in tema di assicurazione per la r.c.a., nel caso in cui il danneggiato da sinistro stradale ceda al responsabile civile il credito risarcitorio che egli puo’ azionare nei confronti della propria compagnia assicuratrice con azione diretta ex articolo 149 cod. ass., la riunione in capo al cessionario delle qualita’ di creditore e debitore in solido non determina, in alcuna misura, l’estinzione per confusione dell’obbligazione, distinta e autonoma, gravante sull’assicuratore, non trovando in tal caso applicazione l’articolo 1303 c.c., comma 1, attesa la peculiare forma di solidarieta’ passiva – atipica e ad interesse unisoggettivo – che si crea nell’assicurazione obbligatoria tra compagnia assicuratrice (e per essa la compagnia mandataria ex lege qual e’ l’assicuratore del danneggiato ex articolo 149 cod. ass.) e responsabile civile.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|12 settembre 2019| n. 22726

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16042/2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 3081/2016, pubblicata il 14 dicembre 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La vettura di proprieta’ di (OMISSIS), assicurata dalla Linear S.p.A. per la r.c.a., subiva un danno in quanto urtata da un furgoncino di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., condotto da un dipendente della medesima, all’interno dell’area della carrozzeria.

La (OMISSIS) commissionava le riparazioni necessarie alla stessa (OMISSIS), alla quale cedeva anche il credito risarcitorio vantato, ex articolo 149 cod. ass., nei confronti della propria compagnia di assicurazioni.

Per far valere tale credito la (OMISSIS) agiva quindi in giudizio contro la (OMISSIS), che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva nonche’ la carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice, per la asserita incompatibilita’, in capo alla stessa, delle posizioni di debitrice e creditrice.

L’adito Giudice di pace di Imola respingeva la domanda accogliendo tale preliminare eccezione, sotto entrambi i profili.

2. L’appello interposto dalla (OMISSIS) S.p.A. e’ stato rigettato dal Tribunale di Bologna, con la sentenza in epigrafe, sul rilievo che il credito azionato doveva considerarsi estinto per confusione, rivestendo la (OMISSIS) al contempo la qualita’ di creditrice e di debitrice in solido.

3. Avverso tale decisione (OMISSIS) S.r.l. propone ricorso per cassazione con due mezzi.

La societa’ intimata non svolge difese nella presente sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1253 c.c., anche in riferimento alla mancata applicazione dell’articolo 1917 c.c., ed, in subordine, dell’articolo 1303 c.c..

Rileva che:

– essa ricorrente e’ bensi’ responsabile del sinistro, ma per il relativo obbligo risarcitorio (di valore) e’ regolarmente assicurata per la r.c.a. e deve pertanto essere tenuta indenne dalla propria compagnia assicuratrice, ex articolo 1917 c.c. (obbligo di indennizzo avente natura di debito di valuta);

– il credito azionato nasce esclusivamente dall’atto di cessione e non dal precedente incidente stradale; se la danneggiata avesse ceduto il proprio credito risarcitorio ad altro soggetto nessun dubbio sarebbe sussistito sull’obbligo dell’assicurazione di corrispondere l’indennizzo dovuto;

– danneggiante e assicuratore sono obbligati in solido, sebbene in base a titoli diversi; ai sensi dell’articolo 1303 c.c., relativo alla confusione nelle obbligazioni in solido, quando si riuniscono nella medesima persona le qualita’ di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue solo per la parte di quest’ultimo; nel caso di specie l’obbligazione del danneggiante/debitore in solido e’ pero’ azzerata dall’articolo 1917 c.c., che obbliga l’assicuratore a tenere indenne il danneggiante/assicurato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “omesso esame – con conseguente omessa ed insufficiente motivazione – circa la questione relativa alla cessione del credito ex articoli 1260 c.c. e ss. – da ritenersi decisiva per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti”.

Lamenta che il giudice d’appello ha omesso di considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale e’ suscettibile di cessione ex articolo 1260 c.c. e che, in tal caso, a fondamento del credito risarcitorio non si invoca il fatto illecito bensi’ il contratto di cessione.

3. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.

E’ pacifico in causa che:

a) (OMISSIS) S.r.l. e’ responsabile del danno subito dall’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS) (soggetto estraneo alla presente controversia), poiche’ investita all’interno dell’area della carrozzeria da un furgoncino di proprieta’ della societa’ medesima; come tale e’ tenuta al relativo risarcimento;

b) la stessa societa’ e’ assicurata per la r.c.a. giusta polizza stipulata con compagnia assicuratrice anch’essa rimasta estranea alla presente causa;

c) la danneggiata, a sua volta assicurata per la r.c.a., ha ceduto alla (OMISSIS) S.r.l. il credito da essa vantato in ragione del medesimo fatto, ex articolo 149 cod. ass., nei confronti della propria compagnia assicuratrice, (OMISSIS) S.p.a..

In forza dunque di tale cessione (OMISSIS) S.r.l. domanda a (OMISSIS) S.p.a. il pagamento dell’importo oggetto del credito ceduto (ossia l’ammontare dei danni pari al costo della riparazione dell’autovettura) e, per parte sua, (OMISSIS) S.p.A. oppone gli effetti della riunione nel medesimo soggetto – conseguente alla cessione del credito – delle qualita’ di creditrice e debitrice in solido.

Secondo il giudice d’appello tale circostanza determina l’estinzione per confusione dell’obbligo gravante in via solidale sulla compagnia assicuratrice.

Le questioni che pone una tale fattispecie sono due:

– la prima, di carattere ovviamente preliminare, e’ se sia suscettibile di cessione il credito che il danneggiato vanta ex articolo 149 cod. ass. nei confronti “dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (d’ora in poi a tale locuzione sara’ spesso sostituita, per brevita’, quella, piu’ ridotta e dunque meno precisa, di “assicuratore del danneggiato”, a tanto legittimando la fattispecie concreta esaminata nella quale la danneggiata, cedente il credito risarcitorio, e’ la stessa proprietaria del veicolo danneggiato e assicurato dalla (OMISSIS) S.p.A.);

– la seconda e’ se si determini l’estinzione del debito, cui e’ tenuta detta compagnia, nel caso in cui la cessione sia effettuata in favore del responsabile civile, come tale tenuto a sua volta, ma in base a titolo autonomo e diverso, alla “medesima prestazione” (articolo 1292 c.c.).

3.1. La prima questione risulta, a ben vedere, esaminata e risolta affermativamente dal giudice d’appello, con statuizione sulla quale, non essendo essa stata fatta oggetto di ricorso incidentale, deve ritenersi formato giudicato interno.

Il Tribunale infatti ha in motivazione evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’inaccoglibilita’ – a suo avviso – della domanda della (OMISSIS) S.p.A. non discende da un difetto di legittimazione attiva ma da una ragione di merito, rappresentata dalla ritenuta estinzione del credito per confusione, e ha in tal senso affermato di intendere correggere la motivazione e il dispositivo della decisione di primo grado.

3.2. Puo’ comunque, per completezza, rilevarsi la correttezza sul punto della decisione per le seguenti considerazioni.

La cessione del credito e’ il contratto con il quale il debitore trasferisce ad un altro il suo diritto, avendo per effetto l’automatica ed immediata sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito, restando l’obbligazione inalterata in tutti gli altri elementi.

La cessione, pertanto, determina una successione a titolo particolare nel credito: il cedente trasferisce il credito ad un’altra persona (cessionario) e per effetto della cessione il debitore (ceduto), invece di dover prestare al cedente, e’ tenuto verso il cessionario.

In conseguenza della cessione, benche’ venga ad essere modificato il soggetto attivo del credito, l’obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: percio’ il credito e’ trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori (articolo 1263 c.c.), tra cui devono necessariamente essere annoverate tutte le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto ceduto.

Tali principi generali non trovano alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (in particolare nelle norme sull’azione diretta contenute nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, in massima parte recepite nel Decreto Legislativo n. 7 settembre 2005, n. 209).

In tal senso questa Corte (con le sentenze nn. 51 e 52 del 10/01/2012) ha gia’ evidenziato – affrontando il diverso ma contiguo tema della cedibilita’ del credito vantato dal danneggiato, ex articolo 144 cod. ass., nei confronti dell’assicuratore del responsabile – che “nel prevedere la cedibilita’ del credito anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione, l’articolo 1260 c.c. pone il principio della libera cessione del credito.

“Ai fini del perfezionamento della cessione del credito e’ infatti normalmente (laddove il credito non sia cioe’ di natura strettamente personale e non sussista uno specifico divieto normativo al riguardo) necessario e sufficiente l’accordo tra il cedente e il cessionario (v. Cass. 13/11/1973, n. 3004), che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra di essi (v. Cass. 20/10/2004, n. 210548).

“La cessione del credito diviene nei confronti del debitore ceduto efficace all’esito della relativa notificazione ovvero della relativa accettazione da parte del medesimo (articolo 1264 c.c.), quest’ultima in particolare avendo, come osservato anche in dottrina, natura non gia’ costitutiva bensi’ ricognitiva, a tale stregua non comportando -diversamente dalla delegazione – un’assunzione del debito nei confronti del cessionario, ne’ rimanendo al debitore ceduto precluso far valere l’eccezione di invalidita’ e di estinzione del rapporto obbligatorio. L’accettazione vale per altro verso a rimarcare il limite della tutela del debitore di buona fede (v. Cass. 20/10/2004, n. 210548), facendo venire meno la presunzione di persistenza della titolarita’ del creditore originario (in dottrina indicata come c.d. legittimazione storica del cedente) ed escludendo pertanto l’efficacia liberatoria del pagamento fatto al medesimo….”.

“Anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale puo’ costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale ne’ sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass. 13/05/2009, n. 11095; 05/11/2004, n. 21192, e gia’ Cass. 21/04/1986, n. 2812), ne’ d’altro canto ricorrendo nel caso un’ipotesi di cessione di crediti litigiosi (articolo 1261 c.c.)….”.

“La cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (articolo 1263 c.c., comma 1), tra i quali vanno senz’altro ricompresi, come anche in dottrina posto in rilievo, i poteri connessi al contenuto e all’esercizio del credito…”

“A parte l’ipotesi ex articolo 111 c.p.c., a tale stregua il cessionario puo’ esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioe’ ad ottenerne la realizzazione (v. Cass. 18/07/2006, n. 16383; 09/12/1971, n. 3554), potere invero spettantegli gia’ in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti.

“Il cessionario puo’ fare dunque valere l’acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l’assicuratore del danneggiante) non gia’ in base al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144, (e gia’ alla L. n. 990 del 1969, articolo 18), in relazione al quale non puo’ invero propriamente parlarsi di cessione, bensi’ in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (articolo 1374 c.c.)” (cosi’ in motivazione Cass. n. 51 del 2012, cit.).

Se dunque, in base alle considerazioni sopra esposte e qui pienamente condivise, il cessionario del credito risarcitorio puo’ esercitare l’azione diretta ex articolo 144 cod. ass. nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non si vede ragione per cui altrettanto non debba affermarsi anche con riferimento all’azione diretta concessa, per un piu’ rapido a agevole soddisfacimento del credito, ex articolo 149 cod. ass., nei confronti dell’assicuratore dello stesso danneggiato, ove in particolare si consideri che, ai fini in esame, e in rapporto al credito ceduto, vi e’ sostanziale identita’ di posizione tra l’assicuratore del danneggiato e l’assicuratore del responsabile, agendo il primo quale mandatario ex lege del secondo, con tutti gli obblighi e gli oneri gravanti su quest’ultimo per quanto attiene alla misura della responsabilita’ (chiara in tal senso la lettera dell’articolo 149 cod. ass., comma 3 secondo la quale “l’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e’ obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”: enfasi aggiunta).

3.3. Alla seconda domanda – se si determini l’estinzione del credito, nel caso in cui la cessione sia effettuata in favore del responsabile civile, come tale tenuto a sua volta, ma in base a titolo autonomo e diverso, alla “medesima prestazione” – deve invece darsi risposta negativa.

Costituisce dato pacificamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che, nel sistema della assicurazione per la r.c.a., il vincolo che lega l’assicuratore al responsabile civile e al danneggiante, a vantaggio del danneggiato, sia di natura solidale (Cass. 16/05/1994, n. 2996; 10/03/1994 n. 2313; 13/10/1986 n. 5996), giacche’ la solidarieta’ non e’ esclusa dal fatto che i debitori siano tenuti con modalita’ diverse (articolo 1293 c.c.).

Neppure si e’ mai dubitato che la cessione del credito possa aver luogo anche in favore di uno dei condebitori in solido e che, per effetto di tale cessione, si determini la riunione in capo al medesimo soggetto della qualita’ di creditore e di condebitore in solido.

Quanto alle conseguenze di tale riunione questa Corte ha gia’ in tempi lontani affermato che, in tal caso, non e’ applicabile al condebitore in solido, che sia divenuto cessionario del credito, la disposizione di cui all’articolo 1299 c.c., comma 1 (secondo cui “il debitore in solido che ha pagato l’intero debito puo’ ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”) ma resta nei suoi confronti il vincolo solidale degli altri condebitori e pertanto egli puo’ agire contro ciascuno di questi per l’intero debito, diminuito della sua quota estintasi per confusione (Cass. 31/12/1948, n. 1959).

Tale ultima precisazione rimanda evidentemente all’articolo 1303 c.c., comma 1, che, in tema di obbligazioni in solido, dispone che “se nella medesima persona si riuniscono le qualita’ di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore”.

Detta norma presuppone pero’, evidentemente, che nei rapporti interni tra condebitori in solido siano individuabili quote di partecipazione, ossia che l’obbligazione in solido si divida tra i diversi debitori: il che pero’, come noto, non e’ affatto condizione necessaria per aversi solidarieta’, come del resto si ricava dall’articolo 1298 c.c., comma 1, che, nel prevedere di regola tale divisibilita’, fa salva l’ipotesi che l’obbligazione “sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi”.

Il concetto e’ stato efficacemente esplicato da una nota dottrina che ha evidenziato come “non esiste un concetto omogeneo di obbligazione solidale, ma esiste piuttosto una nozione unitaria di solidarieta’; la quale, come risulta dal meccanismo descritto dall’articolo 1292, puo’ funzionare sia come strumento di attuazione di un’unica obbligazione soggettivamente complessa (caratterizzando allora il settore delle obbligazioni solidali… convenzionalmente… chiamato “a interesse comune”), sia come vincolo, sempre in fase di attuazione, fra piu’ obbligazioni distinte, seppur connesse in virtu’ della identita’ delle prestazioni (caratterizzando allora il settore delle obbligazioni solidali “ad interesse unisoggettivo”).

Se ne deve desumere che l’articolo 1303 c.c. sia applicabile non a tutte le obbligazioni solidali ma solo a quelle caratterizzate dalla divisibilita’ dell’obbligazione e, correlativamente, dall’esistenza di un interesse comune o di una eadem causa obligandi tra i condebitori in solido.

3.4. E’ certo, pero’, che tale non sia la solidarieta’ che si determina, dal lato passivo, tra l’obbligazione posta a carico dell’assicuratore per la r.c.a. e quella che grava sul responsabile civile/assicurato ex articolo 2054 c.c., in favore del danneggiato.

Cio’ si ricava da molteplici indici che – gia’ nel sistema della L. n. 990 del 1969 e in coerenza con la finalita’ di interesse generale e sociale di assicurare sempre alle vittime degli incidenti stradali la possibilita’ di ottenere il risarcimento dei danni – ne fanno emergere indubbi caratteri di specialita’ rispetto alla disciplina codicistica del contratto di assicurazione, che inevitabilmente si riflettono anche sul funzionamento del vincolo di solidarieta’ che lega le diverse obbligazioni.

Tali in particolare sono:

a) la previsione di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore (in deroga alla disciplina del codice civile in tema di assicurazioni nella quale il terzo danneggiato non ha un diritto di credito nei confronti dell’assicuratore, senza dimenticare peraltro che e’ il responsabile civile ad essere considerato dalla legge litisconsorte necessario e non gia’, viceversa, l’assicurazione);

b) il limite dell’azione diretta nel massimale concretamente previsto dalla polizza;

c) l’impossibilita’ per l’assicuratore di opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione e, in particolare, le clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno (L. n. 990 del 1969, articolo 18, comma 2, ora trasfuso nell’articolo 144 cod. ass., comma 2);

d) la sussistenza dell’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del danneggiato anche nel caso di danni cagionati dall’assicurato con dolo (cio’ in evidente deroga a quanto statuito dall’articolo 1917 c.c.: v. Cass. 17/05/1999, n. 4798; 05/05/2009, n. 10301; 03/08/2017, n. 19368; 20/08/2018, n. 20786);

e) la nascita in capo ad un’impresa esercente attivita’ assicurativa dell’obbligo di pagare l’indennita’ risarcitoria al danneggiante anche nel caso in cui i danni siano stati cagionati da un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa;

f) la limitazione del diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato ai solo caso e “nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione” (L. n. 990 del 1969, articolo 18, comma 2; articolo 144 cod. ass., comma 2);

g) la natura esclusivamente processuale del litisconsorzio necessario tra responsabile civile (che e’ soltanto il proprietario e non anche il conducente del veicolo) ed assicuratore;

h) la pressoche’ totale assenza di interdipendenza tra i rapporti giuridici che legano l’assicurato all’assicuratore ed i rapporti giuridici che legano l’assicuratore al danneggiato (come gia’ rilevato, l’obbligazione dell’assicuratore ben puo’ esistere da sola e cioe’ anche nella completa assenza dell’obbligazione dell’assicurato).

Tutti questi dati confermano nel loro complesso, da un lato, l’autonomia dell’obbligazione dell’assicuratore della r.c.a., dall’altro, la specialita’ (o atipicita’) del vincolo di solidarieta’ passiva tra l’obbligazione dell’assicuratore e l’obbligazione dell’assicurato.

Si tratta, piu’ precisamente, secondo qualificazione pacificamente accolta nella giurisprudenza di legittimita’, di una solidarieta’ atipica ad interesse unisoggettivo (v. ex multis Cass. 28/11/1994, n. 10156; 03/05/1990, n. 3634; 28/11/1988, n. 6402; 23/01/1987, n. 646; 10/05/1984, n. 2872), finalizzata al rafforzamento del debito principale, il cui tratto distintivo e’ dato dal fatto che l’obbligazione dell’assicuratore si estende fino al massimale e che, nei rapporti interni, non si applica, almeno di regola, l’articolo 2055 c.c., commi 2 e 3.

3.5. Ma emerge altresi’ la natura meramente accessoria dell’obbligazione del danneggiante/responsabile civile.

La tutela del danneggiato e’ infatti attuata dal legislatore tramite “un autonomo… complesso di norme nell’ambito del quale il concetto di rischio assicurato e’ estraneo ed irrilevante, dato che la tutela del danneggiato deve operare… sempre e comunque” (Cass. n. 4798 del 1999, cit.).

Cio’ che in definitiva lega le due obbligazioni, rendendole “solidali”, e’ esclusivamente la funzione di garanzia svolta dal debito del responsabile civile rispetto all’obbligazione dell’assicuratore, ben potendo affermarsi che, in base al sistema di cui alla L. n. 990 del 1969, poi sostanzialmente recepito nel codice delle assicurazioni, obbligato principale e’ l’assicuratore, e solo il patrimonio di questi dovra’ sopportare la decurtazione corrispondente all’intero ammontare del danno risarcito (salva l’incapienza del massimale).

Si consideri del resto che nel sistema della r.c.a. l’assicurato, che abbia eventualmente provveduto in prima persona a risarcire il danno, ha sempre diritto ad agire in regresso nei confronti dell’assicuratore per l’intero ammontare della somma pagata, cosicche’ sull’assicurato-responsabile civile non grava alcuna “parte” dell’obbligazione in solido e, pertanto, nessuna “parte” di tale obbligazione puo’ estinguersi a causa della riunione nella stessa persona della qualita’ di assicurato-responsabile civile e di danneggiato.

3.6. Tutto cio’ non puo’ che condurre a concludere per l’inapplicabiiita’ dell’articolo 1303 c.c..

Posto che, come s’e’ detto, l’assicuratore resta l’obbligato principale e che sull’assicurato-responsabile civile non grava alcuna “parte” di tale obbligazione, nessuna “parte” di essa potra’ nemmeno estinguersi a causa della riunione nella stessa persona della veste di assicurato-responsabile civile e di danneggiato.

Neppure l’eventuale diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato, ex articolo 144 cod. ass., comma 2 (“nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”), potrebbe assumere rilievo quale fattore idoneo a determinare l’estinzione parziale per confusione dell’obbligazione del primo ex articolo 1303 c.c..

Tale diritto di rivalsa costituisce invero non gia’ ragione interna di divisione tra condebitori soggetti passivi del medesimo rapporto obbligatorio ma, trovando la propria fonte nel rapporto assicurativo interno tra assicuratore e assicurato, integra semmai un controcredito da far valere in compensazione a parziale estinzione del credito ceduto.

Proprio il carattere atipico e ad interesse unisoggettivo che caratterizza la solidarieta’ che lega le due obbligazioni, tale per cui quella principale deve considerarsi quella dell’assicuratore e solo accessoria e in senso lato di garanzia quella dell’assicurato, giustifica la conclusione opposta nel caso in cui la confusione si verificasse (per ipotesi astratta, ancorche’ di difficile immaginazione) tra la posizione dell’assicuratore e quella del creditore; in tal caso infatti si estinguerebbe per intero anche l’obbligazione accessoria di garanzia dell’assicurato (salvo che per la parte di essa che eventualmente ecceda il massimale), in applicazione analogica dell’articolo 1253 c.c., a mente del quale “quando le qualita’ di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati” (enfasi aggiunta).

Nel caso opposto invece l’estinzione per confusione dell’obbligazione accessoria non determina in alcuna misura anche l’estinzione dell’obbligazione principale dell’assicuratore.

Una diversa soluzione finirebbe del resto – seppure in ipotesi di confusione diverse da quella qui in esame, che postula di per se’ l’avvenuto soddisfacimento dell’interesse del creditore cedente (quale ad es. il caso di coincidenza nel medesimo soggetto della duplice posizione di vittima, primaria o riflessa, e di erede del responsabile) – con il portare a risultati paradossali, tenuto conto che il legame istituito dalla L. n. 990 del 1969 tra compagnia assicuratrice e assicurato si regge, quale unica ratio, sullo scopo di rafforzare le garanzie del credito del danneggiato, affiancando ai debitore principale, rappresentato dall’assicuratore, un secondo debitore, evidentemente sussidiario rispetto al primo, rappresentato dal responsabile civile: sarebbe infatti singolare se tale rafforzamento della garanzia del credito, rivolgendosi contro le intenzioni del legislatore, si rilevasse controproducente per il creditore, il quale con l’estinzione dell’obbligazione sussidiaria del debitore aggiunto finirebbe con il vedere estinguersi anche l’obbligazione principale dell’assicuratore.

4. Non vi e’ ragione di mutare tale conclusione per il fatto che, nella specie, il credito ceduto sia fatto valere non nei confronti dell’assicuratore del responsabile ma, con azione diretta ex articolo 149 cod. ass., nei confronti dell’assicuratore dello stesso danneggiato.

Come s’e’ detto, quest’ultimo deriva la sua legittimazione passiva non dal fatto di essere tenuto esso stesso in forza di rapporto autonomo e aggiuntivo ma nella veste, che la legge stessa espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell’assicuratore del responsabile.

Vi e’ solo da precisare che la norma delinea un sistema di rivalse interno che esclude che l’assicuratore del danneggiato convenuto dal cessionario del credito risarcitorio ex articolo 149 cod. ass. possa opporre a quest’ultimo (in quanto responsabile civile, debitore in solido) il diritto di rivalsa che il di lui assicuratore potrebbe in ipotesi invece far valere, come detto, ex articolo 144 cod. ass., comma 2 “nella misura in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (assicurativa)”.

A norma dell’articolo 149 cod. ass., comma 3 infatti, l’impresa di assicurazione del veicolo utilizzato dal danneggiato “a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e’ obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.

Essa quindi potra’ agire in regresso e, se del caso, anche per l’intero, nei confronti dell’assicuratore del responsabile; sara’ quest’ultimo poi eventualmente a poter far valere il proprio diritto di rivalsa nei confronti del responsabile civile, “nella misura in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (assicurativa)”.

5. Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto:

“in tema di assicurazione per la r.c.a., nel caso in cui il danneggiato da sinistro stradale ceda al responsabile civile il credito risarcitorio che egli puo’ azionare nei confronti della propria compagnia assicuratrice con azione diretta ex articolo 149 cod. ass., la riunione in capo al cessionario delle qualita’ di creditore e debitore in solido non determina, in alcuna misura, l’estinzione per confusione dell’obbligazione, distinta e autonoma, gravante sull’assicuratore, non trovando in tal caso applicazione l’articolo 1303 c.c., comma 1, attesa la peculiare forma di solidarieta’ passiva – atipica e ad interesse unisoggettivo – che si crea nell’assicurazione obbligatoria tra compagnia assicuratrice (e per essa la compagnia mandataria ex lege qual e’ l’assicuratore del danneggiato ex articolo 149 cod. ass.) e responsabile civile”.

Avendo il Tribunale fatto applicazione di una opposta regola di giudizio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.