la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Tribunale|Nocera Inferiore|Civile|Sentenza|6 febbraio 2020| n. 92
Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4966/2010 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.

tra

BA.AN. (c.f. (…)), rapp.ta e difesa dall’avv.to Ol.Po. ed elettivamente domiciliata come in atti, attrice

contro

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (c.f. (…)), in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Gi.Ch. ed elettivamente domiciliato come in atti,

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente si da atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell’art. 132 c.p.c. come modificato dall’art.45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.

La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo Giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. n. 22409/2006).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23/11/2010, l’attrice conveniva dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante p.t., lamentando un sinistro che l’avrebbe coinvolta in data 03/11/2009 alle ore 11:30 circa in Castel San Giorgio nel mentre percorreva a piedi la via (…). Esponeva l’attrice che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, era caduta a causa di un tombino scosceso di alcuni centimetri, riportando lesioni personali con postumi invalidanti permanenti nella misura del 7%; concludeva, pertanto, per la condanna dell’Ente al pagamento dei danni subiti poiché la responsabilità dell’accaduto andava ascritta al Comune di Castel San Giorgio, quale ente addetto alla manutenzione della strada ed in ogni caso ex art. 2043 c.c.

Costituitosi il Comune di Castel San Giorgio eccepiva la nullità della domanda e l’infondatezza della domanda attorea per la insussistenza dei presupposti di cui all’art.2051 c.c. o nel più generale obbligo del neminem laedere dell’art.2043 c.c. e ne chiedeva il rigetto.

Ammessa ed espletata prova per testi, acquisito agli atti l’elaborato peritale svolto dal CTU nominato, dr. Fr.De., sulla persona dell’infortunata, all’udienza del 30/01/2019 il Giudice On., dott. Si.La., introitava la causa a sentenza concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda attorea è parzialmente fondata e va, entro tali limiti accolta.

Prima di passare all’esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall’attore.

Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell’atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 22043 e segg. cc, e, all’interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell’art. 2051 c.c.

L’attrice ha dedotto di aver riportato lesioni, per la presenza sulla sede stradale e precisamente alla via (…) del Comune di Castel San Giorgio di un tombino scosceso di alcuni centimetri, non visibile e non segnalato, facendo in tal modo riferimento al dovere di manutenzione da parte dell’ente proprietario della predetta via. Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l’attrice ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 cc, ma anche, e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cosa in custodia).

Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279; Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n. 21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

Per quanto concerne l’invocabilità della presunzione di cui all’art.2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero nei confronti di beni di ampie dimensioni, la S.C. ha ribadito che per l’affermazione della responsabilità prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico, sicché, in teoria, la responsabilità presunta del custode ex art. 2051 c.c. ben può essere invocata anche nei confronti della P.A., ovvero con riferimento ai danni causati da beni demaniali, o ancora con riferimento a danni causati da beni destinati ad uso pubblico.

Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell’evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest’ultima, come possibilità per l’ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.

Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.

Con particolare riferimento alle strade riconducibili al c.d. demanio comunale, la Corte di legittimità ha evidenziato l’esigenza di una valutazione più specifica rispetto a quella richiesta nel caso di sinistri analoghi verificatisi in autostrade, individuando, quale circostanza sintomatica della possibilità di custodia, che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune.

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità.

Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cc, grava sul danneggiato l’onere di dare prova dell’evento dannoso (caduta) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.

Va, comunque considerato l’eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l’interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell’evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c. come concorso colposo nella causazione dell’evento con conseguente riduzione dell’entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez. III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).

Passando all’esame del merito, questo Giudice ritiene alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice ha assolto all’onere probatorio a suo carico ex art. 2051 c.c.

Infatti, è stato accertato che in data 3 novembre 2009, alle ore 11,30 circa, la sig.ra Ba.An., nel mentre percorreva a piedi la via (…) del Comune di Castel San Giorgio, inciampava in un tombino scosceso di alcuni centimetri posto sulla sede stradale (cfr. dep. test, del 13/11/2013 e del 18/11/2015), riportando lesioni.

E’ evidente che trattandosi di strada comunale non solo situata all’interno della perimetrazione del centro abitato ma destinata anche ad area pedonale, che il Comune convenuto avesse la possibilità in concreto della relativa custodia.

L’ora dell’accadimento, come si evince dal tenore dell’atto di citazione e le dichiarazioni dei testi escussi alle udienze del 13/11/2013 e del 18/11/2015, nonché la prevedibilità del pericolo per l’attrice, sono circostanze che non escludono la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2051 cc, ma assumono rilievo ai sensi del disposto dell’art. 1227 c.c.

Va, a tal proposito, precisato che l’attrice procedeva in condizioni di visibilità sufficiente, essendosi verificato l’evento verso le ore 11,30 del mese di novembre in strada dotata anche di pubblica illuminazione (cfr. foto n. 2 in produzione di parte attrice), per cui se avesse prestato maggiore attenzione al piano stradale, ed avesse tenuto una condotta più consona, come richiesto dall’ordinaria diligenza, avrebbe potuto quanto meno attenuare le conseguenze dannose della caduta.

In definitiva, acclarata la responsabilità dell’ènte convenuto chiamato in causa, Comune di Castel San Giorgio, quale custode ai sensi dell’art. 2051 cc, va determinala nella misura del 50% a carico dell’attrice e del 50% a carico del convenuto.

Per quanto attiene la quantificazione del danno, appare congruo attenersi alle risultanze della CTU redatta dal dr. Fr.De. e fare riferimento alle tabelle aggiornata, del danno di lieve entità (anno 2019) e pertanto liquidare all’attualità la complessiva somma di Euro 4.039,29 così determinata: Euro 2.169,22 per il 3% del danno biologico Euro 1.181,10 per ITT assoluta di giorni 30, Euro 393,70 per ITP di giorni 20 al 50%, Euro 295,27 per ITP di giorni 30 al 25%, nulla per spesò mediche perché non documentate.

Non compete il danno morale alla luce delle recenti sentenze della Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972), dal momento che nulla è stato provato in tal senso (cfr. Sentenza n. 17209 del 27.08.2015 della III sez Cass. Civ., Cass. 29121/2008).

Pertanto, in ragione del dichiarato concorso di colpa all’attrice compete la somma di Euro 2.019,65.

Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 1712/95) alla danneggiata spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro.

La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell’arco di tempo compreso tra l’evento dannoso e la liquidazione.

Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo.

Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all’articolo 132 n. 4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, sèppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. Crv., Sez. III, 21 febbraio 2013 n. 4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n. 1431).

In merito alla liquidazione delle spese giudiziali ritiene sul punto questo Giudice che la” natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un’obiettiva semplicità dell’accertamento in fatto, nonché l’accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione del 50% delle spese. giudiziali che per la residua parte vanno poste a carico del convenuto Comune di Castel San Giorgio e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, dichiarata la responsabilità del convenuto nella misura del 50%, condanna il Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Ba.An. della complessiva somma di Euro 2.019,65 oltre interessi legali dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all’attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

2) Condanna il Comune di Castel San Giorgio al pagamento, in favore dell’attore, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida già nella misura del 50% (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con D.M. n. 55/14 tenuto conto del valore medio per scaglione di riferimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in Euro 1.415,00 di cui Euro 200,00 per spese, Euro 1.215,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di entrambe le parti in egual misura.

Così deciso in Nocera Inferiore il 24 settembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.