in tema di responsabilita’ degli organi sociali, la configurabilita’ dell’inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall’articolo 2407 c.c., comma 2, non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma e’ sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimita’ e regolarita’, cosi’ da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarita’ di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’articolo 2409 c.c.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 25 luglio 2018, n. 19743
Data udienza 24 aprile 2018
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 5246/15, proposto da:
(OMISSIS), elett.te domic. in (OMISSIS), presso gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappres. e difendono, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) dal quale e’ rappres. e difesa unitamente all’avv. (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5267/2014 emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata il 2.9.2014;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, alla udienza pubblica del 24 aprile del 2018;
sentita la relazione del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto De Augustinis il quale ha concluso per l’inammissibilita’ dei motivi primo, terzo, quarto e quinto del ricorso e per il rigetto del secondo;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) s.r.l. cito’ innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali componenti del consiglio d’amministrazione della stessa societa’, nonche’ i sindaci, tra cui (OMISSIS), chiedendo che, accertata la rispettiva responsabilita’ per vari illeciti commissivi ed omissivi, i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati alla societa’. A seguito del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., societa’ controllante il 99% del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l., l’iniziativa giudiziaria fu assunta dalla curatela fallimentare su delibera assembleare.
Secondo gli attori, gli amministratori convenuti avevano violato i propri doveri, in quanto: 1) era stato stipulato un contratto preliminare con la (OMISSIS) s.r.l., partecipata dalle mogli degli amministratori (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie per edilizia non residenziale, ad un prezzo molto inferiore al valore di mercato con rilevante rateizzazione, senza l’incasso effettivo della somma pattuita a titolo di prezzo, risultante apparentemente versata dalla (OMISSIS) a titolo d’acconto; 2) era stato stipulato altro contratto preliminare di vendita con la (OMISSIS) s.r.l., partecipata dalle mogli degli stessi amministratori (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto porzioni di terreno e fabbricati rurali, ad un prezzo molto inferiore al valore di mercato dei beni promessi in vendita, senza l’incasso della somma, dichiarata come versata nel contratto; 3) era stato stipulato altro preliminare di una tenuta agricola per prezzo non congruo ed era stata concessa ipoteca a garanzia di un finanziamento concesso a (OMISSIS) dalla banca (OMISSIS) senza corrispettivo o garanzia; 4) erano stati omessi gli adempimenti di cui all’articolo 2447 c.c., sul capitale sociale.
Si costituirono i convenuti, eccependo nullita’ pregiudiziali e l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando in solido i convenuti al risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 5.882.719,00 oltre rivalutazione e interessi al tasso del 3%.
(OMISSIS) propose appello; si costituirono (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l.- che aveva nelle more incorporato la (OMISSIS) s.r.l., proponendo appello incidentale.
La Corte d’appello di Roma dichiaro’ inammissibili i motivi dell’appello principale e dell’incidentale relativi alle eccezioni preliminari e rigetto’ l’appello del (OMISSIS) e gli appelli incidentali di (OMISSIS) e (OMISSIS).
In particolare, la Corte: ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti le eccezioni preliminari di nullita’ dell’azione della (OMISSIS) s.r.l. – per mancanza della delibera autorizzativa dell’assemblea dei soci – perche’ non specifici; ha respinto il motivo afferente alla carenza di legittimazione attiva della curatela fallimentare in applicazione degli articoli 2376 e 1218, c.c., rilevando altresi’ che gli appellanti non avevano impugnato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui essa affermo’ l’applicabilita’ della normativa previgente al Decreto Legislativo n. 5 del 2003, di riforma del codice civile; i sindaci non avevano dimostrato la sopravvenuta inefficacia o invalidita’ dei tre contratti preliminari su cui era stata fondata la loro responsabilita’. La Corte ha altresi’ confermato la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilita’ omissiva dei tre sindaci per non aver effettuato adeguati ed efficaci controlli in ordine alla condotta degli amministratori che avevano stipulato i tre contratti preliminari contenenti patti di favore per le promissarie acquirenti, senza rilevare le rateizzazioni di favore pur a fronte di una situazione finanziaria critica.
In particolare, in ordine al preliminare stipulato con la (OMISSIS) s.r.l. – atto autorizzato dal consiglio d’amministrazione alla presenza dell’intero collegio sindacale – la Corte ha rilevato che il sindaco (OMISSIS), pur avendo dichiarato di non aver avuto notizia di tale operazione, aveva agito con negligenza poiche’ i sindaci avrebbero dovuto verbalizzare il loro dissenso trattandosi di atto che aveva depauperato il patrimonio sociale.
Circa il preliminare con l’ (OMISSIS) s.r.l., il giudice d’appello ha rilevato che: non era stata emessa delibera autorizzativa, ma erano emersi dalla contabilita’, tra i debiti vari, gli acconti versati per la vendita; ai sindaci era ascrivibile la responsabilita’ per la superficialita’ della valutazione dell’operazione, anche considerando che essi avrebbero dovuto, se necessario, far rilevare l’impossibilita’ di verifica contabile.
Quanto alla vendita della tenuta agricola, la responsabilita’ dei sindaci e’ stata ritenuta dalla Corte di merito in virtu’ del prezzo di cessione assolutamente incongruo, anche alla luce di un precedente rifiuto di vendere l’immobile ad un prezzo superiore.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Si e’ costituita la (OMISSIS) s.r.l. con controricorso eccependo l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso e’ stata denunziata violazione del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 17, in combinato disposto con la L. n. 183 del 1993, avendo la Corte d’appello ritenuto infondata l’eccezione di nullita’ sollevata da (OMISSIS) con la prima memoria di replica notificata dalla attrice a mezzo telefax, ritenendo non applicabile la legge n. 183 al processo c.d. societario, non avendo il difensore della (OMISSIS) s.r.l. dichiarato la conformita’ dell’atto teletrasmesso all’originale.
Con il secondo motivo e’ stata denunziata la violazione dell’articolo 2476 c.c., avendo la Corte d’appello rigettato l’eccezione d’inammissibilita’ della domanda per carenza di legittimazione attiva della (OMISSIS) s.r.l., applicando erroneamente la suddetta norma che non prevede la legittimazione della societa’ in ordine all’azione sociale di responsabilita’ nei confronti di amministratori e sindaci.
Con il terzo motivo e’ stata denunziata la violazione dell’articolo 2403 c.c., avendo la Corte territoriale inquadrato erroneamente l’ambito del contenuto dell’obbligo di vigilanza dei sindaci, ritenendo che quest’ultimi avrebbero dovuto controllare ogni attivita’ sociale, travalicando il controllo di legittimita’ per sindacare il merito degli atti degli amministratori.
Con il quarto motivo e’ stata denunziata la violazione dell’articolo 2407 c.c., comma 2, per non aver la Corte di merito tenuto conto dei limiti del potere di controllo dei sindaci, valorizzando meri indizi, poiche’: in ordine al preliminare relativo alla tenuta agricola, la Corte non aveva considerato che il (OMISSIS) non era stato avvisato della stipula contrattuale; circa il preliminare con l’ (OMISSIS) s.r.l., nessun controllo dei sindaci sarebbe stato possibile in quanto nei brogliacci consegnati dagli amministratori non era indicata la caparra versata per l’acquisto; riguardo all’altro preliminare, la Corte d’appello aveva contestato il merito della stima del prezzo dell’immobile, omettendo di considerare i motivi che avevano indotto a non cedere l’immobile tre anni prima.
Con il quinto motivo e’ stata dedotta parimenti la violazione dell’articolo 2407 c.c., avendo la Corte di merito ritenuto la responsabilita’ del ricorrente come se fosse concorrente con quella degli amministratori, senza accertare il rapporto di causalita’ tra l’omissione ascritta al sindaco e i danni lamentati.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso, essendo esso autosufficiente, indicando con chiarezza i relativi motivi.
Il primo motivo e’ inammissibile in quanto, come argomentato dalla Corte d’appello, l’eccezione di nullita’ sollevata dal ricorrente fu esaminata e rigettata dal Tribunale, riproposta dal (OMISSIS) in appello senza formulare critiche alla pronuncia di primo grado, sicche’ il motivo d’appello era privo di specificita’.
Il secondo motivo e’ infondato. La Corte d’appello ha evidenziato che l’appellante non aveva impugnato l’applicazione delle norme previgenti alla riforma codicistica del 2003, in ordine alla disciplina della legittimazione all’azione di responsabilita’ degli amministratori di s.r.l., avendo dunque completamente ignorato tale decisione senza rappresentare le ragioni poste a sostegno della applicabilita’ della normativa vigente a fatti avvenuti anteriormente.
Al riguardo, e’ principio consolidato di questa Corte che il motivo d’impugnazione e’ costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione e’ erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullita’ del motivo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, e’ sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, (Cass., n. 17330/15; n. 359/05).
Nel caso concreto, nell’atto d’appello il ricorrente si e’ limitato a criticare la sentenza di primo grado per non aver correttamente applicato l’articolo 2476 c.c., omettendo pero’ di esplicitare le ragioni per cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inapplicabili le norme riformate nel 2003, tra cui l’invocato articolo 2476 c.c., rigettando l’eccezione sollevata in ordine alla carenza di legittimazione in capo alla (OMISSIS) s.r.l.
Il terzo motivo e’ infondato. La Corte d’appello ha imputato al ricorrente una condotta negligente, riferita alla sua qualita’ di componente del collegio sindacale della (OMISSIS) s.r.l., inosservante dei principi di prudenza e avvedutezza nell’attivita’ di controllo dell’operato degli amministratori, avendo motivato espressamente su tale responsabilita’, ritenuta ravvisabile in forma omissiva in ordine alle vicende della stipula dei tre contratti preliminari.
Il ricorrente ha lamentato che la Corte di merito avrebbe travalicato i limiti del controllo spettante ai sindaci sull’attivita’ gestoria degli amministratori, avendo invece ravvisato la relativa responsabilita’ omissiva nel non aver impedito una vendita immobiliare a prezzo vile.
Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale in tema di responsabilita’ degli organi sociali, la configurabilita’ dell’inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall’articolo 2407 c.c., comma 2, non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma e’ sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimita’ e regolarita’, cosi’ da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarita’ di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’articolo 2409 c.c. (Cass., n. 13517/14; ord. n. 16314/17).
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente applicato tale orientamento, nel confermare la decisione del Tribunale, rilevando con chiarezza che non era stata imputata ai sindaci l’inopportunita’ della stipula dei contratti preliminari, ma l’omessa valutazione del contenuto dei contratti e la mancata iniziativa diretta ad evitare atti dannosi per la societa’, con motivazione esaustiva e rispettosa dei criteri di legge.
Il quarto motivo e’ inammissibile, tendendo al riesame dei fatti accertati dai giudici di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti degli illeciti omissivi. Invero, circa i tre contratti preliminari, il ricorrente, nel criticare la sentenza impugnata, contestando la motivazione della Corte d’appello nei vari punti afferenti alle omissioni attribuite ai sindaci, ha richiesto un’inammissibile revisione dei fatti.
Il motivo e’ comunque infondato in quanto la Corte territoriale ha espressamente tenuto conto delle difese del (OMISSIS) circa l’asserita insussistenza della sua responsabilita’ omissiva, applicando correttamente ai fatti accertati i principi di diritto affermati da questa Corte come sopra richiamati.
Il quinto motivo e’ del pari inammissibile tendendo al mero riesame dei fatti concernenti la questione del nesso di causalita’ tra le condotte omissive contestate e i danni lamentati, chiaramente delineata nella motivazione attraverso una puntuale e precisa ricostruzione del perimetro dell’obbligo dei sindaci.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 18.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.