in materia di responsabilità civile, nell’ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito “iure proprio” dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell’altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica.

Tribunale Ferrara, civile Sentenza 31 ottobre 2018, n. 763

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3589/2016, promossa da:

GI.PI. (…), CO.SA. (…), ST.PI. (…), AN.TO. (…), AR.SA. (…), GI.ME. (…), RI.PI. (…), tutti con il patrocinio dell’avv. FU.EL., elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FU.EL.

ATTORI

contro

MI.BR. (…), con il patrocinio dell’avv. CA.MA. elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CA.MA.

UN. (…), con il patrocinio dell’avv. CA.PA. elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CA.PA.

CONVENUTO/I

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori Pi.Gi., Sa.Co., Pi.St., To.An., Sa.Ar., Me.Gi. e Pi.Ro. hanno chiesto la condanna di Mi.Br. e della Un. S.p.a. al pagamento, eventualmente in via solidale fra loro, della somma complessiva di Euro 2.026.091,00 a titolo di risarcimento del danno per le lesioni patite (quanto a Pi.St.) e per la morte del loro congiunto Pi.Ma. (per tutti gli attori), in conseguenza del sinistro stradale accaduto il 16/2/2013 alle ore 00.15 circa in Argenta (FE), frazione (…), lungo la Via (…), ove perse la vita Ma.Pi. e subì gravi lesioni il fratello gemello St.Pi., mentre erano a bordo della (…) tg. (…).

Si è costituito Mi.Br. chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento; in ogni caso, ha chiesto dichiarare la compagnia As.Un. tenuta a mantenere indenne e a manlevare il Sig. Br.Mi. da ogni pretesa ex adverso formulata, in caso di accoglimento della stessa e quindi, di condanna al risarcimento danni.

Si è costituita anche Un. S.p.A. chiedendo in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle parti attrici e, nel merito, respingere le domande delle parti attrici in quanto infondate in fatto e in diritto.

La causa è stata istruita con l’acquisizione dei documenti depositati dalle parti e c.t.u. cinematica.

È stato inoltre acquisito il fascicolo penale R.G.N.R. 863/13/21 relativo al procedimento nei confronti di Br. e la documentazione sanitaria relativa al soccorso effettuato in relazione al sinistro.

In data 2/1/2018, la difesa di Un. S.p.A. ha depositato atto di liquidazione e transazione della Società Re. (impresa che assicurava la vettura (…)), sottoscritto il 7/8/2014 da Pi.St., comprovante l’accordo raggiunto con quest’ultimo per il pagamento di Euro 250.000,00 a titolo di transazione e saldo di quanto dovuto in conseguenza del sinistro.

All’udienza del 25/1/2018 è comparso il signor St.Pi., il quale ha dichiarato di rinunciare parzialmente alla domanda nella misura indicata dal legale della Un. di Euro 814.932,00.

La difesa del Pi. ha rinunciato quindi alla richiesta di consulenza medico – legale su St.Pi. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 11/04/2018.

La difesa degli attori ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità, quantomeno concorrente, di Br.Mi. nel provocare il sinistro stradale per cui è causa e conseguentemente sentirlo condannare, eventualmente in solido con la Compagnia Assicuratrice Un. S.p.a., alla rifusione delle seguenti somme:

– in favore di Pi.St. il solo danno parentale/edonistico per morte del fratello per Euro 140.000,00; il danno materiale all’autovettura, nel marzo 2013, secondo “la quotazione media dell’usato per una (…) immatricolata nel 2008” (come riportato dal CTU a pag. 24 della perizia) per Euro 7.000,00; spese mediche Euro 2.350,00;

– in favore della madre Sa.Co. in Pi., per danno parentale/edonistico per morte del figlio, Euro 320.000,00;

– in favore del padre Pi.Gi., per danno parentale/edonistico per morte del figlio, Euro 320.000,00; quale erede per 1/3 del padre Pi.En. (nonno del de cuius), unitamente a To.An. e Pi.Ro., Euro 35.000,00; quale rimborso spese funerarie, Euro 5.809,00;

– in favore della nonna paterna To.An., per danno parentale/edonistico per morte del nipote, Euro 105.000,00; quale erede per 1/3 del marito Pi.En. (nonno del de cuius), unitamente ai due figli Pi.Gi. e Ro., Euro 35.000,00;

– in favore dello zio Pi.Ro., quale erede per 1/3 del padre Pi.En. (nonno del de cuius), unitamente a To.An. e Pi.Gi., Euro 35.000,00;

– in favore del nonno materno Sa.Ar.: danno parentale/edonistico per morte del nipote, per Euro 105.000,00;

– in favore della nonna materna Me.Gi.: danno parentale/edonistico per morte del nipote, per Euro 105.000,00;

e così complessivamente Euro 1.215.159,00, ovvero la diversa somma che verrà riconosciuta equa ad esito del giudizio.

La difesa di Mi.Br. ha concluso chiedendo: “in via principale e nel merito: rigettare le domande ex adverso formulate in atto di citazione del 30 settembre 2016, notificato in data 07 ottobre 2016, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni addotte in narrativa; in via subordinata, nella denegata ipotesi l’Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non accogliere la principale di cui sopra, ritenendo sussistente una qualche responsabilità del Sig. Br.Mi. nella causazione del sinistro occorso in Santa Maria Codifiume (FE) in data 16/02/2013, ridurre l’ammontare del risarcimento ex adverso richiesto tenendo conto delle argomentazioni dedotte in comparsa. In ogni caso, dichiarare la compagnia As.Un., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a mantenere indenne e a manlevare il Sig. Br.Mi. da ogni pretesa ex adverso formulata, in caso di accoglimento della stessa e quindi, di condanna al risarcimento danni. In ragione del comportamento processuale tenuto dall’odierna parte attrice nonché della palese infondatezza della avversa pretesa in quanto trattasi di domanda infondata si chiede fin da ora la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi tenuto conto delle spese processuali fino ad ora sostenute o comunque in via equitativa”.

La Un. S.p.A. ha concluso chiedendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle parti attrici; nel merito, di respingere le domande delle parti attrici in quanto infondate in fatto e in diritto. Ha chiesto la vittoria di spese e compensi professionali, con condanna di Pi.St. ai sensi dell’art. 96 c.p.c. ad una somma in favore di Un. S.p.A. nonché il favore delle spese legali, s tante l’evidente temerarietà colpevole della lite, avendo azionato domanda giudiziale di risarcimento per il medesimo titolo ovvero per le lesioni permanenti riportate nell’occorso, nonostante l’integrale risarcimento in favore del predetto da parte di Re. mediante Euro 250.000,00, come emerso del tutto inaspettatamente nel corso del giudizio. Ha rilevato quindi la Un. S.p.A. che permane, per Pi.St., solo ed esclusivamente la domanda in merito al danno parentale.

La domanda, la cui introduzione è stata preceduta dal non contestato inoltro delle lettere di messa in mora ricevute dalla compagnia di assicurazione convenuta ai sensi gli artt. 145 e 148 D. Lgs. 209/2005, è parzialmente fondata.

1. Il sinistro, l’evento mortale e la ricostruzione della dinamica.

Il sinistro di cui è causa si è verificato alle ore 00:30 di sabato 16 febbraio 2013, in località S. Maria Codifiume, territorio comunale di Argenta, all’altezza del civico n. 44 di via Imperiale.

In esso furono coinvolti l’autovettura (…), targata (…), condotta dal sig. Pi.Ma. (anni 23), il quale, con a bordo il fratello Pi.St., provenendo da (…), percorreva via – Imperiale con direzione S. Maria Codifiume centro ed il furgone (…), targato (…), condotto dal sig. Br.Mi. (anni 39), solo a bordo, che procedeva su via (…) con direzione opposta, dal centro verso (…).

Intervenuti i Carabinieri di S. Maria Codifiume, rilevarono che “l’autoveicolo (…) Bravo condotto dal sig. Ma.Pi., percorreva la Imperiale in direzione di Santa Maria Codifiume allorquando giunto all’altezza del distributore di benzina (…) (altezza civico n. 4), invadeva la corsia di marcia opposta e procedendo contromano, andava a collidere contro il veicolo (…) targato (…) ed a seguito dell’impatto decedeva sul colpo, mentre il passeggero (Pi.St.) rimaneva gravemente infortunato” (si veda la comunicazione notizia di reato, pag. 3). Come rilevato dal c.t.u. nominato, “il violento impatto, con angolo fra le direzioni di moto stimabile in una ventina di gradi, si concretizzava fra gli avantreni destri dei due veicoli nella parte mediana destra della corsia uscente dal centro, di pertinenza dell'(…), nella zona antistante l’ampio varco d’immissione nell’area (…) più prossimo al paese”.

Nell’occorso, Ma.Pi., conducente della (…), perse la vita, mentre il fratello (…) riportò lesioni gravi.

Circa il profilo del nesso di causalità tra il sinistro descritto e la morte di Ma.Pi., va anzitutto rilevato che, sotto il profilo medico legale, sono stati prodotti in atti il verbale di ispezione cadaverica effettuato dal dott. Lo.Ma. (nel doc. 1 di parte attrice) e l’autopsia effettuata dal medesimo dott. Ma. (doc. 9 di parte convenuta).

L’ispezione cadaverica esterna prodotta da parte attrice sembrava riferita, stando al frontespizio, ad altro soggetto (Ma.Ma., proc. 862/2013): acquisita invece la copia degli atti dalla Cancelleria Penale, si è potuto constatare che il verbale è invece quello corretto, riferito al cadavere di Ma.Pi., proc. pen. 863/2013): si vedano le pagg. 34 e ss. del fascicolo penale.

Dal compiuto esame dei due documenti, si evince che esternamente fu riscontrato un quadro lesivo “suggestivo di applicazione generica di energia meccanica traumatica (…). Tali lesività, per le caratteristiche morfocromatiche evidenziate, sono il risultato di una vis lesiva agente in situazione di vitalità dei tessuti e risultano tra loro temporalmente coeve ed antecedenti rispetto al momento del decesso. Dette lesività appaiono compatibili con l’applicazione di energia traumatica quale quella che si realizza durante le fasi di un sinistro del traffico quale quello descritto agli atti (conducente di autoveicolo che entrava in collisione frontale con furgone procedente nell’opposta corsia di marcia)”. Effettuata la sezione cadaverica, il dott. Ma. conclude che l’exitus “appare riconducibile a shock cardiogeno acuto e irreversibile”.

Secondo la difesa della Un. S.p.A. dalle conclusioni del medico – legale si evincerebbe l’esclusione del nesso eziologico tra la morte e l’urto tra i veicoli, dovendosi ricondurre l’evento a “un grave malore che ha provocato la morte immediata durante la guida”.

Tale deduzione non appare in alcun modo supportata dal dato documentale: trattasi di soggetto sano, di circa venti anni ed il consulente medico in alcun punto ha evidenziato segni di infarto od altro malore. Di contro, oltre a quanto già segnalato, in ordine alla compatibilità delle lesioni con il sinistro, riscontrate in sede di esame esterno, il medico legale ha segnalato anche che “il foglietto parietale del pericardio, sulla superficie anteriore, in corrispondenza dell’angolo acuto, appare interessato da soluzione di continuo circolariforme, di diametro di 1 cm a margini netti ed irregolari sulla superficie laterale sinistra, è presente soluzione di continuo lineariforme, di lunghezza pari a 9 cm a margini netti ed irregolari, diastasati 7 cm, attraverso la quale il cuore risulta dislocato nel cavo pleurico sinistro”.

La dislocazione che il medico ha rilevato non può che essere stata causata dal trauma determinato dal violento impatto, che dunque appare costituire l’unico antecedente causale della morte di Ma.Pi..

Come dinanzi accennato, è stato aperto un procedimento penale nei confronti di Mi.Br. avanti il Tribunale di (…) n. 863/13-21 RG, n. 3488/13 RG GIP: risulta che, con sentenza n. 226 del 31/7/2015, il sig. Mi.Br. è stato assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. perché i fatti non sussistono.

Stante la valenza nel giudizio civile della sentenza penale non irrevocabile (si veda sul punto ordinanza emessa in corso di causa) e il diverso regime probatorio tra il processo penale ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, si è dato ingresso ad una c.t.u. cinematica volta a ricostruire la dinamica del sinistro.

Difatti, lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell’ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, delle regole codicistiche in punto di responsabilità in caso di scontro tra veicoli.

A fronte delle difformi descrizioni circa lo svolgimento dei fatti, desumibili dalle sommarie informazioni rilasciate da Mi.Br. nell’immediatezza dei fatti (doc. 3 fasc. convenuta) e dal passeggero sopravvissuto Pi.St., non appena le sue condizioni fisiche ne hanno consentito l’ascolto in data 19/03/2014, si è dato mandato al c.t.u. nominato Ing. Ma.Ca. di ricostruire la dinamica del sinistro.

Il c.t.u. ha esaminato i rilievi dei militari intervenuti.

Sul sito furono rilevati, ad opera dei Carabinieri di S. Maria Codifiume, il campo del sinistro, lo stato dei luoghi, la posizione di stasi dei veicoli e i danni agli stessi. Fu altresì individuato la presumibile zona d’urto (riportata col n. 5 nello schizzo planimetrico redatto dagli intervenuti), in prossimità di alcune incisioni del manto viario, verosimilmente causate dai lamierati dei veicoli impattanti. Non furono rinvenute tracce di frenatura o di scarrocciamento rilasciate prima dello scontro. Per quanto attiene i mezzi, dai verbali di sequestro risulta per la (…) inserita la quinta marcia, per l'(…) la seconda.

Quanto alla velocità, trattandosi di centro abitato, vige sul tratto di strada l’usuale limite di velocità di 50 km/h.

Il c.t.u. ha esaminato la documentazione disponibile, evidenziando che “l’approssimazione delle misure effettuate dai militari, in particolare circa la posizione e conformazione delle tracce impresse al suolo durante l’urto, introduce un ulteriore elemento di incertezza nelle valutazioni dinamiche. L’impossibilità di rilevare direttamente l’entità dei danneggiamenti puntuali subiti dai mezzi collidenti, la scarsità di documentazione di riferimento circa i coefficienti di rigidezza dei veicoli, (in particolare atipico il furgone (…)) impediscono un computo preciso dell’energia dissipata nello scontro mediante i classici metodi di calcolo del lavoro di deformazione plastica dei lamierati”.

Relativamente alla velocità tenuta dai due conducenti, il c.t.u. ha evidenziato che la velocità all’impatto del furgone (…) risulta di circa 33 km/h e quella della (…) di circa 56 km/h. Per quanto attiene alle andature dei due veicoli in fase di avvicinamento, l’ing. Ca. ha rilevato che, “mentre la seconda marcia rilevata sull'(…) ben si adatta al dato cinetico sopra ricavato per il furgone (36 km/h), la quinta marcia inserita dalla (…) non è pienamente compatibile con la stima determinata in 56 km/h e fa ritenere che la velocità imperturbata della vettura ante sinistro fosse alquanto superiore, anche se in maniera non meglio determinabile, non essendo state rilevate tracce di frenata a monte per la (…)”. Conclude il c.t.u. come sia verosimile che la velocità tenuta dal Pi. fosse eccedente il limite cinetico urbano di 50 km/h.

I calcoli circa la velocità sono compatibili, sebbene leggermente inferiori a quelli calcolati dall’Ing. Ma., tecnico nominato in sede penale, che ha ricostruito per la (…) una velocità di circa 65km/h, mentre per il furgone di circa 26km/h.

Quanto alle condizioni ambientali, al momento dei fatti, circa mezz’ora dopo mezzanotte, la visibilità atmosferica era buona, il fondo stradale era asciutto e in buone condizioni di manutenzione, il traffico scarso. L’illuminazione di via Imperiale era discreta, garantita dalla presenza di lampioni allineati sul margine destro della carreggiata.

Non risultano testimoni terzi dell’evento e le prospettazioni fornite dalle parti sono due.

Il convenuto Mi.Br. ha dichiarato che, mentre avanzava regolarmente lungo la provinciale, vide la (…) invadere la propria corsia senza dare cenno di rallentamento ed egli tentò poi vanamente di sottrarsi allo scontro spostandosi verso destra.

Il sig. St.Pi. ha riferito invece di aver notato che il furgone si stava spostando contromano, inducendo nel fratello alla guida, per reazione istintiva, la sterzata a sinistra della vettura, concomitante però col rientro verso la corsia di pertinenza del furgone, cosicché lo scontro diveniva inevitabile.

Il c.t.u. ha esaminato entrambi gli scenari.

La manovra descritta da Ma.Pi. e ricostruita dal c.t.p. di parte attrice Ing. Re. vede il furgone – forse con l’intenzione di entrare nell’area di servizio dal primo varco – portarsi quasi completamente oltre la mezzeria, ostruendo in parte la corsia di pertinenza della (…) Bravo costretta a sottrarsi allo scontro deviando verso l’opposta corsia di marcia. Mi.Br. nega di avere effettuato una simile manovra e sostiene che, allo scopo di sistemarsi convenientemente ed offrire agli avventori il fianco destro apribile del furgone che usa per somministrare generi alimentari, era solito entrare nell’area di servizio dall’accesso più a valle, per poi aggirare l’impianto da dietro e infine raggiungere la zona di sosta già orientato nel modo giusto.

Effettivamente, quella descritta da Mi.Br. è secondo il c.t.u. la manovra più semplice da effettuare per entrare nel piazzale dell’area di servizio.

Quella descritta dal Pi. è, a parere del c.t.u., una manovra meno plausibile, in quanto estremamente laboriosa e scarsamente compatibile tanto con la velocità stimata per l'(…), di circa 33km/h (prossima quindi a quella che ne avrebbe prodotto il ribaltamento qualora avesse posto in essere quella manovra), quanto con l’orientazione dell’autocarro in ingresso all’urto, disallineata di pochi gradi rispetto all’asse stradale e con il fatto che la vettura in avvicinamento era ben percepibile in distanza.

Rileva il c.t.u. che “riesce dunque assai improbabile che, prima dello scontro, il sig. Br. abbia allargato verso il centro della via invadendo la corsia opposta, con l’intenzione di svoltare subito nell’area di servizio”.

Chiarisce però che “non è tuttavia possibile escludere che in qualche misura il furgone possa aver varcato la mezzeria”, in quanto la posizione di ingresso all’urto del veicolo indica che l'(…) procedeva comunque discosto dal margine destro cosicché, avendo una larghezza di 2,15 m, il fianco sinistro può facilmente aver oltrepassato la linea centrale, sebbene in assenza di una apparente ragione. Analizzando quindi l’ipotesi che Mi.Br. abbia effettivamente varcato la linea di mezzeria – o per tentare di eseguire la manovra indicata dal Pi. per poi desistere vista la difficoltà o per altra motivazione – il c.t.u. stima in una ventina di metri lo spazio percorso dal sig. Br. per il ritorno in corsia fino allo scontro cosicché, all’andatura di 33 km/h, il tempo di rientro fino alla collisione risulta di circa 2,1 secondi. Stimando un’andatura imperturbata della (…) di 55 km/h (stima in difetto, in quanto, come già detto, si tratta di un limite inferiore), quado furgone prese a convergere verso la propria semicarreggiata, l’automobile si trovava a circa 32,1 metri dalla zona d’urto.

Quindi, “tenendo in conto le approssimazioni effettuate, appare evidente che o il sig. Pi. reagì al pericolo con tempi ben superiori alla media, oppure la velocità imperturbata della (…) era nettamente eccedente il limite di legge ed il conducente, pur frenando, non poté che ridurla, senza impedire la violenta collisione (e una possibilità non esclude l’altra) “.

Ad ogni modo, il c.t.u. rileva comunque la totale erroneità della manovra posta in essere dal Pi., che avrebbe potuto mantenere il veicolo all’interno della propria corsia, spostandosi verso destra ed eventualmente occupando la banchina erbosa larga oltre un metro che fiancheggia a destra la provinciale.

Dunque, in questo scenario (ricostruzione dei fatti sostenuta da parte attrice) “mentre il comportamento del sig. Br. si configura come l’elemento di innesco dell’evento, la condotta del sig. Pi. non ne ha impedito lo sviluppo e ha inciso sulla gravità delle conseguenze”.

Il c.t.u. ha esaminato anche la seconda ipotesi, cioè la dinamica descritta da Mi.Br., maggiormente lineare rispetto alla prima. Nel caso in cui non si sia realizzata alcuna invasione di corsia da parte dell'(…) condotto dal sig. Br., la deviazione a sinistra della (…) trova spiegazione solo in un colpo di sonno o in una prolungata distrazione del conducente, cosicché si può assumere un movimento di progressiva deriva a sinistra che portò la (…) all’interno della corsia occupata dall'(…) fino alla collisione. In tale ipotesi, assumendo che il pericolo sia divenuto evidente al sig. Br. solo quando la (…), raggiunta la mezzeria, prese ad invadere la corsia per (…), egli ebbe a disposizione un lasso temporale con tutta probabilità un poco inferiore a 1,7 secondi.

Rileva il c.t.u. che “con riferimento al tempo psicotecnico medio di reazione di 1 s, il conducente del furgone verosimilmente godette, anche nel caso più sfavorevole, di circa mezzo secondo per tentare azioni elusive. Stante la progressiva occlusione del varco transitabile, l’opzione più ragionevole, se non l’unica, era la frenatura d’emergenza. Poiché l'(…) aveva innestata la seconda marcia e la sua velocità pre urto risulta di circa 33 km/h, l’azione frenante fu minima o del tutto assente”.

Mi.Br. ha spiegato (anche sentito sul punto all’udienza del 14/06/2015 nel procedimento penale) che aveva inserita la seconda marcia in quanto si era fermato per dare la precedenza ad una vettura, e non ad un pedone come erroneamente segnala il c.t.u. ma ovviamente la questione non è rilevante, in uscita dalla discoteca. Ciò che rileva è che Br., che andava ad una velocità limitata e aveva sicuramente inserita la seconda marcia, avrebbe avuto il tempo sufficiente per attivare un comportamento di emergenza – precisamente indicato dal c.t.u. – che avrebbe “avrebbe incrementato, sia pure in misura modesta, le possibilità di salvezza della vittima”, considerato che, sebbene le potenzialità lesive nel sinistro dipendano statisticamente dal quadrato della velocità relativa fra i mezzi, una riduzione cinetica di 10-12 km/h dell'(…) avrebbe inciso sull’impatto.

La circostanza che Mi.Br. abbia avuto un tempo di reazione sufficiente è confermata dal fatto, da lui stesso dichiarato, di aver lampeggiato “per due volte” alla vettura dei fratelli Pi., vedendola sopraggiungere contromano.

In questo senso non appare condivisibile la conclusione dell’Ing. Ma. (nominato nel procedimento penale), il quale ha rilevato la totale mancanza, per Mi.Br., “di un tempo adatto ad attuare e di emergenza” che rendeva, a suo parere, inevitabile l’incidente. Il consulente evidenzia che Mi.Br. “anche reagendo prontamente alla percezione del pericolo, non sarebbe stato comunque in grado di evitare l’impatto e nemmeno ridurre la sua velocità, perché contestualmente all’attivazione dell’impianto frenante si sarebbe verificata anche la collisione con la (…) Bravo”. L’affermazione non trova conferma né nei calcoli svolti dall’Ing. Ca. né nell’elemento fattuale dell’avere il Br. lampeggiato due volte alla macchina che viaggiava contromano.

È evidente, quindi, come un tempo tecnico di reazione ci sia stato e che, in quel lasso di tempo Mi.Br. avrebbe dovuto porre in essere una condotta (la frenatura di emergenza) maggiormente idonea ad evitare la collisione: la circostanza è confermata dall’integrazione alla perizia depositata dall’Ing. Ca., per cui il fatto di aver lampeggiato “risulta coerente col quadro dinamico e diacronico prospettato come il più probabile nella relazione d’ufficio, laddove” si ritiene verosimile che il tempo disponibile al sig. Br. per tentare di reagire al movimento contromano della (…) consentisse una certa riduzione di velocità dell'(…), che invece non si realizzò”.

Così descritti i due scenari, non vi è prova di quale dei due si sia realmente realizzato nella notte del sinistro, posto che “nessuna delle due opposte versioni fornite è in palese contraddizione con i dati oggettivi disponibili o con le risultanze dell’analisi dinamica effettuata” (pag. 16 elaborato tecnico). Il c.t.u. aggiunge che la prospettazione del sig. Br. è più lineare e in certa misura robusta rispetto alla variazione dei parametri dinamici, la descrizione degli accadimenti fatta dal sig. Pi. si regge su ipotesi e giustificazioni di ben più flebile consistenza quali la scarsa probabilità della manovra, la perfetta coincidenza temporale fra i cambi di corsia operati dai due veicoli, uno per rientrare, l’altro per sfuggire al possibile scontro, l’assenza di tracce frenata pre urto e l’orientazione dei mezzi al momento della collisione. Non v’è prova certa di come realmente siano andati i fatti.

Ciò che il c.t.u. rileva è che “in entrambi gli scenari il sig. Ma.Pi. non seppe né adeguare la velocità alle condizioni del momento, né mantenere il controllo del veicolo, azioni che gli avrebbero permesso di sottrarsi allo scontro. Nella prospettazione di parte convenuta, al sig. Br. può essere addebitato solamente un probabile ritardo nel ridurre al massimo la propria velocità, laddove seguendo la descrizione di parte attrice, la condotta del conducente l'(…) contribuì in maniera determinante all’insorgere dell’evento”.

Relativamente alla condotta di Mi.Br. deve anche rilevarsi che, a seguito degli accertamenti svolti dai militari intervenuti nell’immediatezza dell’evento, il 21/02/13 al sig. Br. fu contestata la violazione dell’art. 126 c.11 del C.d.S., poiché circolava alla guida del proprio veicolo con la patente scaduta in data 10/11/2011.

La giurisprudenza è consolidata nell’equiparare la situazione in cui il conducente risulti privo di patente di guida per non averla mai conseguita a quella in cui ne sia sprovvista in quanto scaduta e non rinnovata, oppure sospesa, al momento del sinistro (in questo senso, Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 15174 del 10/10/2003, Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 23741 del 10/11/2009).

Essendo sempre necessaria la patente per la guida di qualsiasi veicolo a motore, come esplicitamente previsto dal primo comma dell’art. 116 CdS, non sussiste la prova che Mi.Br. al momento del sinistro fosse in grado di condurre il veicolo.

Peraltro, va rilevato che il convenuto, privo da oltre un anno di valido titolo abilitativo, si era posto alla guida di un veicolo – quale il furgone (…) coinvolto nel sinistro – di dimensioni tali da richiedere abilità ancora più specifiche.

La difesa di Mi.Br. non ha contestato la circostanza, né allegato prove circa l’idoneità alla guida alla data del sinistro, limitandosi a produrre una patente rilasciata il 16/11/2016 dalla quale non è possibile evincere i tempestivi rinnovi rispetto al primo rilascio (cfr. doc. 4 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte Br.).

Quanto a Pi.Ma. non v’è prova dell’utilizzo della cintura di sicurezza da parte dello stesso. Dunque, a fronte di due scenari incerti ma di cui uno più probabile sebbene nessuno dei due impossibile, rileva il giudice che, comunque siano andati i fatti, nessuna delle parti ha fornito la prova di aver tenuto una condotta di guida ineccepibile.

In punto di diritto, le responsabilità correlate al sinistro la cui dinamica risulta descritta nei termini di cui sopra vanno esaminate sulla base della previsione dell’art. 2054 c.c., che al secondo comma prevede che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Dalla norma si evince che la responsabilità del conducente ha un contenuto oggettivo derivante dal collegamento tra l’attività del conducente e la circolazione del veicolo. Il conducente non si libera con la prova di aver posto in essere un comportamento ineccepibile, avuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro; è necessario che egli fornisca l’indicazione di una causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile. Per liberarsi dalla responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., non basta la prova di aver condotto il veicolo diligentemente, osservando tutte le prescrizioni del codice della strada, ivi compresa quella di adeguare l’andatura del mezzo alle condizioni di tempo e di luogo della rete viaria; infatti, secondo l’orientamento prevalente, il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, anche se non ha violato le norme sulla circolazione, è tenuto a compiere una manovra di emergenza per evitare il sinistro.

La norma del secondo comma dell’art. 2054 c.c. mira a risolvere la questione della responsabilità in caso di scontro, eliminando le difficoltà di prova circa la ricostruzione delle precise modalità del sinistro: come chiarito dalla Suprema Corte, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, 2 co., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 3696 del 2018).

Orbene, nello scenario descritto dal Pi., pur avendo Mi.Br. contribuito in maniera determinante al sinistro, il conducente della (…) Bravo non tenne sicuramente una condotta adeguata alle circostanze, posto che guidava ad una velocità superiore ai limiti e, in concreto, non mise in atto la manovra che avrebbe evitato lo scontro.

Di contro, qualora fatti fossero andati nella maniera descritta da Mi.Br., il sinistro sarebbe stato evidentemente determinato dall’invasione di corsia operata da Ma.Pi., ma Mi.Br. non ha fornito la prova liberatoria, posto che, in primo luogo, non v’è prova che fosse idoneo ed abile alla guida essendo il suo titolo abilitativo scaduto e, in secondo luogo, non operò in concreto come le circostanze di fatto richiedevano.

Dunque, tanto l’incertezza in ordine alla ricostruzione delle modalità dell’incidente quanto il comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti inducono ad applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dal secondo comma dell’art. 2054 comma 2 c.c.

Difatti, soltanto l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ritiene il Giudice di conformarsi all’insegnamento della Suprema Corte, che ha ritenuto di fare applicazione della presunzione dell’art. 2054 comma 2 c.c. nelle ipotesi in cui risulti difficoltosa la ricostruzione del sinistro: “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014: la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all’esito dell’istruttoria compiuta, per la mancanza “di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso”, non era stato possibile accertare l’esatta dinamica dell’incidente, ed in particolare se l’attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura).

In particolare, poiché l’accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell’altro, la prova liberatoria non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito: tale positivo accertamento non risulta provato, come si è spiegato, né quanto alla condotta di guida di Ma.Pi. (che comunque ha viaggiato a velocità superiore ai limiti e probabilmente senza cintura di sicurezza) né con riferimento a quella di Mi.Br., che si è posto alla guida senza essere abilitato alla stessa.

L’applicazione della norma di cui a che gli attori hanno diritto al risarcimento di una quota dei danni subiti pari al 50%.

2. La posizione di Pi.St.

Risulta che in data 7/8/2014, il trasportato sig. St.Pi. ha sottoscritto “atto di liquidazione e transazione” della Società Re. (impresa che assicurava la vettura (…)), sottoscritto il 7/8/2014 da Pi.St., avente ad oggetto il pagamento di Euro 250.000,00 a titolo di transazione e saldo di quanto dovuto in conseguenza del sinistro.

Ne è seguita la parziale rinuncia alla domanda e la difesa di parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni ha ridotto la domanda dei danni subiti da St.Pi. alla somma complessiva di 149.350,00. La somma oggetto della riduzione è di Euro 814.932,00: in sostanza si è ritenuto fosse coperto da transazione il danno biologico subito da St.Pi., mentre parte attrice insiste sulla richiesta di Euro 149.350,00 (euro 140.000,00 per danno parentale, Euro 7.000 per danno materiale all’autovettura ed Euro 2.350,00 per spese mediche). Nel documento prodotto si chiarisce che “tale somma viene convenuta a titolo di transazione e saldo di quanto dovuto dalla società Re. in conseguenza del sinistro e/o della polizza sopraindicati. Con la firma del presente atto il sottoscritto rinuncia a qualsiasi azione, civile o penale nei confronti della Società Re. dei suoi assicurati e dei coobbligati”.

Dal tenore della transazione è evidente come essa copra anche i danni all’auto e il rimborso delle spese mediche sostenute da Pi.St., quale terzo trasportato: vanno quindi condivisi sul punto i rilievi delle parti convenute, che nulla hanno invece contestato in ordine alla copertura del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

3. I danni non patrimoniali.

E’ noto che, per giurisprudenza ormai costante che ha trovato ormai definitiva e stabile conferma, il danno non patrimoniale è risarcibile dinanzi ad un fatto costituente reato, ad un’espressa previsione legislativa ovvero “quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” (Cass. sez. un. sent. n. 26972 del 11.11.2008).

Le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975) “ripensano” il danno non patrimoniale in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure (biologico, esistenziale, morale), degradate, adesso, ad un livello meramente descrittivo. È di tutta evidenza che una ferma volontà di “contenere” il sistema di risarcimento del danno alla persona: per questa ragione il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona. Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitone, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale, nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014).

Nel caso di specie, andrà poi considerato il concorso di colpa, secondo le modalità chiarite dalla Suprema Corte: in ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa a quest’ultima ascrivibile (cfr., Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 23426 del 04/11/2014).

È chiaro che qui risulta leso un bene di sicuro rilievo costituzionale quale il diritto alla vita di Pi.Ma. ed ha di riflesso inciso negativamente su altri diritti di rilievo costituzionale spettanti ai genitori ed al fratello. Infatti, nel danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, il danno risarcibile non è rappresentato soltanto dal momentaneo dolore e dal patema d’animo determinato dal fatto illecito ma anche dai riflessi pregiudizievoli su interessi e beni di rilievo costituzionale (es. vita di relazione, tutela della via familiare) che normalmente conseguono per tutta la durata della vita, per effetto della morte del prossimo congiunto. È del tutto evidente che la prematura perdita del proprio congiunto abbia rappresentato per gli attori una perdita affettiva lacerante ed irreparabile che deve aver profondamente turbato ed alterato i preesistenti equilibri personali e familiari.

La Un. S.p.A. ha contestato la legittimazione attiva delle parti attrici, stante l’assenza di allegazione di debita certificazione anagrafica, di stato di famiglia nonché atti successori attestanti l’effettiva qualità di eredi legittimi e prossimi congiunti della vittima sig. Pi.Ma. Parte attrice ha prodotto le certificazioni anagrafiche entro le preclusioni previste dall’art. 183 comma 6 c.p.c.

Da esse, non specificamente contestate quanto all’autenticità, risultano i rapporti di parentela tra Ma.Pi. e Gi.Pi. e Sa.Co. (genitori) e St.Pi. (fratello gemello).

Si procederà all’esame, anzitutto, della loro posizione.

In citazione viene richiesto unicamente il “danno morale” derivante dalla perdita del congiunto Ma.Pi., precisando in prima memoria il riferimento alla perdita del rapporto parentale.

Va rilevato che la lesione di diritti inviolabili riconosciuti e garantiti ai familiari a livello costituzionale, determina in capo ai familiari un danno risarcibile: il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, derivante dalla definitiva perdita del rapporto parentale, si distingue sia dal bene salute, sia dall’interesse all’integrità morale. Il risarcimento spetta iure proprio ai congiunti della vittima, in quanto subiscono la lesione dell’interesse costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che riguarda la vita familiare. La sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo va apprezzata nell’immediatezza dell’illecito, ma anche nel tempo, sotto il profilo delle sue ricadute, dinamico – relazionali, consistenti nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana.

Con riguardo alla prova del pregiudizio, il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto non coincide con la lesione dell’interesse protetto, e quindi con l’evento morte in sé e per sé considerato, ma consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare.

L’inserimento di Ma.Pi. nel nucleo familiare ed il conseguente sconvolgimento delle abitudini di vita degli attori risulta provato sulla base di criteri presuntivi, che tengono conto dello strettissimo legame di parentela e della giovane età della vittima (23 anni).

Già da alcuni anni la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la quantificazione di tale danno cd. parentale “deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti ” (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 1410 del 21/01/2011).

In particolare, ritiene il Giudice di conformarsi all’orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di illecito plurioffensivo, “ciascuno è titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello “dinamico – relazionale”; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare” (Cass. Civ., Sentenza n. 14655 del 13/06/2017).

È evidente come la morte di un familiare così prossimo come lo era Ma.Pi. per i genitori e il fratello gemello, tutti conviventi (circostanza che emerge dai certificati anagrafici in atti), sia idonea – anche intuitivamente – a compromettere in modo significativo la vita e l’unità familiare, in relazione alla quale nessun elemento di segno contrario e stato introdotto dai convenuti.

Dunque, al fine di individuare un criterio equitativo che valorizzi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., le circostanze del caso concreto ed allo stesso tempo garantisca quell’uniformità decisionale e quei parametri oggettivi suggeriti dalla Corte Costituzionale nella nota e fondamentale sentenza n. 184 del 30.6.1986 e più volte caldeggiati anche dalla Corte di Cassazione, questo giudice ritiene di utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano. Anche di recente la Suprema Corte ha sottolineato come il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev’essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia: “la relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione ” (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 10107 del 09/05/2011).

Le tabelle del Tribunale di Milano più recenti sono quelle del 2018. Tali parametri prevedono a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio un risarcimento compreso tra Euro 165.960,00 ed Euro 331.920.00 ed a favore di un fratello per la morte di un fratello un risarcimento compreso tra Euro 24.020.00 ed Euro 144.130,00.

Va anche richiamato il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come l’applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, va effettuata tenendo in considerazione la qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 12717 del 19/06/2015): nessuna prova e stata indicata da parte attrice atta a quantificare la sofferenza subita dai genitori e dal fratello per la morte di Ma.Pi.. Non e stata fornita in ordine all’inserimento di Ma. nel contesto familiare, all’intensità della relazione affettiva con i genitori e con il fratello. Nulla in citazione viene allegato sul punto, essendo il tema della quantificazione del danno trattato solo nelle conclusioni, attraverso il nudo richiamo al dato numerico tabellare vicino ai massimi.

In assenza di qualsiasi elemento utile in termini di allegazione non si può che riconoscere ai genitori valori prossimi ai minimi tabellari previsti, quantificando il risarcimento in Euro 166.000,00 per ciascun genitore. Quanto a St.Pi. – pur in assenza di qualsivoglia specificazione sul punto da parte della difesa attorea – si ritiene equo riconoscere la somma di Euro 50.000,00, valorizzando ex art. 2729 c.c., in termini presuntivi, il rapporto gemellare, caratterizzato per comune esperienza, da speciale intensità.

Va inoltre riconosciuta a Gi.Pi. la somma di Euro 5.809,00 quale danno patrimoniale spese funerarie, non contestata.

Quanto ai nonni, la domanda non può essere accolta.

Si è già chiarito che, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale.

Ciò posto, è vero che il rapporto di convivenza (non sussistente quanto ai nonni) non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta in relazione alla perdita del rapporto nonno – nipote. Infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni – nipoti non può essere ancorato alla convivenza: ciò non toglie però che per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante occorre, per tali congiunti, provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016 e Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 29332 del 07/12/2017).

Né in citazione, né nella prima memoria ex 183 comma 6 c.p.c. parte attrice ha svolto qualsivoglia tempestiva specifica allegazione in ordine al rapporto tra Ma.Pi. e i nonni paterni (anche con riferimento al periodo antecedente alla morte di En.Pi.) e i nonni materni.

Gli attori non affermano neppure che un rapporto tra nonni e nipote esisteva: anzi, nel corpo dell’atto di citazione non vi è alcun riferimento ai nonni, comparendo il riferimento agli stessi solo nelle conclusioni. Nulla si dice quanto all’assiduità della frequentazione, al legame affettivo, alle modalità dei rapporti durante la vita di Ma.Pi., non risultando allegato (né provato) neppure il luogo di residenza dei nonni.

In totale assenza di allegazioni riferite ai nonni, la prova orale articolata sul punto in seconda memoria, peraltro formulata mediante capitoli del tutto generici, è inammissibile.

Nessun risarcimento può essere, quindi, riconosciuto ai nonni, posto che il semplice deposito dei certificati anagrafici – peraltro neppure prodotti quanto ai nonni materni – non determina di per sé la sussistenza del diritto al risarcimento, tenuto conto che in citazione neppure si asserisce che un rapporto tra nonni e nipote esisteva e che il generico riferimento alla giurisprudenza sul tema contenuto nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. non integra una precisazione della domanda, posto che nessuna allegazione di fatto era contenuta nell’atto introduttivo.

Sebbene la prova del danno derivante dalla sofferenza determinata dalla perdita del rapporto parentale possa essere ottenuta anche mediante presunzioni semplici, nel caso di specie manca qualsiasi allegazione da cui inferire che la morte del familiare avesse privato costoro di un rapporto affettivo prima esistente e di un effettivo e valido sostegno morale.

Gli importi riconosciuti (solo ai genitori ed al gemello di Ma.Pi.) vanno dimezzati in ragione del concorso di colpa: come già rilevato “in materia di responsabilità civile, nell’ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito “iure proprio” dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell’altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 9349 del 12/04/2017).

Considerando quindi il concorso di colpa del loro prossimo congiunto nella misura del 50%, gli importi si riducono ad Euro 85.904,00 per Gi.Pi., Euro 83.000,00 per Sa.Co. ed Euro 25.000,00 per St.Pi.

Al creditore di un’obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento; nel caso in esame, gli interessi sono stati espressamente richiesti. La base del calcolo è costituito non dal credito in moneta attuale (v. Cass. Sez. Unite, 17.12.95, n. 1712), ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno. Al momento del deposito della sentenza l’obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce, altresì, interessi legali fino al pagamento.

Pertanto, gli importi sopra indicati, liquidati all’attualità, vanno devalutati alla data del sinistro.

(primo trimestre 2013: Euro 83.564,20 per Gi.Pi., Euro 80.739,30 per Sa.Co., Euro 24.319,07 per Pi.Ma.) e successivamente rivalutato in base all’indice FOI elaborato dall’ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n. 1712), al tasso richiesto da parte attrice, ossia quello legale: si perviene alla somma di Euro 89.434,80 per Gi.Pi., Euro 86.411,42 per Sa.Co., Euro 26.027,54 per Pi.Ma.). Su tali somme saranno dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento.

Nei rapporti interni tra l’assicurato e l’assicurazione, tutti gli esborsi debbono restare a carico della seconda, posto peraltro che le somme rientrano nei massimali di polizza indicati da Un. s.p.a.: Mi.Br. ha formulato domanda di manleva nei confronti della propria Compagnia assicuratrice in relazione ai danni di cui sia chiamata a rispondere verso gli attori, in forza di rapporto contrattuale mai contestato.

Alla luce della significativa riduzione degli importi richiesti da parte degli attori, del rigetto della domanda nei confronti dei nonni e del concorso di colpa, si ritiene di fare applicazione del principio della soccombenza reciproca.

Come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta” (Cass. Sez. III, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016).

L’applicazione del richiamato principio induce a compensare integralmente le spese di lite e di c.t.u.

Non sussistono i presupposti per l’accoglimento delle domande svolte dai convenuti, neppure quanto alla posizione di St.Pi. che comunque ha visto parzialmente accolta la propria domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di PI.GI., SA.CO., PI.ST., TO.AN., SA.AR., ME.GI. e PI.RO. nei confronti di MI.BR. e UN. S.P.A., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara che Ma.Pi. e Mi.Br. hanno concorso in pari misura alla causazione del sinistro in data 16/2/2013 di cui è causa;

2) per l’effetto, dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro Mi.Br. e Un. S.p.A. con condanna di quest’ultima a manlevare Mi.Br. di tutto quanto sarà tenuto a pagare in ragione del presente provvedimento, al pagamento delle seguenti somme:

– Euro 89.434,80 a Gi.Pi., oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;

– Euro 86.411,42 a Sa.Co., oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;

– Euro 26.027,54 a Pi.Ma., oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;

3) rigetta le residue domande attoree;

4) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. svolte dalle parti convenute;

5) compensa integralmente le spese di lite e c.t.u.

Così deciso in Ferrara il 27 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.