La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. In ogni caso tale norma induce a ritenere che il giudizio di falso può avere ad oggetto anche una scrittura privata già disconosciuta ai sensi dell’art. 214 c.p.c., perché la querela di falso mira alla completa rimozione del valore del documento con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte.

Tribunale|Pescara|Civile|Sentenza|13 febbraio 2020| n. 161

Data udienza 23 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmine Di Fulvio Presidente Relatore

dott.ssa Stefania Ursoleo Giudice

dott.ssa Grazia Roscigno Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1600/2015 r.g. promossa da:

SA.EM. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. RA.MA., giusta procura in atti,

ATTRICE

contro

CA. SPA, in persona del liquidatore, con il patrocinio dell’avv. CL.GA. e dell’avv. FA.DI., giusta procura in atti,

CONVENUTA

NA.MA., residente in Pescara alla strada Colle Pizzuto 16,

CONVENUTO CONTUMACE

CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: Querela di falso

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Seppure l’art. 132 c.p.c. non prevede più che sia esposto lo svolgimento del processo, nella presente sentenza è opportuno, al fine di rendere più chiari i motivi della decisione, descrivere sinteticamente l’andamento processuale precedente all’introduzione del presente giudizio. Sa.Em. nel 2005 ha convenuto avanti al Tribunale di Isernia, Ca. S.p.a., Pr. S.a.s. e Na.Ma., quale socio accomandatario di Pr. S.a.s., per sentire accertare e dichiarare la falsità del contratto di finanziamento n. 94110 stipulato in data 17/07/2004 con Ca. e delle sottoscrizioni ivi apposte, adducendo di non avere mai sottoscritto detto contratto e chiedendo contestualmente il risarcimento del danno subito.

In corso di causa detta attrice ha disconosciuto le firme apposte sul predetto contratto di finanziamento e Ca. ha formulato la relativa istanza di verificazione.

Il Giudice di prime cure, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica grafica d’ufficio, ha pronunciato la sentenza n. 250/12 con la quale ha rigettato le domande dell’attrice, con condanna della medesima in via riconvenzionale al pagamento in favore di Ca. della somma di Euro 6.873,65, relativa alle rate impagate del finanziamento, oltre alla refusione delle spese di giudizio in favore della citata società finanziaria.

La Sa. ha impugnato la sentenza, proponendo contestualmente querela di falso relativamente:

– alla sottoscrizione Em.Sa. apposta sull’ordine di consegna della Pr. S.a.s. del 22/7/04;

– all’eventuale indicazione di Em.Sa. nei bollettini postali di pagamento di n. 7 rate di rimborso del finanziamento;

– alla sottoscrizione Em.Sa. sul contratto di finanziamento n. 94110 del 17/07/04 e al medesimo contratto.

Ca. si è costituita nel giudizio di appello R.G. 182/13, chiedendo in via principale che fosse dichiarata l’inammissibilità del gravame per omessa specificazione dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., e comunque la conferma integrale della sentenza impugnata, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, la condanna, in solido tra loro, di Pr. S.a.s. e di Na.Ma. in proprio al rimborso dell’importo del finanziamento, detratte le sette rate pagate.

La Corte di Appello di Campobasso, vista la querela di falso proposta dall’attrice, con ordinanza del 14/29.1.2015 ha sospeso il giudizio assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa di falso innanzi al tribunale competente.

Sa.Em. ha, quindi, notificato in data 27-31/03/15 la comparsa di riassunzione per il presente giudizio a Ca. S.p.a. in liquidazione ed a Na.Ma. personalmente, quale ex socio accomandatario della promoter s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, chiedendo di:

“accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione Sa.Em. apposta sull’ordine di consegna datato 22 luglio 2004 della Pr. S.a.s. prodotto dalla Ca. S.p.A. con la memoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 27 febbraio 2008 nella cancelleria del tribunale di Isernia;

accertare e dichiarare la falsità di ogni riferimento a Sa.Em. del pagamento delle sette rate dedotte in giudizio dalla Ca. spa;

accertare e dichiarare l’apocrifia e/o la falsità della sottoscrizione Sa.Em. apposta sul contratto Ca. n. 94110 del 28 luglio 2004”.

Si è costituita in giudizio la sola Ca. S.p.A. in liquidazione (d’ora in poi anche solo Ca.) con apposita comparsa nella quale ha reso le seguenti conclusioni, come precisate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.:

“In via preliminare

Dichiararsi l’inammissibilità del giudizio di querela di falso, per i motivi esposti in atti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

In via principale

Dichiararsi manifestamente inammissibili e/o infondate, e comunque rigettare le proposte querele di falso, per i motivi esposti in atti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio. “.

Va anzitutto confermato quanto già esposto nell’ordinanza collegiale del 11.5.2018 in ordine all’eccezione di inammissibilità della querela sollevata dalla Ca. e segnatamente che non può questo Tribunale rivalutare l’ammissibilità della querela di falso in ordine alla scrittura privata che è stata oggetto di giudizio di verificazione (contratto protocollato dalla Ca. S.p.A. in data 28 luglio 2004 al n. 94110), avendo la Corte di Appello di Campobasso già effettuato tale giudizio con l’ordinanza del 14/29.1.2015, ritenendo il documento impugnato rilevante per la decisione della causa ed evidentemente non applicabile il principio secondo il quale ” nell’ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione ” (Cass. Civile 4728/2007) – principio peraltro che si pone in contrasto con la norma di cui all’art.221 comma 1 c.p.c., che così recita: “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”.

In ogni caso tale norma induce a ritenere che il giudizio di falso può avere ad oggetto anche una scrittura privata già disconosciuta ai sensi dell’art. 214 c.p.c. (v. tra le altre Cass. Civile 3990/2017), perché la querela di falso mira alla completa rimozione del valore del documento con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte (v. tra le altre Cass. Civile 1789/2007), sicché l’eccezione sollevata dalla Ca. è infondata..

Ciò precisato e passando al merito, il CTU incaricato di verificare l’appartenenza o meno a Sa.Em. delle sottoscrizioni apposte sull’ordine di consegna datato 22 luglio 2004 e sul contratto protocollato dalla Ca. S.p.A. in data luglio 2004 n. 94110, ha accertato che:

a) l’esame interno tra le firme in verifica ha permesso di rilevare concordanze d’ordine generale e di dettaglio e ricondurre tutte le sottoscrizioni in verifica ad un’unica mano;

b) le tre firme in verifica apposte sul citato contratto non sono riconducibili, con alta probabilità, alla mano di Sa.Em.;

c) la firma in verifica apposta sul predetto ordine di consegna non è riconducibile alla mano di Sa.Em. solo con buona, anziché alta, probabilità, poiché il documento è stato esaminato in copia.

La conclusione del CTU, dr Fa.Ma., grafologo, è pienamente condivisibile perché basata su argomentazioni esenti da vizi logici.

In particolare il CTU ha verificato che il dettagliato confronto tra le firme in verifica e quelle di comparazione (un atto pubblico di compravendita datato 20.3.2007, una carta d’identità rilasciata all’attrice il 18.12.2003 dal Comune di Isernia e i numerosi saggi grafici resi dalla Sa.) ha evidenziato numerose e significative discordanze, sia qualitative sia quantitative, riguardanti l’aspetto morfologico – formale (complessità costruttivo-motoria), i valori grafodinamici, i rapporti zonali, la spaziatura tra lettere, la direzione assiale, il livello grafomotorio, la coesione, la pressione grafica e in ultimo la gestualità fuggitiva.

Le discordanze sono risultate, pertanto, non solo esteriori ma anche intrinseche del grafismo espresso dalle scritture a confronto.

Più precisamente il CTU ha rilevato e dimostrato, mediante macrofotografie, quanto alle firme in verifica che:

1) Il livello grafomotorio è poco sostenuto e manca di spigliatezza, i movimenti di base mostrano una gestualità grafica ridondante senza risparmio di segno grafico con introduzione di numerose asole nei risvolti delle consonanti “m” e “n”,

2) Il tratto è elastico con forza propulsiva verso la vezione destra e gesti curvilinei sia nei risvolti basali che apicali,

3) Il calibro del corpo di scrittura è medio-grande e i rapporti propodimensionali appaiono irregolari e non coerenti,

4) Gli assi letterali sono leggermente inclinati a destra con momenti di perpendicolarità localizzata nelle doppie “cc” e nelle “m”. Il gesto scorrevole consente la completa decifrabilità delle lettere,

5) Il rigo di base è in linea di massima mantenuto nelle tre firme sul contratto, compito peraltro facilitato per via del rigo pre-tracciato. Si osservano alcuni in cui le lettere “S” e “a” invadono il rigo pretracciato (lettera “S” di SACCO, lettera “l” e la “a” finale di Em.). La firma sull’ordine di consegna, invece, mostra il mantenimento del rigo del cognome “Sa.” mentre il nome “Em.” soprelevato dal rigo pretracciato è discendente,

6) L’indice di coesione risulta medio. Si osservano stacchi di penna secondo le seguenti modalità (X1, X2 e X3 sono le firme sul contratto, X4 è la firma sull’ordine di consegna)

X1= (…)

X2= (…)

X3= (…)

X4= (…)

7) L’uso degli spazi interletterali è ristretto con unità letterali addossate,

8) L’assetto pressorio denota l’impiego di una forte energia. Non sono presenti le tipiche sfumature e gli alleggerimenti dell’inchiostro (chiaroscuri) che indicano la naturale alternanza dei muscoli antagonisti presenti solitamente in un contesto di stesura spontanea. L’osservazione al microscopio evidenzia dei ristagni d’inchiostro che si localizzano nei risvolti apicali e basali delle lettere maiuscole e asteggiate,

9) L’esame grafoscopico volto a rilevare le particolarità delle grafie indagate ha fatto emergere costrutti e strutturazioni grafiche anomale e sospette che gettano ombre sulla genuinità delle firme in verifica. Esaminando al microscopio la firma indicata con la sigla X2 è possibile vedere l’apposizione fuori contesto della vocale “e”; Inoltre le parole “Em.” sono tutte prive di alcuni gramma costituenti le lettere “n” o “u”. Tale lettera non è ben definibile visto che le stesse vengono strutturate entrambe a forma di ghirlanda.

Quanto, invece, alle sottoscrizioni di Sa.Em. (di atti pubblici o rese nel saggio grafico) il CTU, dopo aver premesso che la Sa. è dotata di un grafismo decisamente evoluto ed individualizzato che, nel corso degli anni non ha visto regredire le proprie capacità grafodinamiche e configurative, che è possibile cogliere, infatti, una certa omogeneità e coerenza tra i campioni grafici acquisiti segno questo che il soggetto nell’arco di tempo 2003 – 2018 non ha diversificato il proprio abituale grafismo, nonostante le minime variazioni di natura formale, che l’esame condotto sulle autografe di Sa.Em. ha permesso di verificare l’ambito di variabilità al fine di valutare in sede di confronto, se le firme contestate rientrano ed in che modo in quelle che sono le costanti e le varianti tenendo conto della velocità di esecuzione e della grafo-motricità, ha sottolineato che il calibro di scrittura è di media grandezza con vistosa accentuazione delle lettere maiuscole nelle iniziali, le grandezze delle lettere basse tendono a decrescere avanzando verso destra con modalità spadiforme, i risvolti basali risultano curvilinei con collegamenti stirati verso la vezione destra, i risvolti apicali presentano occhiellature nelle lettere “m-n-u” vergate con modalità a ghirlanda, l’allineamento basale è leggermente ascendente, mentre l’inclinazione assiale passa da un leggero rovesciamento a sinistra alla verticalità e in alcuni casi visibili sulle lettere “nu” una leggera inclinazione a destra, l’indice di coesione è sostenuto, l’uso dello spazio interletterale tende a variare passando da diciture in cui lo spazio viene sfruttato ed utilizzato al meglio, ad altre, decisamente contratte, le unità letterali non sono tutte identificabili (ad esempio le ultime lettere “la” di Em. ), sono evidenti diverse personalizzazioni.

Il CTU ha, quindi, rilevato e dimostrato, mediante macrofotografie, le seguenti discordanze tra firme in verifica (X) e di comparazione:

a) Le sigle in verifica evidenziano un livello grafico discordante dalle comparative di confronto. La gestualità controllata delle X non agevola il ritmo grafomotorio che tende a ristagnare, riduce le spinte verso destra e comprime le unità alfabetiche, a differenza delle comparative in cui la forza propulsiva e espressa in modo dinamico e spigliato in senso orizzontale;

b) Particolarmente espressive sono le discordanze emerse dai rapporti dimensionali all’interno delle firme. Nelle firme in verifica i valori proporzionali tra le lettere variano sia all’interno della stessa firme che tra le stesse. Negli opposti gruppi di scritture a confronto si riscontrano le unita alfabetiche “m – n – u” in cui i grammi dotati di asole riducono man mano le loro altezze (spadiformita decrescente);

c) Nella grafia della Sa. si riscontrano gli assi letterali più o meno dritti o rovesciati verso sinistra mantenendo tuttavia una certa rigidità d’impostazione. Le firme in verifica X mostrano la modalità definita “tentennante” con assi letterali che si inclinano sia a sinistra che destra;

d) Le firme in verifica mostrano un alto indice di soluzione di continuità del tracciato grafico completamente discordante dalle autografe della Sa. dove il tracciato si presenta quasi completamente collegato;

e) L’immagine ideativa e la dinamica vergativa-formativa-costruttiva della prima vocale “a” di Em. nelle firme in esame consentono di verificare una diversa natura genografica dalle firme in verifica. La lettera “a” nelle X si presenta sempre staccata dalla consonante “n”, il punto d’avvio si colloca all’interno dell’ovale, ad ore 9, e descrive una traiettoria circolare in senso antiorario collegandosi in unità d’impulso alla zampetta che presenta asole sia aperte che cieche. La dinamica è del tutto discordante dalle autografe di Sa.Em. in cui il tracciato che genera la lettera “a” è sempre collegato alla consonante “n” ed il costrutto viene vergato con un tratto che si impenna dal rigo di base e genera due asole aperte, una delle quali si interseca con l’ovale della lettera, dalla quale si allunga verso destra per generare la lettera “a” sul rigo di base lettera;

f) L’assetto pressorio nelle firme X (ad esclusione della n. 4) denota l’impiego di una forte energia. Non sono presenti le tipiche sfumature e gli alleggerimenti dell’inchiostro (chiaro-scuri) ma al contrario si notano ristagni d’inchiostro nei risvolti superiori e inferiori. Il tracciato appare netto e piatto privo di vitalità. Le firme autografe di Sa.Em. al contrario sono vergate con agilità di gesto e mostrano sfumature e differenziazioni di spessore del binario inchiostrato;

g) Le firme autografe della Sa. si caratterizzano per il gesto cosiddetto “fuggitivo” visibile al termine dell’ultima vocale del nome Em. in cui il tracciato si impenna in alto dritto o inclinato verso destra, repentinamente subito dopo aver effettuato un risvolto angoloso sul rigo di base al termine di uno “stiramento” del binario verso destra generato dalla base del corpo della lettera “a”. Nelle X la dinamica fuggitiva è completamente assente.

Quanto alle osservazioni di parte convenuta, con le quali è stato evidenziato che una precedente consulenza tecnica d’ufficio eseguita dalla prof Si.Iu. con la medesima metodologia grafologica “Mo.” aveva condotto a un risultato opposto, va considerato, come fatto rilevare dal dr Ma., che le conclusioni raggiunte dalla Iu. sono dovute ad un errore del percorso metodologico dalla stessa seguito, atteso che tutti i metodi d’indagine utilizzabili nell’esame di scrittura, e non solo il metodo Mo., condividono un preliminare esame strumentale, detto grafoscopico”, mediante attrezzatura microscopica ad alti ingrandimenti e nello spettro dell’IR e UV; tale esame permette, infatti, di accertare eventuali indici di non genuinità e mancata spontaneità grafomotoria, (ritocchi, giustapposizioni, stacchi, qualità del tratto ecc. ecc.); la consulenza della prof. Iu. Silvana è priva dell’accertamento strumentale, mentre i rilievi grafoscopici eseguiti dal dr Ma. (in particolare si veda quanto riportato a pagina 28 della relazione) evidenziano costrutti e strutturazioni grafiche anomale e sospette che la Iu. non ha rilevato.

Ciò spiega le opposte conclusioni raggiunte con le due consulenze e rende decisamente più attendibile, nonché pienamente condivisibile, quella espletata nel presente giudizio.

A ciò va aggiunto che il certificato penale di Na.Ma., depositato telematicamente il 12 giugno 2018 da parte attrice, dimostra che tra il 2004 ed il 2005, epoca corrispondente a quella del contratto di finanziamento e del buono consegna per cui è causa (entrambi del luglio 2004), Na.Ma., socio accomandatario e legale rappresentante della Pr. s.a.s., società convenzionata con la Ca. per i finanziamenti degli acquirenti e apparente venditrice

alla Sa. di beni mobili, ha commesso ripetuti reati di truffa per i quali è stato condannato con sentenze passate in giudicato.

Ciò rappresenta un ulteriore elemento probatorio di conferma della valutazione di apocrificità delle predette sottoscrizioni, che ha probabilmente apposto o fatto apporre Na.Ma..

Va, dunque, dichiarata la falsità materiale della sottoscrizione Sa.Em. apposta sull’ordine di consegna datato 22 luglio 2004 della Pr. S.a.s. e delle sottoscrizioni Sa.Em. apposte sul contratto Ca. S.p.A. n. 94110 del 28 luglio 2004 e ne va disposta la cancellazione ai sensi dell’art. 537 c.p.p..

Non altrettanto può dichiararsi e disporsi in ordine alla “falsità di ogni riferimento a Sa.Em. del pagamento delle sette rate dedotte in giudizio dalla Ca. S.p.A. “, rectius ai relativi bollettini postali di pagamento, non essendo stati prodotti dalle parti, nemmeno a seguito di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. su richiesta dell’attrice e nei confronti della Ca., detti bollettini, che non sono, quindi, esaminabili.

Sulle spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio

In virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. la Ca. e Na.Ma. vanno condannati a pagare in favore dell’attrice le spese di lite, come liquidate in dispositivo in base al valore della controversia di e 10.000,00 (così indicato dall’attrice senza contestazione della Ca.) e alle attività difensive espletate, con parametri prossimi ai medi, e a loro carico vanno definitivamente poste, per 1/2 ciascuno, le spese di consulenza tecnica d’ufficio, già liquidate con decreto del 17.1.2019.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara la falsità materiale della sottoscrizione “Sa.Em.” apposta sull’ordine di consegna datato 22 luglio 2004 della Pr. S.a.s. e delle sottoscrizioni “Sa.Em.” apposte sul contratto Ca. S.p.A. n. 94110 del 28 luglio 2004, disponendone la cancellazione ai sensi dell’art. 537 c.p.p.;

2) Condanna Ca. S.p.A. e Na.Ma. a pagare, in solido tra loro, in favore dell’attrice le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 264,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ex art. 14 T.F., CAP e IVA come per legge;

3) Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d’ufficio, già liquidate con decreto del 17.1.2019, per metà a carico di Ca. S.p.A. e per metà a carico di Na.Ma..

Così deciso in Pescara il 23 ottobre 2019.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.