la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità è avvenuta la consegna del denaro all’accipiens, ma anche in che modo il solvens si è procurato la provvista necessaria per il pagamento.

Tribunale Nocera Inferiore, Sezione 1 civile Sentenza 19 marzo 2019, n. 373

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario avvocato Maria Enrica Trucillo ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.698 2015 R. Gen. Aff. Cont.

TRA

(…) – p.iva (…) – in persona legale rappresentante rappresentato e difeso dall’Avv. (…) presso il cui studio elettivamente domicilia come da mandato in atti

OPPONENTE

CONTRO

(…) SNC – p.iva (…) – in persona legale rappresentante rappresentato e difeso dall’avv. (…) – presso il cui studio elettivamente domicilia come da mandato in atti

OPPOSTA

OGGETTO : Promessa di pagamento – Ricognizione di debito

FATTO E DIRITTO

Si presumono noti i fatti di causa

In estrema sintesi: con l’opposizione l’ingiunta non contesta l’esistenza delle forniture contabilizzate con le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo regolarmente notificatole, ma assume l’avvenuto pagamento, deducendo, a sostegno, la quietanza rilasciata mediante pretesa apposizione di timbro dell’opposta con sottoscrizione di suo rappresentante; in sede di costituzione, tale sottoscrizione è stata disconosciuta dall’opposta ed all’esito è stata ammessa e svolta perizia calligrafica, le cui conclusioni hanno escluso l’autografia.

Come è noto, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.

Ne consegue che la regola di ripartizione dell’onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2967 c.c., comporta che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito

Tali principi in materia di prova devono essere coordinati con quello processuale, di carattere generale, per il quale deve considerarsi raggiunta da prova dei fatti non specificamente contestati.

Nella fattispecie, l’eccezione di avvenuto pagamento formulata dall’opponente-convenuto si risolve nell’implicito riconoscimento del fatto costitutivo dedotto dall’opposto-attore assolvendolo dall’onere probatorio.

Viceversa resta a carico di esso opponente la dimostrazione del fatto estintivo del diritto di credito già accertato.

In tema, va immediatamente rilevato che nell’atto di opposizione, non sono dedotte le circostanze di luogo, tempo e modo in cui i pretesi pagamenti sarebbero stati effettuati, essendo, la difesa dell’opponente, interamente affidata all’esistenza di un timbro riferibile all’opposta ed apposto sulle copie della fattura, sotto la locuzione aggiunta a grafia “pagato”.

A fronte di tale generica deduzione di avvenuto saldo dell’importo incontestatamente dovuto, l’altrettanto generica prova per testi, richiesta dall’opponente, è stata ritualmente ritenuta inammissibile con l’ordinanza 25/3/2017, che integralmente, sul punto, si conferma.

Infatti, costituisce principio consolidato che la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità è avvenuta la consegna del denaro all’accipiens, ma anche in che modo il solvens si è procurato la provvista necessaria per il pagamento (ex multis (…) Milano 10/2/2017).

Per altro verso, la prova incombente all’opponente non può ritenersi raggiunta attraverso l’esibizione delle fatture recanti il timbro, per quietanza, dell’opposta, essendo stata esclusa la riferibilità della relativa firma al sig. (…), incontestatamente indicato quale presunto sottoscrittore in qualità di legale rappresentante, dalla perizia calligrafica eseguita dal CTU all’uopo nominato.

Alle risultanze e conclusioni del suddetto elaborato tecnico, il giudicante aderisce avendo, esso CTU, a pag. 25, puntualmente riscontrato le osservazioni del CTP di parte opponente, riproposte nella comparsa conclusionale.

In tema, si richiama la motivazione della sentenza 23450/2012 della Suprema Corte nella quale sono stati ribaditi principi consolidati e cioè:

che la valutazione condotta dal Giudice del merito sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio circa la sufficienza delle scritture di comparazione utilizzate ai fini della formulazione del giudizio di autenticità del documento costituisce apprezzamento di fatto rimesso alla competenza esclusiva del medesimo;

che, il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione;

che non è necessario, pertanto, ai fini della motivazione, che il giudice si soffermi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte dal CTU.

Alla luce dei principi esposti l’eccezione di pagamento dedotta a sostegno dell’opposizione risulta infondata e l’opposizione deve essere rigettata, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di giudizio ed al rimborso in favore dell’opposta, di quelle eventualmente corrisposte al CTU.

Tali spese di causa vengono liquidate tenuto conto del decisum, delle attività processuali effettivamente svolte; dell’impegno occorso; dell’assenza di rilevanti questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore respinta ogni diversa domanda eccezione e deduzione così provvede:

– rigetta l’opposizione proposta da (…) avverso il decreto ingiuntivo emesso con il n. RG 1665/2014 dal Tribunale di Nocera Inferiore;

– condanna la società opponente al pagamento, in favore dell’opposta, delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi oltre: rimborso spese generali 15%; accessori come per legge: rimborso spese di CTU, nella misura liquidata e corrisposta, ove l’avvenuto pagamento sia attestato da fattura emessa nei confronti di essa opposta.

Così deciso in Nocera Inferiore l’8 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.