l’indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.

 

Corte d’Appello Campobasso, civile Sentenza 3 luglio 2018, n. 257

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO – Collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta da:

1) D.ssa Maria Grazia d’Errico Presidente

2) Dr. Gianfranco Piacentino Consigliere

3) Avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario – rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 86/2012 R.G.A.C.C. avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 204/2011 del 13/11/2011, depositata il 28/11/2011, avente per oggetto “servitù di passaggio”

TRA

CO.PA. (…), CO.MA. (…), CO.AN. (…) e CA.MA. (…), tutti rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce all’atto di appello, dall’avv. Fr.De. – Gi., ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dell’avv. Fi.Te. in Campobasso alla Via (…)

APPELLANTI

E

MO.MA. (…), rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, dall’avv. Ma.As., elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Larino alla Via (…)

APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE

– SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –

Sostanzialmente il processo in parola può così riassumersi:

1) Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri Co.Pa., Co.Ma. e Co.An. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Larino il sig. Mo.Gi. per chiedere che venisse costituita la servitù di passaggio in favore di un loro fondo – intercluso – in agro di Larino (in Cat. al fol. (…) part. (…)) ed in danno del fondo limitrofo di proprietà del convenuto (in Cat. al fol. (…) part. (…));

– si costituiva in giudizio Mo.Gi. contestando le richieste attoree delle quali ne chiedeva il rigetto;

– interveniva volontariamente in giudizio anche la sig.ra CA.Ma. per far proprie le richieste tutte degli attori e per chiederne l’accoglimento in considerazione del fatto di essere titolare di un rapporto di affitto di terreni, dei sigg.ri Co., oggetto della vertenza;

– stante l’opposizione del Mo., i prefati Co. – Ca. formulavano – in corso di causa – avanti al Tribunale di Larino ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l’autorizzazione al passaggio provvisorio sul fondo Mo., che veniva concessa con provvedimento del 22/7/2003;

– a seguito dell’interruzione del processo per il decesso del Mo.Gi., il giudizio veniva riassunto dagli attori Co. – Ca. citando in giudizio la sig.ra Mo.Ma. in qualità di erede, la quale si costituiva facendo proprie le difese del defunto Mo.Gi.;

– venivano espletate le ammesse prove per interpello e CTU;

– con sentenza n. 204/11 del 13/11/2011, depositata il 28/11/2011, l’adito Tribunale accoglieva la domanda, con riconoscimento in favore della Mo. di un’indennità, e la sua condanna alle spese del giudizio.

2) Con atto spedito per la notifica il 26/032012 Co.Pa., Co.Ma., Co.An. e CA.Ma. hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza – non notificata – chiedendo alla Corte d’Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d’appello che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;

– con comparsa, contenente pure appello incidentale – spedita per la notifica l’11/7/2012 (a ruolo del 17/7/2012) si è costituita l’appellata Mo.Ma. la quale ha instato per il rigetto del formulato appello e la riforma della sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;

– precisate le conclusioni, all’udienza del 02/05/2018 la causa è passata in decisione, senza assegnazione di termini per memorie conclusionali e repliche, trattandosi di procedimento rimesso sul ruolo successivamente alle già depositate memorie ex art. 190 c.p.c. alle cure di precedente relatore.

– MOTIVI –

A) Occorre scrutinare prioritariamente alcuni motivi di censura dell’appello incidentale, e precisamente:

A – 1) – con il terzo motivo di censura, l’appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito ex art. 1051 Cod. Civ. per la costituzione di una servitù coattiva, posto che i fondi dei Co. – Ca. non sarebbero propriamente interclusi tant’è che sarebbe stata indicata una terza via d’accesso attraverso un fondo rustico di proprietà dei confinanti fratelli Ga.

La doglianza è infondata e va rigettata.

Sul punto la sentenza impugnata, oltre ad essere sorretta da una congrua ed esaustiva motivazione, segue un iter logico interpretativo perfettamente aderente non soltanto alle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di Io grado, ma altresì al costante e consolidato orientamento giurisprudenziale delineato dalla Suprema Corte che più volte ha ribadito, da ultimo con sentenza della sezione II, del 18/12/2017 n. 30317, che in tema di servitù coattive ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex articolo 1051 del cod. civ. allorché il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio.

Nella fattispecie, è indiscussa l’interclusione assoluta dei fondi degli appellanti principali, cioè la mancanza di collegamento alla pubblica via senza l’attraversamento di altri fondi finitimi di proprietà di altri soggetti, e detta circostanza è stata non solo pacificamente ammessa dall’appellata (che tra l’altro in precedenza ha consentito agli attori l’attraversamento sui propri fondi per l’accesso ai loro terreni), ma anche accertata e confermata dalla CTU.

Inoltre, il CTU, ha aggiunto – pure condivisibilmente – che il percorso alternativo indicato dalla Mo. (riportato nell’allegato 4) si presenterebbe oltremodo gravoso ed altamente disagevole per il fondo servente a causa della lunghezza del tracciato (lungo mi.945 a fronte dei 320 mi), ciò che lo rende certamente non più breve”, interesserebbe proprietà di terzi (i Ga.) estranei al giudizio de quo (per i quali non è stata chiesta l’integrazione del contraddittorio neanche iussu iudicis), e presenta una forte acclività che ne renderebbe disagevole il transito comunque soggetto a smottamenti.

La Corte, alla luce di quanto innanzi, ritiene che sul punto il Tribunale si sia pronunciato in maniera corretta e condivisibile, con riferimento alle uniformi r riportate pronunce giurisprudenziali, per cui non è il caso di soffermarvisi oltremodo, e conseguentemente la doglianza va certamente rigettata.

A – 2) Con il secondo motivo d’impugnazione, l’appellante incidentale lamenta la riferita discordanza tra lo statuito impugnato in motivazione ed il dispositivo relativi all’individuazione del tracciato adottato per la riconosciuta servitù.

Detta censura è inammissibile per la sua estrema genericità, e comunque non riveste pregio giuridico – e quindi è infondato – in quanto non si rileva alcuna discordanza, imprecisione e/o omissione alcuna tra la motivazione ed il successivo dispositivo.

B) A questo punto occorre scrutinare l’unico motivo di censura degli appellanti principali i quali lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il sito sul quale è stata concessa la servitù di passaggio contrariamente alla soluzione prospettata dal CTU.

Infatti, con l’impugnata sentenza il giudice di prime cure ha precisato di “doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU apparendo maggiormente rispondente ai dettami di cui all’art. 1051 c.c. (percorso più breve e meno oneroso per il fondo servente) il tracciato già utilizzato dagli attori ed individuato nell’ordinanza del 22 luglio 2001, pronunciata dal precedente istruttore a conclusione della fase cautelare promossa in corso di causa dagli stessi attori”.

Si rende necessario precisare che il CTU, nel suo elaborato principale, ha visualizzato in mappa tre distinti percorsi:

a) il primo (allegato 2), sino ad allora utilizzato, che partendo dalla p.lla 83, parallelamente al torrente “Ci.”, attraversa, in successione, le p.lle (…), per giungere alla p.lla (…) di proprietà dei Co. attraverso l’area demaniale posta a sud della p.lla (…) in concessione ai ricorrenti, attraversando a tratti, anche aree demaniali (detto passaggio in parte costeggia il torrente ed in parte si addentra nell’uliveto della Mo.);

b) il secondo (allegato 3), che ricalca in gran parte quello già utilizzato ma che per renderlo più rispondente ad un transito regolare ed evitare intersecazione delle particelle serventi, né arrecare danni per frutti pendenti, si sarebbe inteso fissarlo: largo metri quattro, in adiacenza al margine del fondo coltivato del fondo servente con il torrente e senza interessare l’area demaniale, previo taglio di 14 ulivi grandi, tre ulivi piccoli ed uno di recentissimo impianto;

c) il terzo (allegato 4), in risposta a preciso quesito ad impulso di parte convenuta alternativo ai precedenti, che attraversa le ivi indicate particelle – alcune anche di proprietà di terzi estranei al giudizio – ma che presenta un tracciato molto più lungo (oltre il triplo) di quello attualmente in uso, con forte acclività che ne rende disagevole il transito e comunque soggetto a smottamenti.

Il CTU ha ritenuto di concludere per l’individuazione del secondo percorso ((allegato 5) considerandolo il meno oneroso per il fondo servente.

Di contro il giudice di prime cure ha ritenuto – discostandosi dalle precisate conclusioni – che fosse più confacente il percorso già utilizzato ormai da 11 anni – e riconosciuto in fase cautelare – il quale eviterebbe l’abbattimento delle 18 piante (quale inutile pregiudizio per il fondo servente), consentirebbe il transito per l’area demaniale comunque già in concessione ai Co. – Ca., e lungo il tracciato designato dall’argine del torrente Cigno che non porrebbe alcun problema relativamente ad una eventuale piena del torrente stesso.

Gli appellanti principali hanno lamentato la criticità di detta statuizione in quanto il percorso utilizzato e confermato in fase cautelare è certamente da qualificarsi provvisorio ed è stato idoneo a supplire solo le esigenze urgenti e temporanee proprie dell’azione promossa, insistendo sulla scelta dell’individuazione del tracciato suggerito dal CTU che consentirebbe di non passare sull’area demaniale, di evitare il tortuoso percorso tra gli alberi d’ulivo della Mo., non sarebbe soggetto a possibili inondazioni del torrente Cigno, sarebbe più rispondente alle moderne tecniche di coltivazione (transito con moderni mezzi meccanici), e arrecherebbe minor danno al fondo servente per il passaggio di grossi mezzi agricoli rispetto a quello costituito dall’abbattimento degli alberi.

La Corte rileva che nel libello introduttivo gli attori hanno espressamente richiesto solamente la costituzione di una servitù coattiva di passaggio – senza ulteriore specificazione – di contro nel presente grado, nel richiedere la conferma delle conclusioni del CTU in ordine al tracciato di cui all’allegato 3 (certamente più ampio di quello sempre utilizzato) hanno formulato una domanda (indirettamente di ampliamento) che si configura come mera emendatio libelli certamente consentita dalla genericità della formulazione della domanda originaria (Cass. Civ: n. 8083/2002).

Va, altresì, rilevato che – seguendo l’orientamento costante dei giudici di legittimità – il diritto all’ampliamento deve configurarsi come indispensabile ai fini del soddisfacimento di alcune delle (o di tutte le) relative esigenze riconducibili alla coltivazione ed al conveniente uso del fondo, e tali circostanze devono in assoluto essere provate dal richiedente la costituzione della servitù ampliata.

Orbene, gli (attori -)appellanti principali hanno assolutamente omesso tale prova, neanche accennata, per cui sul punto la domanda non può essere accolta. La conseguenza di tale argomentazione porta alla conferma dell’ingiustamente impugnata statuizione, che va confermata anche alla luce dell’ulteriore profilo che segue.

Il giudice di prime cure ha ritenuto maggiormente rispondente ai dettami di cui all’art. 1051 cod. civ. (percorso più breve e meno oneroso per il fondo servente) il tracciato già utilizzato ormai da decenni dagli attori – appellanti principali, così come individuato nell’ordinanza del 22/7/2001 del Tribunale di Larino in sede

cautelare, che certamente può ritenersi rispondente agli interessi ed alle necessità dei proprietari dei fondi dominanti, non costituendo causa ostativa l’attraversamento anche di un’area demaniale che lo stesso CTU ha dichiarato trattarsi di area in concessione agli stessi attori – appellanti principali.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto di evidenziare che il percorso ampliato e riportato nell’allegato 3 della CTU, sul quale ha dissentito, certamente costituirebbe ulteriore e maggior pregiudizio a carico del fondo servente in quanto prevede l’abbattimento di 18 piante d’ulivo.

Infine, ha rilevato che il passaggio così come sempre esercitato non risulterebbe attraversare l’alveo del torrente Cigno, essendo stato specificato nella ripetuta ordinanza interlocutoria che “i ricorrenti potranno transitare sui fondi del Mo. attraversandoli nella parte in cui i predetti fondi confinano con il torrente Cigno e lungo il tracciato designato dall’argine di questo”, in tal modo evitando le insorgenze relative ad una eventuale piena del torrente, per cui ha condivisibilmente ritenuto di confermare la precisata ordinanza circa l’individuazione del passaggio attraverso il quale deve essere esercitata la servitù.

Ebbene, la Corte ritiene che il Tribunale sia pervenuto alle precisate, corrette e condivisibili conclusioni sul punto attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici e con ragionamento ineccepibile dai quali non intende discostarsene, per cui le censure – che non colgono nel segno – vanno conseguentemente rigettate.

C) Passando, ora, allo scrutinio dei restati motivi (1 e 4) di censura dell’appello incidentale, la Corte rileva la necessità della loro inversione cronologica.

Con il motivo n. 4 l’appellata – appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente determinato in via equitativa l’indennità da riconoscerle in Euro 2.000,00 omettendo precisa motivazione al riguardo.

La doglianza è fondata nei termini che seguono.

Innanzitutto v’è da precisare che il giudice di prime cure, comunque espressamene motivando sul punto, ha determinato l’indennità dovuta alla Mo. nella misura ritenuta equa di Euro 2.000,00, nella considerazione che il maggior importo individuato dal CTU (con la soluzione prospettata nell’allegato 3) era comprensivo del danno derivante dall’abbattimento delle piante d’ulivo del fondo della Mo. medesima, che pertanto andava escluso con l’adozione del percorso così come statuito.

Costituisce principio costante affermato dalla Suprema Corte che l’indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli (ex multis Cass. Civ., sez. II, 18/05/2016, n. 10269).

I valori individuati dal CTU (Euro 3.626,67) hanno tenuto conto del valore di mercato, al lordo delle imposte, della superficie sottratta alla coltivazione in conseguenza del passaggio, e del carico tributario capitalizzato, ma non dell’ulteriore pregiudizio subito dal fondo della Mo. in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.

A parere della Corte, in tal modo integrando la motivazione della statuizione impugnata, il Tribunale, seppur correttamente operando la riduzione per il mancato abbattimento degli alberi, ritiene che in via d’equità (facoltà concessa al giudice di ricorrervi per liquidare danni che per la loro natura sono di difficile prova nel loro esatto ammontare) – ed alla luce degli orientamenti giurisprudenziali innanzi precisati – detta indennità possa essere determinata in complessivi Euro 3.000,00, cui gli attori – appellanti dovranno corrispondere alla Mo.

Quanto al motivo 1 dell’appello incidentale (erronea condanna alle spese del giudizio per riferita soccombenza), la soluzione innanzi adottata (sub. B – rigetto dell’appello principale con conseguente conferma sul punto dell’impugnata sentenza in ordine alla costituzione della servitù) consente di non scrutinarlo stante l’evidente e condivisibile soccombenza della stessa Mo.

E) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite. Pertanto, relativamente alla regolamentazione delle spese di giudizio, la soluzione adottata con riferimento all’epoca di definizione di ciascun grado (Cass. 2012/n. 18920), e quindi applicando il D.M. 127/2004 per il primo grado e per il presente grado di appello il D.M. n. 55/2014, il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento per parte qua dell’appello incidentale (misura dell’indennità comunque dovuta) induce comunque alla conferma della statuizione relativa alle spese del primo grado, ma alla determinazione di quelle del secondo grado che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale con compensazione tra le parti nella misura di 1/2.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Campobasso – Collegio civile,

pronunciando definitivamente sull’appello principale avverso la sentenza n. 204/11 del 13/11/2011, depositata il 28/11/2011, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto da Co.Pa., Co.Ma., Co.An. e CA.Ma., con citazione spedita per la notifica il 26/03/2012, nei confronti di Mo.Ma., e sull’appello incidentale proposto da quest’ultima con comparsa spedita per la notifica l’11/7/2012, così provvede:

A) rigetta l’appello principale;

B) accoglie, per parte qua, l’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna Mo.Ma. al pagamento in favore di Co.Pa., Co.Ma., Co.An. e CA.Ma., per i motivi e la causale innanzi precisati, della somma di Euro 3.000,00, oltre interessi dalla sentenza di I grado;

C) conseguentemente, in ordine alle sole spese di giudizio del presente grado, condanna gli appellanti principali Co.Pa., Co.Ma., Co.An. e CA.Ma. al pagamento delle spese in favore dell’appellata – appellante incidentale Mo.Ma. che liquida in Euro 309,00 per esborsi ed Euro 3.777,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap come per legge, che compensa nella misura di 1/2;

D) rimane confermata ogni altra statuizione della sentenza di primo grado non confliggente con la presente e non espressamente impugnata.

Così deciso in Campobasso il 6 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.