E’ innegabile, infatti, che chi ha l’uso esclusivo del lastrico solare o di una terrazza a livello si trovi in rapporto alla copertura dell’edificio condominiale in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l’uso esclusivo, dall’altro lo costituisce quale custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità ex art. 2051 c.c.. In proposito, si è affermato che per la sussistenza di una simile responsabilità è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, mentre non assume rilievo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, nè implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. La speciale responsabilità ex art. 2051 c.c., va ricercata nella circostanza che il custode ha il potere di governo sulla cosa.
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Corte d’Appello|Palermo|Sezione 2|Civile|Sentenza|27 marzo 2020| n. 474
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo
Seconda sezione civile
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Daniela Pellingra Presidente
dr. Giuseppe Lupo Consigliere
dr. Rita Paola Terramagra Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in grado di appello al n. 352 dell’anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
MO.AN. (C.F. (…)), nata (…), difesa dall’avv. Ro.Mi. e dell’avv. Mo.An. e con elezione di domicilio in Piazza (…) 19 Palermo
parte appellante
CONTRO
TU.RO. (C.F. (…)), nata (…), con il patrocinio dell’avv. AL.GI. e dell’avv. CO.RO. con elezione di domicilio in Via (…) PALERMO
parte appellata
CONDOMINIO VIA (…) PALERMO (C.F. (…)), difeso dagli avv. SA.SI. e GA.SO., con elezione di domicilio in Via (…) Palermo
parte appellata
TA. S.r.l.
parte appellata-contumace
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 ottobre 2016, il Tribunale di Palermo, pronunciando nella contumacia della Ta. s.r.l., in accoglimento delle domande avanzate da Tu.Ro. nei confronti di Mo.An. e del Condominio di via (…), con citazione del 31 luglio 2012, condannò la convenuta: a) ad eseguire i lavori necessari a rimuovere le cause delle infiltrazioni che avevano provocato danni nell’appartamento sottostante di proprietà dell’attrice e provenienti dalla terrazza di sua proprietà, oltre che le opere di ripristino nell’appartamento della Tu.; b) in caso di mancata esecuzione dei lavori, al pagamento della somma di Euro 17.638,11 (comprensiva di iva), corrispondenti al costo dei lavori; c) al risarcimento dei danni da mancato godimento dell’immobile, nella misura di Euro 316,35 mensili a decorrere dal 26 luglio 2012, sino alla data della decisione; d) al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.. Con citazione notificata il 6/ 15 febbraio 2017, la Mo. ha interposto gravame, chiedendo la riforma della sentenza.
Nella contumacia della Ta. s.r.l., si sono costituiti con distinte comparse il Condominio e la Tu., i quali hanno resistito all’impugnazione, chiedendone il rigetto.
Senza incombenti istruttori, all’udienza collegiale dell’8 novembre 2019, la causa è stata posta in decisione, con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Ta. s.r.l., non costituitasi nemmeno nel presente grado di giudizio.
Con il primo motivo, l’appellante impugna la sentenza nella parte riguardante lo svolgimento del processo, censurando l’affermazione secondo la quale il giudice istruttore avrebbe rigettato la richiesta di differimento dell’udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Condominio, già citato in giudizio dall’attrice.
Assume che tale affermazione non rispecchia l’ordinanza interlocutoria del 23/26 novembre 2012, nella quale al contrario si legge che gli effetti della chiamata in garanzia si sarebbero comunque prodotti senza la necessità di un apposito differimento, stante la presenza in giudizio del Condominio, per effetto della sua evocazione diretta da parte della Tu..
Aggiunge che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nel senso che” se avesse letto correttamente l’ordinanza non avrebbe scritto che la chiamata in garanzia era stata rigettata e l’avrebbe esaminata” nel merito.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice, con l’ordinanza del 23/26 novembre 2012, si è attenuto al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, essendo già il terzo chiamato parte in causa, non occorreva disporre lo spostamento dell’udienza, e ciò nel rispetto dei principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale.
Il Tribunale non è poi entrato nel merito della domanda di garanzia proposta dall’appellante contro il Condominio convenuto, perché ha ritenuto la proprietà della Mo. unica responsabile dei danni, escludendo qualunque apporto esclusivo o causale del Condominio nella produzione dell’evento.
Appare di tutta evidenza, allora, l’insussistenza di alcun obbligo da parte del giudice di decidere sulla domanda di garanzia, perchè rimasta assorbita nella statuizione di accoglimento della domanda solo nei confronti della Mo..
Ne segue che, non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con il secondo motivo, l’appellante lamenta che il Tribunale sia incorso in un vizio nella motivazione della sentenza per averla ritenuta proprietaria della terrazza dalla quale sono derivate le infiltrazioni, ancorchè non avesse alcuna disponibilità giuridica e materiale del bene in quanto condominiale.
Pertanto, non poteva essere chiamata a rispondere dei danni arrecati alla Tu., in quanto il bene non rientra nella sua custodia.
Con il terzo motivo, l’appellante contesta che le spese per la riparazione del lastrico solare debbano ricadere esclusivamente sulla sua persona, dovendo piuttosto trovare applicazione il diverso criterio di riparto previsto dall’art. 1126 c.c.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
Con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 16 gennaio 2014, l’appellante ha depositato sia una perizia giurata a firma dell’Ing. Gi.Bo. – che ha descritto in modo minuzioso l’appartamento e l’annessa terrazza – che la copia dell’atto di acquisto dell’appartamento stesso, dalle quali emerge, in modo inequivocabile, che la proprietà della terrazza appartiene alla Mo., in quanto pertinenza del suo appartamento, dal quale vi si accede in via esclusiva.
Del resto, non si riesce a comprendere perché il bene dovrebbe essere condominiale, dal momento che al di sotto della terrazza vi è solo l’appartamento della Tu. e nell’elenco dei beni indicati nell’atto di compravendita della Mo. che, ex art. 1117 c.c. appartengono al Condominio, non è enumerata la terrazza.
In ogni caso, l’appellante ha l’uso esclusivo della terrazza e, pertanto, dei danni arrecati all’appartamento sottostante è chiamata a rispondere ex art. 2051 c.c., in difetto di prova di un contributo causale nella determinazione dei danni da parte di altre strutture di proprietà di terzi.
Come recentemente sostenuto dalla Suprema Corte, sia pure con riferimento ai danni provenienti dai lastrici solari in uso esclusivo di copertura di un condominio (Cass. 9949/2016) ” E’ innegabile, infatti, che chi ha l’uso esclusivo del lastrico solare o di una terrazza a livello si trovi in rapporto alla copertura dell’edificio condominiale in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l’uso esclusivo, dall’altro lo costituisce quale custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità ex art. 2051 c.c.. In proposito, si è affermato che per la sussistenza di una simile responsabilità è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, mentre non assume rilievo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, nè implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. La speciale responsabilità ex art. 2051 c.c., va ricercata nella circostanza che il custode “ha il potere di governo sulla cosa” (Cass. n. 3676 del 2006; Cass. n. 5848 del 2007; Cass. 4596 del 2012).
Nel caso in esame, anche a volere superare il carattere di novità della questione concernente il richiamo ai criteri di riparto delle spese previsti dall’art. 1126 c.c., introdotta per la prima volta in appello, si osserva che i canoni di imputazione di un terzo a carico del proprietario superficiario o utente esclusivo previsti dalla norma ricorrono se vi è concorso di responsabilità, ma non se vi è la prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro.
E nella fattispecie, una corresponsabilità della Tu. nella produzione dei danni non è mai stata nemmeno ipotizzata.
Con il quarto motivo, l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, incorrendo così in un vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere tenuto conto delle osservazioni mosse all’elaborato peritale dal c.t.p. Ing. Gi.Bo. che aveva indicato la causa principale delle infiltrazioni nelle perdite della tubazione che adduce l’acqua potabile al condominio, oltre che alla mancanza di copertura impermeabile nei muretti di delimitazione della terrazza.
Il motivo è inammissibile perché non rispondente ai parametri di cui all’art. 342 c.p.c., il quale prevede che la motivazione dell’appello debba contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c., a pena di inammissibilità:
– l’indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
– l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 17712/2013; 17712/2016;4541/2017), i requisiti di contenuto che la “motivazione” deve offrire, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, sono enucleabili in tre punti essenziali:
1. delimitazione dell’oggetto del giudizio di secondo grado mediante l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, la quale si propone chiaramente lo scopo di consentire l’immediata verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza che non hanno costituito oggetto di gravame;
2. la proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado volta ad offrire una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio, e previa indicazione della sua effettiva rilevanza ai fini del decidere;
3) l’indicazione delle norme di diritto violate o falsamente applicate.
Nel caso in esame, l’appellante non ha in alcun modo indicato le parti del provvedimento che intendeva impugnare, né ha sviluppato singole censure al provvedimento appellato, che consentano al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle doglianze in riferimento ad una o più delle statuizioni adottate dal primo giudice. Invero, il motivo di gravame proposto dalla Mo. non consta né di una parte censoria diretta ad individuare i punti impugnati della sentenza, né di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Il Tribunale ha dedicato ben due pagine di motivazione per spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto che le infiltrazioni provenissero dalla terrazza di copertura, riportandosi alle conclusioni del consulente. Questi, a sua volta, nella relazione suppletiva aveva tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, sicché il primo giudice ha esaurito l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza soffermarsi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, erano rimaste implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte.
L’appellante, lungi dall’indicare le parti contestate della sentenza di primo grado e dall’esporre le argomentazioni dirette a confutare e inficiare la validità delle ragioni poste alla base della decisione, si è limitato a dire che il Tribunale non ha valutato le cause delle infiltrazioni indicate dal proprio consulente di parte.
Ne segue che le censure sollevate dall’appellante avverso la decisione del primo giudice sono state trasfuse nella manifestazione di un mero dissenso rispetto al convincimento espresso dal Tribunale.
Né può essere demandato al giudice ad quem un’opera di individuazione delle doglianze.
In tal modo, l’appellante si è sottratto all’onere di enucleare con precisione le parti della sentenza che riteneva errate in fatto o in diritto, avendo omesso di precisare in modo netto la parte della sentenza da sottrarre al giudicato parziale e soprattutto non ha riportato le modifiche che si volevano apportare alla decisione.
Poiché il motivo di appello non è stato redatto in modo organico e l’appellante ha così omesso di indicare con inequivocabile nettezza le ragioni dell’evidenziato dissenso, i l quarto motivo deve ritenersi inammissibile.
Rimane assorbito il quinto motivo, nella parte in cui la Mo. ha insistito per l’accoglimento della domanda di garanzia spiegata contro il Condominio, mentre va rigettata la doglianza, espressa con lo stesso motivo, volta a conseguire la modifica del regime delle spese di lite del primo giudizio.
La sentenza va, dunque, confermata.
La perdurante soccombenza dell’appellante comporta che anche le spese del presente grado siano poste a suo carico e vanno liquidate in complessivi Euro 3.250,00, in favore di ciascun appellato, oltre rimborso forfettario spese generali Cpa e Iva., lasciando a carico dell’appellante quelle per chiamare in causa la Ta. s.r.l.
Poiché l’appello è stato respinto, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall’art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello, pronunciando nella contumacia della Ta. s.r.l.; respinge l’appello proposto da Mo.An., nei confronti del Condominio di via (…) Palermo, di Tu.Ro. e della Ta. s.r.l., con citazione del 6/15 febbraio 2017, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 14 ottobre 2016.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite liquidate in complessivi Euro 3.250,00, in favore di ciascun appellato, oltre rimborso forfettario spese generali Cpa e Iva., lasciando a carico della Mo. quelle per chiamare in causa la Ta. s.r.l.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall’art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Palermo il 18 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2020.