in tema di onere della prova, nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale causata da dolo, il danneggiato che agisce per ottenere l’annullamento del contratto viziato, non solo deve dimostrare il danno patito, il fatto illecito, l’entità del danno, la colpa o il dolo (cioè l’intenzionalità) dell’agente e il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante, ma anche l’errore cui è stato indotto, se questo verta sulla natura o sull’oggetto del contratto o sull’identità dell’oggetto e che l’errore sia stato determinante del suo consenso. Inoltre, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che la prova del dolo deve essere fornita con particolare rigore, non essendo sufficienti induzioni o presunzioni.

Tribunale|Milano|Sezione 6|Civile|Sentenza|2 luglio 2019| n. 6427

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

– SEZIONE VI CIVILE –

Il Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente sentenza

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 17812 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015

TRA

(…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)) E (…) (C.F. (…)), rappresentati e difesi anche disgiuntamente fra loro dagl’Avv.ti Do.An. e La.Li., del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Do.An. in Bari, Via (…), come da mandato a margine dell’atto di citazione

ATTORI

CONTRO

(…) (…)A. (P.IVA (…)), in persona del suo procuratore generale dott. (…), rappresentata assistita e difesa dagl’Avv.ti Gi.Sc. e Ma.Na., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Gi.Sc. in Milano, Piazza (…), giusta procura allega alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Oggetto: Assicurazione

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori (…), (…), (…) e (…) convenivano in giudizio (…) s.p.a., al fine di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per avere tramite il proprio agente, (…), violato i principi di diligenza, buona fede, correttezza e professionalità ai sensi dell’art. 1337 c.c. e i doveri di informazione e trasparenza sull’adeguatezza del prodotto ai sensi dell’art. 120 Codice delle assicurazioni e il regolamento Isvap n. 5 del 2006 (artt. 47-48-49-52) per aver fatto sottoscrivere artatamente ventitrè polizze assicurative vita/morte in capo ai componenti della famiglia (…)-(…).

A fondamento della propria pretesa gli attori affermavano:

– Che in data 01.09.2000 (…) (titolo di studio licenza elementare, muratore) stipulava presso l’agenzia (…) di (…) la polizza vita avente durata ventennale n. (…);

– Nel 2006, trasferitosi a Milano con la famiglia, il sig. (…) spostava detta polizza dapprima presso un’agenzia locale e poi, nel 2008, presso quella generale di Monza dove il figlio (…) aveva nelle more acceso due polizze (infortuni e vita) nn. (…) e (…) per il tramite della sig.ra (…), agente (…);

– La sig. (…), approfittando del rapporto confidenziale instauratosi con la famiglia (…), presso la cui abitazione si recava per riscuotere le rate di premio, indusse ingannevolmente gli attori a sottoscrive un numero imprecisato di polizze richiedendo scientemente un assegno unico a copertura dei premi, anziché vari assegni a copertura delle singole polizze, adducendo l’inutilità di emissione di più titoli, essendo le polizze attestate presso la stessa agenzia;

– in realtà, attraverso questo espediente l’agente (…) poteva disporre di importi più alti al fine di attivare, ad insaputa e a nome dei sigg. (…), ulteriori polizze sulle quali avrebbe percepito le corrispondenti provvigioni, acquisendo ingannevolmente le firme e facendo loro sottoscrivere i relativi contratti, sostenendo che si trattasse di documenti utili alla gestione delle polizze iniziali.

– La stessa sig.ra (…) propose addirittura l’accensione di un libretto di risparmio a nome della figlia (…) e, così, disponendo di nuove entrate, l’agente (…) stipulò una polizza anche a nome della sig.ra (…), facendo credere che si trattasse di un libretto di risparmio sul quale periodicamente chiedeva ai coniugi (…)-(…) di versare somme che, in realtà, servivano a coprire i premi delle polizze già attivate;

– l'(…) iniziò ad inviare solleciti di pagamento ai sigg. (…)-(…) e la sig. (…) certa di avere ottemperato a tutti i pagamenti contattava a chiarimenti la (…) che la rassicurava adducendo errori nel sistema di controllo dell'(…);

– insospettiti per i numerosi solleciti ricevuti dalla compagnia i sigg. (…) e (…) chiedevano alla compagnia un estratto delle polizze in essere e stante la vaghezza delle risposte ricevute, la sig. (…) si recava personalmente presso la sede dell’agenzia (…) e i (…) scoprirono di essere titolari di un numero inverosimile di polizze (oltre venti) assolutamente inadeguate rispetto alle lor esigenze assicurative e di avere inutilmente versato, a seguito dei raggiri e artifizi della sig.ra (…), oltre Euro 42.000,00;

– A seguito del reclamo inviato all’ISVAP il 14.09.2012, con nota del 30.08.2013 (…) s.p.a. (che nelle more aveva incorporato (…) s.p.a.) formulava per ciascun attore un’inaccettabile proposta transattiva.

Deducevano, quindi, gli attori la sussistenza dei presupposti del dolo contrattuale quale vizio del consenso ex art. 1439 c.c. in quanto le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza risulti indispensabile per la corretta formazione della volontà contrattuale erano causa di annullamento dei contratti.

Concludevano, quindi, chiedendo la declaratoria di annullamento delle polizze assicurative per vizio del consenso e condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ammontanti ad Euro 42.000,00, oltre interessi ed al risarcimento del danno pari ad Euro 10.000,00, con vittoria di spese.

La convenuta (…) s.p.a. si costituiva in giudizio contestando integralmente i fatti dedotti da parte attrice ed eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione, stante l’assoluta genericità ed indeterminatezza dei fatti dedotti in giudizio e del danno richiesto, nonché la propria carenza di legittimazione passiva atteso che la sig.ra (…) non era mai stata agente né della (…) s.p.a. né della (…).

La convenuta, quindi, stante l’infondatezza delle pretese attoree concludeva per il rigetto delle domande.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., ed in assenza di attività istruttoria, è stata fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

Successivamente, subentrato un nuovo giudice, all’udienza del 31.01.2019 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Preliminarmente, considerato che parte attrice sia in sede di precisazione delle conclusioni che nella comparsa conclusionale ha ribadito le richieste istruttorie chiedendo la rimessione della causa sul ruolo previo accoglimento delle stesse, deve essere confermata l’ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie pronunciata all’udienza del 17.03.2016 ribadendo l’ininfluenza dei capitoli di prova orale reiterate sia da parte attrice che dalla difesa della società (…) S.p.a. in sede di precisazione delle conclusioni nonché l’inammissibilità della ctu richiesta da parte attrice in quanto avente ad oggetto circostanze superflue ai fini del decidere per essere già documentate.

Sempre in via preliminare, va ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio sollevata da parte convenuta con riferimento alla genericità della prospettazione effettuata da parte attrice, essendo stati sufficientemente individuati i fatti e le ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa e avendo potuto essere oggetto di specifica contestazione dalla difesa di parte convenuta.

Peraltro, tale eccezione non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi abbandonata.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità l’omessa riproposizione di una domanda o di una eccezione in sede di precisazione delle conclusioni integra una presunzione di rinuncia alla stessa, pur non potendosi escludere che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una inequivoca volontà di insistere sulla domanda o eccezione pretermessa (cfr., tra le altre, Cass., 10 luglio 2014 n. 15860 e Cass., 3 ottobre 2013 n. 22626; v. anche Cass., 5 luglio 2013 n. 16840).

Ebbene, applicando alla fattispecie tali principi e tenuto conto delle difese svolte da parte convenuta che non depositando la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. non ha insistito nell’eccezione preliminare di declaratoria di nullità dell’atto di citazione formulata in sede di comparsa di costituzione, non può che concludersi nel senso che la convenuta abbia rinunciato alle eccezioni in questione.

Con riferimento all’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta fondata sul presupposto che la sig.ra (…) non è mai stata un’agente della società convenuta, ma una incaricata dall’agente, come risulta dalle stesse polizze prodotte dagli attori, è opportuno in primo luogo precisare che l’istituto processuale della legittimazione attiva o passiva si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c. e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale.

Esso integra una condizione dell’azione e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall’attore nell’atto introduttivo.

Il giudice, in altri termini, deve accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l’attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso assumere, rispettivamente, la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.

Di conseguenza, non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o ai rigetto della pretesa azionata.

Infatti, “Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la “legitimatio ad causam”, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, ma della effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell’identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore; ne consegue che, a differenza del difetto di “legitimatio ad causam”, attinente alla verifica – secondo la prospettazione offerta dall’attore – della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, afferendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione e non può essere eccepito per la prima volta in cassazione.” (Cass. n. 13403 del 22/06/2005).

Parte attrice agisce per far valere la responsabilità extracontrattuale (precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. e per fatto dei committenti e preposti ai sensi dell’art. 2049 c.c.) della compagnia di assicurazioni riconducibile all’operato dell’intermediario – sig. (…)-.

Ora sia a volere ritenere che la posizione rivestita dalla (…) sia quella di agente, come sostenuto da parte attrice, sia se fosse quella di sub-agente, come sostiene parte convenuta, in entrambi i casi correttamente parte attrice ha convenuto in giudizio la (…) s.p.a., quale società incorporante la (…) s.p.a.

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, per la configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice è necessario, ma anche sufficiente, il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall’agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente.

Ciò significa non che sia richiesto un nesso di causalità fra l’incarico conferito dalla società e il danno subito dal terzo, ma che le mansioni affidate dal proponente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se l’agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino, come pure è stato precisato, trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo.

Inoltre, la Suprema Corte è unanime nel ritenere che tale responsabilità si configuri anche qualora la condotta antigiuridica sia stata posta in essere dal soggetto incaricato dall’agente: la compagnia di assicurazione risponde assieme all’agente dell’operato del subagente ex art. 2049 c.c. in base al principio secondo il quale va tutelato chi ha contrattato con colui che appariva in grado di impegnare altri, alla duplice condizione della buona fede del primo e di una condotta quanto meno colposa dell’ultimo, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentare o di impegnare sia stato effettivamente e validamente conferito a chi ne è apparso, nella contrattazione col terzo.

Atteso che, anche per stessa prospettazione di parte convenuta e dall’esame delle polizze in atti, la sig. (…) risulta essere soggetto “incaricato” ed “autorizzato” dagli agenti di Monza e di Milano Rho, ne consegue l’infondatezza dell’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta essendo stata la causa correttamente istaurata nei confronti di (…) s.p.a.

Passando alla disamina del merito, va detto che parte attrice, nella propria memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. ha concluso, diversamente da quanto originariamente rappresentato nell’atto di citazione, per la risoluzione delle polizze assicurative per cui è causa.

Successivamente, all’udienza del 17.03.2016, a seguito della richiesta del g.i. di chiarire la discordanza fra le conclusioni della citazione (annullamento dei contratti per dolo) e quelle della memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. (risoluzione dei contratti per fatto e colpa della controparte), il difensore di parte attrice ha confermato la domanda di annullamento dei contratti per dolo di cui all’atto di citazione e ha espressamente rinunciato alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. che, infatti non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni dove, invece, sono state formulate le stesse conclusioni contenute nell’atto di citazione.

Pertanto, parte attrice ha dedotto la violazione ad opera di (…), per il tramite del suo agente, dei principi di diligenza, buona fede, correttezza e professionalità per aver fatto sottoscrivere artatamente diverse polizze assicurative vita/morte in capo ai componenti della famiglia (…)-(…) con conseguente declaratoria di annullamento delle stesse per vizio del consenso e condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e condanna al risarcimento dei danni.

La pretesa attorea deve ritenersi infondata.

La responsabilità precontrattuale trova il suo fondamento normativo negli artt. 1337 c.c. e 1338 c.c. e si colloca in una fase antecedente alla conclusione del contratto: per responsabilità precontrattuale si intende la lesione della libertà negoziale altrui, cagionata nel corso delle trattative per la conclusione di un contratto mediante un comportamento doloso o colposo, oppure per l’inosservanza del precetto della buona fede.

Nel diritto civile il dolo consiste in un errore riconosciuto, ossia, nella consapevolezza del contraente in mala fede di indurre in errore la controparte.

Il dolo è “determinante” se i raggiri sono stati determinanti del consenso, tali cioè che senza di essi la parte non avrebbe contrattato, con la conseguenza che il contratto è annullabile (art. 1439 c.c.); il dolo è, invece, “incidente” se invece la parte raggirata avrebbe contrattato a condizioni diverse, con la conseguenza che il contratto è valido e l’altro contraente “in mala fede” deve risarcirle il danno subito (art. 1440 c.c.)

Il dolo, quindi, è l’altrui induzione in errore: un contraente è indotto in errore dai raggiri usati dall’altro contraente o da un terzo (per comportare l’annullamento del contratto deve essere noto -non solo riconoscibile- al contraente che ne ha tratto vantaggio): perciò l’annullamento del contratto per dolo, richiede che il raggiro dell’altro contraente o del terzo abbia provocato un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c.

La responsabilità dell’autore del dolo ha carattere precontrattuale.

Conseguentemente, in tema di onere della prova, nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale causata da dolo, il danneggiato che agisce per ottenere l’annullamento del contratto viziato, non solo deve dimostrare il danno patito, il fatto illecito, l’entità del danno, la colpa o il dolo (cioè l’intenzionalità) dell’agente e il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante, ma anche l’errore cui è stato indotto, se questo verta sulla natura o sull’oggetto del contratto o sull’identità dell’oggetto e che l’errore sia stato determinante del suo consenso. Inoltre, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che la prova del dolo deve essere fornita con particolare rigore, non essendo sufficienti induzioni o presunzioni.

Nel caso in esame, invece, parte attrice si limita ad allegare nell’atto introduttivo gli artifici posti in essere dall’agente (…) consistiti nel “variare la modalità di pagamento richiedendo un assegno unico a copertura di tutti i premi , anziché vari assegni a copertura delle singole polizze stipulate….la possibilità di disporre di un assegno unico con importo maggiore rispetto a vari assegni di piccolo taglio , altro non era se non l’espediente cui aveva fatto ricorso il suddetto agente (…) per poter disporre di importi più alti al fine di attivare ad insaputa e a nome dei (…) ulteriori polizze sulla quale essa avrebbe percepito le corrispondenti provvigioni” e nel proporre “l’accensione di un libretto di risparmio a nome della figlia (…) sul quale i coniugi (…) avrebbero potuto versare delle somme da accantonare e da riscuotere già dopo il primo anno con relativi interessi. Disponendo di nuove entrate il predetto agente (…) stipulò una polizza anche a nome di (…) facendola passare per un libretto di risparmio sul quale periodicamente chiedeva ai coniugi (…) di versare somme che servivano in realtà a coprire i premi delle polizze attivate.”

La tesi sostenuta da parte attrice dei raggiri posti in essere dall’agente per trarre in inganno gli attori risulta infondata in quanto l’artificio consistito nella modifica della modalità di pagamento dei premi (assegno unico a copertura di tutti i premi, anziché vari assegni a copertura delle singole polizze stipulate), già come descritto, non era finalizzato ad indurli a stipulare ulteriori polizze, ma era stato utilizzato dall’agente “al fine di attivare ad insaputa e a nome dei (…) ulteriori polizze”.

Ne consegue che, secondo la prospettazione attorea, la condotta dell’agente non era stata quella di creare un artificio per indurre in errore gli attori nella fase anteriore alla stipula delle polizze, ma piuttosto era stata quella di assicurarsi una provvista per stipulare ulteriori polizze a nome dei (…), ma a loro insaputa, al solo fine di lucrare la provvigione collegata ai singoli contratti.

E tale condotta, così come descritta, non presenta i caratteri del dolo finalizzato alla conclusione di un contratto, in quanto, come correttamente evidenziato da parte convenuta, “il pagamento integra un atto esecutivo del contratto e non già la manifestazione di volontà di chi lo conclude”.

Sotto il profilo probatorio, a fronte della precisa e specifica contestazione sollevata da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione in merito alla esistenza degli assegni unici versati al presunto agente e alla quantità di assegni versati sul libretto di risparmio, parte attrice non ha fornito alcun chiarimento né ha prodotto alcun documento che potesse offrire un principio di prova scritta (matrici assegni, libretto risparmio), anzi ha prodotto ( vedi doc. 3 fascicolo attoreo) le quietanze di pagamento dei premi delle polizze n. (…), della polizza n. (…) e della polizza (…) che dimostrano una diversa modalità di pagamento dei premi.

Inoltre, le circostanze di fatto sulle quali è stata formulata istanza di prova testimoniale non sono finalizzate ad acquisire la dimostrazione della richiesta avanzata dalla presunta agente di consegnare un assegno unico a copertura dei premi, atteso che si tratta di circostanze volte ad acquisire elementi di fatto relativi ai rapporti personali instaurati tra la presunta agente e la famiglia (…) e al pagamento dei premi a mano dell’agente, e, quindi, del tutto irrilevanti ai fini della decisione.

Inoltre, l’unica circostanza di fatto dedotta da parte attrice, volta a corroborare la tesi del raggiro posto in essere dal presunto agente, e consistita nell’approfittare del rapporto di fiducia instaurato con i clienti e nel disporre di somme utili per accendere nuove polizze “per attivare le quali acquistava ingannevolmente le firme facendo sottoscrivere i relativi contratti come se fossero documenti utili alla gestione delle polizze iniziali, che i clienti erano consapevoli di avere stipulato” risulta smentita dalla documentazione prodotta da parte convenuta (docc. n. da 2 a 10 e da 13 a 19 fascicolo parte convenuta) riferibile agli attori i quali, non disconoscendo le sottoscrizioni apposte, hanno riconosciuto di avere firmato sia le singole polizze che ad una semplice lettura non potevano essere scambiate per “documenti utili alla gestione delle polizze iniziali” in quanto contenevano espressamente il riferimento al contraente assicurato, al beneficiario ed al numero di polizza.

La corposa documentazione prodotta da parte convenuta consente di smentire e ritenere infondata anche la deduzione dell’omessa informativa da parte dell’agente in merito ai prodotti offerti in vendita dall’intermediario in quanto risulta che agli attori erano stati sottoposti i questionari per la valutazione dell’adeguatezza del contratto, il questionario sulle occupazioni dell’assicurando, il questionario sanitario ed, inoltre, tutta la documentazione – fascicolo informativo contenente la scheda sintetica, la nota informativa, le condizioni di assicurazione- era stata loro consegnata.

Inoltre, dall’esame della documentazione versata in atti dalla convenuta emerge che, a differenza di quanto tardivamente dedotto da parte attrice in sede di comparsa conclusionale (vedi pag. 10 della comparsa conclusionale depositata in data 28.3.2019) i documenti informativi – fascicolo informativo, nota informativa e condizioni di assicurazione- sono stati consegnati all’assicurando contestualmente alla stipula delle proposte di assicurazione avvenuta in epoca antecedente rispetto alla conclusione della polizza assicurativa. Pertanto, gli assicurandi erano stati posti in condizione di esaminare le condizioni contrattuali e le informazioni utili prima di sottoscrivere la polizza assicurativa.

Alla luce di queste argomentazioni deve ritenersi, quindi, che parte attrice non ha assolto all’onere assertivo e probatorio relativamente al fatto illecito dedotto – responsabilità precontrattuale per dolo contrattuale- al danno e alla sua entità, al nesso di causalità, né tanto meno risulta specificato se l’errore in cui sarebbe incorsa la parte abbia effettivamente riguardato la natura o l’oggetto del contratto o l’identità dell’oggetto o se lo stesso errore sia stato determinante o incidente.

Parte attrice, inoltre, anche in punto di “quantum” di risarcimento del danno si è limitata a chiedere l’importo di Euro 10.000,00 senza allegare né offrire di provare la tipologia di danni sofferti per effetto della responsabilità precontrattuale nè le modalità di quantificazione dei danni.

Quanto alla richiesta di restituzione dell’importo di Euro 42.000.00 pari alle somme indebitamente riscosse dalla convenuta parte attrice non ha né allegato né dimostrato di avere versato tale importo a titolo di premio di polizze da annullare in quanto frutto di truffa contrattuale.

Le considerazioni che precedono sono tali da assorbire le ulteriori questioni e da rendere superfluo l’esame di ogni ulteriore contestazione.

Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.

Le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55 del 2014 avuto riguardo all’effettivo valore della causa, all’attività effettivamente svolta e alla scarsa complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai signori (…), (…), (…) e (…) contro (…) S.p.a., così provvede:

a. rigetta le domande proposte dagli attori;

b. condanna gli attori al pagamento, in favore di (…) S.p.a., delle spese processuali che liquida nella somma di Euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 2 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.