nei rapporti tra mandante e mandatario l’atto eccedente i limiti del mandato è inefficace e ingenera responsabilità contrattuale del mandatario, salvo ratifica da parte di quest’ultimo. Conseguentemente, il negozio è inopponibile nei confronti del mandante e i suoi effetti si producono nel patrimonio del mandatario, che li assume a suo carico e ha l’obbligo di tenere indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio che potesse derivargli. Nel dettaglio, si precisa che “il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante, non osservando le condizioni stabilite, non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell’art. 1180 c.c., poiché, vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non può, nell’esecuzione dell’incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l’atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello stesso a norma dell’art. 1711 c.c., primo comma.

Tribunale Rieti, civile Sentenza 27 febbraio 2019, n. 169

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di Rieti

Sezione civile

Il Giudice, Dr.ssa Francesca Sbarra, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1756 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2016 e rimessa in decisione all’udienza del 11.01.2019, vertente

TRA

SOCIETA’ (…) SOC. COOP., in persona dei procuratori speciali, Dott.ssa (…) e Dott. (…), elettivamente domiciliata in Roma, viale (…), presso lo studio dell’Avv. Fr.Ma., che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione.

PARTE ATTRICE

E

AZIENDA (…), il persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. Dott.ssa (…), elettivamente domiciliata in R., via (…), presso lo studio dell’Avv. An.Pe., che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e deliberazione n. 1393/D.G. del 30.11.2016.

PARTE CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14.10.2016, soc. (…) si rivolgeva a codesto Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Rieti, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l’Azienda (…), in persona del Direttore Generale pro tempore: contrattualmente obbligata, in forza della polizza assicurativa n. (…) da questa contratta con la Società (…) Soc. Coop., al rimborso delle franchigie dall’istante anticipate per i sinistri di cui in premessa e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di Euro 239.984,94 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino all’effettivo soddisfo e lucro cessante. Con vittoria di spese, spese generali (15%), competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Si costituiva in giudizio (…), chiedendo il rigetto della domanda ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata.

Instaurato il contraddittorio, rigettate le richieste istruttorie e ritenuta la causa di natura documentale, la dott.ssa Sbarra subentrava nel ruolo in data 10.05.2018. In data 11.01.2019, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice, con il proprio atto introduttivo, assumeva quanto segue:

1. che in data 31.01.2009 l’Azienda (…) stipulava con l’istante la polizza n. (…) a copertura della Responsabilità Civile Generale Terzi (RCT) e Dipendenti (RCO);

2. che a mezzo della suddetta polizza, la Compagnia si obbligava a tenere indenne l’Assicurato per quanto tenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, nonché per infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione ed estesa alle malattie professionali o riconosciute tali, nonché, infine, per la responsabilità personale e/o professionale di tutti i dipendenti e/o collaboratori convenzionati, medici compresi, sanitari non alle dipendenze di cui l’Assicurato si avvale;

3. che la suddetta polizza prevedeva all’art. 5 delle “norme che regolano i sinistri”, con riferimento alla RCT, per ogni persona deceduta o ferita, una franchigia aggregata annua a carico della Contraente – Azienda (…) – pari ad Euro 500.000,00, “intendendosi per tale l’importo complessivo per uno o più sinistri che il Contraente/Assicurato terrà a proprio carico per l’annualità assicurativa medesima… Una volta esaurita tale franchigia, cioè raggiunto l’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) relativamente ai sinistri definitivamente liquidati di competenza della medesima annualità assicurativa, la Società provvederà direttamente al pagamento di eventuali sinistri di competenza dell’annualità assicurativa stessa in eccedenza all’importo predetto”;

4. che inoltre era previsto contrattualmente a norma dell’art. 6 delle Condizioni di polizza (Procedura per la gestione dei sinistri – delle Norme che Regolano i Sinistri), che la Compagnia al momento della liquidazione di un sinistro, avrebbe preventivamente acquisito l’autorizzazione dell'(…) “sia alla proposta transattiva che alla liquidazione del sinistro”, così come la Compagnia si rendeva disponibile “a definire di concerto con l’Azienda S. la procedura dettagliata per la gestione dei sinistri a seconda delle diverse tipologie, oltre all’individuazione congiunta di legali, medici e tecnici al fine di una corretta e condivisa gestione delle vertenze” e che l’assicurata provvedesse alla costituzione di un proprio Comitato Valutazione Sinistri che cooperasse con la Compagnia odierna attrice nella gestione dei sinistri, onde esprimere o meno la propria preventiva autorizzazione alla transazione e/o liquidazione dei sinistri;

5. che, in difetto della collaborazione della controparte, soc. (…) adottava una procedura diversa rispetto a quella di cui al suddetto art. 6, ovverosia: a) informare preventivamente la (…), nella persona della responsabile dell’area sinistri Dr.ssa B. P., dell’imminente liquidazione; b) in caso di assenza di riscontro, provvedere al pagamento; c) in prossimità della fine dell’anno assicurativo, inviare la richiesta di rimborso della franchigia aggregata corrisposta per i sinistri trattati durante l’anno. In virtù di tale prassi, la (…) rimborsava le franchigie aggregate anticipate dalla Compagnia e da questa richieste alla scadenza dell’anno assicurativo;

6. che (…) eccepiva il pagamento della franchigia solamente in relazione alle due seguenti pratiche: n. (…) del 28.08.09 danneggiata (…) per Euro 236.984,94; – n. (…) del 14.12.09 danneggiata (…) per Euro 3.000,00;

7. che, con riferimento alla prima pratica, incardinatosi giudizio per i danni riportati dalla (…) in seguito ad un incendio divampato all’interno del reparto psichiatrico della (…), ove era ricoverata, la (…) raggiungeva, con l’istante, un accordo per un totale di Euro 382.000,00 per la sorte ed Euro 30.560,00 per onorari, spese legali ed accessori di legge;

8. che, in data 05.06.2013, l’odierna attrice inviava alla (…) una comunicazione di preavviso di raggiungimento di accordo con la controparte, cui non seguiva alcuna comunicazione. Stante il silenzio assenso, la compagnia provvedeva alla liquidazione dell’importo, così come da accordi raggiunti con la controparte;

9. che, in data 28.08.2013, erosa l’intera franchigia annua, la (…) trasmetteva all’ente convenuto, tramite il broker (…) S.p.A., la “Appendice n. 28 – recupero franchigie”, comunicando contestualmente l’importo da corrispondere a titolo di rimborso della franchigia aggregata annua per i sinistri pagati nel 2009 e pari ad Euro 343.130,94;

10. che solamente in data 02.10.2013 (…) comunicava il proprio diniego alla transazione, in virtù di parere della dott.ssa (…);

11. che in data 15.11.2013, l’odierna attrice trasmetteva all’ente “Appendice n. 29 – recupero franchigie”, indicando quale minore importo dovuto quello pari ad Euro 236.984,94, ma a tale comunicazione seguiva diniego da parte dell’assicurato;

12. che, con riferimento alla seconda pratica, inerente i danni riportati dalla (…), dipendente dell'(…), la (…) corrispondeva a saldo e stralcio di ogni pretesa risarcitoria l’importo di Euro 3.000,00;

13. che l’ente convenuto, più volte diffidato al pagamento della franchigia aggregata annua, riscontrava negativamente la richiesta in data 03.02.2015 e 16.12.2015;

14. che il comportamento dell’ente convenuto si palesava come contrario ai principi di buona fede e lealtà contrattuale; che la richiesta di recupero della franchigia era riscontrata negativamente sull’erroneo presupposto della mancata comunicazione da parte della Compagnia; che la transazione effettuata dalla stessa (…) tutelava gli interessi dell’assicurata; che l’ente si era reso inadempiente all’obbligo, di cui all’art. 6 del contratto, di costituire un Comitato di Valutazione dei Sinistri, mentre la prassi adottata non era mai contestata;

15. che, pertanto, la convenuta era tenuta al pagamento delle somme indicate quale recupero franchigie, come da previsione contrattuale.

La convenuta (…), ritualmente costituitasi in giudizio, rilevava:

– In primo luogo, quanto alla posizione inerente il sinistro (…), che in data 03.06.2013, senza alcuna pregressa comunicazione, era sottoscritta e rilasciata quietanza per l’importo già indicato tra la (…) e la predetta (…) a tacitazione dei danni dalla stessa reclamati; in pari data, era sottoscritta e rilasciata quietanza per le spese di lite tra la (…) ed il difensore della controparte;

– Che solo successivamente, in data 05.06.2013, l’odierna attrice comunicava l’accordo raggiunto;

– Che in data 20.06.2013, (…) inoltrava nota al proprio legale, nonché al broker (…), chiedendo di ricevere chiarimenti in ordine alla vicenda, non essendo pervenuti né atti relativi al giudizio, né proposte transattive documentate, tali da consentire di esprimere la propria opinione, stante il notevole esborso di denaro pubblico;

– Che successivamente, in data 10.09.2103, (…) inoltrava nota al proprio legale, nonché al broker (…), chiedendo ulteriori chiarimenti, anche in riferimento alla franchigia aggregata. In pari data, era trasmessa “Appendice n. 28”, con esposta franchigia erosa afferente sinistri già pagati per Euro 343.130,94;

– che in data 23.09.2013, la dott.ssa (…), referente aziendale nella gestione sinistri, esprimeva parere negativo alla transazione, motivando nel senso che “viste le interlocutorie, la CTU ormai depositata, l’erosione parziale della franchigia, si ritiene maggiore interesse dell’Azienda attendere la sentenza e quindi non autorizzare la transazione”. Dunque, con nota del 02.10.2013, comunicava alla compagnia assicurativa di non aderire all’accordo transattivo;

– che, a seguito di controlli ulteriori, con nota del 15.11.2013, era trasmessa “Appendice n. 29” per l’importo di Euro 236.894,94, quale residuo del massimale aggregato della franchigia afferente l’anno 2009;

– che, con riguardo alla posizione inerente il sinistro (…), la compagnia assicurativa procedeva al pagamento senza alcuna pregressa richiesta e/o comunicazione all’assicurata;

– che alcun comportamento contrario ai principi di lealtà e buona fede potrebbe essere imputato alla odierna convenuta, la quale si avvaleva, tra l’altro, di parere della Dott.ssa (…), motivato in base a riscontri oggettivi ed in linea con l’interesse dell'(…);

– che, al contrario, la compagnia assicuratrice non rispettava gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 6 della polizza, adottando un comportamento arbitrario rilevante sotto il profilo dell’art. 1227 co. I o II c.c.;

– che, peraltro, nessun obbligo di costituire un Comitato Valutazione Sinistri sarebbe posto in capo all’odierna convenuta, posto che l’art. 6 – procedura per la gestione sinistri – norme che regolano i sinistri – statuiva che “essendo intenzione dell’azienda S. procedere con la costituzione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS), al fine di collaborare con la Compagnia assicuratrice alla gestione dei sinistri, la compagnia sin d’ora si impegna a partecipare a detto comitato con un proprio rappresentante” -essendo dunque solamente sancito l’impegno, in capo a (…), a partecipare al detto CVS nel caso di sua istituzione;

– che non sarebbe invocabile, in assenza di espressa previsione contrattuale, l’istituto del silenzio assenso nella presente vicenda. Si chiedeva, dunque, di rigettare la domanda ovvero ridurre gli importi reclamati, alla luce della responsabilità, quantomeno concorsuale, dell’attrice.

Tutto ciò premesso, la causa ha ad oggetto una domanda di esatto adempimento della obbligazione di rimborso della franchigia, dalla convenuta contrattualmente assunta in forza della polizza assicurativa n. (…). Al riguardo, occorre osservare quanto segue. In base al contratto di assicurazione de quo, nell’ambito delle “norme che regolano i sinistri”, le parti hanno espressamente pattuito quanto segue:

– art. 2 – gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza: “la società assume delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando di intesa con lo stesso legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso …”;

– art. 5 – franchigia aggregata annua: “la garanzia prestata dalla presente assicurazione è soggetta ad una franchigia complessiva in aggregato per annualità assicurativa di Euro 500.000,00, intendendosi per tale l’importo complessivo per uno o più sinistri che il Contrarente/Assicurato terrà a proprio carico per l’annualità assicurativa medesima, attribuendo la competenza di ciascun sinistro nella stessa annualità secondo le modalità di cui all’art. 23 “operatività temporale delle garanzie” e art. 1 “denuncia di sinistro” …”;

– art. 6 – procedura per la gestione dei sinistri: “premesso che la società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento e che la stessa si impegna ad acquisire la preventiva autorizzazione dall’Azienda S. sia alla proposta transattiva che alla liquidazione del sinistro, all’atto di apertura del sinistro la compagnia provvederà a comunicare entro 10 giorni al Contraente e al broker il numero attribuito. I sinistri verranno gestiti presso un unico centro liquidazione danni. La società si rende disponibile a definire di concerto con l’azienda S. la procedura dettagliata per la gestione dei sinistri a seconda delle diverse tipologie, oltre all’individuazione congiunta di legali, medici legali e tecnici, al fine di una corretta e condivisa gestione delle vertenze, come meglio precisato all’art. 2 gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. Essendo intenzione dell’Azienda S. procedere con la costituzione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS), al fine di collaborare con la Compagnia assicuratrice alla gestione dei sinistri, la compagnia sin d’ora si impegna a partecipare a detto comitato con un proprio rappresentante …” (cfr. polizza assicurativa, all. n. 1 atto di citazione).

Ebbene, in base alla lettura delle condizioni del contratto, emerge come le parti abbiano inteso stabilire un c.d. “patto di gestione della lite”, il quale, come chiarito da costante giurisprudenza, “costituisce un obbligo pattiziamente assunto, e non una mera facoltà dell’assicuratore, per effetto del quale l’assicuratore può legittimamente optare per la definizione stragiudiziale della vicenda, prima o durante un giudizio di danno instaurato a fronte della polizza assicurativa, senza essere obbligato a condurre in porto un contenzioso giudiziario fino ai suoi estremi esiti” (cfr. ex multis, Tribunale Genova Sez. II, 16/11/2005). Trattasi, dunque, di una peculiare ipotesi di mandato, che va ad iscriversi nel più ampio negozio assicurativo, nel quale l’aspetto gestorio consiste nel compimento, in nome dell’assicurato, di un’attività giuridica esterna, destinata cioè a coinvolgere soggetti terzi – fermo restando come nessun patto di gestione, in ogni caso, può “preventivamente escludere il diritto dell’assicurato di escludere l’iniquo addebito di responsabilità in ordine alla causazione del sinistro che la propria Compagnia avesse convenienza a transigere a dispetto della effettiva realtà dei fatti” (cfr. Tribunale Nocera Inferiore Sez. II, Sent., 03/04/2013).

Ciò premesso quanto alla latitudine ed alla valenza giudica del patto di gestione della lite, si osserva che – nella vicenda negoziale qui in oggetto – le parti hanno altresì precisato, con apposita e successiva clausola, la procedura per la gestione dei sinistri, espressamente prevedendo che la Compagnia “si impegna ad acquisire la preventiva autorizzazione dall’Azienda S. sia alla proposta transattiva che alla liquidazione del sinistro”. Ciò sta a significare che il potere di gestione della lite della compagnia trova un limite, nella medesima volontà delle parti, quanto alla stipula di accordi transattivi – laddove è espressamente previsto l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione dell’Azienda (…) tanto per la proposta quanto per la successiva liquidazione del sinistro.

Tanto detto, peraltro, è coerente con una lettura della polizza secondo le norme di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. relative all’interpretazione del contratto, nonché ai richiamati canoni della buona fede ex art. 1366 c.c. – laddove si ponga mente al fatto che l’intera procedura, descritta dagli artt. 2 e 6 sopra riportati, delinea una gestione “partecipata” dei sinistri, con l’individuazione congiunta di legali, medici legali e tecnici.

D’altronde, la clausola de quo trova una ulteriore ratio – e dunque una piena meritevolezza – nella circostanza per la quale l’Assicurato contraente è un’Azienda (…), ovvero, in base al D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 571, una “azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”. Trattasi, dunque, di ente pubblico economico (cfr. TAR Catanzaro II Sez. 17 gennaio 2001 n. 37 – confermata in appello dalla V Sez. del Consiglio di Stato con decisione 9 maggio 2001 n. 2609 – e 5 aprile 2002 n. 809), con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale – ma in ogni caso votato alla realizzazione di una missione ed un interesse pubblici. Ne discende come, nella decisione relativa all’adesione o meno ad un accordo transattivo, concorreranno non solamente considerazioni di carattere prettamente privatistico, quali legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto (oltre alla convenienza economica), ma altresì la migliore cura dell’interesse pubblico intestato all’ente – considerazione, questa, che in uno alle precedenti, giustifica l’obbligo pattiziamente stabilito di previa acquisizione della preventiva autorizzazione dell'(…) assicurata onde procedere alla sottoscrizione di accordi transattivi.

Tanto premesso, si osserva come nella vicenda in esame:

– quanto al sinistro (…): come emerge dalla medesima

documentazione depositata da parte attrice (cfr. all. nn. 8 e 9 atto di citazione), con mail del 05.06.2013, la compagnia comunicava di avere raggiunto una intesa transattiva con il legale di controparte. Nella scheda allegata, peraltro, figurano “quietanza di pagamento patrocinatori avversari” rilasciata e sottoscritta alla precedente data del 03.06.2013 e “quietanza di risarcimento” parimenti rilasciata e sottoscritta alla precedente data del 03.06.2013 dalla (…) medesima. Seguiva mail del 18.06.2013, con la quale si comunicava di avere provveduto a richiedere l’emissione del bonifico per le somme oggetto dell’accordo. A fronte di tali comunicazione, la (…) si rivolgeva al broker alla data del 20.06.2013, rappresentando di non avere ricevuto proposte transattive documentate – onde valutare la propria posizione – e di rimanere in attesa di chiarimenti; chiedeva riscontro in ordine al dato della franchigia aggregata richiesta in data 10.09.2013; reperiva parere della consulente Dott.ssa (…) in data 23.09.2013; comunicava, quindi, di non convenire con l’accordo proposto e chiedeva l’annullamento della Appendice n. 28 in data 02.10.2013; nuovamente esprimeva dissenso all’avvenuta transazione e comunicava di non intendere rimborsare l’Appendice n. 29 in data 25.11.2013;

– quanto al sinistro (…): parte attrice non ha provato di avere preventivamente comunicato all'(…) la proposta transattiva (l’all. n. 15 atto di citazione è la comunicazione di avvenuto ordine di bonifico indirizzata alla medesima (…)), laddove, dalla documentazione depositata dalla convenuta (cfr. all nn. 11 e ss.), emerge come in data 26.09.2011 la medesima compagnia riscontrava negativamente la richiesta.

Ebbene, dalla ricostruzione dei fatti come emergente dall’istruttoria, si osserva come la Compagnia assicurativa abbia atteso alla gestione di entrambi i sinistri in modo non conforme alle pattuizioni sopra esaminate, eccedendo, quindi, i limiti del mandato ricevuto in forza del patto di gestione della lite. Viene, dunque, in rilievo una ipotesi di eccesso del mandato, ai sensi dell’art. 1711 c.c., laddove l’attrice ha inteso procedere alla definizione e conclusione di accordo transattivo, ottenimento di quietanza e pagamento – in un primo momento, in assenza di preventiva comunicazione ed acquisizione di autorizzazione da parte dell’assicurato e, successivamente, anche a fronte di dissenso espresso sul punto (sia direttamente che per il tramite del broker).

Sul punto, si ricorda come nei rapporti tra mandante e mandatario l’atto eccedente i limiti del mandato è inefficace e ingenera responsabilità contrattuale del mandatario, salvo ratifica da parte di quest’ultimo. Conseguentemente, il negozio è inopponibile nei confronti del mandante e i suoi effetti si producono nel patrimonio del mandatario, che li assume a suo carico e ha l’obbligo di tenere indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio che potesse derivargli (cfr. Cass. n. 9472/2004; Cass. n. 982/2002).

Nel dettaglio, si precisa che “il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante, non osservando le condizioni stabilite, non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell’art. 1180 c.c., poiché, vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non può, nell’esecuzione dell’incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l’atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello stesso a norma dell’art. 1711 c.c., primo comma” (cfr. Cass. n. 9472/2004).

Peraltro, dalla scansione degli eventi come sopra indicati, emerge come non solamente non vi sia stata successiva ratifica da parte dell’assicurata, ma un dissenso esplicito con riferimento ad entrambi i sinistri.

Inoltre, con riferimento al primo sinistro, si osserva come la convenuta, in seguito alle comunicazioni del 3 e 18 giugno 2013, si sia tempestivamente attivata in data 20.06.2013, chiedendo chiarimenti al broker (a ciò deputato, secondo le pattuizioni di cui alla polizza contratta) – tenendo quindi un comportamento diligente e corretto nella rappresentazione e comunicazione della propria posizione.

Né può invocarsi, a sostegno della posizione attorea, il co. II dell’art. 1711 c.c., secondo il quale il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al

mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. In primo luogo, infatti, la compagnia, omettendo di acquisire la preventiva autorizzazione alla proposta transattiva, non ha consentito alla assicurata di formulare le proprie istruzioni in ordine alla gestione del sinistro in esame.

In aggiunta a tale considerazione, si osserva come la giurisprudenza svolga una lettura della norma richiamata in combinato disposto con l’art. 1710 co. II c.c., così precisando che l’obbligo per il mandatario di discostarsi dalle istruzioni ricevute non sorge nel caso in cui l’impossibilità di comunicare tempestivamente con il mandante sia imputabile a un colposo comportamento di quest’ultimo, contrario ai doveri di cooperazione cui egli è tenuto (cfr. Cass. n. 12647/1995).

Nulla rileva, sul punto, la circostanza che – per prassi – come sostenuto dalla Compagnia assicuratrice, le decisioni relative ai sinistri fossero definite in maniera diversa rispetto a quanto espressamente stabilito nel contratto e secondo un meccanismo di “silenzio – assenso”.

Tale circostanza, difatti, puntualmente contestata da parte convenuta, non è stata provata dall’attrice e costituirebbe, peraltro, una modifica ad un contratto scritto, laddove si ricorda come, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria (cfr. Cass., Sez. 1, 19 settembre 2013, n. 21477; 24 gennaio 2007, n. 1606; Cass., Sez. 1, 26 ottobre 2007, n. 22537).

Ciò comporta non solo l’esclusione della possibilità di desumere l’intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l’intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (cfr. Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6827; Cass., Sez. 1, 20 marzo 2014, n. 6555; 26 marzo 2009, n. 7297).

Tale principio trova applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, ma anche … alle modificazioni che le parti intendano in seguito apportare alla disciplina concordata, le quali devono pertanto risultare da un atto posto in essere nella medesima forma del contratto originario, richiesta anche in tal caso ad substantiam, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l’adozione di pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorche’ le stesse si siano protratte nel tempo e rispondano ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva (cfr. Cass., Sez. 1, 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., Sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8621; Cass., Sez. 2, 4 giugno 1999, n. 5448)” (cfr. da ultimo sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 13 Ottobre 2016, N. 20690).

Nessun rilievo, infine, può essere ascritto all’ulteriore considerazione svolta da parte attrice, secondo la quale la (…) sarebbe inadempiente con riguardo all’obbligo di costituire il Comitato di Valutazione dei Sinistri. Dalla semplice lettura della clausola, come sopra riportata, emerge come trattasi di una mera intenzione dell’Assicurata, nell’ottica di collaborazione congiunta alla gestione dei sinistri, a fronte della quale la compagnia assicurativa si impegnava a partecipare con un proprio delegato. Nessun obbligo, dunque, è stato assunto, sul punto, dalla contraente, onde nessuna valutazione di mancato adempimento può essere svolta.

Ne discende che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda di esatto adempimento in questa sede avanzata, relativa all’obbligo di rimborso dell’importo indicato a titolo di franchigia aggregata annua con riferimento ai due sinistri in esame, deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell’art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1756/2016, e vertente tra le parti di cui in

epigrafe, così provvede:

– Rigetta la domanda attorea;

– condanna Società (…) Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Azienda (…), liquidate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 D.M. n. 55 del 2014 in complessivi Euro 5.456,50 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Rieti il 26 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.