In merito alla fattispecie di cui all’art. 801 c.c., l’ingiuria grave richiesta, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario ed cccorre quindi verificare se, in concreto, il comportamento del beneficiato abbia arrecato all’onore ed al decoro del donante una offesa rivelatasi idonea a provocare una grave lesione del suo patrimonio morale e se da tale comportamento emerga un sentimento di avversione che palesi l’ingratitudine verso colui che ha beneficiato l’autore di tale condotta, sentimento di avversione che ripugni alla coscienza comune.

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Il testamento olografo, pubblico e segreto.

La donazione art 769 c.c.

La revoca della donazione.

Corte d’Appello|Bari|Sezione 1|Civile|Sentenza|21 settembre 2021| n. 1627

Data udienza 2 settembre 2021

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Bari – Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, con l’intervento dei magistrati:

dott. Maria Mitola Presidente

dott. Salvatore Grillo Consigliere

dott. Loredana Colella Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 1155/2019 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1364/2019 resa dal Tribunale di Trani in data 3.6.2019

TRA

(…), rappresentato e difeso dall’Avv. Sa.Bo.

E

(…), rappresentata e difesa dall’Avv. Fr.De.

appellante

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. (…) evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, la Sig.ra (…) per dichiarare la revoca per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., della donazione dell’immobile da lui donato alla signora (…) con atto per Notar (…) in data 16.2.1996 Rep. n. 5485 e Racc. n. 1504 e trascritto all’Agenzia del Territorio di Trani (ex Conservatoria RR II di Trani) in data 20.2.1996 ai nn. 3360/2794, per avere la donataria posto in essere ingiurie gravi in odio e danno del (…), mediante denunce infondate di stalking, di maltrattamenti fisici e psicologici e comportamenti altamente lesivi dell’onore e della morale assunti da detta donataria nei confronti del donante, pur sapendo della loro infondatezza e falsità.

Rappresentava l’attore nel proprio atto introduttivo: di avere donato alla moglie (…), con atto del 16.12.1996, un appartamento sito in Spinazzola avente accesso dalla via (…) n. 1, piano primo, con annesso terrazzo a livello alla base del pozzo luce condominiale e riportato in Catasto al NCEU del Comune di Spinazzola al fg (…) sub 2 piano I R.C. Euro 482,89, da lui acquistato mediante aggiudicazione con Decreto del G. Es. del Tribunale di Trani, in data 23.01.1989 registrato a Trani in data 23.1.89 al n. 219 serie 4 e trascritto a Trani in data 22.3.1989 al nn. 5296/4285;

che, una volta ottenuta la donazione, la moglie aveva mostrato dapprima insofferenza nei suoi confronti, assumendo poi atteggiamenti e atti sempre più intimidatori, sino ad arrivare al punto di chiedere la separazione, venendo il (…) costretto, mediante minacce, a firmare il ricorso per la separazione consensuale, con l’impegno da parte della moglie di un ripensamento prima della data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Trani;

che tanto non avvenne e la (…) aveva messo in atto una serie di vessazioni in suo danno, cacciandolo di casa; che il (…) trovava alloggio in un freddo e umido locale garage sito in Spinazzola alla Via (…) n. 19 e la (…), insieme al padre ed al fratello, il 13.3.2013 gli inibiva l’accesso, costringendolo a vivere per strada ricoverandosi in una macchina; che la (…) gli inibiva l’accesso anche alla casa coniugale, negandogli il ritiro dei propri indumenti personali, tanto che per poter ritornare nel locale-garage di Via (…) 19 e per poter conseguir i suoi effetti personali dalla casa coniugale aveva dovuto fare ricorso per reintegra, ottenendola dal giudice; che la (…) ed i suoi familiari avevano continuato ad ostacolare l’esecuzione della reintegra, proponendo reclamo in data 17.6.2013;

che la (…) aveva proposto ricorso per separazione giudiziale con addebito, accusandolo di maltrattamenti fisici e psicologici e lo aveva denunciato ingiustamente per stalking, continuando a subissarlo di accuse infamanti; che la predetta aveva posto “in svendita” l’appartamento oggetto di donazione, apponendo il cartello “vendesi” sull’immobile, aprendo ipotesi che non tenevano conto della presenza dei figli; che tali circostanze stavano a dimostrare l’odio e l’acrimonia della donna in odio al (…), attentando alla sua moralità, avendone riportato questi una grave prostrazione psicologica, tali da legittimare la revoca della donazione per ingiuria grave.

(…) chiedeva il rigetto della domanda, rappresentando: di essere minorenne al momento dell’acquisto dell’immobile da parte del marito e di avere insieme ai suoi familiari contribuito al 50% per l’acquisto dell’immobile che sarebbe diventato la casa coniugale; che aveva fatto da garante per l’acquisto di altro immobile, una autofficina, in Spinazzola, effettuato dal marito nel 1996, anche se detto immobile era stato escluso in contratto dalla comunione legale; che successivamente il (…), per liberarsi dal reddito da fabbricati e compensare la moglie dalla esclusione della comunione sull’autofficina, decise di donarle l’immobile costituito dalla casa coniugale, sicché non si trattava di un soggetto sprovveduto e suggestionabile dai voleri del coniuge; che la separazione consensuale era avvenuta di comune accordo, essendosi i coniugi rivolti all’Avv. (…) ed essendo addivenuti a concordare le condizioni di separazione, essendo stato il ricorso depositato ed avendo, nelle more dell’udienza presidenziale, i coniugi deciso concordemente di modificare i propri domicilii, sicché non era veritiera l’affermazione secondo cui il (…) sarebbe stato allontanamento violentemente dal desco familiare; che all’udienza presidenziale di separazione consensuale il (…) era ritornato sui suoi passi, revocando il mandato all’Avv. (…) e facendo naufragare la separazione consensuale, sicché la (…) aveva depositato il ricorso per separazione giudiziale, lasciando inalterati tutti gli aspetti dell’originaria convenzione; che non era stata proposta una querela per stalking, ma solo formulata istanza di ammonimento in danno del (…) e di persone da identificare, avendo la (…) subito molteplici ingiurie e fastidi telefonici dopo aver proposto ricorso per separazione giudiziale, per cui erano ancora in corso indagini; che per tali ragioni non ricorrevano i presupposti per la revoca della donazione.

Assegnati i termini di cui all’art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e con l’interrogatorio formale di (…).

Quindi, con l’impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda di revoca della donazione e condannava l’attore al pagamento delle spese processuali, che liquidava in Euro 5.500,00 oltre accessori di legge.

Il primo giudice preliminarmente dichiarava l’inammissibilità della documentazione depositata dall’attore all’udienza del 6.5.2019, in quanto tardiva, ad eccezione della copia della sentenza del tribunale di Trani n. 3104 del 14/12/2018 e del dispositivo di sentenza del 18/5/2017, trattandosi di documenti formatisi successivamente allo spirare del termine perentorio di cui all’art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c..

Dopo avere richiamato i principi regolatori della materia, riteneva il giudice di primo grado:

che non potesse considerarsi ingiuria il comportamento di chi pone in vendita immobili ricevuti in donazione;

che mancava la prova della ingratitudine della donataria, poiché l’ingratitudine del coniuge donatario, in ipotesi di separazione, non può ravvisarsi nel solo fatto di aver posto fine alla convivenza, ma va individuata nel modo ingiurioso con cui tali fatti siano stati compiuti;

che la presentazione di un esposto all’autorità di pubblica sicurezza contro il donante non costituisce offesa grave ai sensi dell’art. 801 c.c., se l’iniziativa è volta far cessare un comportamento illegittimo del donante nei confronti del donatario e quindi, in definitiva alla tutela dei diritti di quest’ultimo;

che l’autore non aveva provato l’ingratitudine atteso che, anche a voler tenere conto della sentenza penale di assoluzione prodotta all’udienza di precisazione delle conclusioni, tale atto costituiva prova di una grave conflittualità familiare, che non è detto debba coincidere necessariamente un’ingiuria grave prevista dall’articolo 801 c.c.; che le condotte presumibilmente ingiuriose erano state enucleate dall’attore in maniera del tutto generica, senza che vi fosse riferimento ad un episodio specifico.

Per la riforma di detta sentenza proponeva appello (…), con atto di citazione notificato in data 8.7.2019 e, previa istanza di inibitoria, concludeva in senso conforme alle note conclusive successivamente depositate e sopra riportate.

All’esito dell’udienza del 7.1.2020 la Corte, con ordinanza del 23.1.2020 rigettava l’istanza di inibitoria.

All’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 3.11.2020, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell’art. 221 L. n. 77/2020, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.1.2021, non risultando il fascicolo di primo grado di parte appellante ritirato e non essendo stato trasmesso unitamente al fascicolo d’ufficio, sicché veniva disposta la ricerca del fascicolo a cura della Cancelleria.

A seguito delle ricerche effettuate, la Cancelleria del Tribunale comunicava che il fascicolo era stato “preso in carico dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”, non essendo quindi emerso che detto fascicolo fosse stato ritirato dal difensore, sicché con ordinanza del 23.2.2021, il (…) veniva rimesso in termini per detto deposito, come richiesto.

All’esito dell’udienza del 20.4.2021 la Corte riteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

In data 17.6.21 (…) revocava il mandato all’avv. Gi.Lo. e si costituiva IN DATA 12.7.2021 quale nuovo difensore l’avv. Sa.Bo..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello ci si duole della erronea valutazione delle prove documentali. Rappresenta l’appellante che il giudice di prime cure ha effettuato una valutazione riduttiva e superficiale sia dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado che delle prove documentali offerte ed acquisite nel giudizio e che ha erroneamente ritenuto che la domanda proposta da Sig. (…) e finalizzata alla revoca della donazione della casa per civile abitazione, sita in Spinazzola alla Via (…) n. 1, fosse fondata sulla c.d. “grave ingiuria”: – per avere la (…) posto in vendita il predetto immobile, ricevuto in donazione dal marito (…), apponendovi sul portone d’ingresso il cartello “Vendesi”; – per il sol fatto che la (…) avesse voluto porre fine alla convivenza; – per avere la (…) depositato un esposto per stalking laddove, a parere del Giudice di prime cure, detto esposto era volto “..a far cessare un comportamento illegittimo del donante nei confronti del donatario e, quindi, in definitiva, alla tutela dei diritti di quest’ultimo”:

Si censura altresì l’affermazione del giudice di prime cure, secondo cui le condotte ingiuriose sarebbero state enucleate da parte attrice in maniera generica e senza che vi fosse un riferimento ad uno specifico episodio.

Rappresenta l’appellante che la circostanza dell’apposizione del cartello vendesi era stata richiamata nell’atto di citazione in maniera del tutto marginale e al sol fine di denunciare l’intero comportamento tenuto dalla Sig.ra (…) nei confronti del Sig. (…) e che il comportamento ingrato si concretizzava, così come documentato nel giudizio di primo grado: nell’avere la (…) voluto, nel 2012 la loro separazione senza che vi fosse un giusto motivo ma semplicemente per inscenare una farsa; nell’aver depositato una denuncia per stalking nel gennaio 2013, con richiesta di un provvedimento di ammonimento fondandolo su fatti non veri e calunniosi, tanto che grazie al professionale intervento investigativo della Questura di Bari Divisione Anticrimine Ufficio Stalking venne immediatamente rigettata, ritenendo ogni addebito infondato; per avere la (…) buttato fuori di casa il (…), in pieno inverno, inibendogli l’accesso alla casa coniugale neanche per ritirare i propri indumenti, tanto da rendere necessario il ricorso all’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Trani con la proposizione di un’azione di spoglio che si concludeva, all’esito dell’attività istruttoria, con un provvedimento di reintegra che a sua volta veniva contrastato con un reclamo, proposto dalla (…), il quale veniva rigettato dal Collegio del Tribunale di Trani con la condanna della stessa al pagamento delle spese in favore del (…), provvedimento comunque sistematicamente contrastato, tanto che si rese necessario ricorrere all’esecuzione forzata con l’ausilio dei Carabinieri; per avere la (…) denunciato innumerevoli volte (…) all’autorità giudiziaria, denunce che all’esito del dibattimento lo avevano visto andare assolto con la formula più ampia ed essendo state altre immediatamente archiviate.

Con il secondo motivo si muove censura di omessa valutazione delle prove documentali da parte del Giudice di prime cure.

Si duole l’appellante che il Giudice di primo grado abbia completamente omesso ogni valutazione delle prove documentali poste a sostegno delle ragioni del Sig. (…), depositate ed acquisite agli atti di causa, atteso che nella propria sentenza non faceva alcun riferimento:

alla “farsa” della separazione, prima consensuale e poi giudiziaria richiesta dalla (…) in odio e danno del Sig. (…), laddove era possibile apprezzare la cattiveria con cui, al rifiuto del (…) di firmare una separazione consensuale, seguiva, in pari data, il deposito di una separazione giudiziale, con richiesta di addebito per una serie di inventati maltrattamenti al fine di screditare l’onore e il decoro del Sig. (…) e per screditarlo delle sue qualità morali, disonorandolo anche agli occhi di terzi, anche se nel corso del Giudizio la Sig.ra (…) non depositava la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. e, quindi, non chiedeva l’ammissione di mezzi istruttori;

alla gravissima circostanza riguardante la denuncia per stalking depositata dalla (…) in odio al Sig. (…), laddove si imputavano a quest’ultimo una serie di molestie (tali da provocare un perdurante e grave stato d’ansia e paura, timore per l’incolumità personale, minacce di morte, ingiurie, comportamenti vessatori) del tutto false, con richiesta alla Questura di Bari di procedere all’ammonimento del (…) e diffidarlo dall’avvicinarsi sia alla casa coniugale che ai luoghi abitualmente frequentati dalla (…) (richiesta disattesa dalla Questura di Bari), accuse completamente inventate ed architettate dalla Sig.ra (…) con il fine di minare l’onore, la dignità e il decoro del (…) ed espressione di profonda avversione e di perversità d’animo;

alla condotta della (…), costituita nell’aver buttato per strada in pieno inverno (fine anno 2012) il (…), facendolo vivere all’addiaccio senza indumenti, nemmeno quelli intimi; del fatto che una volta ottenuto il provvedimento di reintegra, la (…) aveva proposto reclamo e nonostante il rigetto del reclamo, aveva osteggiato qualsivoglia accesso e piena attuazione del provvedimento giudiziario, tanto da rendere necessario il ricorso all’azione esecutiva anche alla presenza dei Carabinieri della Stazione di Spinazzola;

alle innumerevoli denunce sporte dalla (…) all’autorità giudiziaria che avevano visto il (…) assolto con la formula ampia ed erano state archiviate, avendo la (…) calunniosamente denunciato il (…) per averle fatto mancare i mezzi di sussistenza omettendo di versare il mantenimento, procedimento conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste e avendo la (…) lamentato la violazione dell’art. 560 (rectius: 660 c.p.c.) per molestie arrecate a mezzo del telefono, procedimento conclusosi con l’assoluzione del (…).

Parte appellata ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’articolo 342 c.p.c..

Nel merito ha contestato gli avversi motivi di appello deducendone l’infondatezza, atteso che:

l’appellante ha omesso l’indicazione specifica delle prove documentali non valutate dal giudice di primo grado;

ha omesso di fornire prove corroboranti la ricostruzione della dedotta “farsa” della separazione consensuale giudiziale; afferma di essere stato buttato fuori di casa a fine 2012, omettendo la circostanza, risultante dagli atti del giudizio di primo grado, che é stato lui stesso ad essersi allontanato volontariamente di casa sin dal novembre 2012, allorché tra i coniugi intervenne una convenzione amichevole di separazione personale, avendo poi il (…) rinunciato alla separazione consensuale all’udienza presidenziale, intentando numerosi giudizi nei confronti della (…);

che non é stata presentata una querela per stalking ma solo formulata una richiesta di ammonimento al Questore, che aveva trovato una conferma postuma nell’annotazione datata 8 febbraio 2013 del Sostituto Commissario Antonio (…), il quale aveva riferito di aver riconosciuto in Foggia il (…) nell’istante successivo a quello in cui la (…) era andata via dal locale Commissariato; in relazione alla sentenza resa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, n. 132/2015, la (…) aveva proposto denuncia querela contro ignoti in quanto aveva ricevuto numerosissime telefonate anonime e l’autorità giudiziaria, mediante l’acquisizione dei tabulati, era poi risalita a un’utenza intestata a tali (…), ma regalata dal marito di questa, (…), al suo datore di lavoro (…), sicché solo a seguito dell’individuazione dell’intestatario, del Quercia e della confessione da questi resa, si era potuti risalire all’utilizzatore finale ed era stato emesso nei confronti del (…) il decreto penale di condanna per il reato di molestie ex art. 660 c.p.;

la querela rubricata al n. 2242/2014 R.G. mod. 21 era dell’aprile 2014, successiva all’instaurazione del giudizio di primo grado, ed aveva riguardato il mancato integrale puntuale versamento dell’assegno di mantenimento, attesa l’esistenza di arbitrarie compensazioni, essendo risultato l’illecito civile, come risultante nella richiesta di archiviazione, benché non fosse stato ritenuto configurabile il reato e sostenibile l’accusa in dibattimento; con riferimento alla sentenza di assoluzione a seguito di emissione di decreto penale di condanna n. 299/2015, reso proprio in relazione all’evidenza dell’illecito civile, il successivo dibattimento aveva permesso di accertare che la violazione non costituisse illecito penale.

Benché la prospettazione dei motivi si presenti sovrabbondante e ripetitiva, tale da appesantire la lettura dell’atto, va tuttavia disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U., sent. n. 27199/2017), secondo cui é sufficiente che i motivi del gravame consentano di desumere dagli stessi sia il thema decidendum in appello, sia le argomentazioni in fatto e in diritto che si contrappongono alla motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.

Nella specie i motivi di appello, come sopra sintetizzati, non consentono, alla luce dei principi enunciati, di condurre a detta declaratoria di inammissibilità, poiché in esso risultano enunciate le doglianze mosse alla valutazione delle risultanze processuali fatta dal giudice di primo grado, risultando indicati, anche con le relative lettere, i documenti prodotti in primo grado su cui parte attrice aveva fondato la propria domanda ed essendo richiamati i passi della sentenza contestati, evincendosi comunque dal complesso delle deduzioni in esso svolte le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle del Tribunale per incrinarne il fondamento logico-giuridico, nonché il nesso causale tra esse e la decisione censurata, dovendo pertanto valutarsi la fondatezza o meno delle ragioni che lo sostengono.

Peraltro deve ritenersi che l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. sussista solo quando il vizio investa l’intero contenuto dell’atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, é legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d’impugnazione viziate da genericità (Cass. sent. n. 20124/2015).

Va poi chiarito, a fronte dell’eccezione di inammissibilità del deposito del fascicolo di primo grado sollevata da parte appellata con la propria memoria del 15.4.2021, che questa Corte, con ordinanza del 27.1.2021, ha disposto la rimessione del causa sul ruolo, così disponendo: “Rilevato che non risulta rinvenuto il fascicolo di parte del giudizio di primo grado, che l’appellante (…), nell’atto di appello, afferma di aver depositato in originale e che non risulta neppure ritirato ai sensi dell’art. 169 co. 2 c.p.c.; considerato che l’appello si fonda sulla omessa valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta da parte attrice, sicché il Collegio reputa necessario eseguire verifiche per il reperimento del fascicolo di parte appellante presso la Cancelleria”.

All’esito delle ricerche della Cancelleria, con successiva ordinanza del 23.2.2021, questa Corte ha così disposto:” Rilevato che con ordinanza del 3.2.2021 questa Corte ha rimesso la causa sul ruolo, mandando alla Cancelleria per la ricerca del fascicolo di parte appellante e fissando per detto incombente e per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 23.2.2012, da svolgersi con modalità cartolare; viste le note difensive depositate dalla difesa di parte appellata; rilevato che, a seguito di richiesta della Cancelleria di questa Corte, la Cancelleria del Tribunale ha comunicato, in data 22.2.2021, che il fascicolo in questione “è stato preso in carico dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”; dovendosi pertanto ritenere che il fascicolo di parte, non trasmesso unitamente al fascicolo d’ufficio, non sia stato ritirato dal difensore e ritenuto di dover assegnare a parte appellante un termine perentorio per il deposito; P.Q.M. Assegna all’appellante il termine perentorio del 7.4.2021 per il deposito del fascicolo di parte”.

Sicchè, essendo pervenuto il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado privo dei fascicoli di parte e mancando prova che la mancanza del fascicolo di parte di primo grado, non ritirato, fosse ascrivibile a fatto dell’appellante, questa Corte si è attenuta alla giurisprudenza della S.C., secondo cui, ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte – che, come il successivo rideposito, deve necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l’incartamento processuale – il giudice non può rigettare una domanda, o un’eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve ritenere che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l’avvenuto deposito.

Conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento.

Soltanto all’esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione (Cass. n. 29262/2008; n. 12369/2014; n. 3771/2017). Quanto alla documentazione utilizzabile ai fini della decisione, il primo giudice ha dichiarato tardiva la produzione dei documenti depositati dall’attore all’udienza del 6/5/2019, tranne che per la copia della sentenza del Tribunale di Trani n. 3104 del 14.12.2018 e del dispositivo di sentenza del 18.5.2017, trattandosi di documenti formatisi successivamente allo spirare del termine perentorio di cui all’art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c..

Tuttavia dall’esame degli atti risulta che una parte di detti documenti era stata già ritualmente depositata unitamente all’atto di citazione (tra gli allegati da lett. “a” a lettera “l”), come è dato rilevare dal relativo indice sottoscritto dal Cancelliere, sicché detti atti tempestivamente depositati sono utilizzabili, unitamente a quelli tempestivamente depositati con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (contenuti nel fascicolo telematico).

Deve poi rilevarsi che nella specie la domanda ex art. 801 c.c. si fonda su plurime condotfèrenrnfeaarla parte donataria, asseritamente suscettibili di costituire ingiuria grave per offesa all’onore e al decoro dell’attore per ragioni di profonda avversione ed animosità e persecuzione nei suoi confronti e va rilevato che non risulta essere stata proposta in primo grado alcuna specifica e tempestiva eccezione di decadenza ex art. 802 c.c., sicché inconferenti devono ritenersi i riferimenti che sono stati fatti da parte appellata alla intempestività della domanda.

In merito alla fattispecie di cui all’art. 801 c.c., la giurisprudenza della S.C. ha affermato:

che l’ingiuria grave richiesta, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali (Cass. n. 22013/2016);

che peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario (Cass. n. 20722/2018: nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un’oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell’immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un’indennità di occupazione).

Occorre quindi verificare se, in concreto, il comportamento del beneficiato abbia arrecato all’onore ed al decoro del donante una offesa rivelatasi idonea a provocare una grave lesione del suo patrimonio morale e se da tale comportamento emerga un sentimento di avversione che palesi l’ingratitudine verso colui che ha beneficiato l’autore di tale condotta, sentimento di avversione che ripugni alla coscienza comune.

L’appello è fondato, atteso che, come sarà di seguito esplicitato, benché alcune delle azioni poste in essere dalla (…) e che hanno visto il (…) andare esente da responsabilità penale paiano trovare una giustificazione in pregressi comportamenti di quest’ultimo e non paiano quindi avere un intento meramente persecutorio, diretto a screditarne l’onore e il decoro, altri non trovano giustificazione alcuna, non trovano sostegno nell’esercizio di un diritto da parte della beneficiaria e paiono chiara espressione di voler ledere la sfera morale del donante.

Passando ad esaminare le doglianze dell’appellante, sulla scorta della documentazione richiamata con l’atto di appello, va in primo luogo rilevato che non risulta provato che il (…) sia stato “cacciato” di casa dalla coniuge e “costretto” a proporre ricorso per separazione consensuale, risultando dalla documentazione in atti (doc. d: ricorso per separazione consensuale dell’8.11.2012, sottoscritto dal (…)) che i coniugi erano addivenuti a tale decisione per “insanabili contrasti che hanno di fatto reso impossibile in sereno proseguimento della vita coniugale” e che all’atto della proposizione del ricorso già vivevano separati, avendo pattuito che il (…) avrebbe trasferito la propria residenza nel locale terraneo sito in Spinazzola alla Via (…) 17, di proprietà esclusiva della moglie.

Tale accordo é poi venuto meno, per avere il (…), in sede di udienza presidenziale, rinunciato alla separazione consensuale, avendo in tale circostanza la (…) rappresentato di volersi comunque separare giudizialmente e di voler pertanto proporre ricorso.

Risulta altresì che la (…) ebbe in seguito a proporre ricorso di separazione con addebito (doc. e) per una serie di vessazioni e maltrattamenti fisici, morali e psicologici che avrebbe subito nel corso della vita coniugale, non formulando poi richieste istruttorie finalizzate a provare tali assunti (circostanza non contestata e comunque evincibile dalla documentazione allegata al n. 4 della memoria istruttoria del (…)), sicché detti maltrattamenti sono rimasti sforniti di prova. Risulta poi documentato (si veda sentenza del Tribunale Penale di Trani, n. 3104 del 14.12.2018) che, a seguito di querela sporta dalla signora (…), il (…) fu imputato del reato di cui all’art. 81570

co. 1 e 2 n. 2 c.p.c., commesso in Trani dall’aprile 2013 al momento della formulazione dell’imputazione, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza nella sua qualità di coniuge, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla moglie (…), omettendo di versarle la somma di Euro 350,00 mensili a titolo di mantenimento, giusta provvedimento del presidente del Tribunale di Trani del 25.7.2013.

Da tale imputazione il (…) era andato assolto perché il fatto non sussiste.

In tale giudizio (si veda sentenza in atti) era emerso documentalmente che, pur non avendo provveduto a regolarizzare i pagamenti per i mesi precedenti al maggio 2013, da tale mese al gennaio 2017 il (…) aveva, sia pur parzialmente, ed in ragione di operate compensazioni, corrisposto le somme stabilite a titolo di mantenimento, avendo il Tribunale escluso che tale condotta potesse essersi tradotta nella mancanza di mezzi di sostentamento tali da integrare una vera e propria situazione di indigenza, così come richiesto dalla norma, non coincidendo la nozione di mezzi di sussistenza con gli alimenti o il mantenimento, non sussistendo in capo alla parte civile la necessaria condizione dello stato di bisogno e non potendosi confondere le condotte di inadempimento dell’obbligo di mantenimento con le condotte idonee a far mancare i mezzi di sussistenza, con conseguente distinzione tra i profili civili e penali.

Dalla motivazione basata sulle complessive risultanze processuali, risulta quindi che, seppure sia stato ritenuto non integrato il reato, una forma di inadempimento, sia pure non grave, era configurabile, sicchè deve escludersi che i fatti fossero stati denunciati dalla (…) con l’unico intento di diffamare e calunniare il (…), tanto più che a seguito di tale assoluzione non risulta promosso alcun procedimento penale per calunnia a carico della (…).

Ad analoga conclusione deve giungersi quanto al decreto di archiviazione del 29.1.2015 per il medesimo reato (doc. n. 2 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del (…)), sulla scorta di quanto risulta dalla richiesta di archiviazione del P.M. (per esclusione dello stato di bisogno, avendo provveduto l’indagato in alcuni casi a versare solo parzialmente o mediante compensazioni a versare le somme dovute).

Dalla documentazione ritualmente depositata (doc. c) risulta poi che in data 28.1.2013 (…) ebbe a depositare al Questore di Bari non già una denuncia per stalking, ma una istanza per “atto di ammonimento” ex art. 8 d.l. n. 11/2009, chiedendo che il (…) fosse diffidato dall’avvicinarsi alla casa coniugale, alla casa dei suoi genitori e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, adducendo reiterati comportamenti di grave minaccia (anche di morte) persecutori e vessatori del marito, sia in casa che in strada, nei suoi confronti al fine di indurla a desistere dalla separazione, tali da sconvolgere le sue abitudini di vita e da incuterle timore di male fisico, essendo peraltro lo stesso munito di porto d’armi.

Risulta altresì (doc. f), che in data 26.2.2013 venne emesso provvedimento di archiviazione, “non sussistendo i presupposti per poter parlare di condotte persecutorie” poiché dall’istruttoria espletata mediante persone informate dei fatti, erano emersi solo dei sospetti del (…) in ordine ad una relazione adulterina della ex moglie e “altrettanto generiche e vaghe minacce di cui sarebbe stata destinataria l’istante che vive da tempo, quasi sempre, in compagnia (dei) genitori, perché ha paura di rimanere sola”, essendo altresì emersa “una situazione di aspra e desolante conflittualità tra gli ex coniugi, per i motivi più disparati che, comunque, non possono essere contrastati con un provvedimento di ammonimento nei confronti di una delle parti”.

Al riguardo parte convenuta, odierna appellata, produceva una annotazione di servizio dell’8.2.2013, con cui il Sost. Comm. (…) rappresentava che circa 10 minuti dopo una accesso della signora (…) in Commissariato, si erano presentati due uomini che avevano chiesto di una inesistente donna con un cagnolino, ipotizzando che uno di detti due uomini potesse essere il marito della (…) poiché, benché i due individui avessero il capo coperto, il volto poteva essere quello del (…), sulla base di fotografie mostrategli successivamente dal fratello della (…).

Anche in tal caso, quindi, benché il procedimento amministrativo, a seguito delle indagini svolte, si sia concluso con un rigetto dell’istanza di ammonimento, non è dato affermare con certezza che l’istanza sia stata dettata con finalità esclusivamente dirette a ledere la sfera morale del (…). Quanto all’accusa di molestie, di cui al reato di cui all’art. 660 c.p.c., da cui il (…) é andato assolto perché il fatto non costituisce reato (di cui vi é solo il dispositivo del 18.5.2017), come documentato da parte convenuta, odierna appellata, le querele sporte in data 4, 23 e 28 gennaio 2013 dalla (…) furono sporte contro ignoti, avendo questa fornito le utenze telefoniche, a lei sconosciute, da cui provenivano numerose telefonate dapprima silenziose e poi anche ingiuriose, apprendendosi solo a seguito dell’acquisizione dei tabulati telefonici, che si trattava di utenze in uso al (…).

Sicché, in relazione a tale querela, deve escludersi un intento diffamatorio e calunniatorio della (…) nei confronti del marito, come peraltro é dato evincere anche dalla formula assolutoria, che conferma i fatti ma esclude l’elemento psicologico del reato.

Ritiene invece il Collegio che a diversa soluzione debba addivenirsi per le ulteriori condotte tenute dalla (…) immediatamente dopo la separazione di fatto, consistite nell’aver impedito al (…), che era andato a vivere nel locale garage di Via (…) per accordo tra i coniugi (si veda ricorso per separazione consensuale), di accedere ai luoghi di cui aveva il compossesso (casa di abitazione e garage di pertinenza) e il possesso (locale di Via (…)).

Al riguardo risulta (doc. di cui alla lett. g) che nelle more dell’udienza presidenziale, nel marzo 2013, il (…) ebbe a depositare ricorso per azione di reintegra nel possesso, lamentando: che gli era stato impedito l’accesso alla casa coniugale mediante la sostituzione della chiave nonché al garage di Via (…) ove erano ricoverate le sue due autovetture, mediante la sostituzione del cilindretto; di essere riuscito ad impedire, tramite i Carabinieri, che venisse sostituita la vetrina di accesso al garage di Via (…), dove alloggiava, avendo tuttavia la sera del 13 marzo trovato detto locale occupato dai suoceri e dalla moglie, essendo perciò costretto ad allontanarsi e dormire in macchina, così come il giorno successivo, per la presenza in detto garage del suocero (…) (…), che gli aveva imposto la sua presenza.

Chiedeva pertanto di essere reintegrato nel compossesso della casa coniugale e del garage di via (…) e nel possesso del locale-garage di via (…), per poter avere accesso ai propri beni personali e trovare ricovero per dormire.

Inquadrata l’azione come reintegra nel possesso ex art. 1168 c.c. nei confronti di (…) (per la sostituzione delle serrature) e come azione di turbativa del possesso ex art. 1170 c.c. nei confronti del suocero (…) (…) (che gli aveva imposto il compossesso forzoso del garage), il Tribunale ha ritenuto accertato, a mezzo dell’istruttoria espletata, che sin dal novembre 2012 il locale di Via (…) era utilizzato dal (…) come propria dimora e che anche successivamente a tale data egli aveva libero accesso alla casa coniugale al fine di prelevare, all’occorrenza, i propri effetti personali, dovendosi escludere che il possesso fosse esercitato per mera tolleranza della (…) (non avendo questa mai contestato, prima del 13 marzo, il diritto di accedere a detti immobili) e non essendo peraltro intervenuto, all’epoca, alcun provvedimento giudiziale che assegnasse alla (…) la casa coniugale.

Ad analoga conclusione il Tribunale giungeva per il garage di Via (…).

Quanto al locale garage di Via (…), riteneva il Tribunale sussistente la turbativa nel possesso da parte di (…) (…), per avere questi imposto al (…), che ne aveva il possesso esclusivo, una coabitazione coatta, peraltro al solo fine di molestia.

Pertanto il Tribunale ordinava a (…) di reintegrare il (…) nel compossesso della casa coniugale e del garage di Via (…) e a (…) (…) di lasciare libero il locale di Via (…).

Avverso tale provvedimento (…) e (…) interponevano reclamo, sostenendo che (…) (…) avesse sempre avuto l’utilizzo del locale-garage di via (…) e che il (…), dopo aver utilizzato detto immobile per ricoverarsi durante la notte, se ne fosse poi allontanato. Il Tribunale, dato atto della cessazione della materia del contendere con riferimento alla casa coniugale ed al garage pertinenziale di Via (…) per l’intervenuto provvedimento presidenziale (che aveva assegnato l’immobile alla (…), autorizzando il (…) a prelevare i suoi effetti personali entro 30 giorni), ribadiva comunque la correttezza della decisione impugnata sia con riferimento all’azione di spoglio (potendo escludersi il compossesso solo a seguito di un provvedimento del Presidente del Tribunale di assegnazione della casa coniugale) che con riferimento alla turbativa nel possesso del locale di Via (…) (dovendo ritenersi, sulla scorta dell’esame degli informatori, che detto locale era utilizzato solo dal (…) come propria dimora sin dal novembre del 2012, in virtù degli accordi presi con la moglie).

Si evince altresì (si veda provvedimento del Tribunale di Trani del 10.4.2015: doc. n. 1 allegato alla memoria istruttoria) che il possesso dell’immobile di Via (…) fu conseguito dal (…), che ebbe a cambiarne la serratura, sicché la (…) ebbe a proporre ricorso ex art. 1168 c.c. onde ottenere la reintegra nel compossesso di detto locale, avendo nella circostanza il Tribunale dichiarato inammissibile il ricorso (poiché l’istanza avrebbe dovuto essere coltivata con incidente di esecuzione). Ancora, nel luglio 2014 il (…) ebbe a depositare ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (di cui non è dato conoscere l’esito) lamentando che la (…), nonostante l’ordinanza di reintegra, il provvedimento presidenziale e l’intimazione con atto di precetto, si era rifiutata di consentire l’accesso all’Ufficiale giudiziario (adducendo che tutti gli effetti personali del (…) erano stati ritirati e consegnati), rifiutandosi di consegnargli dei beni di sua proprietà esistenti nel garage di Via (…), necessari per la propria attività di elettrauto e per la coltivazione dei fondi di sua proprietà nonché le due autovetture di sua proprietà, chiedendo pertanto che fosse ordinato alla (…) di aprire il locale garage e di restituirgli i beni mobili di sua proprietà (doc. n. 3 allegato alla memoria istruttoria).

Emerge quindi che la (…), per un considerevole lasso temporale e senza giustificazione, ha impedito al (…) di accedere ai propri effetti personali, costringendolo peraltro a trovare alloggio in luoghi di fortuna, fino alla reintegra disposta dal giudice, anch’essa ostacolata. Tale condotta, protrattasi nel tempo e ingiustificata (come emerso dai provvedimenti del Tribunale relativi all’azione di reintegra), costituisce chiara manifestazione di disistima ed irrispettosità della dignità del donante, determinata da sentimento di animosità e avversione contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, avrebbero invece dovuto improntarne l’atteggiamento e si reputa idonea a ledere l’onore e il decoro del (…) ed ad arrecare offesa alla sua sfera morale, in quanto costretto a vivere privo di oggetti necessari alla cura della propria persona e al proprio lavoro e costretto a trovare alloggi diversi rispetto al luogo deputato alla sua dimora, così impedendogli di soddisfare alcune delle sue esigenze primarie.

Tale condotta non appare giustificabile, a giudizio di questa Corte, con la situazione di conflittualità venutasi a creare tra le parti a causa della separazione, poiché, come rilevato dal Tribunale nel provvedimento di reintegra, sin dal novembre 2012 il locale di Via (…) era utilizzato dal (…) come propria dimora e anche successivamente a tale data egli aveva libero accesso alla casa coniugale al fine di prelevare, all’occorrenza, i propri effetti personali, dovendosi escludere che il possesso fosse esercitato per mera tolleranza della (…), non avendo questa mai contestato, prima del 13 marzo, il diritto di accedere a detti immobili e non essendo peraltro intervenuto, all’epoca, alcun provvedimento giudiziale che assegnasse alla (…) la casa coniugale. La donazione va pertanto revocata.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 e succ. mod. (V scaglione, parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il secondo grado).

Deve darsi atto della sussistenza, in capo all’appellante, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d’Appello accoglie l’appello proposto da (…) avverso la sentenza n. 1364/2019 resa dal Tribunale di Trani in data 3.6.2019 e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, così provvede:

– revoca per ingratitudine della donataria (…) l’atto di donazione posto in essere da (…) per notar (…) in data 16.2.1996 Rep. n. 5485 e Racc.n. 1504, trascritto all’Agenzia del Territorio di Trani (ex Conservatoria RR II di Trani) in data 20.2.1996 ai nn. 3360/2794;

– ordina alla Agenzia del Territorio ex Conservatoria dei RR II di Trani, la trascrizione della presente sentenza;

– condanna (…) al pagamento, in favore di (…), delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 13.430,00 e per il secondo grado in Euro 9.515,00, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bari il 2 settembre 2021.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.