La riconducibilità dei crediti alla massa ereditaria sarebbe ricavabile dall’art. 727 c.c., il quale annovera espressamente i crediti tra gli elementi di cui si compongono i lotti divisionali; da ciò conseguirebbe la loro inclusione nella comunione ereditaria e, quindi, la non automatica divisione. L’art. 752 c.c., nel disporre che gli eredi si ripartiscono i debiti e i pesi ereditari cui contribuire direttamente in proporzione alle rispettive quote, si riferisce esclusivamente ai debiti, non anche ai crediti. E ancora, l’art. 757 c.c. dispone l’efficacia retroattiva dell’attribuzione dell’intero credito assegnato ad uno solo dei coeredi in sede di divisione, da ciò potendosi ricavare che i crediti risultano assegnati e divisi tra gli eredi solo con la divisione, retroagendo poi il momento dell’acquisto a quello dell’apertura della successione. Infine, anche l’art. 760 c.c. propenderebbe in tal senso, laddove contiene i limiti della garanzia dovuta dai coeredi per il credito assegnato in divisione, il che lascerebbe sempre intendere che la suddivisione e assegnazione dei crediti avvenga solo e soltanto per effetto della divisione, non già prima e in via automatica.

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Tribunale|Catania|Sezione 4|Civile|Sentenza|4 gennaio 2020| n. 7

Data udienza 31 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5985/2014 R.G. promossa da:

(…) (c.f. (…)),

(…) (c.f. (…))

(…) (c.f. (…)),

tutti con il patrocinio dell’ avv. GA.AN. e elettivamente domiciliati in VIA (…) CATANIA, presso il difensore avv. GA.AN.

ATTORI

contro:

(…) SCARL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MO.TI. e elettivamente domiciliato in VIA (…) CATANIA presso lo studio dell’avv. MO.TI.

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MI.GA. e PE.VI. ((…)) VIA (…) CATANIA; elettivamente domiciliato in VIA (…) CATANIA presso lo studio dell’avv. MI.GA.

CONVENUTI

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato rispettivamente l’08 e il 09.04.2014 (…), (…) e (…) nella qualità di eredi di (…), già titolare di un conto corrente ordinario, contrassegnato con il n. (…), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Catania (…) e il (…) soc. coop., e deducevano di essere, in seguito alla morte del de cuius, subentrati nella comproprietà del suddetto conto corrente, insieme al convenuto (…), anch’egli erede, in quanto tutti figli della titolare (…).

Lamentavano, in particolare che, posto il loro diritto all’assegnazione pro quota di 1/4 ciascuno della somma depositata nel conto corrente, la Banca si era rifiutata di consegnare le suddette somme, ritenendo erroneamente necessario il consenso di tutti gli eredi.

A sostegno della domanda parte attrice produceva certificato e stato di famiglia di morte di (…).

Chiedevano, pertanto, condannarsi la Banca all’assegnazione delle somme depositate nel conto nella misura di 1/4 ciascuno.

Il convenuto (…) si costituiva in giudizio in data 22.07.2014 eccependo, in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta, che altri beni costituiscono parte del patrimonio del de cuius, oggetto di comunione ereditaria, in relazione ai quali non è ancora stata richiesta la divisione, con ciò impedendo al convenuto di subentrarne nella titolarità e goderne. Manifestava inoltre la propria disponibilità a prestare il consenso necessario alla chiusura del conto, a patto che venissero chiuse anche tutte le altre posizioni di credito ereditarie.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di parte attrice.

Il (…) soc. coop. si costituiva in giudizio in data 22.07.2014, eccependo di non poter dar luogo alla richiesta degli attori, relativa allo svincolo delle somme depositate sul conto in quanto anche i crediti compongono la massa ereditaria, e non possono pertanto essere assegnati automaticamente pro quota agli eredi (come può avvenire invece per i debiti ex art. 752 c.c.). Ne consegue dunque che, prima della divisione, non sarebbe consentito a ciascun erede il compimento di atti individuali di disposizione. Al fine di svincolare le suddette somme pertanto la Banca dichiarava di necessitare, quantomeno, di una quietanza rilasciata da tutti gli eredi.

Alla luce dell’attività assertiva svolta dalle parti la domanda degli attori va rigettata.

Sulla automatica divisione pro quota dei crediti tra gli eredi è possibile rinvenire excursus giurisprudenziale piuttosto lungo.

Dapprima infatti, sulla base del principio romanistico “nomina et debita ipso iure dividuntur”, la giurisprudenza prevalente riteneva che tutti i crediti e i debiti del de cuius si dividessero automaticamente tra gli eredi, con la conseguenza che ciascuno di essi potesse chiedere, da solo e in ogni momento, l’assegnazione pro quota della parte a lui spettante. Trattasi di giurisprudenza che risale a Cassazione del 1984 e successivamente proseguita solo con riferimento alla successione nel lato passivo del rapporto.

Al contrario, rispetto alla successione nel lato attivo, cominciò a farsi strada l’idea opposta secondo cui i crediti ereditari non possano essere divisi automaticamente tra gli eredi in quanto gli stessi entrerebbero a far parte dell’intera massa ereditaria, e devono quindi preliminarmente essere divisi affinché ciascuno possa ottenerne l’assegnazione. La prima pronuncia in questo senso, partendo da un’analisi approfondita dei dati normativi, è da ricondurre a Cass. 13 ottobre 1992 n. 11128, successivamente seguita anche da Cass. 21 gennaio 2000 n. 640 e 5 settembre 2006 n. 19062.

Con queste ultime due pronunce, tuttavia, la Suprema Corte ha fatto anche un passo in avanti, ritenendo che proprio al fine di evitare qualunque iniziativa individuale degli eredi che potesse compromettere la divisione, in tutti i giudizi sull’accertamento e il soddisfacimento dei crediti ereditari tra eredi si instaurasse un litisconsorzio necessario.

E’ all’interno di questo quadro che si inserisce la nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29 novembre 2007, n. 24657.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno ancora una volta affermato la riconducibilità dei crediti alla massa ereditaria, muovendo dai medesimi presupposti normativi che già avevano fatto strada a questa conclusione.

Innanzitutto, tale appartenenza dei crediti all’intero sarebbe ricavabile dall’art. 727 c.c., il quale annovera espressamente i crediti tra gli elementi di cui si compongono i lotti divisionali; da ciò conseguirebbe la loro inclusione nella comunione ereditaria e, quindi, la non automatica divisione. L’art. 752 c.c., nel disporre che gli eredi si ripartiscono i debiti e i pesi ereditari cui contribuire direttamente in proporzione alle rispettive quote, si riferisce esclusivamente ai debiti, non anche ai crediti. E ancora, l’art. 757 c.c. dispone l’efficacia retroattiva dell’attribuzione dell’intero credito assegnato ad uno solo dei coeredi in sede di divisione, da ciò potendosi ricavare che i crediti risultano assegnati e divisi tra gli eredi solo con la divisione, retroagendo poi il momento dell’acquisto a quello dell’apertura della successione. Infine, anche l’art. 760 c.c. propenderebbe in tal senso, laddove contiene i limiti della garanzia dovuta dai coeredi per il credito assegnato in divisione, il che lascerebbe sempre intendere che la suddivisione e assegnazione dei crediti avvenga solo e soltanto per effetto della divisione, non già prima e in via automatica.

Le Sezioni Unite dunque, da una parte, dichiarano espressamente di aderire all’orientamento così formatosi, e dall’altra si discostano dalle ultime pronunce della Cassazione solo in punto di litisconsorzio necessario. Ritiene infatti la Corte nel 2007 che, contrariamente a quanto detto nel 2000 e nel 2006, ciascun erede può agire anche individualmente e senza la necessaria integrazione del contraddittorio con gli altri eredi (quindi non sussisterebbe litisconsorzio necessario tra gli stessi) per esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune, proprio in quanto il diritto di ognuno investe la cosa comune nella sua interezza.

Ora, occorre dare atto che nel 2017 è intervenuta un’ordinanza della Cassazione, sezione II, 20.11.2017, n. 27417, la quale ha reinterpretato la pronuncia delle Sezioni Unite. Pur senza smentirla, infatti, ha ritenuto che in realtà per dare coerenza all’assenza di litisconsorzio necessario, deve ritenersi possibile l’assegnazione pro quota al singolo erede che ne faccia richiesta, pur in assenza di consenso di altri eredi. Se così non fosse, affermava la Corte, sarebbe necessario che ciascun erede partecipi al giudizio al fine di esprimere il proprio consenso, ovvero opporre il proprio dissenso, reintroducendo sostanzialmente il litisconsorzio necessario tra eredi che era stato espressamente escluso.

Questo Tribunale, tuttavia, ritiene di non aderire al superiore e ultimo orientamento.

Innanzitutto, trattasi di precedente isolato in giurisprudenza.

In secondo luogo, non può esservi alcun dubbio circa l’interpretazione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 24657/2007, posto che la stessa Corte ha espressamente dichiarato di aderire a quell’orientamento secondo cui i crediti non si dividono automaticamente, in quanto compongono l’intera massa ereditaria. E se è vero che rientrano nella massa, è anche vero allora che il singolo può acquisirne la titolarità esclusiva, goderne e disporne individualmente solo successivamente alla divisione. Trattasi, invero, di conseguenza logica.

Deve ritenersi dunque che l’unico mutamento giurisprudenziale sulla questione sia intervenuto sul piano meramente processuale. Inoltre la stessa sentenza delle Sezioni Unite lascia fermo il caso in cui sia il debitore a chiedere la partecipazione di tutti gli eredi.

A dispetto di quanto affermato dall’ordinanza della Cassazione nel 2017, è infatti sempre possibile che si renda necessaria la partecipazione di tutti gli eredi, qualora sia lo stesso debitore a chiederlo, affinché la sentenza di accertamento faccia stato nei confronti di tutti gli eredi.

Nel caso di specie, peraltro, gli stessi attori hanno provveduto alla citazione dell’altro erede, con ciò dunque non ponendosi alcun problema relativo al litisconsorzio necessario.

Peraltro, la pronuncia resa con ordinanza della Cass. nel 2017 non risulta pienamente confacente al caso di specie poiché l’erede ha, nel nostro caso, valorizzato il dato che risultano comporre la massa ereditaria anche altri crediti (non inconsistenti), che vanno necessariamente divisi insieme al credito derivante dal conto corrente. Non possono infatti gli eredi agire singolarmente per ottenere lo svincolo solo di alcuni dei crediti che compongono l’intera massa ereditaria.

Ciò, in primis, poiché ciascuno può disporre dell’intero solo con il consenso di tutti gli altri comproprietari, fino al momento della divisione.

In secondo luogo, se tale divisione automatica fosse consentita, gli eredi potrebbero alterare la quota di spettanza di ciascuno, che sarà poi valutata in sede di divisione.

Infine, correttamente la Banca ha rilevato che, fermo restando lo stato di famiglia depositato dagli attori, manca qualunque altra prova che consenta di individuare con certezza la quota di spettanza di ciascun erede, non essendo la stessa deputata a sapere se sussistano eventuali altri accordi ereditari.

Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare l’impossibilità per la Banca di svincolare le somme in favore degli attori, come richiesto dagli stessi in proporzione alle rispettive quote, quantomeno in assenza della conforme volontà in tal senso di tutti gli eredi.

Ne consegue che la domanda formulata dagli attori deve essere rigettata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 37 del 2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all’attività difensiva concretamente espletata.

P.Q.M.

Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta,

definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5985/2014 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA la domanda proposta da (…), (…) e (…) nei confronti di (…) e (…) soc. coop.

CONDANNA gli attori (…), (…) e (…) al pagamento in favore di (…) e (…) soc. coop. delle spese del presente procedimento, che liquida per ciascuno in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania il 31 dicembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.