la fattispecie della responsabilita’ per danni da cose in custodia puo’ dirsi regolata dai seguenti principi:
– l’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione di responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
– la deduzione di omissioni, ovvero la deduzione di violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento;
– il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e’ connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta’, espresso dall’articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche’ astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale.

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23203

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29392-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) GIA’ SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), quale procuratore speciale di (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 989/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE TOMMASO, che ha chiesto il rigetto.

RILEVATO CHE

1. (OMISSIS) ricorre, articolando tre motivi, avverso la sentenza n. 989/2016 con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha integralmente confermato la sentenza n. 532/2009 con la quale il Tribunale di Avezzano aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla (OMISSIS) nei confronti del Comune di Morino in relazione all’infortunio subito il (OMISSIS).

2. Era accaduto che la (OMISSIS) aveva convocato in giudizio davanti al Tribunale di Avezzano il Comune di Morino, in qualita’ di proprietario e custode del locale cimitero, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (nella misura di Euro 230.767,50 o dell’altra somma dovuta) subiti per effetto di un infortunio, avvenuto il (OMISSIS) all’interno del cimitero e causato da una caduta da una scala a pioli in ferro collocata sul posto per accedere ai loculi piu’ alti.

Il Comune convenuto si era costituito, negando la propria responsabilita’ ed aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia la s.p.a. (OMISSIS).

La compagnia si era costituita a sua volta ed aveva contestato il fondamento della domanda attorea.

Il giudice di primo grado, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 532/09 aveva rigettato la domanda e regolato le spese secondo soccombenza.

La (OMISSIS) aveva proposto appello avverso detta sentenza della quale aveva chiesto la riforma, ma la Corte di appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata, respinta la domanda di remissione in termini, ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la (OMISSIS).

Resistono con controricorso le (OMISSIS) s.p.a.

Il Comune non svolge attivita’ difensiva.

In vista dell’odierna adunanza il Procuratore Generale conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO CHE

1. Il ricorso e’ affidato a tre motivi.

1.1. In sintesi, la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui la Corte territoriale ha ricondotto il sinistro in esame alla fattispecie del c.d. fortuito incidentale, dipendente dalla condotta colposa della vittima, senza valutare le circostanze di contesto e lo scopo a cui era preordinata la scala a pioli da essa utilizzata (e in particolare il fatto che la scala si’ trovava all’interno di una ben perimetrata e ristretta area cimiteriale, sottoposta al controllo ed alla custodia dell’ente comunale, anche per tramite di custode a tale scopo preposto, ed era priva dei gommini antiscivolo; nonche’ il fatto che la pavimentazione fosse particolarmente liscia); la ricorrente sostiene che e’ priva di logica giuridica l’affermazione dei giudici di appello, secondo i quali la scala, pur priva dei gommini antiscivolo, avrebbe dovuto essere considerata idonea allo scopo, in quanto essa ricorrente aveva ammesso di averla utilizzata altre volte senza nocumento; aggiunge che il suo comportamento, essendo stato privo di qualsiasi carattere di eccezionalita’ ed imprevedibilita’, non avrebbe potuto in alcun modo essere ritenuto interruttivo del nesso di causalita’; in definitiva, secondo la ricorrente: la scala, in quanto non a norma, rappresentava un pericolo; il comune era consapevole della presenza della scala all’interno dell’area cimiteriale e dell’utilizzo da parte dei visitatori e, pertanto, avrebbe dovuto verificare se la scala stessa, posizionata su quel tipo di pavimento o in qualsiasi altro luogo, potesse scivolare;

– con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui la Corte territoriale non ha accolto la sua domanda risarcitoria neppure ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2043 c.c., senza considerare che nel caso in esame ricorrevano tutti gli estremi della fattispecie (evento dannoso; riconducibilita’ dello stesso al contegno omissivo del comune; sussistenza di uno stato soggettivo della P.A, qualificabile come dolo o come colpa).

1.2. La ricorrente denuncia altresi’, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha si’ indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma li ha indicati senza compierne alcuna approfondita disamina, logica e giuridica (e senza considerare che il giudice di primo grado si era limitato a estrapolare e a decontestualizzare parti di altre sentenze, che erano state recuperate sul web e che erano relative a casi completamente diversi) e non valutando correttamente le risultanze probatorie (dalle quali sarebbe emersa una situazione di fatto del tutto diversa da quella affermata in sentenza).

2. Il ricorso e’ inammissibile.

2.1. Inammissibili sono i primi due motivi di ricorso che, per la loro connessione, si trattano congiuntamente.

La inammissibilita’ consegue al fatto che la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi proposti non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa.

Occorre qui ricordare che la fattispecie della responsabilita’ per danni da cose in custodia puo’ dirsi regolata dai seguenti principi:

– l’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione di responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;

– la deduzione di omissioni, ovvero la deduzione di violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento;

– il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e’ connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta’, espresso dall’articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche’ astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale.

2.2. Tali principi di diritto, anche di recente ribaditi da questa Corte (Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Rv. 647934 – 01) sono stati correttamente applicati nella specie dalla Corte territoriale, alla stregua dell’accertamento di fatto, che e’ stato operato dalla stessa e che e’ incensurabile nella presente sede, alla luce del generale principio di insindacabilita’ in sede di legittimita’ della ricostruzione dei fatti e del nesso eziologico tra gli uni e gli altri, affermato (peraltro in maniera conforme) da entrambi i giudici di merito.

Nella specie – essendo pacifico tra le parti che la signora (OMISSIS), di anni 71, per raggiungere un loculo della fila piu’ alta della parete cimiteriale, ha utilizzato una scala a pioli in ferro che si trovava in un angolo del camposanto – la Corte territoriale, tenuto conto di quanto riferito dal Sindaco del Comune di Morino e dalla interessata nel corso dei rispettivi interrogatori formali, ha ritenuto (pp. 12-13) che la caduta della donna sia stata provocata (non da una difetto strutturale della scala, ma) dall’errato posizionamento della scala (e cioe’ precisamente da una collocazione della scala, che non aveva tenuto conto del giusto grado di inclinazione), che ne aveva provocato l’improvviso slittamento.

La Corte territoriale ha precisato che il danno non si era verificato per difetti strutturali (ad es per la rottura di un piolo) della scala o per una sua generica inadeguatezza; e che, anzi, dalle risultanze probatorie era risultato che la scala, quantunque prima di gommini, era idonea allo scopo se correttamente usata (come per l’appunto aveva fatto in altre occasioni la stessa (OMISSIS)). D’altronde la stessa (OMISSIS) in sede di atto introduttivo del giudizio di merito di primo grado aveva riferito di essersi recata presso il cimitero di Morino per una visita alla tomba di famiglia “al fine di deporre i fiori negli appositi vasi”; pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione non inficiata da vizi logici o giuridici, che la (OMISSIS) si era evidentemente dovuta sostenere sulla scala a pioli con una sola mano, considerato che nell’altra reggeva un mazzo di fiori. E la stessa ricorrente in sede di interrogatorio aveva riferito di aver piu’ volte in precedenza utilizzato la scala per assolvere alle funzioni di devozione verso il proprio defunto marito (tumulato per l’appunto nella fila piu’ alta della parete cimiteriale).

In definitiva, la Corte territoriale, facendo buon governo dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimita’, ha ritenuto la sussistenza della colpa esclusiva della danneggiata, integrante gli estremi del fortuito incidentale (che di per se’ elide il nesso causale tra la res ed il danno).

2.3. Inammissibile e’ anche il terzo motivo di ricorso.

La ricorrente denuncia violazione dell’articolo 116 c.c., ma nella sostanza chiede una nuova e diversa valutazione dei dati processuali, che, come e’ noto, non e’ ammissibile in sede di legittimita’ ogniqualvolta, come per l’appunto si verifica nel caso di specie, la valutazione e l’accertamento effettuati dalla Corte territoriale non presentino vizi logici e giuridici.

3. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che sono state sostenute dalla compagnia controricorrente e che vengono liquidate come da dispositivo, nonche’ al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge e pure indicato in dispositivo. Nulla e’ dovuto, invece, al Comune di Morino, che nel presente giudizio non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della compagnia (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, spese che liquida in Euro 3700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.