il diritto alla liquidazione della quota sociale in caso di recesso, riconosciuto al socio di una societa’ di persone, o – in caso di decesso – agli eredi, dal combinato disposto dell’articolo 2284 c.c. e articolo 2289 c.c., comma 1, e’ un diritto di credito soggetto alla prescrizione quinquennale ex articolo 2949 c.c., prescrizione applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|16 settembre 2019| n. 22988

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20651/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, e (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 74/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, del 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS) ricorrono con tre mezzi corroborati da memoria per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari epigrafata, nei confronti della societa’ (OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del socio accomandatario (OMISSIS), e dello stesso (OMISSIS). La societa’ e (OMISSIS) replicano con controricorso.

La controversia concerne la domanda di liquidazione della quota sociale della (OMISSIS) SNC (OMISSIS) proposta dal socio (OMISSIS), receduto con raccomandata del 2/12/1993, domanda che ha avuto plurime vicende giudiziarie.

(OMISSIS) aveva promosso, infatti, un primo giudizio con atto di citazione notificato il 6/10/1994 convenendo in giudizio (OMISSIS), quale socio superstite della (OMISSIS) SNC, giudizio che si era concluso con sentenza, in data 21/12/2000, che aveva rigettato la domanda in accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto in ragione del fatto che con atto registrato in Bari il 4/9/1994 la societa’ era stata trasformata in (OMISSIS) SAS (OMISSIS) ed era stata ricostituita la pluralita’ dei soci e che il diritto avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti della societa’. Tale decisione non venne impugnata.

(OMISSIS) aveva intrapreso quindi una nuova azione giudiziaria nei confronti della SAS e del socio accomandatario (OMISSIS), inizialmente promovendo un ricorso cautelare ante causam depositato il 10/9/2001, che venne accolto dal Tribunale di Bari in data 17/10/2001 con concessione di un sequestro conservativo.

Con successivo atto di citazione notificato il 16/11/2001 (OMISSIS) aveva adito il Tribunale di Bari sulla medesima questione ed i convenuti avevano sollevato eccezione di prescrizione del diritto alla liquidazione della quota, alla quale (OMISSIS) aveva replicato con una contro eccezione di intervenuta interruzione della prescrizione.

Con sentenza in data 28/5/2009 la domanda di liquidazione della quota era stata rigettata con l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto ex articolo 2949 c.c..

La Corte di appello di Bari, investita del gravame, ha confermato questa decisione.

In particolare ha escluso che potesse essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione la citazione notificata al solo (OMISSIS) nel primo giudizio promosso da (OMISSIS), conclusosi con il rigetto per difetto di legittimazione passiva del convenuto evocato in giudizio.

In particolare la Corte territoriale ha rimarcato che, in quel giudizio non solo non era stata evocata la societa’, ma nemmeno tutti i soci, posto che all’epoca della citazione la pluralita’ dei soci era stata gia’ ricostituita, e su tale premessa ha escluso che l’atto avesse avuto efficacia interruttiva ed ha confermato la intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione degli articoli 2266, 2289, 2291, 2298 e 2498 c.c. in relazione alla efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a societa’ di persone soggette a trasformazione (da SNC a SAS) e l’omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti sostengono che sarebbero intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione e che la pronuncia di rigetto per difetto di legittimazione passiva nel primo giudizio, non escludeva l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’azione giudiziaria cosi’ come promossa.

In particolare assumono che l’effetto interruttivo sarebbe conseguito all’atto di citazione notificato all’unico socio superstite della SNC perche’ l’intenzione dell’attore era esclusivamente quella di rivolgere la domanda giudiziale nei confronti della societa’ dalla quale era receduto (fol. 10 del ricorso) a prescindere dalla forma giuridica della stessa e non nei confronti della persona fisica in proprio del socio superstite.

A sostegno i ricorrenti deducono che gia’ prima dell’instaurazione del giudizio erano state avanzate alla societa’ richieste di visione dei bilanci ed analoghe richieste istruttorie vertenti sulla esibizione dei libri sociali e dei bilanci erano state svolte nel corso del giudizio; insistono quindi sull’irrilevanza della trasformazione della societa’.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’articolo 1310 c.c., comma 2, articoli 2945 e 2313 c.c. in relazione all’efficacia interruttiva della prescrizione degli atti gia’ richiamati rispetto a societa’ di persone (da SNC a SAS) e l’omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti sostengono che, in ragione della imperfetta soggettivita’ giuridica delle societa’ personali, la qualita’ di socio accomandatario di (OMISSIS), convenuto costituitosi nel primo giudizio, implicava l’interruzione della prescrizione anche nei confronti della SAS coobbligata solidalmente.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’articolo 2498 c.c., articolo 2313 c.c., articolo 1310 c.c., comma 2 e articolo 2945 c.c. in relazione all’efficacia interruttiva della prescrizione degli atti prima richiamati rispetto a societa’ di persone (da SNC a SAS) e l’omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti sostengono che (OMISSIS) nell’atto con cui aveva ricostituito la pluralita’ dei soci e trasformato la societa’ aveva effettuato un riconoscimento di debito nei confronti di (OMISSIS), di guisa che non era necessario nessuna diffida od atto interruttivo della prescrizione ulteriore rispetto alla proposizione dell’atto di citazione del 6/10/1994.

2.1. I motivi primo e secondo possono essere trattati congiuntamente per connessione. Sono fondati e vanno accolti.

2.2. Va anzitutto osservato che il diritto alla liquidazione della quota sociale in caso di recesso, riconosciuto al socio di una societa’ di persone, o – in caso di decesso – agli eredi, dal combinato disposto dell’articolo 2284 c.c. e articolo 2289 c.c., comma 1, e’ un diritto di credito soggetto alla prescrizione quinquennale ex articolo 2949 c.c., prescrizione applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale (Cass. 22574/2014).

Sicche’ non puo’ revocarsi in dubbio che essendo stata la liquidazione di tale quota richiesta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.a.s., nonche’ del socio accomandatario (OMISSIS) (odierni resistenti), con atto di citazione del 16 novembre 2001, ed essendo il diritto alla liquidazione della quota maturato il 2 dicembre 1993, data del recesso di (OMISSIS) – il credito in parola sarebbe ampiamente prescritto alla data dell’atto di citazione del 2001.

I ricorrenti hanno, tuttavia, fatto valere l’interruzione della prescrizione, che deriverebbe dal precedente atto di citazione, notificato a (OMISSIS), quale socio superstite e legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c. in data 6 ottobre 1994, conclusosi con sentenza n. 987 del 21 dicembre 2000. Sicche’ la prescrizione sarebbe stata interrotta fino al 2000, ai sensi dell’articolo 2945 c.c., comma 2. Tanto premesso, va rilevato che i resistenti non contestano che l’atto di citazione del 6 ottobre 1994 sia stato notificato a (OMISSIS), quale socio superstite e legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c.

2.3. In diritto va affermato che nei rapporti fra soci e societa’ di persone il rapporto di sussidiarieta’ che collega la responsabilita’ dei soci della societa’ di persone rispetto alla responsabilita’ della societa’ non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilita’ dell’articolo 1310 c.c., per cui l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della societa’ (Cass. n. 22903/2013; cfr. Cass. n. 1151/1962, Cass. n. 15713/2004, Cass. n. 18653/2004, Cass. n. 20891/2008), cio’ in special modo quando al socio l’atto interruttivo della prescrizione non sia notificato in proprio, bensi’ quale legale rappresentante della societa’ (Cass. 17640/2017).

Invero la norma sulla responsabilita’ solidale relativa a rapporti obbligatori, in virtu’ dell’estensibilita’ ad altro soggetto dello stesso rapporto di credito, ha il chiaro intento di favorire la realizzazione del credito, che altrimenti potrebbe risultare pregiudicato (Cass. 29/07/2015, n. 16046).

Nel caso in esame la notifica dell’atto di citazione al (OMISSIS) nella qualita’ di socio superstite e legale rappresentante, ha interrotto la prescrizione anche nei confronti della societa’. Ne’ rileva che questa, con atto del 5 settembre 1994 (la citazione e’ del 6 ottobre 1994), fosse stata trasformata in s.a.s.

La trasformazione della societa’ in nome collettivo in societa’ in accomandita semplice, atteso che tale trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria gia’ esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario, non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo (Cass. 3713/1992; Cass. 3638/1998; Cass. 5963/2001; Cass. 26/2002; Cass. 3269/2009; Cass. 13467/2011).

Le decisioni citate dalla Corte d’appello attengano, invece, al diverso tema della legittimazione passiva della societa’ e dei soci e dell’integrita’ del contraddittorio, mentre il problema dell’interruzione della prescrizione tra condebitori solidali trova la sua autonoma disciplina nell’articolo 1310 c.c.

2.4. Va, infine, considerato che la disciplina dell’articolo 1310 c.c. sull’estensibilita’ dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’articolo 2945 c.c., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio (Cass. n. 1406 del 21/1/2011).

3.1. Il terzo motivo resta assorbito.

4.1. In conclusione vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte, che, in diversa composizione decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

– Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.