nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all’acquirente del bene mobile due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio) e quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica. L’azione contrattuale, quindi, sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, salva, comunque, l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio. Quella extracontrattuale, invece, è esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica.

 

Tribunale Latina, Sezione 1 civile Sentenza 28 settembre 2018, n. 2363

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI LATINA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 2280 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2012, trattenuta in decisione, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., all’udienza del 29.05.2018 e vertente

TRA

(…) S.R.L. (P. IVA (…)), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado – espressamente estesa anche al giudizio di appello, dall’avv. Lo.Lu. e dall’avv. To.Sc. ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’Avv. Lo.Lu., sito in Latina, Via (…),

PARTE APPELLANTE

E

(…) S.r.l. (P. IVA (…)), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall’avv. Pa.So. ed elett.te dom.ta presso il suo studio, sito in Latina Via (…),

PARTE APPELLATA

E

(…) S.P.A. (P. IVA (…)), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall’avv. Ma.Gr. e dall’avv. Gi.Pi. ed elett.te dom.ta presso il loro studio, sito in Latina, Via (…),

PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

All’odierno giudizio è applicabile l’art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l’effetto, la stesura della sentenza segue l’art. 132 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).

Nell’atto di citazione del primo grado di giudizio, svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Latina, la (…) S.r.l. chiedeva la condanna della (…) S.r.l. e/o della (…) S.p.A. al pagamento della somma di Euro 2.530,00 a titolo di rimborso di quanto versato per riparare l’autoveicolo (…) targato (…), assistito da una garanzia di durata quinquennale.

A sostegno della domanda, la parte attrice deduceva che, il giorno 17.07.2008, il sig. (…) – n.q. di amministratore unico e legale rappresentante della (…) – durante un viaggio da Roma verso Palermo, mentre era alla guida della autovettura (…) di cui sopra (acquistata dalla società attrice in data 19.04.2006 presso la (…) s.r.l., concessionaria (…)) accusava un guasto che non consentiva di proseguire la marcia e che lo costringeva a rivolgersi all’assistenza dell’officina autorizzata (…) ((…) s.p.a.).

Deduceva, altresì, che il giorno seguente, il responsabile dell'(…) riferiva al sig. (…) di aver appreso dalla (…) s.p.a. che l’intervento di riparazione della vettura non risultava coperto dalla garanzia invocata e che, pertanto, doveva essere interamente pagato dal (…). Quest’ultimo, quindi, procedeva a contattare personalmente – sia telefonicamente che a mezzo fax – il servizio clienti (…) al fine di ottenere l’autorizzazione ad eseguire l’intervento di riparazione con applicazione della garanzia quinquennale, il quale, tuttavia, comunicava che la garanzia non poteva operare nel caso di specie.

Precisava, quindi, che, dovendo ritornare a Roma per ragioni lavorative e, pur contestando la posizione assunta dalla (…), pagava alla (…) s.p.a. la somma di Euro 2.530,00.

Aggiungeva che la (…) s.p.a. faceva pervenire alla parte attrice una nota datata 05.08.2008 con la quale, da un lato, assumeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste della (…) e, dall’altro, precisava che la garanzia invocata da quest’ultima non poteva operare a causa del fatto che la manutenzione riscontrata sulla vettura non risultava conforme a quella richiesta dal “Libretto garanzia 5 anni e tagliandi per la manutenzione programmata”.

La parte attrice adduceva, inoltre, che, in data 03.09.2008, inviava alla (…) s.p.a. e alla (…) s.r.l. una nota nella quale contestava l’assunto della prima relativo alla non corretta manutenzione e con la quale chiedeva ad entrambe di procedere al rimborso dell’importo corrisposto all'(…).

Precisava che, con nota datata 02.10.2008 anche la (…) s.r.l. respingeva la richiesta della (…), specificando che la garanzia della vettura “è prestata per il tramite dei concessionari o delle autofficine autorizzate, direttamente dalla (…) S.p.A.” e che, pertanto, nulla poteva essere addebitato alla (…).

Nell’ambito del giudizio di primo grado, quindi, si costituivano entrambe le società citate dalla parte attrice. Nello specifico, la (…) srl eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che la garanzia invocata dalla parte attrice competeva direttamente ed esclusivamente alla (…) spa e concludeva, in ogni caso, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via gradata, poi, per il caso di accoglimento della domanda, chiedeva di dichiarare la (…) tenuta a manlevare la (…) dalla pretesa attorea.

La (…) spa, invece, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando, sulla base dell’art. 19 c.p.c. la competenza del giudice di pace di Roma, luogo della propria sede legale; inoltre, eccepiva, anch’essa, la propria carenza di legittimazione passiva, rappresentando di non aver mai assunto alcuna obbligazione contrattuale nei confronti della parte attrice e precisando che, ai sensi dell’art. 1512 c.c., relativo alla garanzia di buon funzionamento, l’unico soggetto responsabile contrattualmente nei confronti del compratore poteva essere il venditore, ossia la concessionaria (…) srl. In aggiunta a ciò, la (…) deduceva l’avvenuta prescrizione dell’azione ex art. 1512 c.c. e chiedeva, inoltre, di dichiarare l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda di garanzia e manleva proposta dalla (…) per decadenza dell’azione nonché per incompetenza del giudice adito.

Con sentenza n. 316/2011, il Giudice di Pace di Latina rigettava la domanda proposta nei confronti della (…) s.r.l., dichiarando quest’ultima carente di legittimazione passiva; accertava altresì la propria incompetenza territoriale, affermando la competenza del Giudice di Pace di Roma e concedeva, a tal proposito, termine per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice territorialmente competente.

Avverso la presente sentenza ha proposto appello la (…) s.r.l. contestando, innanzitutto, il rigetto della domanda nei confronti della (…) srl, motivato sulla base della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, e lamentando l’erroneità della declaratoria di incompetenza territoriale, sostenendo, invece, di aver correttamente instaurato il giudizio di prime cure dinanzi al Giudice di Pace di Latina; conseguentemente, l’appellante ha contestato “l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui le società convenute, per il principio di soccombenza, non sono state condannate al pagamento delle spese di lite”. Ha concluso, poi, chiedendo l’annullamento e la riforma della sentenza di primo grado con condanna della (…) spa e/o della (…) srl “in solido tra loro o ognuno per quanto di propria competenza, all’immediato pagamento in favore della (…) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di Euro 2.530,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”.

Si è costituita in giudizio la (…) srl sostenendo, in primo luogo, l’inammissibilità dell’appello a causa della genericità dei motivi e sostenendo, nel merito, l’infondatezza dello stesso.

Si è costituita altresì la società (…) spa, deducendo la nullità dell’atto di appello ex art. 342, comma I c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi e rappresentando, di conseguenza, l’inammissibilità dell’impugnazione; ha contestato, inoltre, il motivo di appello relativo alla competenza territoriale, ritenendolo del tutto infondato e sostenendo la validità della sentenza sul punto.

Con la comparsa di costituzione e risposta, la (…) ha formulato, altresì, appello incidentale in ordine alla parte della sentenza di primo grado in cui il giudice “ha rigettato l’eccezione preliminare e pregiudiziale svolta da (…) S.p.A. in ordine alla carenza di legitimatio ad causam dell’attrice nei confronti della convenuta (…) S.p.A. e di quest’ultima a contraddire nell’odierno giudizio, sul presupposto che la non operatività della garanzia di buon funzionamento invocata sia stata comunicata da (…) S.p.A. a (…) S.p.A.”

All’udienza del 29.05.2018, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzata da entrambe le società convenute deve ritenersi priva di pregio.

Contrariamente a quanto sostenuto da queste ultime, i motivi di appello formulati dalla (…) S.r.l. appaiono sufficientemente specifici nonché suffragati da idonea argomentazione a sostegno delle censure mosse alla sentenza del giudice di prime cure. Ciò vale, a maggior ragione, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, il quale, nell’ottica di valorizzazione dell’appello quale mezzo di impugnazione “a critica libera”, esclude che quest’ultimo debba necessariamente “rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. civ., sez. un., 16/11/2017, n. 27199).

Ciò detto, con il primo motivo di impugnazione, la parte appellante ha sostenuto che “ha errato il Primo Giudice nel rigettare le domande proposte dall’odierna appellante nei confronti della (…), assumendo che la stessa sarebbe estranea al rapporto dedotto in giudizio”.

Orbene, dalla succinta motivazione fornita dal Giudice di Pace sembra possibile dedurre che tale statuizione sia scaturita dalla circostanza – emersa durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado – della necessaria e preventiva autorizzazione della (…) per l’effettuazione dell’intervento di riparazione in garanzia.

Ed infatti, il predetto Giudice ha addotto, quale premessa alla statuizione in oggetto, proprio la circostanza che “nel caso di specie, a seguito di richiesta di intervento in garanzia, la (…) comunicava alla (…) Spa che la garanzia non era operativa per non corretta manutenzione del veicolo”.

Ebbene, lo scrivente Giudice ritiene che tale elemento non possa validamente fondare la pronuncia di carenza di legittimazione passiva in capo alla concessionaria (…) Srl, e ciò in ordine a due diverse tipologie di considerazioni.

In primo luogo, si ritiene di dover aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconduce la verifica dell’esistenza di detta condizione dell’azione non già all’effettiva titolarità del diritto sostanziale fatto valere – che attiene al merito della controversia – bensì alla titolarità “affermata” dello stesso. Nello specifico, stando a detto orientamento “la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata”. Sulla base di tali presupposti, pertanto, è possibile affermare che “Fondandosi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all’azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (cfr. ex, multis, Cass. civ., Sez. 3, 30/05/2008 n. 14468). Detto in altri termini, tale orientamento, ai fini del positivo accertamento della legittimazione processuale attiva o passiva, riconosce prevalenza a quella che è la prospettazione della parte attrice, a prescindere dalla sua effettiva fondatezza.

Tuttavia, pur non volendo aderire a tale orientamento – e passando al secondo tipo di considerazione – il capo de quo della pronuncia del Giudice di primo grado non appare sostenibile neppure esaminando il merito della controversia.

A tal proposito, appare necessario un breve inquadramento della questione oggetto del giudizio.

Ebbene, come affermato anche dal Giudice di pace, oggetto del contendere è l’accertamento dell’operatività della garanzia quinquennale in relazione all’intervento di riparazione effettuato sulla vettura. La garanzia in commento è pacificamente qualificata da tutte le parti del giudizio quale garanzia di buon funzionamento, prestata ai sensi dell’art. 1512 c.c. Pertanto, si tratta di una garanzia convenzionalmente pattuita per un determinato arco temporale (nel caso di specie, per cinque anni) tra il venditore e l’acquirente del bene mobile (come riconosciuto, del resto, dalla stessa disposizione codicistica) volta a riconoscere a quest’ultimo una protezione ulteriore rispetto a quella disposta per il caso di vizi (cfr. art. 1490 c.c.) o di mancanza di qualità (cfr. art. 1497 c.c.) e mediante la quale il venditore si impegna ad assicurare il corretto funzionamento della res alienata. Nel caso de quo, il fatto che si tratti di una garanzia offerta dallo stesso venditore, ossia dalla Concessionaria (…) srl, è desumibile dal Libretto “Garanzia 5 anni e tagliandi per la manutenzione programmata” (depositato in atti nel primo grado di giudizio). Ed infatti, come sottolineato negli scritti difensivi della (…) spa, da un lato, a pag. 5 del Libretto si legge che “La (…) garantisce che la Vostra nuova autovettura (…) è priva di difetti, sia di materiale che di montaggio” e dall’altro, a pag. 4, vi è una breve legenda, nella quale viene precisato che il termine “(…)” utilizzato nel predetto Libretto va inteso quale “Concessionaria (…)”.

In aggiunta a ciò, considerazione dirimente sul punto è che, com’è noto, nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all’acquirente del bene mobile due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio) e quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica (cfr. Cass. 11612/05, Cass. 26514/09).

L’azione contrattuale, quindi, sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, salva, comunque, l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio.

Quella extracontrattuale, invece, è esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica (cfr., Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2005, n. 11612; Corte appello Roma, 19 dicembre 1989).

Ebbene, rientrando la fattispecie in esame nell’ambito della responsabilità contrattuale, alcun dubbio può essere avanzato in merito alla legittimazione passiva del soggetto che ha venduto il bene coperto da garanzia e non, al contrario, del soggetto produttore del bene.

Detto in altri termini, alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi errata la pronuncia del giudice di primo grado che ha ritenuto carente di legittimazione passiva la Concessionaria (…) srl, venditrice dell’autovettura sottoposta ad intervento di riparazione.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di doglianza.

Ed ancora, in ordine alla questione relativa alla legittimazione passiva, ha proposto appello incidentale la (…) spa, chiedendo che la sentenza impugnata sia riformata mediante accertamento della “carenza di legitimatio ad causam dell’attrice nei confronti della (…) Spa e di quest’ultima a contraddire nell’odierno giudizio”.

Orbene, deve rilevarsi come la decisione sul punto non possa prescindere dalle considerazioni poc’anzi esposte in merito alle c.d. “vendite a catena” e ai due diversi titoli di responsabilità del venditore diretto e del produttore della res viziata. Come si è già evidenziato, pertanto, vertendo il caso in esame in ambito di responsabilità contrattuale, non può che escludersi il coinvolgimento del produttore del veicolo.

Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della società (…) spa.

Ciò vuol dire che la sentenza del giudice di prime cure va riformata nel senso di escludere la legittimazione passiva di quest’ultima.

Passando, invece, all’esame del secondo motivo di impugnazione proposto dalla (…) srl, quest’ultima ha sostenuto che “Ha errato, altresì, il Primo Giudice laddove ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla (…)”.

Orbene, il presente motivo di gravame deve considerarsi fondato.

Sul punto, deve osservarsi che nella sentenza appellata è dato leggere “In ordine alla domanda proposta nei confronti della (…) spa, questo Giudice ritiene fondata l’eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente proposta dalla parte convenuta. Nel caso in esame oggetto del contendere non è solo il rapporto obbligatorio, ma l’accertamento, in via incidentale, della operatività della garanzia quinquennale …. Deve, quindi, essere dichiarata ai sensi dell’art. 19 c.p.c. la incompetenza territoriale del giudice adito ed affermata la competenza territoriale del Giudice di Pace di Roma”.

Detto in altri termini, deve rilevarsi come il Giudice di Pace abbia ritenuto territorialmente competente l’Ufficio di Roma sulla base del fatto che quest’ultimo fosse il Giudice del luogo in cui si trovava la sede legale dell’unica parte convenuta considerata dal primo Giudice quale legittimata passiva.

Ebbene, ritenuto che la pronuncia di incompetenza precludesse quella nel merito, va, poi, rilevato che sussisteva la competenza del Giudice adito.

Pertanto, considerato che i convenuti in giudizio erano la (…) srl e la (…) s.p.a., ne consegue la corretta instaurazione del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Latina, territorialmente competente ex art. 19 c.p.c. visto che la sede della prima era in Latina.

Detto ciò, considerato che la pronuncia del giudice appellato si è arrestata a questioni di rito e ritenuta la propria competenza a decidere la causa nel merito, deve rilevarsi l’infondatezza della domanda avanzata dalla parte appellante, volta ad ottenere la condanna delle società convenute al rimborso della somma di Euro 2.530,00 versata per riparare l’autovettura.

Nel caso di specie, difatti, non può ritenersi operante la garanzia quinquennale invocata dalla (…) a causa della comprovata irregolarità della manutenzione programmata posta in essere sul veicolo.

Nello specifico, deve rilevarsi il non rispetto dell’intervallo di 20.000 Km stabilito per l’attuazione dei servizi di manutenzione programmata dal “Libretto garanzia 5 anni e tagliandi per la manutenzione programmata”.

Come ammesso dalla stessa (…), e come si desume dai tagliandi attestanti l’esecuzione dei predetti servizi, questi ultimi risultano effettuati con una cadenza non conforme a quella prescritta dal Libretto per il veicolo in oggetto: ed infatti, il primo risulta effettuato a 16.894 km, il secondo a 41.691 km, il terzo a 63.072 km, il quarto a 80.690 km ed il quinto a 102.195 km (cfr. all.to n. 7 fascicolo di primo grado (…) srl).

È necessario considerare, difatti, che lo stesso Libretto di garanzia indica chiaramente a pag. 6 che sono esclusi dalla garanzia “i danni conseguenti a mancanza della corretta manutenzione”, prescrivendo, inoltre, a pag. 8, nella sezione “Uso del veicolo e manutenzione”, la responsabilità del proprietario della vettura per l’uso e la manutenzione della stessa.

Pertanto, essendo provata la non corretta manutenzione del veicolo, non può ritenersi operante la garanzia quinquennale.

Inoltre, priva di pregio appare l’argomentazione addotta dalla (…) a sostegno della propria pretesa relativamente all’applicabilità dell’art. 133 del Codice del Consumo, secondo il quale chi offre la garanzia deve indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della stessa e gli elementi essenziali necessari per farla valere (quindi, anche eventuali circostanze che ne determinino il venir meno), pena l’inoperatività delle condizioni di decadenza.

Tale disposizione non può ritenersi applicabile al caso di specie in quanto il soggetto che la invoca non è qualificabile come “consumatore”. La (…) è, senza alcun dubbio, una persona giuridica, pertanto, qualificabile, utilizzando le definizioni del Codice del Consumo, quale “professionista”, ovverosia “la persona fisica o fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale”.

Detto ciò, nonostante l’accoglimento dei motivi di gravame proposti e la necessaria riforma della sentenza di primo grado, nel merito la richiesta della appellante (…) srl non può essere accolta.

Vista il parziale accoglimento dei motivi di appello e la peculiarità della vicenda giuridica, considerata la carenza di motivazione della pronuncia del giudice di primo grado, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

– in riforma della sentenza n. 316/2011 del Giudice di Pace di Latina e in accoglimento dell’appello proposto da parte appellante, dichiara la competenza territoriale del Giudice adito in primo grado e, nel merito, sempre in accoglimento del motivo di appello proposto, dichiara la legittimazione passiva della (…) s.r.l.,

– rigetta l’appello proposto da parte attrice nei confronti delle parti convenute in primo grado,

– in accoglimento dell’appello incidentale proposto da (…) s.p.a., dichiara il difetto di legittimazione passiva della stessa,

– compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

Così deciso in Latina il 27 settembre 2018.

Depositata in Canceelleria il 28 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.