Come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che nel concetto di circolazione di veicoli, ai fini della responsabilità civile e della correlata A.R., debba accedersi ad un concetto ampio di circolazione, che ricomprenda altresì la posizione di arresto del veicolo su area pubblica sia la posizione di sosta.

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Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.

Tribunale Tivoli, civile Sentenza 11 gennaio 2019, n. 47

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TIVOLI

nella persona del giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2074/2015 R.G.,

promossa da

(…) rappresentata e difesa dall’Avv. CO.LU.

ATTORE

contro

(…) e (…) rappresentati e difesi dall’Avv. FE.MA.

CONVENUTO

Nonché

LA (…) S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. CI.SA.

CONVENUTA

Oggetto: responsabilità aquiliana

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) conveniva in giudizio (…), (…) e la (…) S.p.A. per ottenerne la condanna al risarcimento del danno sofferto in occasione dell’infortunio occorso in data 04.08.2010.

Allegava che il 04.08.2010 in Genazzano l’attore si era recato presso il locale garage di (…) sita in via (…), per festeggiare il compleanno di questa; che, uscito fuori dall’edificio, si avvicinava a lui per salutarlo (…) a bordo del ciclomotore (…) tg. (…), assicurato presso (…) S.p.A.; che il (…), fermato il proprio mezzo, volendolo posizionare sul cavalletto, nel sollevarlo perdeva la presa e faceva cadere il motorino addosso all’attore che batteva la testa sul marciapiedi; il (…), allarmato, chiamava i genitori dell’attore affinché verificassero lo stato di salute del figlio; che condotto l’attore all’Ospedale di Palestrina, veniva diagnosticata una frattura perieto – occipitale con soffusione emorragica, sicché l’attore veniva ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma; diagnosticato un ematoma epidurale trauma cranico e disposto ricovero dal 5.08.2010 fino all’11.10.2010, l’attore veniva ricoverato presso l'(…) Fondazione (…) per riabilitazione con degenza sino al 21.12.2010, ove veniva diagnosticata tetraparesi e sindrome psicorganica in esito a stato di trauma cranico con stato di coma; che veniva sottoposto a intervento chirurgico del 01.02.2011 per riposizionamento osseo, sicché, a seguito di nuovo ricovero presso il (…) dall’11.01.2011 al 09.06.2011, venivano repertati postumi permanenti seriamente invalidanti; che il (…) e la madre, intestataria del contratto di assicurazione del veicolo, procedevano alla denuncia del sinistro alla (…); che la lesione riportata aveva cagionato evidenti ripercussioni sullo stato di salute, sul carattere, sulla vita di relazione e sulla qualità della vita dell’attore, con invalidità permanente accertata mediante perizia di parte pari al 66%.

Si costituivano (…) e (…), i quali ammettevano la responsabilità del primo per il sinistro cagionato, contestavano l’entità del danno richiesto dall’attore, domandavano il rigetto della domanda come formulata o in subordine la condanna della compagnia assicuratrice per il risarcimento eventualmente disposto, a fronte della tempestività della denuncia del sinistro.

Si costituiva la (…) la quale chiedeva il rigetto della domanda dell’attore perché infondata e di quella dei convenuti (…) e G. perché infondata o in subordine ridurre l’entità del risarcimento richiesto.

Evidenziava che l’attore aveva prospettato un fatto dannoso alquanto generico e illogico; che in particolare non erano stati chiariti la causa della perdita del controllo del veicolo, una volta che questo era stato fermato sul marciapiedi per essere posto sul cavalletto, il comportamento concretamente tenuto dal conducente del veicolo, il comportamento tenuto dall’attore nella dinamica del sinistro, atteso che al momento dell’impatto il veicolo era fermo e pronto per essere posizionato sul cavalletto; che non poteva il semplice posizionamento del veicolo sul cavalletto produrre tutte le conseguenze dannose allegate in citazione, salvo prospettare ulteriori comportamenti del conducente; che probabilmente, attesa l’abnormità delle conseguenze allegate rispetto alla condotta addebitata al (…), l’evento dannoso era stato frutto di evento imprevedibile o comunque di una condotta colposa del (…) totalmente estranea alla circolazione del veicolo; che, in ipotesi di caso fortuito ovvero di condotte colpose delle parti interessate estranee alla circolazione stradale, la (…) non era tenuta a garantire gli assicurati, coprendo l’assicurazione solo i danni da fatti accidentali connessi alla circolazione stradale; che i fatti allegati dall’attore erano incongruenti, in quanto non vi erano testimoni al momento del fatto, nessuna Autorità di Polizia era stata allertata, la denuncia del sinistro era stata effettuata solo il 16.03.2011, oltre sette mesi dopo il fatto dannoso, nella denuncia la G. sosteneva che il ciclomotore aveva travolto il figlio, mentre il (…) aveva riferito di aver travolto con il proprio corpo il B., che non era chiaro l’orario del fatto, il luogo del fatto a fronte del Pronto Soccorso che aveva prelevato il B. davanti all’abitazione di questo e non dinanzi al locale garage della festa, che i rapporti ospedalieri erano incongruenti sulla dinamica del fatto; che il pregiudizio lamentato dall’attore era da ritenersi esorbitante alla luce delle menomazioni allegate.

All’udienza di prima comparizione il G.U. concedeva termini per memorie e all’udienza del 23.02.2016 procedeva all’ammissione delle prove offerte dalle parti.

Esaurita l’istruttoria, il G.U. rinviava la causa all’udienza del 12.10.2018 e, dopo che le parti avevano proceduto alla precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1.

Alla luce degli elementi di prova raccolti, i fatti per cui è causa possono essere ricostruiti come segue.

Il 04.08.2010 (…) si è recato di sera presso il locale garage dell’amica (…), sito in via C. n. 1 in G. (cfr. testimonianze di (…) e di A.C. cugino dell’attore e di S.C. madre della C. del 12.07.2016).

Uscito fuori sulla strada, è stato visto da (…), il quale si trovava alla guida del ciclomotore 50 Gilera tg. (…), e che ha deciso di fermarsi dinanzi al detto civico per salutare l’attore (v. testimonianza di (…) del 12.07.2016).

A quel punto, fermato il veicolo, mentre si apprestava a posizionarlo sul cavalletto, perdeva il controllo del mezzo, il quale è rovinato sulla persona del B., che è così caduto sul marciapiedi battendo violentemente la testa.

Resosi conto della gravità della situazione, il (…) ha allertato i genitori della C. e quelli del B., i quali hanno rinvenuto quest’ultimo riversato sulla strada, privo di coscienza e con la testa gravemente ferita.

Sul punto, significative sono state le testimonianze di A.C., cugino del B. e del tutto indifferente alla causa, il quale era presente alla festa della C. e ha riferito di aver visto il B. steso a terra, incosciente, come se avesse “convulsioni”; anche (…) ha confermato di essere uscita per strada, a seguito dell’allarme lanciato dal (…), e di aver visto il B. riverso sul marciapiedi; S.C., madre della C., ha confermato che al momento del sinistro il B. era steso sul marciapiede, aveva gli occhi girati e un “bozzo” sulla testa ed era incosciente.

Risulta accertato che la lesione è stata conseguenza della perdita del controllo da parte del (…) del ciclomotore che era intento a parcheggiare, ponendolo sul “cavalletto”.

La perdita del controllo è stata provocata, secondo una valutazione fondata sul noto criterio del “più probabile che non”, dalla particolare struttura della strada dove si trovava il locale garage della C., in quanto detta strada non solo presenta una significativa pendenza, ma, in prossimità del predetto civico, il marciapiede esistente e lo spazio antistante al luogo dei fatti sono in dislivello rispetto alla sede stradale (v. fotografie dei luoghi in atti).

Appare ragionevole ritenere che detta morfologia dei luoghi abbia potuto favorire la perdita del controllo del veicolo da parte del (…), certamente poco accorto nel posizionamento del ciclomotore, oltre ad aver impresso alla caduta del veicolo una maggiore velocità e, dunque, una maggiore forza d’urto rispetto alla persona del B., il quale nel rovinare a terra, ha battuto il capo, subendo gravi lesioni.

Invero, come risulta dai verbali di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Palestrina in atti, il sinistro ha cagionato al B. una “frattura parieto-occipitale con soffusione emorragica”; in seguito al ricovero d’urgenza presso il Policlinico Umberto I di Roma, è stata ulteriormente diagnosticato un ematoma epidurale, per il quale è stato sottoposto ad intervento di craniotomia decompressiva; ricoverato presso la Fondazione (…), gli è stata diagnosticata una tetraparesi e sindrome psico-organica in esito a trauma cranico con stato di coma.

Come riferito dal CTU Dott. Lanza, al momento del ricovero presso la Fondazione (…) “il paziente risultava vigile, collaborante, con possibilità di eseguire i movimenti spontanei ai quattro arti con un modesto deficit di forza; risultava possibile il mantenimento della stazione eretta con appoggio. Alla dimissione, avvenuta il 21/12/10, esitava una sfumata tetraparesi con autonomia nei passaggi posturali, lieve deficit attentivo e modesta apatia. Un esame TC dell’encefalo rilevava gli esiti del pregresso intervento craniotomico con discontinuità della teca cranica in sede chirurgica con modesta deformazione del profilo cranico, con ampliamento ex-vacuo del sistema ventricolare sopratentoriale omolaterale”; inoltre, a seguito di accertamenti neurologici, “un leggero rallentamento nei movimenti ipostesia e lieve ipostenia sin, dismetria alla prova indice-naso bilateralmente, ROT prevalenti a sin e clono degli achillei bilateralmente”; infine, riferendo sulla sintomatologia attuale, il CTU evidenzia come, a seguito di una parziale stabilizzazione della condizione psico-fisica, il B. “non ha completamente emendato i deficit funzionali derivati dallo stato di sofferenza cerebrale correlato al trauma. Permangono infatti deficit motori che, pur se di modesta entità, ostacolano la normale mobilità degli arti sia nella loro espressione di forza, che soprattutto, sul piano della coordinazione dei movimenti”, denotando “le carenze psico-fisiche conseguenti al pregresso trauma, con una espressione sintomatologica tipica di una sindrome psico-organica del traumatizzato cranico”.

2.

Così ricostruito il fatto dannoso, si può affermare la responsabilità di (…) per le lesioni sofferte dal B..

Invero, ai sensi dell’art. 2043 c.c. chiunque cagiona un fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcire il danno che dal fatto sia derivato.

Elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono

1) una condotta riconducibile all’agente;

2) un danno ingiusto, inteso come lesione di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua dell’ordinamento giuridico;

3) il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso;

4) l’assenza di scriminanti

5) il dolo e la colpa come elemento soggettivo del fatto dannoso.

Perno della responsabilità extracontrattuale è il danno ingiusto, conseguito all’azione od omissione dell’agente.

Secondo l’opinione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità il danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia è il danno arrecato non iure, ossia quello inferto in mancanza di una causa di giustificazione, e contra ius, ossia che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento.

In questo senso, spetta al giudice procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, dal momento che soltanto la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un “danno ingiusto”.

Al fine di selezionare gli interessi rilevanti, l’interprete deve effettuare un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, e cioè tra l’interesse effettivo del soggetto che si ritiene danneggiato e l’interesse che il comportamento lesivo del danneggiante è volto a perseguire.

Lo scopo è quello di verificare se il sacrificio dell’interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore della condotta, in ragione della sua prevalenza.

In ragione dei rilievi appena svolti, l’illecito aquiliano denota un basso grado di tipicità.

Per ciò che concerne i principi applicabili in materia di causalità “materiale”, trova applicazione la teoria della causalità adeguata, secondo la quale sussiste il rapporto di causalità quando l’azione dannosa appare ex ante idonea a produrre l’evento, aumentando in misura rilevante le probabilità del suo verificarsi.

Pertanto, secondo questa teoria devono considerarsi conseguenze di un dato fatto, solamente quelle che rientrano in una successione normale di eventi, secondo l’id quod plerumque accidit o secondo un calcolo di regolarità statistica da valutarsi a seconda di tutte le circostanze del caso.

In ogni caso, il concetto di causalità in sede civile non coincide con quello operante in sede penale dal momento che le esigenze dell’elemento del nesso eziologico sottese al sistema penalistico non sono in alcun modo riprodotte, né riproducibili, nella diversa e più ampia dimensione dell’illecito aquiliano (Cass. civ. n. 21619/2007).

In particolare, si è affermato che ciò che differenzia l’accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile è la regola probatoria, valendo per il primo il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio mentre nel secondo vale il principio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non (Cass. civ., S.U. n. 581/2008).

Per ciò che attiene, invece, alla colpevolezza, questa si può presentare in due distinte forme: il dolo e la colpa.

Si tratta di due figure autonome e non di due specie del medesimo genere, le quali sono tuttavia equivalenti sotto il profilo dell’imputazione dell’evento dannoso.

Ciò chiarito, approfondendo i profili della colpa, questa consiste in un comportamento cosciente dell’agente che, senza volontà di recare danno ad altri, è causa di evento lesivo per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di regole o norme di condotta (Cass. civ. n. 3420/1973).

Secondo l’opinione dominante la colpa deve essere intesa in un’accezione oggettiva, quale inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali di condotta.

Spetta all’attore dare la prova della colpa di colui che ha cagionato il danno; tuttavia la prova può essere desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva e ben potendosi, a tale ultimo riguardo, assumere un fatto a fonte di presunzioni in base all’id quod plerumque accidit (Cass. civ. n. 5795/1980).

Ciò posto, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni per addivenire alla affermazione di responsabilità del (…) nei confronti di (…).

Appare sussistere il danno ingiusto, atteso che la condotta tenuta dal (…) ha importato una lesione della integrità psico-fisica dell’attore, interesse riconosciuto a livello costituzionale dall’art. 32 Cost., come è stato in precedenza illustrato.

Inoltre, risulta accertato che la perdita del controllo del motoveicolo da parte del (…) sia addebitale a contegno colposo dello stesso, atteso che il dislivello tra la strada, il marciapiede esistente e lo spazio antistante al luogo dei fatti avrebbe imposto l’adozione di opportune cautele finalizzate alla prevenzione della caduta del veicolo, oltre che alla prevenzione delle lesioni sofferte dal B., quali ad esempio ricercare un luogo pianeggiante dove parcheggiare il veicolo oppure invitare l’attore a collocarsi lontano dal veicolo, fino a quando lo stesso non fosse stato correttamente assicurato alla strada o al marciapiede.

Inoltre, le lesioni descritte nelle cartelle cliniche in atti e riferite puntualmente dal CTU appaiono pienamente compatibili con il fatto dannoso allegato dall’attore e precedentemente descritto, posto che è ragionevole, secondo massime di esperienza, ritenere che la caduta rovinosa del ciclomotore 50 Gilera, comunque avente un peso notevole rispetto alla corporatura di un giovane essere umano, provocando altresì il battito della testa sul marciapiede, abbia cagionato le suddette lesioni, come del resto confermato anche dal CTU nella relazione peritale in atti.

In conclusione, si deve ritenere che ad (…) sia imputabile l’evento dannoso sofferto da (…), meglio descritto in precedenza, e consumato il 04.08.2010 in via C. n. 1 G..

3.

Si deve rilevare che l’attore domanda la condanna al risarcimento anche di (…) in qualità di contraente della polizza assicurativa inerente al veicolo con cui è stato commesso il sinistro.

La domanda non può trovare accoglimento.

Invero, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo deriva dalla posizione di conducente o di proprietario del veicolo (art. 2054 c.c.) e non anche da quella di contraente assicurativo, posizione questa che assume rilevanza solo ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei premi assicurativi.

Pertanto, non sussiste alcun titolo fondante la responsabilità indiretta della G. per il fatto illecito perpetrato dal (…), sicché la domanda risarcitoria spiegata nei confronti di questa deve essere respinta.

4.

L’imputazione del fatto dannoso al (…) importa l’obbligo per questo di risarcire i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali conseguiti all’evento dannoso.

In particolare, l’attore richiede la condanna del convenuto al risarcimento della somma complessiva di 900.000,00 euro a titolo di danno non patrimoniale, oltre che per perdita di “concorrenzialità lavorativa”, e al rimborso delle spese mediche sostenute.

In via preliminare, è opportuno formulare alcune considerazioni generali sui limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria e onnicomprensiva di qualsiasi pregiudizio insuscettibile di valutazione economica esatta e conseguente alla consumazione di un fatto illecito (Cass. civ. S.U. n. 26975/2008).

Il pregiudizio non patrimoniale può dunque definirsi come l’insieme delle sofferenze patite da un soggetto in conseguenza del fatto illecito.

Le voci del danno biologico, esistenziale e morale costituiscono un mero mezzo di descrizione dei diversi pregiudizi conseguiti all’illecito e possono utilizzarsi per una compiuta analisi del danno risarcibile, ma non possono concepirsi come entità di danno ontologicamente distinte tra di loro.

Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale, nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. civ. n. 24473/2014).

Ciò ha condotto la Suprema Corte ad escludere l’autonoma risarcibilità del c.d. danno esistenziale.

Tradizionalmente, si è definito danno esistenziale il peggioramento obiettivo della qualità della vita dovuto alla forzata rinuncia ad attività areddituali.

La disputa sulla risarcibilità di tale voce di danno ha condotto alla formazione di almeno due opinioni divergenti: una prima che tendeva a rinvenire l’esistenza di un pregiudizio esistenziale ogni volta vi fosse la lesione di un diritto costituzionalmente garantito, così giungendo a configurare il primo come vero e proprio danno-evento e, dunque, come danno in re ipsa; una seconda che, reputandolo un danno conseguenza, tendeva a considerarlo risarcibile ogni volta in cui una lesione di un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante avesse prodotto un peggioramento della qualità della vita del danneggiato.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia sopra ricordata, hanno disconosciuto l’autonomia del danno esistenziale, ritenendo che il danno non patrimoniale si sostanzia sempre in una sofferenza, duratura o temporanea, e mai in un mero peggioramento della qualità della vita.

Ne deriva che il danno esistenziale non sarebbe distinguibile dal danno morale, consistendo comunque in un pati, e nemmeno dal danno biologico, posto che la nozione legislativa, contenuta nel Cod. Ass., qualifica questo come complesso delle sofferenze conseguenti alla lesione della salute, ivi comprese quelle che attengono alla sfera dinamico-relazionale e quotidiana dell’individuo.

Pertanto, si deve dare continuità all’orientamento pretorio che non riconosce l’autonoma risarcibilità del danno esistenziale, potendosi ristorare solo il complesso delle sofferenze prodotte dal fatto illecito.

Affinché il danno non patrimoniale possa essere risarcito, è necessario, ai sensi dell’art. 2059 c.c., che vi sia una espressa previsione di legge che lo preveda (c.d. ingiustizia qualificata del danno evento).

Nondimeno, la giurisprudenza consolidata sostiene che il concetto di legge, ai fini dell’art. 2059 c.c., debba essere inteso in senso ampio, includendo in esso non solo la legge ordinaria, ma anche la legge costituzionale.

Ne consegue che il danno non patrimoniale è risarcibile anche nel caso in cui risulti violato un diritto (rectius: un interesse) costituzionalmente garantito, purché si tratti di diritto avente una chiara base costituzionale e abbia contorti ben definiti, dovendosi escludere un risarcimento del danno non patrimoniale sulla base di asseriti diritti immaginari o generici, quale il diritto alla felicità.

In questo senso spetta alla giurisprudenza l’individuazione degli interessi di rilievo costituzionale, ivi compresi quelli di c.d. nuova generazione, i quali trovano fondamento nell’art. 2 Cost., laddove esso riconosce protezione ai diritti fondamentali della persona.

Il danno non patrimoniale non può trovare ristoro nel caso in cui esso non raggiunga una certa soglia di gravità.

In particolare, ai fini della risarcibilità, è necessario che la lesione del diritto sia grave e che il pregiudizio sia non futile, il che accade quando la lesione o il pregiudizio superino la soglia di normale tollerabilità, alla stregua della coscienza sociale vigente in un dato momento storico.

In caso di futilità del pregiudizio non si ha un diniego di risarcimento, quanto, piuttosto, l’assenza di un pregiudizio da risarcire in senso tecnico, essendo l’effetto negativo dell’illecito degradato a mero fastidio.

L’unitarietà del danno non patrimoniale, così come risultante dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, è stata meglio specificata negli ultimi tempi.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev’essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze negative derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.

Ne consegue che “il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).

La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere poi aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno cd. “dinamico-relazionale”” (Cass. civ. ord. n. 19158/2018).

Pertanto, la recente giurisprudenza afferma la necessità di tenere distinte, ai fini della individuazione del pregiudizio risarcibile, le componenti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e la sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 del c.d.a., lett. e).

Ciò posto, il danno non patrimoniale, in quanto danno-conseguenza, deve essere allegato e provato dal danneggiato.

In particolare, occorre che siano formulate allegazioni specifiche da parte del danneggiato in ordine ai precisi pregiudizi scaturiti dall’illecito, non essendo ammissibile allegare generiche preoccupazioni, sofferenze, patemi d’animo conseguenti all’illecito (Cass. civ. n. 13992/2018).

I pregiudizi specifici allegati devono essere altresì provati dal danneggiato, restando a suo carico la mancata dimostrazione degli stessi nel corso del giudizio.

In ordine alla liquidazione del pregiudizio non patrimoniale, per ciò che attiene al danno c.d. biologico, essa va effettuata sulla base delle “tabelle” elaborate nei diversi uffici giudiziari e si basa sul potere del giudice di far ricorso al criterio equitativo previsto dall’art. 1226 (Cass. civ. n. 10482/2004).

Poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione all’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. civ., ord. n. 30379/2017; Cass. civ. n. 17678/2016).

Nondimeno, la liquidazione del danno compiuta in base a tale criterio non si sottrae al vaglio proprio di ogni giudizio di merito e pertanto deve essere adeguatamente motivata.

In particolare, il giudice che ha adottato la tabella deve dare conto di come nel caso di specie è avvenuta la personalizzazione del risarcimento, giacché l’adozione del criterio tabellare non esonera il giudice dalla dovuta personalizzazione del risarcimento, che deve tenere conto di tutte le peculiarità del caso concreto portate all’attenzione dell’organo giudicante.

Per ciò che attiene, invece, ai pregiudizi patrimoniali, gli stessi sono risarcibili in base all’art. 2043 c.c., per la mera esistenza di un danno ingiusto, ancorché non qualificato dalla natura costituzionale dell’interesse leso.

I parametri di liquidazione del danno patrimoniale sono forniti dall’art. 2056 c.c., il quale rinvia ai criteri contenuti negli artt. 1223, 1226, 1227 c.c.

In particolare, il danno patrimoniale è valutato secondo il c.d. metodo differenziale, sicché esso si risolve nella differenza tra il valore economico che il patrimonio del danneggiato avrebbe avuto in assenza dell’illecito e il valore economico che esso ha all’attualità a cagione dell’illecito perpetrato.

Le poste di danno che possono risarcirsi sono il danno emergente e il lucro cessante, come specificato dall’art. 1223 c.c.

La prova del pregiudizio patrimoniale sofferto deve essere precisa e puntuale del danno, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo (Cass. civ. n. 24632/2015).

L’onere di provare il pregiudizio conseguito all’illecito ricade sul danneggiato, il quale deve dimostrare puntualmente la posta patrimoniale perduta a cagione del fatto illecito, restando altrimenti a suo carico la mancata dimostrazione di tale evento.

Ciò chiarito in termini di diritto, è possibile procedere alla valutazione dei pregiudizi concretamente risarcibili in capo all’attore.

3.1.

In ordine al danno biologico, nella perizia elaborata dal Dott. Lanza, sono state accertate, secondo un iter valutativo privo di illogicità e dotato di intrinseca ragionevolezza, le seguenti conseguenze pregiudizievoli per la salute del B.: una frattura parieto-occipitale con ematoma epidurale, quale conseguenza della caduta verificatasi nell’immediatezza del sinistro e degenerata successivamente in una sindrome psico-organica del traumatizzato cranico con deficit motorio e lieve rallentamento ideativo.

Ciò ha comportato, secondo le valutazioni tecniche del CTU, una incapacità temporanea assoluta di 320 giorni, una incapacità temporanea relativa del 50% per 180 giorni e una invalidità permanente pari al 45%.

Orbene, alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti, che in questo giudizio si intendono applicare alla luce delle direttive provenienti dalla giurisprudenza di legittimità e venendo in rilievo inoltre lesioni di non lieve entità, tenuto conto dei giorni di invalidità temporanea assoluta e di invalidità temporanea relativa al 50% in cui si è risolta la lesione (rispettivamente di 320 giorni e di 180 giorni), si deve liquidare in favore dell’attore un danno biologico da invalidità temporanea assoluta pari a 31.360,00 euro e un danno biologico da invalidità temporanea relativa al 50% pari a 8.820,00 euro.

Il danno biologico da invalidità temporanea è pertanto liquidato in complessivi 40.180,00 euro.

Per ciò che attiene al danno biologico da invalidità permanente, tenuto conto dei punti di invalidità riscontrati (45%), tenuto conto dell’età del B. al tempo del fatto dannoso (sedici anni), considerati i parametri previsti dalle tabelle milanesi attualmente vigenti, si deve liquidare un danno biologico da invalidità permanente in favore dell’attore pari a 360.504,00 euro.

Tale importo deve essere personalizzato onde adattarlo alla particolare vicenda dannosa che ha interessato l’attore.

Sul punto, mediante le testimonianze assunte nel corso dell’istruttoria, è stato accertato che l’attore prima dell’incidente conduceva una vita ordinaria, fatta di quotidiane relazioni con amici e con familiari, con assenza di qualsiasi forma di depressione o di altra patologia psichica o fisica che potesse minarne la stabilità emotiva. Tale aspetto è confermato dall’anamnesi remota del B., di cui ha dato contezza il CTU nella relazione, e in cui si negano pregressi episodi morbosi o comunque idonei ad incidere sulla qualità della vita dell’interessato.

In ordine invece alle conseguenze che l’illecito ha cagionato sulla vita quotidiana dell’attore e sulla vita di relazione dello stesso, si deve rilevare che egli ha assunto uno stile di vita sedentario, lontano dagli amici, connotato da un evidente disagio per l’aspetto fisico, del tutto ragionevole data la giovane età dell’interessato, a fronte dei segni della tracheotomia cui è stato sottoposto per il sinistro (v. fotografie in atti) e dell’ingrassamento conseguito ai disagi fisici sofferti; inoltre, è stato riferito da più testimoni che il B. a seguito dell’incidente non ha più svolto le ordinarie attività proprie dei ragazzi della sua età, quali andare in discoteca, stancandosi precocemente la sera, andare al mare, non potendo tuffarsi come tutti gli altri, giocare a calcetto, avendo il cranio molto delicato ed esposto a rischi gravi di lesione, a fronte dell’invalidità sofferta a causa del sinistro (v. testimonianza di D.V., madre del B. e attendibile su tali punti, avendo contatto quotidiano con lo stesso; A.C., cugino del B., il quale ha confermato la sofferenza di questo per la perdita della possibilità di giocare a calcetto con gli amici); peraltro, più testi hanno confermato che lo stesso ha gravi difficoltà a relazionarsi con il mondo femminile, a cagione dei gravi perturbamenti seguiti all’illecito di cui è rimasto vittima (v. testimonianza di (…), già amica del B. al momento del sinistro e di E.V., cugina del B., la quale ha riferito che a seguito del sinistro l’attore ha incontrato difficoltà a relazionarsi con le ragazze); molti testi hanno altresì evidenziato come, a seguito dell’incidente, la personalità del B. sia mutata radicalmente, sfociando in un carattere molto insicuro, immaturo, quasi infantile alla luce dell’età dell’interessato (v. testimonianza di A.C. che ha riferito come il B. dia peso a “cose sciocche”, pauroso a relazionarsi con le persone di cui cerca l’approvazione; E.V. ha riferito che l’attore è divenuto inquieto dopo l’incidente perché insicuro del suo aspetto fisico e ha iniziato così a relazionarsi con persone più piccole di età, finendo per divenire immaturo se non infantile nel modo di agire e di relazionarsi; R.A., medico curante del B., ha riferito che questo ha perduto molte delle capacità intellettive che aveva prima del sinistro, divenendo infantile e umoralmente instabile); infine, molti testi hanno sottolineato che dopo il sinistro l’attore ha avuto un oggettivo impedimento al conseguimento della patente di guida, non avendo i necessari riflessi per guidare, e al conseguimento di un posto di lavoro, non avendo le capacità intellettive e fisico-motorie per poter svolgere anche le più elementari mansioni.

Alla luce del quadro probatorio emerso, è indubbio che a seguito del sinistro, il B. abbia subìto un notevole e repentino abbassamento della qualità della vita quotidiana, oltre ad aver perduto definitivamente la possibilità di svolgere attività areddituali tipiche della sua giovane età, subendo peraltro una brusca cesura nel suo sviluppo psicologico e sociale.

Inoltre, la gravità della lesione sofferta, l’ampio decorso della patologia insorta, caratterizzato da una molteplicità di ricoveri e di interventi terapeutici e chirurgici consentono di inferire l’esistenza di un significativo pregiudizio morale nella sfera interiore dell’attore, relativi al rapporto che questo ha con se stesso. Orbene, è indubbio che il sinistro, importando una menomazione dell’aspetto fisico ed esteriore del B., ha ridotto l’autostima dello stesso, spingendolo a ricercare continuamente l’approvazione del prossimo, a ricercare nelle persone più piccole i propri amici, con conseguente riduzione delle proprie capacità relazionali.

In conclusione, in ragione del significativo pregiudizio morale che accompagna il danno biologico e del notevole pregiudizio alla vita quotidiana e di relazione che il sinistro ha provocato nella sfera giuridica del B., si ritiene congruo un aumento del danno biologico liquidato, in conformità al limite stabilito dalle Tabelle milanesi, nella misura massima del 25%.

Pertanto, il danno biologico relativo all’invalidità permanente, alla luce del predetto aumento, è da liquidare nella somma finale di 450.630,00 euro.

Alla luce dell’importo già liquidato a titolo di indennità temporanea (circa 40.180,00 euro), si deve liquidare in favore dell’attore, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di 490.810,00 euro.

Su detta somma, in quanto debito di valore, deve essere applicata la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Infine, non possono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo come richiesto dall’attore.

Invero, la corresponsione degli interessi sulla somma rivalutata non può essere automatica, ma presuppone l’allegazione e la prova da parte del creditore di uno specifico pregiudizio derivante dalla mancata fruizione del bene perduto nel tempo intercorso tra la data del sinistro e la data della pubblicazione della sentenza.

In particolare, è consolidato ormai il principio per cui “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma” (Cass. civ. n. 1715/1995).

Nel caso di specie non sono stati allegati e provati fatti da cui desumere il danno da mancato guadagno per ritardato pagamento della somma sostituiva del bene perduto.

Pertanto, la domanda relativa agli interessi deve essere respinta.

3.2

Per ciò che attiene al danno patrimoniale, si deve osservare quanto segue.

L’attore chiede il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza dell’illecito.

La domanda non può essere accolta.

Come in precedenza precisato, il pregiudizio patrimoniale deve essere rigorosamente provato da chi ne chiede il risarcimento.

Nel caso di specie, non sussistono documenti idonei a dimostrare le spese mediche sostenute dall’attore in conseguenza dell’illecito del (…).

Peraltro, di tale circostanza dà atto anche il CTU nella perizia (pag. 5 della perizia).

Di conseguenza, non essendo possibile accertare compiutamente il danno patrimoniale allegato e peraltro nemmeno precisato dall’attore, la domanda deve essere respinta.

3.3.

L’attore lamenta altresì un pregiudizio alla propria capacità lavorativa, in quanto in conseguenza della lesione sofferta ha perduto gravemente la capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro. Qualificando il pregiudizio come lucro cessante, chiede una liquidazione equitativa dello stesso.

Ciò posto, è opportuno formulare alcune considerazioni generali sulla risarcibilità del danno da perdita di capacità lavorativa alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità.

In generale, per capacità lavorativa si intende l’attitudine di una persona a produrre un reddito.

Tale nozione si articola nelle due figure della capacità lavorativa generica e della capacità lavorativa specifica, a seconda che venga riferita alla possibilità di svolgere un ventaglio indefinito di attività lavorative oppure alla propria attuale occupazione.

La perdita della capacità lavorativa specifica è stata sempre ricondotta dalla giurisprudenza nell’alveo del danno patrimoniale, costituendo quindi una posta risarcitoria del tutto autonoma dal danno biologico.

Per ottenere il ristoro di tale pregiudizio, il danneggiato è tenuto ad allegare e provare la natura e l’entità dello stesso, essendo precluso ogni automatismo risarcitorio fondato sulla mera valutazione dell’entità della lesione biologica subìta.

Così la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che “l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l’obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico” (Cass. civ. n. 25211/2014).

In definitiva, secondo la giurisprudenza la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta un danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza), quindi, la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l’esistenza del danno patrimoniale ma il danneggiato deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno (Cass. Civ. n. 15031/2008).

Ne deriva che, ai fini dell’ottenimento del risarcimento di tale voce di danno, il danneggiato ha l’onere di provare sia lo svolgimento, prima della lesione, di un’attività produttiva di reddito, l’entità di tale reddito, nonché sia in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di attendere a tale attività o ad attività equipollenti.

La giurisprudenza ha ritenuto che anche un soggetto minore, non percettore di redditi possa ottenere la liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ancorché ciò importi una prova rigorosa del guadagno futuro perduto. Infatti, il pregiudizio in tal caso si risolve nel minor guadagno che l’infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che avrebbe ottenuto se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata.

In tal senso, si è ritenuto che gli indici da considerare per desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio in esame siano l’età del danneggiato, il suo ambiente sociale, la sua vita di relazione, le sue attitudini e, quindi, i potenziali impieghi che avrebbe potuto conseguire (Cass. civ. n. 3539/1996).

Diverso ragionamento deve essere effettuato per il danno da perdita di capacità lavorativa generica.

Storicamente, tale figura di danno trae origine dal settore assicurativo e viene esportato nella tradizione dell’illecito aquiliano allo scopo di consentire una minima forma di ristoro del danno alla salute a fronte della dichiarata irrisarcibilità dei pregiudizi non economici proclamata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. S.U. sentenza del 20.10.1924).

Successivamente, esso è stato attratto nell’ambito del danno biologico, allorquando questo è stato revisionato in un’ottica “patrimoniale” dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 184 del 1986), al fine di sottrarlo alla limitazione operativa contenuta nell’art. 2059 c.c.

A seguito della svolta giurisprudenziale sulla risarcibilità del danno biologico e, più in generale, sulla natura e sui limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale (Cass. civ. S.U. n. 26972/2008), la giurisprudenza si è mostrata oscillante sulla tenuta concettuale del danno da perdita di capacità lavorativa generica.

Un primo orientamento ha ritenuto che la capacità lavorativa generica costituisce una potenziale attitudine alla prestazione di attività lavorativa e, dunque, un modo di essere della persona, sicché la sua lesione non costituisce un danno patrimoniale, quanto un danno alla persona, con la conseguenza che esso risulta assorbito nel danno biologico.

Ne consegue che la liquidazione di quest’ultimo ricomprende già la perdita di capacità lavorativa generica prodotta dall’illecito, sicché nulla spetterà per tale tipologia di pregiudizio (Cass. civ. n. 12247/2007).

Un secondo orientamento invece ritiene che la perdita della capacità lavorativa generica , pur non costituendo una autonoma voce di risarcimento del danno, giustifica una “personalizzazione” del risarcimento del danno biologico, nel senso di un aumento della somma liquidata a tale titolo (Cass. civ. n. 2311/2007).

Un terzo orientamento pretorio riconduce la perdita della capacità lavorativa generica al novero del danno patrimoniale, in alcuni casi limitandosi a liquidare equitativamente tale voce di danno in aggiunta al danno biologico e morale (Trib. Milano 30.09.1991);

in altri casi, ritenendo che la tale voce di danno consistesse nella perdita della possibilità dell’individuo di reimpiegarsi in nuovi lavori più remunerativi (Trib. Ravenna 12.02.1988); in altri casi, ritenendo che il pregiudizio consistesse nella semplice perdita della possibilità di svolgere lavori diversi da quello proprio (Cass. civ. n. 908/2013).

Questo Giudice intende seguire l’orientamento che nega autonoma rilevanza alla capacità lavorativa generica.

Si tratta di nozione che ha perduto la sua originaria funzione di consentire la risarcibilità del danno biologico, al di fuori delle limitazioni dell’art. 2059 c.c. e dell’iniqua visione censitaria che caratterizzava originariamente il danno alla salute.

Infatti, alla luce delle più recenti acquisizioni in materia di danno non patrimoniale, si deve ritenere che in caso di lesione della salute, il danneggiato può trovarsi nelle seguenti situazioni: conserva la possibilità di eseguire il proprio lavoro, ma lo fa con un notevole aggravio di energie e di sforzi, nl qual caso tale pregiudizio deve essere ritenuto componente del danno biologico (danno da cenestesi lavorativa) e liquidato nell’ambito di questo attraverso il meccanismo di personalizzazione (Cass. civ. n. 23293/2007);

il danneggiato ha perduto il proprio reddito, nel qual caso vi è danno da lucro cessante da liquidare in base al reddito perduto; il danneggiato ha perduto il proprio lavoro ma può effettuarne altri coerenti con la propria formazione, nel qual caso di deve liquidare la differenza tra reddito perduto e reddito atteso; il danneggiato non aveva un lavoro e non potrà più averlo a cagione della lesione subìta, nel qual caso il danno è da parametrare al reddito che presumibilmente egli avrebbe percepito se la lesione non si fosse verificata.

In tali casi la capacità lavorativa generica perde ogni utilità pratica, per confondersi con il danno biologico ovvero con il danno da perdita di capacità lavorativa specifica.

Per queste ragioni, ai fini del presente giudizio, si dovrà apprezzare la domanda attorea alla luce dei principi espressi in relazione al danno da perdita di capacità specifica e senza considerare un asserito danno da perdita di capacità lavorativa generica.

Ciò posto, la domanda dell’attore sotto tale profilo deve essere rigettata, in quanto sfornita di prova.

Come si è illustrato in precedenza, il danno da perdita di capacità lavorativa deve essere provato o dimostrando che il soggetto era percettore di un certo reddito, in quanto svolgeva una peculiare attività lavorativa; oppure occorre dimostrare che lo stesso, alla luce della personalità, del percorso formativo intrapreso, della condizione economica e sociale della famiglia e delle prospettive di impiego, alla luce dell’evoluzione del mercato del lavoro, avrebbe conseguito un reddito, precluso ormai dalla lesione subìta.

Nessuna di queste prove è stata fornita dall’attore.

Il B. ha allegato una generica compromissione delle proprie chances lavorative future, in conseguenza della lesione sofferta, senza fornire ulteriori elementi utili a che consentissero di inferire l’esistenza e l’entità del danno.

I testi assunti nel corso dell’istruttoria hanno riferito delle difficoltà dell’attore nel ricercare e mantenere un posto di lavoro, a causa della patologia maturata a seguito della lesione, che ha gravemente menomato la capacità di spostamento del danneggiato e i suoi riflessi.

Nondimeno, nulla è stato allegato e conseguentemente provato in relazione alla condizione economica e sociale della famiglia, al percorso di studi che il B. intendeva intraprendere, alle aspirazioni lavorative dello stesso, ai potenziali impieghi a cui ragionevolmente ambiva, all’ambiente sociale che frequentava e alla vita di relazione che aveva prima dell’illecito, salvo un generico riferimento da parte del teste D.V., madre dell’attore, al carattere “solare” del figlio nel periodo anteriore all’illecito.

Dato il difetto di prova del pregiudizio da perdita della capacità lavorativa specifica, la domanda deve essere respinta.

4.

I convenuti chiedono che, in ipotesi di loro condanna al risarcimento, sia dichiarata tenuta al pagamento delle somme liquidate la (…) in virtù del contratto di RCA con essa stipulato per i danni da circolazione cagionati dal veicolo incidentato.

La domanda deve essere accolta.

È accertato che il veicolo attraverso il quale il (…) ha cagionato la lesione al B. era, al tempo dell’illecito, assicurato presso la (…) con polizza n. (…), posta a garanzia del rischio di incorrere in responsabilità civile per danni da circolazione stradale.

Si tratta di circostanza incontroversa, posto che la compagnia assicuratrice, convenuta nel presente giudizio, non ha contestato tale allegazione.

Peraltro, risulta dagli atti di causa che a seguito della denuncia del sinistro da parte di (…), madre del (…) e intestataria della polizza assicurativa, la (…) ha espletato degli accertamenti tecnici per appurare la natura e l’entità delle lesioni, giungendo a riscontrare la domanda risarcitoria del B. con dichiarazione del 04.02.2014 (all. 9 fasc. attore).

Nel suo atto di costituzione la compagnia assicurativa ha solamente insinuato legittimi dubbi sulla corretta dinamica dell’incidente, senza contestare il rapporto assicurativo con gli altri convenuti.

Inoltre, non appare dubbio che il danno per cui è causa sia un danno coperto dalla predetta garanzia assicurativa, trattandosi di un danno da circolazione di veicoli.

Come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che nel concetto di circolazione di veicoli, ai fini della responsabilità civile e della correlata A.R., debba accedersi ad un concetto ampio di circolazione, che ricomprenda altresì la posizione di arresto del veicolo su area pubblica (Cass. civ. n. 3257/2016) sia la posizione di sosta (Cass. civ. n. 11681/1993).

Pertanto, è indubbio che nel caso oggetto del presente giudizio, la lesione sofferta dal B., pur derivando da uno scomposto posizionamento del motoveicolo sulla strada, sia da ricondurre alla circolazione di veicoli, nell’accezione su indicata, sicché risulta la relativa responsabilità civile coperta dalla garanzia assicurativa.

In conclusione, in ragione della responsabilità in cui è incorso (…), quale conducente del veicolo (…) tg. (…), assicurato presso (…) S.p.A., quest’ultima deve essere condannata a rivalere il responsabile civile dalle conseguenze di detta responsabilità, con conseguente condanna a versare a (…) la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno sopra precisata.

5.

L’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non avendo questi partecipato alla procedura di negoziazione assistita. L’istanza non può accogliersi.

La condanna per lite temeraria può essere disposta quando il convenuto abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.

Ebbene, (…) e (…) nel loro atto di costituzione hanno ammesso la responsabilità del primo, limitandosi legittimamente a contestare l’entità del pregiudizio lamentato.

La (…) ha invece posto legittimi dubbi sulla dinamica dei fatti e sulla entità del danno lamentato.

Pertanto, non sembrano ravvisarsi gli estremi della resistenza posta in essere con dolo o colpa grave da parte dei convenuti, sicché l’istanza di condanna avanzata dall’attore deve essere respinta.

6.

Alla luce della soccombenza reciproca delle parti in relazione alle questioni dedotte nel presente giudizio e data l’adesione alle allegazioni attoree da parte dei convenuti, si giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2074/2015 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:

1) dichiara (…) responsabile del sinistro occorso in data 04.08.2010 in danno di (…);

2) per l’effetto, condanna la (…) S.p.A., in virtù del contratto di assicurazione intercorrente con (…), a pagare a (…) la somma di 490.810,00 Euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza;

3) rigetta ogni altra domanda ed eccezione avanzata dalle parti;

4) pone le spese della CTU come liquidate in separato decreto a carico solidale delle parti;

5) compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Tivoli il 9 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.