ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilita’ sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui alla L. Fall., articolo 15, comma 4, i quali, non espressamente menzionati nella L. Fall., articolo 1, comma 2, costituiscono strumento di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere pero’ a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilita’ dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex articolo 116 c.p.c.

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Corte di Cassazione|Sezione 6 1|Civile|Ordinanza|27 settembre 2019| n. 24138

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 961-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2120/2017 – della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Marsala, con sentenza in data 14 settembre 2016, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) in liquidazione s.r.l. su istanza di (OMISSIS) s.r.l., constatando come la compagine debitrice non avesse fornito la prova del mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dalla L. Fall., articolo 1, negli ultimi anni antecedenti la presentazione dell’istanza di fallimento;

2. la Corte d’appello di Palermo condivideva il rilievo del primo giudice e rigettava il reclamo presentato da (OMISSIS) in liquidazione s.r.l., ritenendo che il mancato deposito dei bilanci impedisse di attribuire valore decisivo alla documentazione prodotta dalla societa’ reclamante al fine di dimostrare il mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dalla L. Fall., articolo 1;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) in liquidazione s.r.l., affidandosi a quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.r.l.;

l’intimato fallimento di (OMISSIS) in liquidazione s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 1, quanto la corte distrettuale avrebbe ritenuto sussistenti le condizioni per la dichiarazione di fallimento sull’errato presupposto che l’omesso tempestivo deposito presso il registro delle imprese dei bilanci relativi agli anni 2014 e 2015 precludesse alla societa’ debitrice di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti per la dichiarazione di fallimento;

4.2 il secondo mezzo assume, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 15, comma 4, poiche’ la corte distrettuale avrebbe interpretato tale norma nel senso di ritenere che all’imprenditore che non depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sia preclusa la possibilita’ di dimostrare la sussistenza dei requisiti di non fallibilita’;

5. i motivi, da trattarsi congiuntamente perche’ entrambi inerenti alle modalita’ di assolvimento da parte del debitore dell’onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti di non fallibilita’, sono fondati;

5.1 la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16067/2018) ha gia’ avuto occasione di chiarire in tema di bilancio, inteso secondo la prospettiva della legge regolatrice dell’insolvenza, che:

i) la nozione di bilancio trova fondamento, per le societa’ di capitali, nell’articolo 2435 c.c., comma 1, (richiamato per la societa’ a responsabilita’ limitata dall’articolo 2478-bis c.c., comma 2), secondo cui, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429, e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (Decreto Legge n. 357 del 1994, articolo 7-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 489 del 1994), o attraverso adempimenti telematici;

ii) l’adempimento assolve a una funzione meramente informativa, o “conoscitiva”, propria della pubblicita’-notizia, che, tuttavia, risponde all’interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della societa’ (cfr. Cass. 6018/1988);

iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore e’ tenuto a depositare L. Fall., ex articolo 15, comma 4, sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell’articolo 2435 c.c., (cfr. Cass. 13746/2017): infatti ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l’impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilita’, o meno, dell’imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno si’ che l’esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilita’, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di questi adempimenti formali, sicche’ in tali casi il giudice potra’ non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilita’;

5.2 il che significa non tanto che l’imprenditore debba ritenersi insolvente per il solo fatto che non abbia depositato i bilanci, ma piuttosto che egli, in mancanza di bilanci attendibili, debba assolvere l’onere probatorio della sussistenza dei requisiti di non fallibilita’ di cui alla L. Fall., articolo 1, comma 2, in altra maniera;

l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui il mancato deposito dei bilanci toglie valore decisivo alla documentazione prodotta dalla societa’ reclamante e rende di per se’ inattendibili i dati esposti nei documenti prodotti, implica invece che la predisposizione e il deposito dei bilanci costituisca la condizione indefettibile perche’ si possa valutare la documentazione di diversa natura prodotta dal debitore;

una simile interpretazione del disposto normativo non concede al debitore la possibilita’ di fornire la prova in maniera alternativa e finisce per attribuire ai bilanci valore di prova legale, valore invece che deve essere negato (Cass. 24548/2016, Cass. 14790/2014), a prescindere dal fatto che cio’ avvenga in senso favorevole o sfavorevole all’imprenditore;

occorre dunque ribadire il principio secondo cui ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilita’ sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui alla L. Fall., articolo 15, comma 4, i quali, non espressamente menzionati nella L. Fall., articolo 1, comma 2, costituiscono strumento di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere pero’ a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilita’ dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex articolo 116 c.p.c., (Cass. 30516/2018, Cass. 30541/2018);

rimane assorbito l’ulteriore motivo di ricorso;

6. la sentenza impugnata andra’ dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo in diversa cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.