la sentenza dichiarativa di fallimento e’ inefficace solo a seguito del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento del reclamo ex articolo 18 L. Fall., sicche’, ove quest’ultima venga cassata, la prima si stabilizza.

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

I presupposti per la dichiarazione di fallimento

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|6 giugno 2019| n. 15423

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7635/2016 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore fallimentare Studio associato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Pubblico Ministero presso la Procura Repubblica Tribunale di Verbania; Procuratore Generale presso la Corte Appello di Torino, Procuratore Generale presso la Corte Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 949/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE STANISLAO MATTEIS, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’avvocato (OMISSIS), per delega avv. (OMISSIS), che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1.- La comprensione della vicenda oggi in esame richiede di riassumere l’antefatto che l’ha preceduta.

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il Tribunale di Verbania ha dichiarato l’inammissibilita’ della domanda e, con contestuale sentenza del 13 novembre 2014, dichiarato il fallimento della societa’.

La (OMISSIS) ha proposto reclamo, che, con sentenza del 19 maggio 2015, e’ stato: a) accolto dalla Corte d’appello di Torino in ordine alla pronuncia dichiarativa del fallimento, con rimessione degli atti al Tribunale; b) dichiarato inammissibile laddove riferito al diniego di ammissione al concordato preventivo, opinando la Corte territoriale che, una volta dichiarata la nullita’ della sentenza di fallimento, il giudice dell’impugnazione non dovesse anche esaminare i motivi di reclamo concernenti l’arresto della procedura concordataria, stante la non autonoma reclamabilita’ dello stesso ed il difetto d’interesse della parte impugnante.

Contro tale sentenza la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione dolendosi, per quanto rileva, che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sui motivi concernenti l’ammissibilita’ della procedura concorsuale minore.

Questa Corte, con sentenza emessa a seguito della pubblica udienza dell’8 maggio 2019, ha accolto il ricorso, cassato e rinviato, facendo proprio il principio, gia’ in precedenza affermato, secondo cui, nella fattispecie considerata, la Corte d’appello e’ tenuta a riesaminare le questioni concernenti l’ammissibilita’ della procedura di concordato preventivo.

2.- Nel frattempo, in esito alla sentenza dell’Appello Torino del maggio 2015, il P.M. ha depositato – richiamando in modo espresso la precedente procedura concordataria e formulando istanze anche “in riassunzione” – un’ulteriore richiesta al Tribunale di Verbania di dichiarare il fallimento della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione. Con sentenza pubblicata il 30 settembre 2015 (n. 25/2015), il Tribunale di Verbania ha emesso la relativa dichiarazione. La societa’ ha presentato reclamo ex articolo 18 L. Fall..

La Corte di Appello di Torino ha respinto il reclamo con sentenza che e’ stata depositata in data 22 febbraio 2016 (n. 277/2016).

3.- In risposta alle eccezioni di inammissibilita’ delle richiesta del P.M. sollevate dalla societa’ reclamante, la Corte territoriale ha rilevato, prima di tutto, che il “procedimento che ha portato alla pronuncia della sentenza di fallimento di cui si discute in questa sede” (quella n. 25/2015), e’ “lo stesso solo apparentemente concluso dalla pronuncia dichiarata nulla: il Tribunale aveva l’onere di rinnovare gli atti nulli e quindi correttamente ha pronunciato, sulla base della istanza reiterata del P.M., dopo avere notificato la stessa alla societa’ debitrice e averla cosi’ messa in condizione di difendersi compiutamente”.

Ha inoltre osservato come appaia “del tutto irrilevante il fatto che il P.M. abbia notificato sia un’istanza di fallimento, sia un atto di riassunzione del procedimento”: il “procedimento, tornato in fase prefallimentare, e’ stato tempestivamente proseguito…, poiche’ la relazione con la fase precedente appariva e appare chiarissima e inequivocabile”.

Ha escluso, poi, che “possa porsi una questione di litispendenza o continenza tra il presente giudizio di appello e il ricorso per cassazione pendente”: quest’ultimo e’ stato “proposto nei confronti di altra statuizione” (rispetto a quella relativa alla dichiarazione di fallimento, ivi in discussione) della “sentenza che ha determinato, con la pronuncia di nullita’, il regresso del procedimento avanti al Tribunale di Verbania, e cioe’ nei confronti della declaratoria di inammissibilita’ del reclamo (perche’ non proponibile separatamente ex articolo 173 L. Fall.) avverso il decreto di revoca del concordato preventivo che la s.r.l. (OMISSIS) ha ritenuto dotata di autonomia decisoria e negativa per se'”.

Ha rigettato, altresi’, la doglianza svolta dalla reclamante per non avere la sentenza dichiarativa rilevato l’inammissibilita’ dell’istanza del P.M., “perche’ priva di supporto probatorio in quanto fondata sulla sola pretesa confessione della societa’”. Trattasi – ha osservato la Corte territoriale – di censura non di inammissibilita’, ma casomai di merito.

4.- Avverso questo provvedimento la s.r.l. (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Ha resistito il fallimento, con controricorso.

La controversia e’ stata chiamata all’adunanza camerale della Prima Sezione civile del 18 novembre 2018.

Le parti hanno depositato memorie.

In esito all’adunanza, con ordinanza interlocutoria depositata il 29 novembre 2018 il Collegio ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, “al fine di consentire la trattazione congiunta del ricorso con quello R.G. 16004/2015, pendente tra le medesime parti”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il ricorso contiene due motivi.

Con il primo motivo – rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 112 c.p.c.” – la societa’ (OMISSIS) assume che la Corte ha omesso di pronunciarsi sul merito dell’eccezione, presentata in termini di inammissibilita’, di mancanza di “supporto probatorio” dell’istanza presentata dal P.M.

Con il secondo motivo – intitolato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 354 e 353 e 48 c.p.c., articolo 39 c.p.c. e articolo 295 c.p.c. -, la societa’ si duole del mancato riconoscimento della litispendenza tra i due procedimenti: “essendo pendente il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, che aveva annullato la prima sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice della riassunzione avrebbe dovuto provvedere necessariamente alla sospensione del procedimento nuovamente riproposto per la declaratoria di fallimento”.

6.- La sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

In via preliminare, deve rilevarsi che questa Corte si e’ pronunciata, con la sentenza emessa a seguito della pubblica udienza dell’8 maggio 2019, di cui si e’ sopra dato conto (nel n. 1), sull’impugnazione della pregressa sentenza della Corte d’appello di Torino (19 maggio 2015) concernente la stessa (OMISSIS) s.r.l..

In tale pronuncia, questa Corte ha cassato con rinvio in applicazione del principio in analoga fattispecie affermato da Cass. 25 gennaio 2018, n. 1893 (con riferimento a societa’ del ” (OMISSIS)”, a cui pure si richiama la (OMISSIS)).

7.- Con tale ultima decisione, questa Corte, dopo avere ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione (sulla base del richiamo alla pronuncia n. 27073/2016 delle Sezioni Unite, nella quale si e’ affermata l’inammissibilita’ del ricorso straordinario per cassazione, ex articolo 111 Cost., comma 7, avverso il decreto con cui il Tribunale dichiari l’inammissibilita’ della proposta di concordato ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, senza emettere conseguenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, stante la diversita’ della presente fattispecie, nella quale il Tribunale, dopo avere revocato l’ammissione al concordato preventivo, aveva dichiarato il fallimento della societa’ debitrice, potendo “il reclamo del debitore riguardare entrambe le statuizioni, con obbligatorio esame di entrambe da parte della Corte d’appello, secondo l’ordine logico delle questioni che sono poste dall’interessato”), ha affermato, muovendo “dalla logica immanente nel sistema concorsuale che comporta la preferenza per la soluzione concordata della crisi”, il seguente principio di diritto: “in tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilita’ della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilita’ del concordato, sicche’, ove il debitore abbia impugnato con successo la dichiarazione di fallimento ed abbia altresi’ censurato la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli articoli 18 e 162 L. Fall., che abbia dichiarato la nullita’ della sentenza di fallimento e’ tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal proponente, gia’ dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilita’ della procedura minore, atteso che l’interesse del reclamante coincide con quello dell’ordinamento giuridico che esprima la preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa”.

In sostanza, l’esame prioritario della questione riguardante il concordato (vale a dire se il concordato sia stato correttamente dichiarato inammissibile o revocato) si giustifica per la sua incidenza sulla potenziale reiterazione, da parte del Tribunale, della dichiarazione di fallimento, essendo il suo accoglimento idoneo ad impedirne la pronuncia.

Analoghe pronunce sono state emesse, di cassazione delle prime sentenze della Corte d’appello di Torino del 2015, con rinvio, riguardanti altre societa’ del ” (OMISSIS)” (la n. 5674/2017, riguardante la societa’ (OMISSIS) srl in liquidazione; la citata n. 25552/2018, riguardante la societa’ (OMISSIS) srl in liquidazione; la n. 5639/2017, riguardante la societa’ Mediterranea spa in liquidazione).

In altro procedimento, riguardante altra societa’ del medesimo Gruppo (La Mediterranea), all’esito della cassazione, con ordinanza n. 5639/2017, della pregressa sentenza n. 946/2015 della Corte d’appello di Torino (essenzialmente per mancato esame delle doglianze sulla revoca della proposta di concordato, in quanto la decisione della Corte territoriale del 2015 aveva concluso per l’annullamento della dichiarazione di fallimento per profili che, secondo l’ordine logico delle questioni, erano successivi, avendo priorita’ logica quelli attenenti alla legittimita’ della revoca del concordato preventivo, rispetto alla ritualita’ della dichiarazione di fallimento per violazione del contraddittorio), questa Corte, con ordinanza n. 5901/2018, decidendo sul ricorso della societa’, ha cassato senza rinvio la decisione impugnata del 2016 della Corte d’appello di Torino, per ragioni diverse da quelle esposte nel secondo motivo (avendo dichiarato comunque inammissibile il primo motivo), rilevando una sostanziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

E’ stato in particolare affermato che, stante la cassazione, per effetto dell’ordinanza n. 5639 del 2017, della prima decisione della Corte torinese, la n. 946 del 2015 (che aveva dichiarato la nullita’ della prima sentenza del Tribunale dichiarativa del fallimento della societa’, per mancato rispetto del principio del contraddittorio, ritenendo inammissibile la doglianza concernente la revoca contestuale del concordato), era stata travolta anche la revoca della prima dichiarazione di fallimento, dichiarazione che era dunque rimasta in piedi, onde non era ammissibile una seconda dichiarazione di fallimento (il cui procedimento, per effetto di istanza di riassunzione del PM, era iniziato allorche’ era ancora sub iudice quello concernente la prima declaratoria di fallimento), stante il venir meno del presupposto della sua emanazione (cfr. Cass. 17191/2014: “la sentenza dichiarativa di fallimento e’ inefficace solo a seguito del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento del reclamo ex articolo 18 L. Fall., sicche’, ove quest’ultima venga cassata, la prima si stabilizza”).

8.- In conformita’, pertanto, alla statuizione di cui all’ordinanza n. 5901/2018, decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

Le spese processuali dell’intero giudizio, alla luce delle descritte ragioni sopravvenute, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.