Ai sensi dell’articolo 2473 c.c., comma 2, il socio di societa’ a responsabilita’ limitata costituita a tempo indeterminato puo’ recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l’atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all’anno. L’articolo 2285 c.c., invece, nell’ambito delle societa’ di persone, prevede il diritto di recesso ad nutum, non solo quando la societa’ sia contratta a tempo indeterminato, ma anche quando sia contratta per tutta la vita di uno dei soci. Nelle societa’ di persone, ove il termine di durata previsto dall’atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana, si e’ considerata la societa’ come contratta a tempo indeterminato, con conseguente possibilita’ per i soci del recesso ad nutum.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8962

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9738/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2172/2014 della CORTE D’APPELLO ci BOLOGNA, depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/10/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2172/2014, – pronunciata in un giudizio promosso da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) srl e della socia di maggioranza, (OMISSIS) spa, al fine di sentire accertare la legittimita’ del recesso dalla prima societa’, dallo stesso esercitato, con notifica dell’atto di citazione, ex articolo 2473 c.c., comma 2 e di condanna della societa’ alla liquidazione della quota – ha, in riforma della decisione non definitiva di primo grado e della decisione successiva definitiva (essendo stati riuniti i separati gravami proposti), respinto le domande attrici.

In particolare, la Corte distrettuale, respinto l’appello incidentale dell’ (OMISSIS) avverso la sentenza non definitiva di primo grado, nella parte in cui era stata respinta la domanda risarcitoria avanzata, ex articolo 2497 c.c., nei confronti della socia di maggioranza (OMISSIS), ha, invece, accolto il gravame principale della (OMISSIS) avverso la sentenza non definitiva, rilevando che, con Delib. 29 aprile 2004, approvata da tutti i soci, compreso l’ (OMISSIS), si era fissata la durata della societa’ sino al 31/12/2050 e che erroneamente il giudice di primo grado, al fine di ritenere che il socio fosse libero di recedere ad nutum, aveva equiparato la disciplina (articolo 2473 c.c.) della societa’ di capitali a tempo indeterminato a quella (articolo 2285 c.c.) di una societa’ di persone contratta per una durata che ecceda la presumibile vita dei soci (nella specie, facendo riferimento all’eta’ dell’ (OMISSIS) nei 2050, data di scadenza della societa’, anni 87), laddove il nuovo disposto dell’articolo 2473 c.c., comma 2, consente il recesso ad nutum del socio di una srl soltanto nell’ipotesi di societa’ contratta a tempo indeterminato.

La Corte d’appello ha poi definito gli obblighi restitutori conseguenti alla esecuzione delle somme versate dalla societa’ in esecuzione della sentenza definitiva, a titolo di rimborso della quota del socio receduto.

Avverso detta sentenza, l’ (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di (OMISSIS) srl e di (OMISSIS) spa (che resistono con controricorso). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articolo 2473 c.c., comma 2 e articolo 2697 c.c., dolendosi della mancata equiparazione della societa’ a responsabilita’ limitata, con una durata che ecceda la presumibile vita dei soci (quale quella in oggetto, con scadenza nel 2050, in rapporto all’eta’ del socio uscente), a quella contratta a tempo indeterminata, al fine del riconoscimento del libero esercizio del recesso del socio.

2. La censura e’ infondata.

Ai sensi dell’articolo 2473 c.c., comma 2, il socio di societa’ a responsabilita’ limitata costituita a tempo indeterminato puo’ recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l’atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all’anno. L’articolo 2285 c.c., invece, nell’ambito delle societa’ di persone, prevede il diritto di recesso ad nutum, non solo quando la societa’ sia contratta a tempo indeterminato, ma anche quando sia contratta per tutta la vita di uno dei soci. Nelle societa’ di persone, ove il termine di durata previsto dall’atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana, si e’ considerata la societa’ come contratta a tempo indeterminato, con conseguente possibilita’ per i soci del recesso ad nutum.

Nel caso di specie, lo statuto della societa’ (OMISSIS) fissa la durata della societa’ sino al 31 dicembre 2050.

Nella pronuncia di questa Corte n. 9662/2013 (ove, peraltro, si trattava, precisamente, di una s.r.l. la cui durata era stata fissata sino all’anno 2100 e l’oggetto del giudizio riguardava il fatto se una Delibera assembleare, con la quale veniva disposta la riduzione della durata di una s.r.l., dall’originario termine del 2100 al 2050, legittimasse il recesso per il socio dissenziente), si e’ affermato che la fissazione della previsione di durata dell’ente societario assolve allo “scopo di optare per una determinazione dell’aspettativa di vita di una societa’ in funzione della possibilita’ che il progetto di attivita’, che con essa si intende perseguire, possa essere, sia pure indicativamente, determinato”, mentre “una data oltremodo lontana nel tempo ha, almeno di norma, l’effetto di far perdere qualsiasi possibilita’ di ricostruire l’effettiva volonta’ delle parti circa l’opzione fra una durata a tempo determinato o indeterminato della societa’”, cosicche’ tale indicazione si risolve “o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della societa’ ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato”, con necessita’ conseguente, in quest’ultimo caso, “di un intervento correttivo dell’interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una societa’ che non preveda una determinazione del tempo della sua durata”.

Deve osservarsi che, con la riforma societaria del 2003 si e’ passato da un regime, nel quale la disciplina del recesso da una societa’ a responsabilita’ limitata faceva rinvio a quella delle societa’ per azioni, ad altro, per effetto del quale vi e’ una specifica elencazione dei casi, con significativo ampliamento nel quale il recesso puo’ esercitarsi (articolo 2473 c.c.), salva diversa volonta’ dei soci espressa nell’atto costitutivo. E’ stata poi introdotta la previsione di una societa’ di durata indeterminata, con previsione della possibilita’ di recesso ad nutum.

Nella presente controversia, il cui oggetto consiste proprio nella verifica della legittimita’ del recesso ad nutum esercitato da socio di una srl, costituita con una durata determinata fino al 2050, avuto riguardo all’interpretazione letterale dell’articolo 2473 c.c., che limita tassativamente la possibilita’ di recedere ad nutum nel solo caso di societa’ contratta a tempo indeterminato, ed ad una valutazione sistematica, che tenga conto della differente disciplina dettata per le societa’ a responsabilita’ limitata, rispetto a quella operante per le societa’ di persone, ed anche della tutela dei creditori sociali che, facendo affidamento solo sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrita’, il motivo del ricorso, fondato sulla necessita’ di equiparare la durata a tempo indeterminato della vita della societa’ a quella contratta a tempo determinato, con una durata (fissata fino al 2050), ritenuta eccedente la presumibile vita del socio, non merita accoglimento.

Questa Corte, nella pronuncia del 2013, in una controversia nella quale si discuteva della legittimita’ del recesso di un socio (peraltro, una societa’, che non aveva acconsentito a modifica dell’atto costitutivo) da una societa’ a responsabilita’ limitata, a fronte di una deliberazione di riduzione della durata della societa’, ha confermato la decisione impugnata, con la quale si era accertato il diritto di recesso del socio, ai sensi dell’articolo 2473 c.c., ritenendo che la Delibera societaria era rivolta essenzialmente ad escludere una causa di recesso del socio: l’originaria durata statutaria, prevista per il 2100, era assimilabile, infatti, ad una durata a tempo indeterminato, trattandosi di un’epoca cosi’ lontana (2100) “da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo”.

Nella fattispecie qui in esame, si discute, invece, di una durata statutaria fissata al 2050 ed il ricorrente assume che detta previsione sia equivalente a quella a tempo indeterminato, deducendo che la durata del 2050 supera, non “la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale” (come affermato nella pronuncia n. 9662/2013), ma la propria aspettativa di vita ovvero la durata media di vita del socio-persona fisica, circostanza, questa, del tutto irrilevante.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle

spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in

complessivi Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.