso ad usucapionem.

I convenuti (…), (…), (…), (…) e (…), sebbene ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci.

Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e ritenuta la pregiudizialità dell’eccezione di giudicato contrario, la causa, riservato ogni provvedimento sulla prova testimoniale richiesta dall’attrice, viene ora in decisione, sulle conclusioni definitive precisate all’udienza indicata in epigrafe e dopo la scadenza degli assegnati termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non può essere accolta.

par.1. Anzitutto, infatti, risulta intervenuto fra (alcune de) le parti, un giudicato contrario (non già – si badi – di mero rigetto, ma di vero e proprio accertamento positivo incompatibile).

E invero, con sentenza inoppugnata n. 581/2013, questo Tribunale di Roma, adito dagli odierni convenuti costituiti, ha espressamente e inequivocamente dichiarato, con apposita statuizione, che la terrazza a livello e il pianerottolo del quinto piano sono (ovvero erano al momento della pronunzia) di proprietà comune dei condòmini (disattendendo, altresì, un’eccezione di usucapione formulata dall’allora convenuta), sul rilievo, in particolare, che “nel “Regolamento di Condominio”, tra le parti comuni dell’edificio (art.1), sono indicate le parti di terrazza riservate al condominio, nonché la scala”, né “è documentato da parte convenuta il titolo idoneo a sottrarre alla comproprietà dei condomini le parti di terrazzo riservate al Condominio e la scala (titolo che è solo l’atto costitutivo del condominio, cioè il primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dall’originario unico proprietario ad altro soggetto, non anche il successivo atto di vendita della proprietà esclusiva della singola porzione)”.

Ogni diverso accertamento, con riferimento (almeno anche) a quell’epoca, è, pertanto, precluso nei confronti dei suddetti contraddittori (e sarebbe, per ciò stesso – in considerazione della natura reale del diritto in contestazione -, anche inutile nei confronti dei soli altri convenuti contumaci).

Soltanto in epoca successiva alla data della pronunzia si potrebbe collocare temporalmente (per essere fatta valere in giudizio) un’autonoma e contraria fattispecie acquisitiva in favore della (…) (che, quindi, soltanto a far tempo da quell’epoca potrebbe intraprendere un – nuovo? – possesso ad usucapionem – quello eventualmente precedente essendo stato interrotto e del tutto vanificato dal richiamato accertamento -).

par. 2. Del resto, è noto che, in tema di prova del possesso utile “ad usucapionem”, lo stesso deve risultare, in modo rigoroso, concretamente esercitato con tutti i requisiti di legge, vale a dire con atti conformi alla qualità e alla destinazione economica della cosa secondo la sua specifica natura e rivelatori anche all’esterno di una piena, esclusiva, continua e indiscussa signoria di fatto contrapposta alla consapevole inerzia di chi della stessa risulti titolare secondo i pubblici registri (cfr. Cass. 12 aprile 2010, n. 8662; Cass. 24 agosto 2006, n. 18392; Cass. 29 novembre 2005, n. 25922).

Occorre, cioè, che l’acquisto dapprima e l’esercizio poi del possesso siano avvenuti “in modo visibile da tutti o almeno da un’apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto” con il possessore medesimo (cfr. Cass. 23 luglio 2013, n. 17881);

che la condotta di quest’ultimo sia “incompatibile con l’altrui diritto di proprietà”, abbia “la valenza inequivoca” di una specifica signoria (ovvero di un potere corrispondente a quello – a seconda dei casi – del proprietario o del titolare dello ius in re aliena che s’intende usucapire) sulla cosa (cfr. Cass. 8 maggio 2013, n. 10894) e non possa essere, invece, giustificata semplicemente dalla mera tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario;

che si possa desumere l’elemento psicologico del possesso (consistente – non già nella convinzione di essere, ma – nella volontà di comportarsi come titolare del relativo diritto) “da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (cfr. Cass. 28 dicembre 2004, n. 24033).

Infine, per l’utilità del possesso ai fini dell’acquisto per usucapione, occorrono sia la continuità nella condotta del possessore (esercizio costante, da parte del medesimo, di una piena e indiscussa “signoria” sulla cosa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto) sia la non interruzione, naturale (ovvero l’assenza di fatti di terzi che comportino – abbiano comportato – il trasferimento temporaneo ad altri del possesso di cui è chiesta tutela) o giuridica (ovvero l’assenza di atti di esercizio del diritto da parte del titolare).

par.2.1. Sennonché, da un lato, avendo la controversia per oggetto il diritto reale pieno e assoluto su un determinato bene immobile, che, a differenza dei diritti personali, può sussistere soltanto in capo a un unico, determinato titolare esclusivo ovvero a un’unica, determinata pluralità di contitolari e, perciò, non può essere accertato e tutelato in giudizio semplicemente sulla base delle (quand’anche convergenti) difese processuali di coloro che si affermino contraddittori (ossia di coloro che si affermino, ognuno, titolare esclusivo di quel diritto oppure contitolari, bensì, ma in contesa fra loro circa la sopravvivenza di tale contitolarità, o ancora, rispettivamente, di chi se ne affermi titolare e di chi quella titolarità contesti), era onere degli attori, non essendo neppure sufficienti eventuali cc.dd. “dichiarazioni sostitutive” (“ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti esulano dall’ambito della prova civile, riguardando “la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono”. Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 4 della L. n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l’unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell’azione o dell’eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini dell’assolvimento dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi”: cfr. Cass. 28 aprile 2010, n. 10191), produrre il certificato speciale inerente le trascrizioni a favore e contro e le iscrizioni a favore e contro l’intestatario formale relativamente all’immobile per cui è causa a far tempo dalla data di acquisto della controparte (se nota, ovvero a far tempo dall’impianto dei registri immobiliari).

par.2.2. Dall’altro, la prova testimoniale articolata sarebbe stata comunque insufficiente a dimostrare l’assunto attoreo, alla luce delle considerazioni appena svolte al punto 2, vertendo sull’epoca nella quale la famiglia (…) sarebbe andata ad abitare nell’immobile di Via (…) (intorno al 1957/1958); sull’avvenuta chiusura con un cancello dell’accesso al terrazzo in questione, da parte del padre dell’attrice, dopo un furto subito nel febbraio 1975, e su alcuni interventi di “pulizia e piccola manutenzione” del terrazzo fatti eseguire dall’attrice o, prima di lei, dalla madre, nonché su giudizi (e non stati di fatto apprezzabili), come l’avere, nel corso degli ultimi venti anni, goduto del terrazzo condominiale “in maniera esclusiva” ovvero “senza essere disturbati e senza dovere rendere conto a nessuno”, così da apparire “pubblicamente e pacificamente l’unico, vero ed esclusivo proprietario dello stesso”.

par. 3. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

par. 4. Per le considerate ragioni della pronunzia negativa e l’inconsistenza dell’assunto attoreo, va, infine, ravvisato il presupposto soggettivo per la chiesta condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, e applicabile ratione temporis), dalla “natura sanzionatoria e officiosa”, che “presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa” (cfr. Cass. ord., 11 febbraio 2014, n. 3003).

Il quantum, in assenza così di una misura minima come di un “tetto” massimo di legge e in osservanza del criterio equitativo (con il solo limite della ragionevolezza) comunemente individuato nella calibratura secondo un multiplo (fino al doppio) o una frazione (la metà) del compenso defensionale (cfr. Cass. ord., 30 novembre 2012, n. 21570), può essere concretamente stabilito nella misura della metà delle spese processuali liquidate per onorari di avvocato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da (…), con atto di citazione notificato in date 10 e 11.9.2013, contro (…), (…), (…), (…), (…) e (…), convenuti tutti costituiti, nonché contro (…), (…), (…), (…) e (…), convenuti, invece, contumaci, così decide:

a) Dichiara inammissibile e, comunque, infondata la domanda;

b) Condanna, quindi, l’attrice a rimborsare ai convenuti costituiti (…), (…), (…), (…), (…) e (…) le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.500,00 per competenze difensive, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge;

c) Dichiara, invece, irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci, (…), (…), (…), (…) e (…);

d) Pone, infine, a carico dell’attrice la somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., di Euro 4.250,00 in favore dei convenuti costituiti.

Così deciso in Roma il 7 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria l’1 ottobre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.