l’azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica la proprieta’ di bene deve essere proposta nei confronti di chi possiede il bene o ne e’ proprietario all’atto della domanda. Ne discende che se in tali situazioni si trovano piu’ soggetti, tutti devono essere convenuti in giudizio, verificandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato passivo. Il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio ed oggetto della pronuncia del giudice e’ infatti in tali casi concettualmente unico ed inscindibile.

Applicando tale principo la Corte ha affermato che:
nel caso in cui l’opposizione di terzo sia fondata sulla mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario, il giudice della opposizione, se la sentenza impugnata e’ di secondo grado, dopo averne dichiarato la nullita’, deve rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli articoli 406 e 354 c.p.c. Ne discende che, trovando in dette situazioni applicazione la norma che prevede che il giudice di secondo grado non puo’ decidere la controversia ma deve rimettere le parti davanti al primo giudice, il giudizio di opposizione di terzo si esaurisce nella sola fase rescindente, per cui l’opponente puo’ limitarsi a dedurre e provare la titolarita’ di una situazione incompatibile con l’accertamento oggetto della sentenza impugnata, senza necessita’ di dedurre difese anche nel merito.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|18 gennaio 2022| n. 1441

Data udienza 6 luglio 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del controricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS).

– controricorrente –

e nei confronti di:

(OMISSIS).

– intimato –

avverso la sentenza n. 1203 della Corte di appello di Bari, depositata il 23 maggio 2019.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1203 del 23.5.2019 la Corte di appello di Bari accolse l’opposizione di terzo avanzata, ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., comma 1, da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza della medesima Corte n. 443 del 2009, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, che aveva dichiarato di proprieta’ di (OMISSIS) il vano salotto con balcone facente parte dell’appartamento sito al (OMISSIS), con accesso dalla porta a destra salendo le scale, ed aveva condannato la convenuta (OMISSIS) al suo rilascio, rigettando nel contempo la domanda riconvenzionale di quest’ultima di rivendica della proprieta’ del predetto vano.

La Corte territoriale motivo’ tale conclusione affermando che dagli atti prodotti in causa risultava che l’appartamento cui era annesso il vano in contestazione era occupato come abitazione, oltre che dalla convenuta (OMISSIS), anche dagli attuali opponenti e che gli stessi erano inoltre comproprietari dello stesso, essendo succeduti, prima dell’inizio del giudizio, al padre (OMISSIS); che, per l’effetto, essi vantavano una situazione incompatibile con quella accertata dalla sentenza impugnata ed erano stati illegittimamente pretermessi dal giudizio, a cui avevano titolo per partecipare in quanto compossessori e comproprietari di autonome quote indivise del bene; che era evidente il pregiudizio subito dagli opponenti, in quanto la loro mancata partecipazione al giudizio non gli aveva consentito di far valere le loro ragioni. Dichiaro’ quindi nulla la sentenza impugnata perche’ pronunciata in difetto di integrita’ del contraddittorio con tutti i legittimati e, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., dispose la rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 23.7.2019, ricorre (OMISSIS), intervenuto nel giudizio quale successore a titolo particolare del bene da parte di (OMISSIS), affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso e successiva memoria (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Con atto notificato il 17.12.2010 il ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), erede di (OMISSIS), che non si e’ costituito.

La causa e’ stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 404 c.p.c., assume l’erroneita’ della sentenza impugnata per avere riconosciuto la legittimazione degli opponenti all’impugnazione e per avere annullato la sentenza di merito sulla base del solo rilievo che essi, quali litisconsorti necessari, erano stati pretermessi dal giudizio, in assenza di una richiesta di riesame della questione di merito. Sostiene in particolare il ricorrente che l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per non avere gli opponenti dedotto le ragioni di ingiustizia della sentenza impugnata, cioe’ allegato elementi atti a dimostrare che, se avessero partecipato al giudizio, la sentenza avrebbe potuto essere diversa. L’opposizione di terzo, si aggiunge, non puo’ esaurirsi nella sola fase rescindente ma deve essere sostenuta da un interesse concreto alla rimozione della sentenza impugnata, potendo costituire altrimenti un mero espediente per colui che, pur avendo conoscenza del processo, scelga di non parteciparvi in attesa del suo esito finale, riservandosi tale rimedio al solo scopo di porre nel nulla una decisione dopo anni di giudizio.

Il mezzo e’ infondato.

Costituisce orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica la proprieta’ di bene deve essere proposta nei confronti di chi possiede il bene o ne e’ proprietario all’atto della domanda (Cass. n. 24260 del 2018; Cass. n. 17270 del 2015; Cass. n. 3086 del 2010; Cass. n. 5335 del 2000; Cass. n. 2828 del 1969). Ne discende che se in tali situazioni si trovano piu’ soggetti, tutti devono essere convenuti in giudizio, verificandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato passivo. Il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio ed oggetto della pronuncia del giudice e’ infatti in tali casi concettualmente unico ed inscindibile.

Nel caso di specie la Corte di appello, con accertamento di fatto non contestato dal ricorso, ha affermato che, al momento della proposizione dell’azione di rivendica da parte di (OMISSIS), il bene contestato era occupato a titolo abitativo, oltre che da (OMISSIS), convenuta in giudizio, anche dai suoi figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali vantavano altresi’ un titolo di comproprieta’ sull’immobile, per essere succeduti nella quota di proprieta’ dello stesso dal padre (OMISSIS). Nessun dubbio pertanto sorge sul fatto che i fratelli (OMISSIS), opponenti ex articolo 404 c.p.c., comma 1, fossero litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di rivendica promosso dalla (OMISSIS).

Tanto precisato, la sentenza impugnata della Corte di appello si sottrae alle censure sollevate dal ricorrente in quanto conforme all’orientamento di questa Corte, la quale ha piu’ volte affermato che il litisconsorte necessario che sia rimasto estraneo al giudizio, perche’ non posto in condizioni di parteciparvi, ha piena legittimazione a proporre l’opposizione di terzo qualora vanti un diritto incompatibile con la statuizione della sentenza emessa in quel giudizio (Cass. n. 4665 del 2021; Cass. n. 11289 del 2020; Cass. n. 3925 del 2016; Cass. n. 9878 del 1997; Cass. n. 2134 del 1995).

Parte ricorrente sostiene che gli opponenti, anche se litisconsorti necessari, non avrebbero potuto limitarsi a dedurre la loro pretermissione nel giudizio di merito, ma avrebbero dovuto altresi’ allegare le ragioni di ingiustizia della sentenza impugnata, nella specie dimostrando che, se avessero partecipato al giudizio, la sentenza avrebbe potuto essere diversa, cioe’ a loro favorevole. A sostegno della sua tesi il ricorso si appella all’arresto di questa Corte n. 5656 del 2012, richiamato poi dalle successive sentenze n. 7477 e n. 25541 del 2013, secondo cui va dichiarata inammissibile l’opposizione di terzo qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale (nella specie, violazione del litisconsorzio necessario) senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere, altresi’, la richiesta al giudice di riesame della questione di merito. Si afferma, infatti, che l’interesse ad agire, anche in tale tipologia d’impugnazione, va apprezzato in relazione alla utilita’ concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, mentre non puo’ consistere in un mero interesse astratto ad una piu’ corretta soluzione di questione giuridica.

Questa conclusione non merita pero’ di essere seguita, apparendo sostanzialmente isolata nel panorama giurisprudenziale di questa Corte, sia precedente che successivo.

Merita precisare al riguardo che il principio affermato dalla sentenza n. 5656 del 2012, formulato in un caso in cui l’opposizione di terzo era stata proposta avverso una sentenza di appello, appare diretta e logica conseguenza dell’accoglimento della premessa che, nella situazione descritta, non sarebbe applicabile la disposizione di cui all’articolo 354 c.p.c., che impone al giudice di appello, qualora ravvisi che la sentenza impugnata e’ stata emessa in difetto di integrita’ del contraddittorio, di non decidere la causa nel merito, ma di rimettere le parti davanti al giudice di primo grado. Tale inapplicabilita’ comporterebbe che il giudice della opposizione di terzo, pur verificata la pretermissione nel giudizio di un litisconsorte necessario, una volta esaurita la fase rescindente, dovrebbe comunque decidere il merito della controversa, con la conseguenza che il terzo opponente avrebbe altresi’ l’onere, a pena di inammissibilita’ dell’impugnazione, di dedurre difese e censure che investano le questioni di merito. Tant’e’ che, a sostegno della propria conclusione, la sentenza in commento richiama l’indirizzo di questa Corte che considera inammissibile l’appello che, senza proporre censure anche nel merito, deduca solo vizi processuali, qualora ovviamente la decisione appellata abbia deciso anche nel merito e fatti salvi i casi in cui la legge preveda la retrocessione del processo davanti al primo giudice (articolo 354 c.p.c.), possibilita’ che, come si e’ detto, e’ stata esclusa dalla decisione del 2012.

Tuttavia e’ proprio questo presupposto, che, vale a dire, nel giudizio di opposizione di terzo non trovi applicazione l’articolo 354 c.p.c., che non merita di essere condiviso. Tale affermazione non tiene conto della disposizione di cui all’articolo 406 c.p.c., secondo cui davanti al giudice adito con la domanda di opposizione di terzo “si osservano le norme per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dal presente capo”. Ora, tra le disposizioni processuali che regolano il giudizio di appello vi e’, a pieno titolo, dal momento che mira a salvaguardare proprio il principio del doppio grado di giurisdizione, l’articolo 354 c.p.c.. In questo senso del resto si e’ espressa la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte, che ha affermato che nel caso in cui l’opposizione di terzo sia fondata sulla mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario, il giudice della opposizione, se la sentenza impugnata e’ di secondo grado, dopo averne dichiarato la nullita’, deve rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli articoli 406 e 354 c.p.c. (cosi’ le sentenze sopra richiamate Cass. n. 4665 del 2021; Cass. n. 11289 del 2020; Cass. n. 3925 del 2016; Cass. n. 9878 del 1997; Cass. n. 2134 del 1995; Cass. n. 4896 del 1983; Cass. n. 2033 del 1969).

Ne discende che, trovando in dette situazioni applicazione la norma che prevede che il giudice di secondo grado non puo’ decidere la controversia ma deve rimettere le parti davanti al primo giudice, il giudizio di opposizione di terzo si esaurisce nella sola fase rescindente, per cui l’opponente puo’ limitarsi a dedurre e provare la titolarita’ di una situazione incompatibile con l’accertamento oggetto della sentenza impugnata, senza necessita’ di dedurre difese anche nel merito.

Il primo motivo va pertanto respinto.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e violazione dell’articolo 404 c.p.c., lamentando che il giudice a quo non abbia considerato che gli opponenti, a seguito del decesso della loro madre (OMISSIS), convenuta nel giudizio di merito, avvenuto il 31.8.2015, dopo quindi che la sentenza impugnata n. 443 del 2009 era passata in giudicato (essendosi il giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 9870 dell’11.3.2015), erano succeduti nella posizione della predetta parte e quindi avevano perso la loro qualita’ di terzi e non potevano avvalersi del rimedio di cui all’articolo 404 c.p.c., comma 1.

Il motivo e’ inammissibile ed anche infondato.

La censura avanzata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ inammissibile perche’ non risulta dalla sentenza e dal ricorso che il fatto che si lamenta non esaminato, vale a dire l’avvenuta successione da parte degli opponenti nella posizione della madre (OMISSIS), parte del giudizio di merito, sia stato effettivamente dedotto in giudizio ed abbia formato oggetto di discussione tra le parti.

La censura di violazione di legge e’ invece infondata, in quanto la qualita’ di terzo va apprezzata in relazione al momento in cui e’ iniziato il giudizio conclusosi con la sentenza che ha deciso nel merito senza la partecipazione necessaria dell’interessato. Si aggiunga che, comunque, gli opponenti hanno conservato la loro qualita’ di terzi in quanto comproprietari della quota di cui era titolare il padre (OMISSIS), a cui sono succeduti prima dell’instaurazione del giudizio.

Il terzo motivo di ricorso denunzia omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 404 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che gli opponenti non avevano fornito alcun elemento circa l’ingiustizia della sentenza impugnata e che essi, a seguito della successione mortis causa della loro madre, erano destinatari in via diretta della decisione di merito. Si assume, inoltre, che l’accoglimento della opposizione di terzo non travolge il giudicato formatosi tra le parti originarie, che resta integro per quanto riguarda l’accertamento del diritto dedotto in giudizio.

Il motivo, che in gran parte riproduce le censure gia’ sollevate con i precedenti motivi, resta in parte qua assorbito dalle considerazioni gia’ svolte.

E’ infondato, invece, con riferimento alla argomentazione relativa agli effetti della decisione che, accogliendo l’opposizione di terzo, dichiari la nullita’ della sentenza impugnata. L’accoglimento della opposizione di terzo proposta da un litisconsorte necessario pretermesso comporta, infatti, che l’efficacia della sentenza opposta venga meno anche tra coloro che erano state parti nel relativo processo, dal momento che, in questo caso, il pregiudizio del terzo e’ costituito dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi in sua assenza, sicche’ e’ il giudizio stesso ad essere viziato da una nullita’ insanabile (Cass. n. 3925 del 2016; Cass. n. 2033 del 1969).

In conclusione il ricorso e’ respinto.

Le spese di giudizio, comprensive di quelle del procedimento attivato dal ricorrente dinanzi alla Corte di appello per la sospensione della sentenza impugnata, conclusosi con la declaratoria di inammissibilita’ della richiesta, di cui alla nota depositata dai controricorrenti, sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza. Nulla invece si dispone nei riguardi di (OMISSIS), che non ha svolto attivita’ difensiva.

Si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 6.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.