L’art. 2284 c.c., prevede, sotto la rubrica “Morte del socio”, che ‘”Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. In base all’art. 2284 c.c., nelle società di persone, al momento del decesso del socio si verifica lo scioglimento del rapporto particolare che lo riguarda, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall’art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento. Gli eredi, dunque, non subentrano nella posizione del defunto nell’ambito della società, assumendo la qualità di socio, ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa. 

Corte d’Appello|Reggio Calabria|Civile|Sentenza|6 aprile 2020| n. 291

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio, composta da:

dott.ssa Marina Moleti Presidente

dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere

dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 119/2018 R.G., cui è riunita la causa n. 171/2018 R.G., tra:

(…), rappresentata e difesa dall’avv. (…), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Reggio Calabria, (…) (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),

appellante e convenuta in appello,

(…), quale erede di (…), rappresentato e difeso dall’avv. (…), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Reggio Calabria, (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),

appellante e convenuto in appello,

(…), quale erede di (…), rappresentata e difesa dall’avv. (…), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Reggio Calabria (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),

convenuta,

(…), quale erede di (…), rappresentato e difeso dall’avv. (…), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Reggio Calabria (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),

convenuto,

(…), in proprio e nella qualità di tutore di (…), tutti quali eredi di (…), rappresentati e difesi dall’avv. (…), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Reggio Calabria, (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),

convenuti in appello,

(…), quali eredi di (…), rappresentati e difesi dall’avv. (…), elettivamente domiciliati in Orbassano (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),

convenuti.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All’udienza del 25 febbraio 2019, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo l’accoglimento delle domande ed eccezioni proposte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 09 febbraio 2018, (…) proponeva appello avverso la sentenza n. 1908/2017 Reg. Sent., del 15 dicembre 2017, pubblicata il 28 dicembre 2017, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, dando origine al procedimento n. 119/2018 R.G..

Con comparsa di risposta depositata il 18 ottobre 2018, si costituiva in giudizio (…), che sollecitava la riunione della causa ad altro procedimento instaurato a seguito di appello dallo stesso proposto avverso la medesima sentenza e chiedeva l’accoglimento dell’appello predetto.

Con comparse di risposta depositate il 19 ottobre 2018, si costituivano in giudizio, rispettivamente, (…), i quali chiedevano il rigetto dell’impugnazione.

Con atto di citazione notificato il 27/28 febbraio – 05 marzo 2018, (…) proponeva appello avverso la medesima sentenza, dando origine al procedimento n. 171/2018 R.G..

Con comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2018, si costituivano (…), i quali chiedevano il rigetto dell’impugnazione.

Con comparsa di risposta depositata il 20 novembre 2018, si costituiva in giudizio (…), la quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

Con comparsa di risposta depositata il 21 novembre 2018, si costituiva in giudizio (…), il quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

Con comparsa di risposta depositata il 10 dicembre 2018, si costituiva in giudizio (…), che aderiva alle conclusioni rassegnate dall’appellante, nella parte in cui non in contrasto con quelle dalla stessa formulate nel proprio autonomo atto di impugnazione.

Con comparsa di risposta depositata il 13 dicembre 2018, si costituivano in giudizio (…), quest’ultima in proprio e nella qualità di tutore di (…), i quali chiedevano il rigetto dell’impugnazione.

All’udienza del 17 dicembre 2018, il G.I. disponeva, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione del procedimento n. 171/2018 al procedimento n. 119/2018, più risalente, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.

All’udienza del 25 febbraio 2019, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione dinanzi alla Corte in composizione collegiale.

All’udienza del 12 settembre 2019, all’esito della discussione dinanzi alla Corte in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sintesi, occorre rappresentare che, con sentenza n. 225/2001 Reg. Sent., il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sulle domande proposte da (…):

dichiarava la nullità di due testamenti olografi riferiti a (…);

dichiarava aperta ab intestato la successione del predetto;

dichiarava (…) esclusa dalla successione come indegna, ex art. 463, comma 6, c.c.;

dichiarava che eredi legittimi di (…), eredi di (…), ciascuno per una quota pari ad %;

ordinava a (…) di rilasciare in favore dei suddetti eredi i beni ereditari, mobili ed immobili, in suo possesso;

rigettava la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da (…) e disponeva per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

All’esito della successiva attività istruttoria, il Tribunale di Reggio Calabria pronunciava la già richiamata sentenza definitiva n. 1908/17 Reg. Sent., oggetto in questa sede di impugnazione, con cui, ai primi due punti, così statuiva:

1) Accoglie la domanda di divisione dei beni in comunione tra (…) (oggi eredi come in intestazione) e dichiara che l’asse ereditario di (…) è composto dai beni immobili, denaro e beni mobili meglio descritti in motivazione, e dall’importo di euro 145.117,78 oltre interessi dal dovuto (sei mesi dal decesso), 29 dicembre al soddisfo, pari al valore della quota della s.n.c. del defunto che dovrà essere liquidato a favore della massa da (…), in solido, (previa compensazione da parte di quest’ultimo con l’importo allo stesso spettante qual avente diritto);

2) dispone procedersi allo scioglimento della comunione secondo il prospetto indicato in motivazione nel modo seguente:….

Quindi, il Tribunale: individuava quattro lotti di pari valore composti dai vari beni mobili ed immobili, e, ciascuno di essi, dall’importo di Euro 36.279,44 oltre interessi liquidato da (…), oltre conguagli; riservava l’estrazione a sorte all’eventualità che le parti ne facessero successiva, apposita richiesta, in caso di passaggio in giudicato della sentenza; dichiarava compensate le spese di giudizio tra (…); poneva le spese di c.t.u. a carico dei coeredi pro quota; rigettava le domande di rendiconto nei confronti di (…); dichiarava inammissibili le ulteriori domande proposte nei confronti di (…); compensava in ragione di metà le spese processuali tra (…) ed i quattro coeredi e poneva a carico della prima il residuo; disponeva la trascrizione della sentenza; dichiarava cessata la custodia dei beni ereditari con rilascio degli stessi e svincolo delle somme in favore di chi fosse risultato assegnatario e poneva le spese delle c.t.u. grafologiche a carico di (…).

Con riferimento alla questione oggetto dei due atti di appello, il Tribunale ha, innanzi tutto, riassunto le vicende riguardanti la società in nome collettivo “(…) s.n.c.”.

La società era stata costituita nel 1985 da (…) e (…) con le quote, rispettivamente, del 60% e del 40%.

In data 09 giugno 1990, i soci avevano effettuato una cessione di azienda ad altra società per il prezzo di lire 468.312.000, di cui lire 50.000.000 erano state versate al momento della stipula dell’atto e la restante parte si sarebbe dovuta pagare in rate di lire 104.578.000, da riscuotersi nelle date del 09 luglio, 09 agosto, 09 settembre e 09 ottobre 1990.

Il 14 giugno 1990, (…) aveva ceduto il 10% della propria quota a (…), sicché la compagine era risultata così composta: (…) 60%, (…) 36%, (…) 4%.

Il 29 giugno 2009, era deceduto (…).

Il primo Giudice quindi, esaminato il disposto dell’art. 2284 c.c. e le previsioni contenute nell’atto costitutivo della società, ha rilevato che, non essendosi gli eredi avvalsi della facoltà di “continuare la società” e i soci superstiti di quella di scioglimento della società stessa (che si era estinta solo nel 2010), debba procedersi alla liquidazione della quota.

A tal fine, ha fatto ricorso all’unico dato ritenuto certo, ossia il valore assegnato all’azienda nell’atto di cessione del 09 giugno 1990, ossia lire 468.312.000, il cui 60% ammonta a lire 280.987.200, pari ad Euro 145.117,78.

Ha, quindi, disposto che tale importo venga liquidato a favore della massa, in solido, dai soci superstiti, (…) e (…) (ossia dall’erede di questi, (…)) e che, a seguito della divisione, spetti ad ogni erede un quarto, pari ad Euro36.279,44, oltre interessi dal 29 dicembre 1990 al soddisfo.

Proponendo impugnazione, (…) denuncia il vizio di “ultra petizione”, con conseguente nullità della sentenza in parte qua, in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado allorché ha proceduto all’accertamento del valore della quota sociale ed alla sua liquidazione in favore degli eredi senza che ciò avesse costituito oggetto delle domande proposte dagli attori, (…) e (…).

In particolare, deduce che nell’atto di citazione di quest’ultimo, ove si individua la quota societaria quale facente parte della massa ereditaria (invece che, come sarebbe stato corretto, il diritto di credito pari al valore della quota, mai esercitato dai coeredi), non viene proposta alcuna domanda tendente ad ottenere la liquidazione del valore della quota e, quindi, del relativo diritto di credito caduto in successione.

Sottolinea che, non a caso, il suddetto atto introduttivo non contiene alcuna esposizione dei fatti inerenti al rapporto societario, non indica gli elementi di diritto posti a supporto di simile domanda e non reca alcuna conclusione sul punto.

Lamenta, quindi, la violazione di quanto disposto negli artt. 99 e 112 c.p.c. e 2907 c.c..

Soggiunge che il primo Giudice è incorso anche nella violazione dell’art. 101 c.p.c., atteso che il diritto di credito vantato dagli eredi avrebbe dovuto costituire oggetto di autonomo giudizio proposto da questi nei confronti della società e, eventualmente, dei soci superstiti, circostanza che non si è verificata, posto che alla data della introduzione del giudizio la s.n.c. era ancora attiva e che (…) erano parte del giudizio di divisione solo nella qualità di eredi e non anche in quella di soci superstiti.

In via sostanzialmente subordinata, censura anche le modalità con cui il Tribunale ha proceduto alla quantificazione del valore della quota, disattendendo quanto previsto dall’art. 10 dell’atto costitutivo della società, secondo cui si sarebbe dovuto tener conto delle risultanze dell’ultimo bilancio.

In particolare, lamenta il fatto che si sia considerata anche una operazione in corso con pagamento dilazionato, quale era la cessione di azienda del 09 giugno 1990.

Interponendo appello, (…) censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il valore della quota già appartenuta a (…) costituisca un bene ereditario da inserirsi nella massa destinata alla divisione.

In proposito, richiama il disposto degli artt. 2308 e 2284 c.c., nonché alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, e deduce che, a seguito della morte del socio, avvenuta prima dello scioglimento della società, non si verifica un fenomeno successorio della quota del de cuius in capo agli eredi, ma questi acquistano un diritto proprio alla prosecuzione del rapporto sociale o alla liquidazione della quota.

Rappresenta trattarsi di un diritto di credito, spettante agli eredi, analogo a quello che sarebbe spettato al de cuius in caso di recesso, soggetto alla prescrizione quinquennale ed il cui relativo obbligo fa capo alla società, la quale, dunque, è il soggetto passivo nei cui confronti proporre la relativa domanda.

Evidenzia, quindi, che, nella fattispecie, la domanda non è mai stata tempestivamente avanzata né nei confronti della società, né nei confronti dei soci, non potendosi affermare che la stessa fosse contenuta nelle domande tese ad impugnare il testamento ed a conseguire la divisione, ed eccepisce che, in ogni caso, il credito si è estinto per prescrizione, grazie all’eccezione formulata allorché controparte, solo in sede di precisazione delle conclusioni, aveva avanzato per la prima volta la domanda, da considerarsi nuova, di pagamento della quota.

Soggiunge che il corrispondente debito della società avrebbe dovuto essere esposto in bilancio e che la mancata esposizione ne determina l’inesistenza per la mancata opposizione da parte del soggetto creditore.

Censura la sentenza ove ha ritenuto che non si trattasse di domanda nuova, essendosi svolta una consulenza tecnica di ufficio tesa a determinare il valore della quota, e sottolinea di aver dichiarato di non accettare il contraddittorio all’udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2017.

In via subordinata, denuncia l’erroneità del criterio di liquidazione e della liquidazione stessa.

Deduce che, secondo l’art. 10 dell’atto costitutivo della società, è in facoltà dei soci superstiti continuare l’esercizio sociale rimborsando la quota agli eredi secondo l’ultimo bilancio, sicché il Tribunale, nell’affermare che le perdite sono indicate nel bilancio successivo alla scomparsa, erra non avendo considerato che doveva farsi riferimento al bilancio dell’anno in cui era avvenuto il decesso del socio e, dunque, al saldo negativo registrato nel 1990.

Osserva che, in ogni caso, il dato utilizzato dal primo Giudice è sbagliato, poiché non si è considerato che i debiti dell’azienda erano rimasti in capo alla società, la quale aveva provveduto con il ricavato della cessione ad estinguerli, come evidenziato dagli allegati sub 20 e sub 21 al bilancio.

Gli appelli sono fondati.

L’art. 2284 c.c., applicabile al caso di specie giusta il disposto dell’art. 2293 c.c., prevede, sotto la rubrica “Morte del socio”, che ‘”Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.

L’atto costitutivo della “(…) e C. s.n.c.” prevedeva, a sua volta, il diritto degli eredi di continuare la società delegando un rappresentante o, in caso di mancato esercizio di tale diritto, la facoltà per i soci superstiti di continuare l’esercizio sociale rimborsando, entro sei mesi dal decesso, la quota agli eredi secondo l’ultimo bilancio.

Come rilevato in sentenza, gli eredi di (…) non hanno esercitato il diritto di continuare la società con i soci superstiti e, d’altro canto, la società non è stata sciolta, sicchè residua l’ipotesi della liquidazione della quota.

In proposito, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in base all’art. 2284 c.c., nelle società di persone, al momento del decesso del socio si verifica lo scioglimento del rapporto particolare che lo riguarda, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall’art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 10802/2009; sez. VI, n. 30542/2011; sez. I, n. 14449/2014; sez. I, n. 22574/2014).

Gli eredi, dunque, non subentrano nella posizione del defunto nell’ambito della società, assumendo la qualità di socio, ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. Civ., sez. I, n. 21803/2006; sez. I, n. 3671/2001).

La domanda di liquidazione della quota, formulata dagli eredi del socio defunto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci ma della società medesima, la quale si pone, quindi, quale soggetto passivamente legittimato (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 10332/2016; sez. I, n. 5248/2012; sez. I, n. 1040/2009; sez. I, n. 11298/2001).

Si è, quindi, chiarito che il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui siano convenuti in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l’interpretazione della domanda, che l’attore abbia proposto l’azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa

(Così contemperandosi il principio, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 291/00, della titolarità esclusiva in capo alla società in nome collettivo – e non ai soci superstiti – della legittimazione passiva sulla domanda proposta dagli eredi del socio deceduto al fine di ottenere, a norma dell’art. 2284 cod. civ., la liquidazione della quota del loro dante causa, ed il principio – anch’esso ripetutamente affermato, cfr. sentenze: n. 13438/03; n. 8399/03; n. 15229/05 – secondo cui è sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci) (Cass. Civ., sez. I, n. 5248/2012; sez. I, n. 12125/2006).

Ciò premesso, ritiene la Corte che, nella causa in oggetto, simile domanda non sia stata proposta con gli atti introduttivi.

(…) – dante causa di (…), cui sono succedute le odierne parti (…) – con il proprio atto di citazione notificato a (…), chiedeva che il Tribunale: dichiarasse nulli i due testamenti olografi attribuiti a (…) e, di conseguenza, sancisse che l’eredità del de cuius doveva essere devoluta ex lege a tutti i germani, nonché ordinasse alla convenuta la consegna dei beni immobili già di proprietà del de cuius.

Nessuna domanda tesa ad ottenere la liquidazione della quota da parte della società, dunque, aveva avanzato il predetto (…).

A sua volta, (…), dante causa di (…), nel citare in giudizio i coeredi, chiedeva che il Tribunale volesse: accertare la nullità dei due testamenti olografi attribuiti a (…); dichiarare che la successione del predetto era regolata dalle norme sulle successioni legittime, con devoluzione dell’eredità ai fratelli e sorelle del defunto in ragione di 1/5 ciascuno o, in caso di esclusione di (…) per indegnità, ai residui quattro fratelli, in ragione di 1/4 ciascuno; procedere alla ricostituzione della massa ereditaria, facendovi rientrare oltre ai beni immobili anche il denaro, i depositi bancari ed i beni mobili, “compresi quelli apparentemente usciti dal patrimonio del (…)”; ordinare la divisione di tutti i beni ereditari, previa formazione di cinque o di quattro quote di uguale valore da assegnare mediante sorteggio; ordinare che ciascun assegnatario fosse immesso nel possesso esclusivo dei beni attribuitigli; condannare (…) al rilascio dei beni in favore degli assegnatari, alla corresponsione delle rendite provenienti dai beni ereditari, oltre accessori.

Anche in questo caso, indubbiamente, fra quelle presentate non è rinvenibile la domanda di liquidazione della quota da parte della società.

A differente avviso non può condurre la circostanza, più volte invocata dai convenuti, per cui, nella parte argomentativa dell’atto, l’attore, nell’indicare i “beni relitti, costituenti la massa ereditaria”, avesse ricompreso, al punto 6), “La quota di partecipazione di (…) nella società in nome collettivo (…) s.n.c., come risulta dall’atto di cessione di quota e modificazione dell’atto costitutivo di società in nome collettivo del 14 giugno 1990”.

Il fatto che, erroneamente, la quota fosse indicata quale cespite facente parte della massa ereditaria non vale a mutare la natura e l’oggetto della domanda, chiaramente tesa a conseguire la divisione dell’eredità e, per converso, con evidenza, non rivolta nei confronti della società al fine di perseguire la liquidazione della quota del de cuius.

Anzi, proprio il dato per cui l’attore avesse ritenuto già inclusa nella massa tale quota consente di escludere che egli avesse voluto formulare la differente domanda di liquidazione nei confronti della compagine o dei suoi soci.

Peraltro, l’altra socia, (…), era stata chiaramente evocata in giudizio quale coerede e non quale appartenente alla compagine.

Non condivisibile risulta l’argomentazione, svolta dal Tribunale, secondo cui: “Va altresì evidenziato che la liquidazione della quota della snc appartenente al defunto ha sempre costituito oggetto del giudizio tanto che è stata svolta consulenza tecnica d’ufficio”.

Lo svolgimento di un’attività istruttoria (la consulenza tecnica d’ufficio tesa a determinare il valore della quota) da considerarsi superflua in correlazione con l’effettivo thema decidendum non influisce in alcun modo su quest’ultimo, né può dare luogo ad un fenomeno di “accettazione del contraddittorio” in relazione ad una domanda mai formulata.

Alla udienza del 17 ottobre 2017, il procuratore di (…), precisava le conclusioni riportandosi a quelle già indicate mediante deposito telematico ove, al punto 5), si chiedeva: “condannare la convenuta (…), in solido con l’attore (…), quale erede del defunto (…), alla corresponsione in favore dei Sigg.ri (…) + altri, nella misura della quota ai quali gli stessi hanno diritto, della somma di Lire 281.003.190 ora Euro 145.126,04, relativa alla vendita della quota del 60% della società (…) S.n.c. oltre interessi dalla data del 09/06/1990fino al soddisfo”.

Il procuratore di (…) precisava le conclusioni chiedendo, fra l’altro, di: “1) Procedere alla ricostruzione della massa ereditaria costituente il patrimonio di (…) deceduto il 26.9.1990, facendovi rientrare oltre che i beni immobili anche il denaro, i depositi bancari ed i beni mobili (compresi quelli apparentemente usciti dal patrimonio di (…)), ivi compresa la quota parte del 60% del prezzo di cessione della (…) s.n.c., alla quale (…) ha diritto n.q. di erede legittima di (…); 3) condannare (…) in solido con (…) n.q. alla corresponsione in favore di (…) n.q. della somma nella misura della quota parte di cui quest’ultima ha diritto, di Lire 281.003.190, oggi Euro 145.126,04 relativa alla vendita della quota del 60% della s.n.c. (…) oltre interessi”.

Riguardo a tali domande, il Tribunale ha rilevato che “il prezzo di cessione (che impropriamente i coeredi non soci hanno chiesto in sede di precisazione delle conclusioni) è stato utilizzato solo come parametro per la valutazione del valore della quota, per cui non si tratta di domanda nuova”.

In realtà, a parere della Corte, si è al cospetto di domande nuove che, peraltro, non attengono nemmeno all’esercizio del diritto di credito alla liquidazione della quota concernendo, invece, il corrispettivo della cessione di azienda (e non della quota sociale) avvenuta in data 09 giugno 1990.

Rispetto ad esse, ad ogni modo, non può ritenersi intervenuta alcuna accettazione del contraddittorio.

Alla stessa udienza del 17 ottobre 2017, infatti, il procuratore di (…) eccepiva la “illegittimità” ed “inammissibilità” di tali domande, perché nuove e tardivamente proposte, e dichiarava espressamente di non accettare riguardo alle stesse il contraddittorio.

Per ciò che attiene a (…), invece, in quanto nell’occasione contumace, nessuna accettazione del contraddittorio può essere configurata (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 4712/1996, ove, con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 – per il quale trovino applicazione le disposizioni degli art. 183, 184 e 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla “novella” di cui alla legge n. 353 del 1990 – si afferma che, in presenza di domanda nuova formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni, non possa attribuirsi valore concludente al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza).

Per le ragioni sin qui esposte, dunque, in accoglimento degli appelli, la sentenza impugnata va riformata, escludendosi dalla ricomprensione nella massa attiva e dal conseguente riparto le somme il cui pagamento è stato posto a carico di (…) e dichiarandosi inammissibili le domande formulate in sede di precisazione delle conclusioni nei confronti di questi.

La morte del socio, infatti, determina direttamente l’insorgenza del diritto di credito alla liquidazione della quota in capo agli eredi, da esercitarsi nei confronti della società, sicchè non vi è luogo alla inclusione nella massa ereditaria suscettibile di divisione della quota stessa o del suo controvalore.

Il piano di riparto che residua (lo stesso, peraltro, sottoposto alle parti con provvedimento del Giudice Istruttore del 21 novembre 2016), individuando quattro lotti di uguale valore, non necessita di ulteriori revisioni.

Con riferimento alla regolamentazione delle spese, secondo un criterio unico e globale che tenga conto dell’esito complessivo della lite, sussistono i presupposti, sotto il profilo dei “giusti motivi” di cui alla formulazione dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio, ferma restando la regolamentazione già disposta per il primo grado (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n. 7146/2017).

Occorre, infatti, rilevare che, pur essendo risultati gli odierni appellanti, all’esito della impugnazione, vittoriosi quanto alla questione inerente la inclusione della quota di partecipazione alla società nella massa ereditaria, di tale questione (…), ed il suo dante causa (…), non hanno agevolato, con il contegno processuale tenuto fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, la corretta soluzione (si pensi alla già richiamata inclusione della quota fra i beni suscettibili di divisione nell’atto introduttivo presentato da (…)).

Per quanto attiene a (…), il raffronto fra le domande in ordine alle quali la stessa è risultata soccombente e quelle che l’anno vista invece vittoriosa induce a ritenere corretta la compensazione parziale operata in primo grado ed a disporre, invece, una compensazione totale per il grado di appello.

p.q.m.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, pronunciando sugli appelli proposti da (…) (cui è subentrato (…)) avverso la sentenza n. 1908/2017 Reg. Sent., del 15 dicembre 2017, pubblicata il 28 dicembre 2017, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento già iscritto al n. 292/1991 R.G., così provvede:

– in accoglimento degli appelli ed in parziale riforma della sentenza impugnata:

– dichiara inammissibili le domande nuove proposte nei confronti di (…) alla udienza del 17 ottobre 2017, come da parte motiva;

– accoglie la domanda di divisione dei beni in comunione tra (…) (ossia tra i relativi eredi, come costituiti e come da intestazione) e dichiara che l’asse ereditario di (…) è composto dai beni immobili, mobili e dal denaro meglio descritti nella sentenza di primo grado, fatta eccezione per l’importo di Euro145.117,78, oltre interessi, pari al valore della quota della (…) s.n.c.;

– dispone procedersi allo scioglimento della comunione secondo il prospetto indicato nella sentenza di primo grado, previa esclusione, per i lotti nn. 1), 2) e 3), della voce di cui al punto 3), e, per il lotto n. 4), della voce di cui al punto 6);

– conferma la regolamentazione delle spese riguardanti il primo grado di giudizio disposta dalla sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello.

Reggio Calabria, così deciso il 2 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.