e’ da escludersi, per la contraddizione che non lo consente, che possa costituirsi, e, quindi, trasferirsi per sentenza costitutiva del giudice, un diritto ancora sottoposto a condizione sospensiva o ancora sottoposto a termine; ne’ puo’ ipotizzarsi, perche’ tratterebbesi di spendita giudiziaria inutile, l’emissione di una sentenza che si limitasse ad affermare quel che gia’ prescrive il contratto preliminare, e cioe’ che il trasferimento, al quale il promittente alienante si e’ obbligato, resti condizionato o sottoposto a termine; puo’, invece, farsi luogo per sentenza costitutiva del consenso mancante per il trasferimento di un bene (trasferimento, ovviamente del quale il promittente alienante si e’ reso inadempiente), anche nell’ipotesi in cui il tempo per la controprestazione non sia ancora scaduto (come nel caso in cui tutto o parte del prezzo debba corrispondersi in epoca successiva), condizionando l’effetto traslativo al pagamento dell’intero prezzo, stante che in questo caso si e’ in presenza di un contratto che, per volonta’ delle parti, nel momento in cui la vicenda viene davanti al giudice, e’ pienamente efficace.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|6 settembre 2019| n. 22343

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15898-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1230/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda processuale puo’ riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Milano rigetto’ l’impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), cosi’ confermando la sentenza di primo grado, la quale aveva disatteso la domanda degli appellanti, i quali avevano chiesto pronunciarsi in loro favore e nei confronti di (OMISSIS), sentenza di trasferimento di due unita’ immobiliari, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., dalla convenuta loro promesse in vendita con contratto preliminare sospensivamente condizionato al decesso dei genitori della promittente alienante, evento, tuttavia, non ancora verificatosi nel corso del giudizio di primo e secondo grado;

ritenuto che avverso la decisione d’appello il (OMISSIS) e il (OMISSIS) ricorrono con unitaria censura e che l’intimata resiste con controricorso;

ritenuto che i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 1356 e 1358 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:

– il contratto sottoposto a condizione sospensiva si perfeziona immediatamente, con lo scambio dei consensi;

– nel tempo in cui la condizione non si e’ ancora avverata il contraente che ha interesse al suo avveramento puo’ compiere gli atti conservativi idonei ad assicurare il suo diritto, ai sensi dell’articolo 1356, c.c.;

– poiche’ la domanda era “diretta non gia’ ad ottenere nell’immediato declaratoria di trasferimento a loro favore della proprieta’ dei beni oggetto della compravendita, ma piu’ semplicemente ad ottenere una pronuncia che condizionasse quel trasferimento al verificarsi della condizione sospensiva”, cosi’ da consentire la trascrizione del titolo, al fine della opponibilita’ ai terzi, la Corte locale aveva ingiustamente negato il diritto al compimento di un atto conservativo;

considerato che la doglianza e’ manifestamente destituita di giuridico fondamento, dovendosi osservare quanto segue:

a) i ricorrenti pretendono, qualificandolo atto conservativo, il trasferimento ope iudicis, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., in relazione a un contratto preliminare la cui esecuzione e’ per volonta’ delle parti sospesa fino all’avveramento della condizione sospensiva, costituita dall’avvenuto decesso di entrambi i genitori della promittente alienante;

b) e’ da escludersi, per la contraddizione che non lo consente, che possa costituirsi, e, quindi, trasferirsi per sentenza costitutiva del giudice, un diritto ancora sottoposto a condizione sospensiva o ancora sottoposto a termine, per la ragione che l’aspettativa della parte non puo’ essere mutata prima del tempo nel diritto anelato, cosi’ frustrando la volonta’ negoziale;

c) cosa ben diversa e’ che possa farsi luogo per sentenza del consenso mancante per il trasferimento di un bene (trasferimento, ovviamente del quale il promittente alienante si e’ reso inadempiente, perche’ appunto non sottoposto, o non piu’ sottoposto, a termine o condizione), anche nell’ipotesi in cui il tempo per la controprestazione non sia ancora scaduto (come nel caso in cui tutto o parte del prezzo debba corrispondersi in epoca successiva), condizionando l’effetto traslativo al pagamento dell’intero prezzo (giurisprudenza pacifica, cfr., ex multis, Sez. 2, n. 1940/1982), stante che in questo caso si e’ in presenza di un contratto che, per volonta’ delle parti, nel momento in cui la vicenda viene davanti al giudice, e’ pienamente efficace (il promittente alienante, perche’ scaduto il termine, o consumatasi l’attesa della condizione, e’ inadempiente, mentre il promissario acquirente, che ha diritto all’immediato trasferimento, conserva il diritto ad effettuare il pagamento al tempo previsto ed e’ quindi logico e del tutto rispettoso della volonta’ contrattuale che il trasferimento debba essere condizionato dal giudice all’effettivo integrale pagamento del prezzo);

d) non puo’ ipotizzarsi, perche’ tratterebbesi di spendita giudiziaria inutile, l’emissione di una sentenza, che, siccome pretendono i ricorrenti si limitasse a riaffermare quel che gia’ prescrive il contratto preliminare, e cioe’ che, come nel caso al vaglio, il trasferimento resti condizionato sospensivamente all’avveramento di quella che le parti hanno qualificato come condizione sospensiva; affermazione che, in disparte, e’ appena il caso di soggiungere, non assolverebbe neppure a quella funzione cautelare alla quale i ricorrenti ambiscono, funzione cautelare che l’ordinamento assicura con ben altri strumenti;

e) in linea con quanto fin qui esposto si colloca la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il giudice adito ai sensi dell’articolo 2932 c.c. deve emettere la sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso quando l’evento previsto come condizione sospensiva nel contratto preliminare, pur insussistente al momento della proposizione della domanda, risulta essersi verificato al momento della decisione (Sez. 2, n. 628, 17/01/2003, Rv. 559822; conf. Sez. 1, n. 8388, 20/6/2000);

considerato che, in conclusione, rigettato il ricorso appare opportuno enunciare il principio di diritto seguente:

“e’ da escludersi, per la contraddizione che non lo consente, che possa costituirsi, e, quindi, trasferirsi per sentenza costitutiva del giudice, un diritto ancora sottoposto a condizione sospensiva o ancora sottoposto a termine;

ne’ puo’ ipotizzarsi, perche’ tratterebbesi di spendita giudiziaria inutile, l’emissione di una sentenza che si limitasse ad affermare quel che gia’ prescrive il contratto preliminare, e cioe’ che il trasferimento, al quale il promittente alienante si e’ obbligato, resti condizionato o sottoposto a termine; puo’, invece, farsi luogo per sentenza costitutiva del consenso mancante per il trasferimento di un bene (trasferimento, ovviamente del quale il promittente alienante si e’ reso inadempiente), anche nell’ipotesi in cui il tempo per la controprestazione non sia ancora scaduto (come nel caso in cui tutto o parte del prezzo debba corrispondersi in epoca successiva), condizionando l’effetto traslativo al pagamento dell’intero prezzo (giurisprudenza pacifica, cfr., ex multis, Sez. 2, n. 1940/1982), stante che in questo caso si e’ in presenza di un contratto che, per volonta’ delle parti, nel momento in cui la vicenda viene davanti al giudice, e’ pienamente efficace”

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate; puo’ invece considerato che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.