nei giudizi civili, le registrazioni della dalla scatola nera fanno piena prova nei confronti della parte contro cui siano prodotti e che, chi intenda provare fatti non registrati dalla scatola nera o circostanze contrastanti o opposte con quanto registrato, è preliminarmente onerato di provare la manomissione o il malfunzionamento del dispositivo. Si può affermare che il legislatore ha escluso che la parte contro cui sono prodotti gli estratti della scatola nera possa provare il contrario di quanto da esse registrato mediante prova testimoniale, senza aver preliminarmente provato che tali registrazioni siano inattendibili e probatoriamente inefficaci laddove estratte da un dispositivo che al momento del sinistro fosse malfunzionante o che sia stato in seguito manomesso. Pertanto, se chi agisce dinanzi all’Autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale vede prodotti in giudizio estratti di scatola nera che smentiscono quanto da esso riferito in ordine alla dinamica dell’evento sinistroso, dovrà preliminarmente provare che al momento dello stesso la scatola nera non funzionasse o, viceversa, che sia stata manomessa. Solo dopo la prova del malfunzionamento o della manomissione della scatola nera, il presunto danneggiato potrà provare il fatto storico da egli allegato.

Giudice di Pace|Perugia|Civile|Sentenza|31 marzo 2020| n. 204

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

Il Giudice di Pace di Perugia Avv. Cristiana Cristiani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civile iscritte al n. 4419/2016 (…) promosse da:

(…) rappresentato e difeso dall’avv. Fr.Ga. e Va.Lu. ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Gubbio, Via (…) in virtù di procura in calce all’atto di citazione

ATTORE

CONTRO

(…) SPA in persona del legale rapp.te rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Or. ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via (…) giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel premettere che la presente sentenza viene redatta in conformità del canone normativo dettato dall’art. 132 2 co. n. 4 c.p.c. e dall’art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che a seguito dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 hanno disposto in generale che la motivazione della decisione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi anche su precedenti conformi, si rileva ed osserva quanto segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore come sopra rappresentato e difeso conveniva in giudizio innanzi a questo Giudice la (…) in persona del legale rapp.te per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali subiti in un sinistro stradale avvenuto il 11.9.2015 sulla S.S. 219 in Località G. all’altezza dell’innesto per la superstrada.

Riferisce l’attore che il giorno suddetto si trovava alla guida della propria autovettura (…) tg. (…) quando entrava in collisione con l’autovettura (…) tg. (…) di proprietà e condotta dalla Sig.ra (…).

A seguito del sinistro l’autovettura riportava danni che venivano quantificati in Euro 7.946,40 come da ricevuta fiscale della (…).

Essendo il (…) titolare di polizza assicurativa emessa dalla compagnia convenuta per la copertura integrale dei danni al veicolo, denominata (…) collisione con un massimale fissato in Euro 5.000,00, lo stesso, con il presente giudizio, avanzava domanda per l’ottenimento dell’importo di cui alla polizza in essere con la compagnia.

Si costituiva in giudizio la (…) che contestava la domanda attrice in quanto infondata per inesistenza del fatto per cui è giudizio, rilevando al contempo la pendenza di altro giudizio distinto al n. r.g. 2909/2016 radicato dalla proprietaria conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, Sig.ra (…), sempre nei confronti della compagnia convenuta, nel quale la stessa chiedeva che venisse accertata la responsabilità dell’altro conducente, Sig. (…) appunto, nella causazione del sinistro che l’aveva vista coinvolta.

Il giudice su richiesta delle parti rinviava ex 320 c.p.c.

All’udienza del 18.7.2018 il procuratore della compagnia depositava copia della sentenza n. 332/2018 emessa dalla Dott.ssa (…) nella causa di cui sopra e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Il procuratore si opponeva e chiedeva invece l’ammissione dei mezzi di prova; il giudice si riservava.

Con ordinanza del 1.3.2019 il Giudice alla luce della sentenza depositata non riteneva di ammettere i mezzi di prova richiesti dall’attore e rinviava per la precisazione delle conclusioni.

Sulle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 60 per memorie.

Il giudice ai fini del decidere non può non tenere nella debita considerazione la sentenza emessa dalla Dott.ssa (…) nel procedimento promosso dall’altra protagonista del sinistro che ha visto soccombere l’attrice nei confronti della compagnia con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di Euro 3.000,00 corrisposta dalla (…) e trattenuta in acconto sul maggior importo richiesto, oltre alla condanna delle spese.

Nel giudizio conclusosi con la sentenza prodotta in atti il Giudice esaminando le risultanze della ctu ha ritenuto che non vi fosse certezza sull’esistenza del sinistro e che l’attrice, alla quale incombeva l’onore probatorio ex at. 2697 c.c., non avesse adempiuto in tal senso né documentalmente né a mezzo testimoni.

Oggetto del giudizio promosso dal (…) in qualità di conducente proprietario dell’altro veicolo coinvolto nel medesimo sinistro, è invece l’accertamento dell’operatività della garanzia assicurativa (…) della polizza stipulata con (…) e la conseguente condanna della compagnia convenuta al risarcimento in favore dell’attore della somma di Euro 5.000,00 quale massimale di polizza.

Occorre rilevare che tale copertura (…), consente all’attore di vedersi risarcire i danni subiti dalla propria autovettura, indipendentemente dalla responsabilità o meno del medesimo (…) nella causazione del sinistro.

Unico presupposto per l’accoglimento della propria domanda è l’effettivo verificarsi del sinistro, indipendentemente dalla responsabilità dell’uno o dell’altro dei conducenti nella causazione dello stesso.

Ciò premesso questo Giudice esaminando la consulenza redatta dal ctu Geom. Rosanio nel procedimento iscritto all'(…) n. 2909/206 che, su accordo delle parti per esigenze di economia processuale è stato acquisito agli atti di causa, non può che condividere le conclusioni cui è giunta la Dott.ssa (…) riguardo all’ incertezza sull’ effettivo verificarsi del sinistro.

L’autovettura della Sig.ra (…) è dotata di un dispositivo satellitare di tipo (…) che è stato visionato dal perito nel corso delle operazioni peritali.

Nel giudizio promosso dalla stessa S., la compagnia convenuta depositava in atti ( doc. 2 del fascicolo della compagnia) i dati di registrazione del suddetto dispositivo dai quali si evinceva che il giorno della presunto sinistro non risultava la registrazione di alcun evento Crash.

E diventato uso comune che al fine di contrastare il fenomeno delle truffe assicurative e di garantire premi che rispecchino l’effettiva rischiosità di una polizza rc auto, le Imprese assicurative incentivano l’installazione a bordo dei veicoli assicurati di dispositivi comunemente noti quali “scatola nera”.

Siffatti congegni contengono al loro interno un localizzatore g.p.s. in grado di individuare e memorizzare la posizione del veicolo, ormai in maniera sempre più accurata, nonché un accelerometro, ovvero di device che permette di registrare eventuali urti prodotti e subiti dal veicolo sulla base del calcolo dell’aumento di velocità da imputarsi all’urto stesso.

Il ctu ha esaminato i dati registrati dal suddetto dispositivo traendo le seguenti conclusioni: in data 11.9.2015 non è stato registrato alcun evento crash; alle ore 11,37 e 23,39 del giorno 11.9.2015 il veicolo della S. risultava fermo in sosta in località diversa da quella ove si sarebbe verificato il sinistro.

Ed ancora: il sistema non ha rilevato sinistri di lieve entità e con il veicolo a quadro spento; se l’autovettura viene indicata in sosta significa che il veicolo risulta spento da 12 ore e che nel suddetto intervallo temprale noni si sono verificati accensioni/spegnimenti/spostamenti del veicolo.

Sull’utilizzabilità in sede processuale delle registrazioni della scatola nera, l’art. 145 bis del Codice delle Assicurazioni, come recentemente novellato dalla L. n. 124 del 2017 con cui il Legislatore ne ha configurato il regime giuridico.

“Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.

La normativa in parola stabilisce pertanto che, nei giudizi civili, tali registrazioni fanno piena prova nei confronti della parte contro cui siano prodotti e che, chi intenda provare fatti non registrati dalla scatola nera o circostanze contrastanti o opposte con quanto registrato, è preliminarmente onerato di provare la manomissione o il malfunzionamento del dispositivo.

Dall’interpretazione letterale della norma si può affermare che il legislatore ha escluso che la parte contro cui sono prodotti gli estratti della scatola nera possa provare il contrario di quanto da esse registrato mediante prova testimoniale, senza aver preliminarmente provato che tali registrazioni siano inattendibili e probatoriamente inefficaci laddove estratte da un dispositivo che al momento del sinistro fosse malfunzionante o che sia stato in seguito manomesso.

Pertanto, se chi agisce dinanzi all’Autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale vede prodotti in giudizio estratti di scatola nera che smentiscono quanto da esso riferito in ordine alla dinamica dell’evento sinistroso, dovrà preliminarmente provare che al momento dello stesso la scatola nera non funzionasse o, viceversa, che sia stata manomessa.

Solo dopo la prova del malfunzionamento o della manomissione della scatola nera, il presunto danneggiato potrà provare il fatto storico da egli allegato.

Ciò premesso pertanto seppur il ctu nel proprio elaborato non ha escluso che date alcune circostanze ( si veda pag. 17 ) può esserci stato un malfunzionamento del sistema GPS, è altrettanto vero che gravava sull’attrice provare l’inattendibilità delle suddette registrazioni al fine di dimostrare l’inefficacia probatoria delle stesse nel giudizio dalla stessa promosso.

In assenza di prova in tale senso si deve concludere per la conferma delle risultanze del dispositivo elettronico che portano nel caso in esame ad escludere, in quanto non adeguatamente provato, l’esistenza del sinistro per cui è giudizio.

Ad adbundantiam da rilevare che nessun testimone in grado di riferire ha assistito al sinistro e nessuna autorità è intervenuta sul posto.

Per quanto sin qui esposta data la non verificazione del sinistro la domanda dell’attore deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Perugia definitivamente pronunciando sulle domande proposte disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

– respinge la domanda avanzata dall’attore;

– condanna (…) alla refusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.

Così deciso in Perugia il 26 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.