In tema di appalto pubblico ed in applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 344, all. F), nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, articolo 14 (nella specie applicabili “ratione temporis”), qualora l’amministrazione appaltante richieda, in variante dell’opera appaltata, lavori diversi da quelli considerati in contratto, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell’amministrazione cui corrisponda un obbligo dell’appaltatore, e, pertanto, l’accordo fra le parti per l’esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell’appaltatore alla richiesta dell’amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22119

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20970/2014 proposto da:

Curatela del Fallimento “(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”, in persona del curatore fallimentare (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, (OMISSIS) S.r.l.;

– intimate –

contro

(OMISSIS), in qualita’ di successore a titolo particolare della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 928/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/05/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

FATTI DI CAUSA

La S.a.s. (OMISSIS), anche n.q. di capogruppo mandataria del RTI con le Imprese (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A., chiedeva al Tribunale di Palermo la condanna del Ministero della Difesa al pagamento di svariate somme in relazione all’atto stipulato inter partes il 31.12.1990, aggiuntivo all’appalto del 14.4.1987. Costituitosi, il Ministero eccepiva, tra l’altro, l’incompetenza del Tribunale adito, e data l’adesione del RTI, le parti venivano rimesse innanzi al Tribunale di Bari, che, con sentenza del 3.5.1999, affermava la propria giurisdizione e, con successiva sentenza del 29.1.2007, resa all’esito della disposta CTU e nel contraddittorio di (OMISSIS), successore a titolo particolare della (OMISSIS) in liquidazione, intervenuta in giudizio, rigettava la domanda.

La decisione, appellata da (OMISSIS) e dalla Societa’ Capogruppo veniva confermata, con sentenza del 21.8.2013 – resa nei confronti del fallimento di detta Societa’ dichiarato nelle more del giudizio d’appello – dalla Corte d’Appello di Bari, che, in particolare, osservava: a) essendo d’importo superiore al quinto d’obbligo, l’atto aggiuntivo doveva considerarsi un nuovo contratto, svincolato da quello originario e di cui faceva parte il Verbale Concordamento Prezzi del 7.8.1989, che, nel regolare le nuove opere a completamento dei lavori di costruzione del sistema di smaltimento delle acque di risulta nell’aeroporto di (OMISSIS), escludeva la revisione prezzi per il periodo antecedente, e la prevedeva per il futuro; b) non competeva l’equo indennizzo, di cui all’articolo 1660 c.c., data l’esistenza dell’accordo sui nuovi prezzi; c) la sospensione dei lavori si era resa necessaria per ovviare alle carenze della progettazione esecutiva, redatta da personale dell’Impresa che era a cio’ tenuta in base a specifico obbligo contrattuale e tanto comportava che anche i danni derivanti dalla sospensione operata dal 22.5.1991 all’11.11.1991, disposta per l’assenza di fondi, non potevano esser riconosciuti, essendo l’aumento dei costi dovuto al comportamento negligente dell’Impresa stessa che aveva predisposto originariamente un progetto esecutivo irrealizzabile; d) i lavori richiesti dal collaudatore erano necessari per rendere l’opera agibile e completarla a regola d’arte, e gli stessi avrebbero dovuto esser eseguiti gia’ al momento della consegna; e) le maggiori indennita’ dovute ai proprietari per il maggior tempo d’occupazione dei fondi occupati erano conseguenza, anch’esse, della responsabilita’ dell’Impresa per le carenze progettuali, e per la medesima ragione non competeva, neppure, il premio d’incentivazione.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Fallimento della societa’ (OMISSIS) con cinque motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali il Ministero ha resistito con controricorso. (OMISSIS) non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce la violazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 c.c.; L. n. 2248 del 1985, articolo 344, all. F, Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 14, in riferimento alla statuizione sub a) di parte narrativa. La ricorrente deduce trattarsi di opere nuove, resesi necessarie dalla natura del terreno e non “varianti” di quelle originarie, e lamenta che l’interpretazione dei giudici del merito non trova agganci nella pur complessa documentazione in atti.

1.1. Il motivo e’ inammissibile: la ricorrente crea un’inedita differenziazione tra lavori “nuovi” e lavori “in variante” che non trova base nella giurisprudenza di questa Corte, cui si e’ attenuta la Corte territoriale, e secondo la quale: “In tema di appalto pubblico ed in applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 344, all. F), nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, articolo 14 (nella specie applicabili “ratione temporis”), qualora l’amministrazione appaltante richieda, in variante dell’opera appaltata, lavori diversi da quelli considerati in contratto, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell’amministrazione cui corrisponda un obbligo dell’appaltatore, e, pertanto, l’accordo fra le parti per l’esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell’appaltatore alla richiesta dell’amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente” (cfr. Cass. n. 18438 del 2013; n. 30915 del 2017). Sotto altro profilo, va rilevato che la circostanza che non si tratti di una “variante” attinge al giudizio di fatto e che le dedotte violazioni dei canoni ermeneutici propongono una diversa esegesi dell’assetto negoziale, inammissibile in questa sede di legittimita’ (Cass. n. 28319 del 2017).

2. Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1660 c.c., in riferimento alla statuizione sub b) della narrativa, e’, in conseguenza, infondato: la circostanza che le parti non avessero concordati, i nuovi prezzi, risulta smentita dall’interpretazione data della Corte del merito, circa l’assetto negoziale impresso col secondo atto aggiuntivo, di cui il verbale di concordamento prezzi del 7.8.1989 e’ stato reputato parte integrante, e di cui si e’ trattato a proposito della precedente censura.

3. Col terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1225 c.c., in riferimento alla statuizione sub c) della narrativa. La conclusione della Corte d’Appello, lamenta la ricorrente, stravolge le risultanze processuali e disattende, senza alcuna argomentazione, le conclusioni del CTU, non considera che la necessita’ delle opere aggiuntive, dovute ad anomalia geologica, si era manifestata in corso d’opera, mentre la sede dove i lavori dovevano essere eseguiti non era stata scelta da essa ricorrente, talche’ dette opere avrebbero dovuto comunque esser realizzate, per eseguire i lavori a regola d’arte. 3.1. Il motivo e’, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile. Se e’ vero che la stazione appaltante e’ obbligata alla verifica del progetto, in relazione al terreno e ad altre varianti, allo scopo di escludere che l’esistenza di significative differenze tra progetto e situazione reale dei luoghi possa interferire con la realizzazione dell’opera, e’ altrettanto vero che cio’ non esonera l’appaltatore dal dovere, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis, di compiere ogni verifica e di prender conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull’esecuzione dell’opera (cfr. Cass. n. 28812 del 2013), e cio’ vale a fortiori nel caso in esame in cui, come ritenuto dalla Corte territoriale e riconosciuto dalla ricorrente, la progettazione esecutiva era contrattualmente compito della stessa e tra le attivita’ dovute era compresa quella di svolgere le indagini geognostiche.

3.2. Per il resto, ancorche’ formulata in termini di violazione di legge, la censura attinge al merito (ricognizione della parte inadempiente) e presuppone, pure, la sussistenza di un’anomalia imprevista o straordinaria di cui la sentenza non parla e che la ricorrente non specifica.

4. Il quarto motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1655 e 1660 c.c., in riferimento alla statuizione sub d), e’ inammissibile. 4.1. Esso presuppone che i lavori ordinati dal collaudatore siano ulteriori rispetto a quelli previsti nel contratto e negli atti aggiuntivi, e cio’ in contrasto con gli accertamenti in fatto compiuti dalla Corte territoriale, sicche’, anche in questo caso, la censura, deduce una violazione di legge che ripete il suo fondamento nella supposta erroneita’ nella ricostruzione di dati fattuali, il che attiene al giudizio di merito ed e’ estraneo a questa sede di legittimita’.

5. Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articoli 1218, 1223 e 1225 c.c., in riferimento alla statuizione sub e) della narrativa. 5.1. L’omesso esame e’ insussistente, avendo la Corte d’Appello rigettato entrambe le poste (pag. 12, periodo centrale), e, dunque essendosi pronunciata al riguardo, laddove in riferimento all’individuazione della parte inadempiente, valgono le considerazioni sopra svolte sub § 3.2.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 12.200,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.