il verbale dell’assemblea di condominio costituisce il documento che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività prescritte. La sua redazione pertanto è una operazione imprescindibile del procedimento collegiale. Dalla verbalizzazione risulta se l’assemblea sia stata o no ritualmente convocata, se vi sia stata o no discussione su singoli punti all’ordine del giorno e se la proposta posta ai voti sia stata approvata o respinta e con quali maggioranze. Il verbale inoltre deve essere redatto anche quando l’assemblea non delibera. Anche in questo caso, invero, una volta che l’assemblea è stata convocata, si rende necessario documentare tutte le attività che si sono svolte nella riunione, comprese quelle che non si sono perfezionate.
Tribunale|Roma|Sezione 5|Civile|Sentenza|7 aprile 2020| n. 5874
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.56927 del Ruolo Generale per l’anno 2018, trattenuta in decisione all’udienza del 13.11.2019 e vertente
TRA
(…) elettivamente domiciliato in Roma Largo (…) presso lo studio dell’avv.to Al.Pa. che lo rappresenta e difende insieme all’avv.to Si.Pa. per delega in atti.
– ATTORE –
E
Condominio di via (…), in persona dell’amministratore pt elettivamente domiciliato in Roma via (…) presso lo studio dell’avv. Al.Ma. che lo rappresenta e difende per delega in atti.
– CONVENUTO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…), usufruttuario del villino n. 11, int. 3 facente parte dell’edificio condominiale ubicato in R. Via (…), ha sostenuto la nullità della delibera assembleare del 22 novembre 2017 rilevando che in quella sede l’assise condominiale, nell’imputargli l’importo complessivo pari ad Euro 7.809,24, avrebbe proceduto ad una erronea ripartizione di spese condominiali straordinarie tra l’usufruttuario ed il nudo proprietario (…).
Ha pertanto chiesto che, previa declaratoria di nullità della delibera assembleare adottata dal Condominio di Via (…) del 22 novembre 2017, venga dichiarata la natura straordinaria delle spese condominiali imputate all’odierno attore per l’importo complessivo pari ad Euro 7.809,24 e venga altresì dichiarato l’obbligo per il Condominio di ripartire le spese condominiali tra (…) e (…) secondo i criteri di cui agli artt. 1004 e 1005 c.c..
In forza di tali statuizioni ha chiesto che venga, accertato che esso istante in qualità di usufruttuario non è tenuto al pagamento delle spese attinenti straordinarie, per l’importo di Euro 7.809,2.
Si è costituito il Condominio eccependo l’incompetenza per valore del Tribunale adito e l’improcedibilità della domanda rilevando che nel contenuto dell’istanza di mediazione non vi è alcun riferimento alla delibera assembleare impugnata, al piano di riparto che qui si assume nullo ed alle domande formulate nell’atto di citazione.
Nel merito ha sostenuto che l’Amministratore è legittimato – in forza del principio della solidarietà di cui all’art. 67 disp. att. c.c – a richiedere gli oneri condominiali di qualsiasi natura sia al nudo proprietario, sia all’usufruttuario e che l’assemblea non aveva inteso né modificare né derogare ad alcun criterio di legge.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa l’eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito essendo a tal fine sufficiente rilevare che la controversia ha ad oggetto la nullità di una delibera assembleare ed una richiesta di accertamento negativo di un credito pari ad Euro 7.809,24.
Ciò premesso, in ossequio al principio della c.d. ragione liquida (per la quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c.: Cass. 26242/2015) è da rilevare che il verbale dell’assemblea di condominio costituisce il documento che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività prescritte. La sua redazione pertanto è una operazione imprescindibile del procedimento collegiale. Dalla verbalizzazione risulta se l’assemblea sia stata o no ritualmente convocata, se vi sia stata o no discussione su singoli punti all’ordine del giorno e se la proposta posta ai voti sia stata approvata o respinta e con quali maggioranze.
Il verbale inoltre deve essere redatto anche quando l’assemblea non delibera. Anche in questo caso, invero, una volta che l’assemblea è stata convocata, si rende necessario documentare tutte le attività che si sono svolte nella riunione, comprese quelle che non si sono perfezionate.
E’ quindi da rilevare che è onere della parte attrice fornire la prova della stessa esistenza dei presupposti costitutivi delle domande formulate.
Nel caso concreto nulla emerge al riguardo avendo il Paladino finanche omesso di produrre la delibera oggetto di impugnativa trascurando altresì ogni descrizione dei lavori che sarebbero stati approvati dall’assemblea del 22 novembre 2017 e mancando di precisare i criteri in concreto adottati ai fini della quantificazione dell’importo di Euro 7.809,24 a suo carico e nella qualità di usufruttuario.
Tali profili appaiono assorbenti avendo del resto la parte convenuta rilevato, in sede di terza memoria istruttoria, che le difese della parte attrice sarebbero supportate da un piano di riparto approvato con una delibera assembleare diversa rispetto a quella impugnata.
La domanda proposta deve essere pertanto interamente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede,
– rigetta le domande proposte da (…) e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del Condominio di via (…) che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 7 aprile 2020.
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2020.
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