Il diritto del socio alla restituzione di versamenti effettuati in favore della società sussiste solo ove il versamento sia specificamente riconducibile ad un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo. Laddove il versamento sia stato effettuato con la finalità economica di fornire alla società mezzi propri (ulteriori rispetto a quelli versati dai soci in via di conferimento del capitale nominale) si è in presenza di un contratto atipico di conferimento di capitale, il quale non dà diritto alla restituzione del versamento finché permanga il vincolo sociale ovvero finché l’assemblea non deliberi di soprassedere a tale aumento.

 

Tribunale Rieti, Sezione 1 civile Sentenza 11 settembre 2018, n. 418

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Vitale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 200018/2012 promossa da:

(…) (C.F.), con il patrocinio dell’avv. GI.MA. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GI.MA.

(…) (C.F.), con il patrocinio dell’avv. GI.MA. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GI.MA.

ATTORE/I

contro

SOC. COOP. A. A R.L. (…) (C.F.), con il patrocinio dell’avv. GI.CL. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GI.CL.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si danno per riportati e trascritti in questa sede gli atti introduttivi di lite poiché già noti alle parti e si da atto che gli attori hanno concluso in citazione chiedendo al tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare: a) che i sigg.ri (…) e (…) hanno rispettivamente versato a titolo di finanziamento soci in favore della società convenuta l’importo di Euro 9700,00 il primo e di Euro 14.000,00 il secondo; b) che i predetti versamento sono stati effettuati senza pattuizione del termine per il rimborso; c) che gli attori hanno avanzato al cospetto della Società (…) soc. coop. agricola, domanda di restituzione dei predetti versamenti e che la stessa è rimasta inadempiente all’obbligo di restituzione; per l’effetto, condannare la società convenuta a corrispondere agli attori i rispettivi suddetti importi, oltre interessi e rivalutazione dal dì della richiesta o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, così come emergente dalla espletanda istruttoria con vittoria delle spese di lite;

che la convenuta soc. coop. (…) a.r.l. (…) nella comparsa di costituzione risposta ha concluso chiedendo al tribunale adito, per tutte le ragioni esposte, di volere rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fato ed in diritto essendo state le somme versate a conto di capitale e di rischio e comunque, anche a volere ritenere il contrario, le somme non sono allo stato esigibili; in estremo subordine, nel caso in cui il giudice dovesse ritenere esigibili le somme richieste dai due attori, accertare e dichiarare che il finanziamento del socio (…) ammonta ad Euro 6000,00 avendo lo stesso imputato Euro 3000,00 quale conferimento della di lui moglie (…) e disporre per quanto riguarda Euro 700,00 la compensazione con il pari credito vantato dalla cooperativa nei suoi confronti; voler disporre inoltre la compensazione del credito vantato dal sig. (…) con la somma da questi dovuta alla cooperativa ed ammontante ad Euro 4293,00. In ogni caso volersi disporre ex art. 684 c.p.c. la revoca del sequestro conservativo dichiarandosi disponibili alla prestazione di idonea cauzione nella misura del credito richiesto e delle spese. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario;

che la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione rispettivamente allegata dalle parti ed assunzione della prova orale ed è stata decisa all’esito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.

Premesso quanto sopra, rileva il giudicante la fondatezza, nei termini e per le ragioni di seguito esposti, delle domande attoree le quali pertanto vanno accolte.

Premesso che non può essere posta in dubbio la qualità, allo stato, di socio della cooperativa convenuta in capo agli attori (…) e (…) e ciò a seguito della sentenza n. 530/2010 emessa dal Tribunale di Rieti con la quale si è dichiarata la illegittimità e per l’effetto la nullità della delibera del CdA della società cooperativa del 14.6.2008, di esclusione dei soci (…) e (…) (trattasi di sentenza impugnata dalla società ma, in quanto non sospesa dalla Corte di Appello, da considerarsi esecutiva ai sensi di legge) – si osserva nel merito che la questione controversa relativa alla qualificazione del finanziamento operato da ciascun socio – se in termini di finanziamento in conto capitale con conseguente postergazione legale ai sensi dell’art. 2467 c.c. ovvero quale prestito soggetto a restituzione in applicazione delle regole generali in materia di mutuo – va risolta nel secondo senso, come dedotto ed invocato dalla difesa degli attori.

Come è noto, secondo l’orientamento consolidato espresso sul punto, anche in materia di onere probatorio, dalla giurisprudenza specie della Suprema Corte (richiamata anche dalla difesa della società convenuta): “L’obbligatorietà per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, necessariamente conseguente alla delibera dell’assemblea, e la proporzionalità del versamento dovuto da ogni socio in relazione alla quota di capitale già posseduta, rappresentano due caratteristiche tipiche ed esclusive della decisione di conferimenti da parte dei soci in aumento del capitale di rischio, che invece sono decisamente incompatibili con la richiesta di un mutuo ai soci, la quale non può essere coattivamente realizzata nei confronti del socio che non intenda aderire alla richiesta deliberata dalla società. È onere del socio che pretenda di ottenere la restituzione dei finanziamenti effettuati in favore della società, dimostrare che il negozio, in base al quale i versamenti siano stati da lui compiuti, sia qualificabile come mutuo e non come operazione sul capitale” (cfr. Trib. Trani, 23/10/2003)”;

“Il diritto del socio alla restituzione di versamenti effettuati in favore della società sussiste solo ove il versamento sia specificamente riconducibile ad un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo. Laddove il versamento sia stato effettuato con la finalità economica di fornire alla società mezzi propri (ulteriori rispetto a quelli versati dai soci in via di conferimento del capitale nominale) si è in presenza di un contratto atipico di conferimento di capitale, il quale non dà diritto alla restituzione del versamento finché permanga il vincolo sociale ovvero finché l’assemblea non deliberi di soprassedere a tale aumento” (cfr. C.d.A. Milano, Sez. I, 17/09/2008);

“L’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi” (v. Cass. civ. Sez. I, 03/12/2014, n. 25585).

La Suprema Corte infine, ancora con sentenza n. 21563/2008, ha affermato che: “… i cosiddetti versamenti operati dai soci in conto capitale (o con altra analoga dizione indicati), pur non incrementando immediatamente il capitale sociale e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale (onde non occorre che siano conseguenti a una specifica deliberazione assembleare di aumento del predetto capitale), hanno tuttavia una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile invece a quella del capitale di rischio; con la conseguenza che essi non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione. Ciò, tuttavia, non esclude che tra la società e i soci possa viceversa essere convenuta l’erogazione di capitale di credito, anziché il conferimento di capitale di rischio, e che quindi i soci possano effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita della società; ed è questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti lo stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell’impresa collettiva. Fermo allora restando che è a carico dell’attore l’onere di dimostrare l’esistenza della causa petendi posta a fondamento della propria domanda, l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine alla concreta riconducibilità della singola fattispecie all’una o all’altra delle due suindicate figure negoziali non è censurabile in cassazione, se non per eventuale violazione delle regole giuridiche da applicare nell’interpretazione della volontà delle parti del rapporto o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell’accertamento sorregge”.

Ed allora venendo alla concreta fattispecie in esame – prescindendosi dalla (regolare) annotazione o meno in bilancio e nelle scritture contabili dei finanziamenti operati dai soci nell’anno 2004 (ed in parte nel 2006 quanto al socio (…)) e prescindendo dall’esito delle indagini penali – occorre evidenziare, sulla base della documentazione allegata in atti da entrambe le parti e delle emergenze testimoniali, che il finanziamento operato dai soci risulta effettuato non in quanto capitale di rischio bensì a titolo di mutuo, come tale oggetto di restituzione. Trattasi infatti di finanziamento non destinato al ripianamento dei debiti societari e/o al superamento dello squilibrio finanziario della società né alla sua ricapitalizzazione quanto, come addotto dalla stessa convenuta alla terz’ultima pagina della comparsa di costituzione e risposta, allo specifico fine di consentire alla società di affrontare una nuova spesa consistente nel “sostenere la costituzione e la messa in opera del nuovo mulino”. Trattasi pertanto, all’evidenza, di fattispecie sostanzialmente riconducibile al c.d. mutuo di scopo. La circostanza è stata confermata dal teste (…) ed emerge dal verbale di assemblea del 3 maggio 2003 (allegato n. 3 del fascicolo di parte convenuta. Da detto verbale e da quello del 18.10.2003 allegati in atti, risulta che il finanziamento soci era legato alle necessità finanziarie contingenti e future della cooperativa non avendo questa ottenuto dalla (…) di Roma l’ampliamento della linea di credito già concessa e necessitando perciò la società di “maggiore disponibilità finanziaria” mediante sia l’accensione di un mutuo che il ricorso al finanziamento soci).

Che nel caso concreto si trattasse di un vero e proprio prestito, emerge d’altra parte dalla dichiarazione testimoniale resa sostanzialmente da tutti i testi escussi ((…), (…), (…), (…), (…), (…)) i quali, pur non avendo saputo riferire se il versamento fosse stato effettuato o meno in conto capitale (tranne (…) la quale ha riferito che si trattava di un prestito che “il CdA con verbale, mi sembra, del 3 aprile 2006, si è impegnato a restituire ai soci”) hanno tuttavia affermato che esso, almeno in parte, è stato restituito ai soci ovvero compensato con quanto da questi dovuto alla cooperativa per la molitura delle olive – circostanza quest’ultima incompatibile con la volontà di acquisire il finanziamento in conto capitale ovvero quale capitale di rischio non soggetto per sua natura a restituzione ovvero soggetto a postergazione. La natura di “prestito” del finanziamento in oggetto, emerge infine, documentalmente, non solo dal citato verbale assembleare del 3 maggio 2003 quanto e segnatamente dalle ricevute di versamento allegate in atti dagli attori (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte) sulle quali è giustappunto indicata la dicitura “per PRESTITO” o “Anticipazione – Prestito”) nonché dalla dichiarazione del 10 agosto 2007 sottoscritta dal Presidente del CdA Te.M. con la quale, a fronte delle reiterate richieste di restituzione dei finanziamenti avanzate dagli odierni attori, la società ha dato atto di avere, nella riunione del 3 aprile 2006, “deliberato di procedere ad un graduale rimborso degli stessi a far data da giugno 2008” (v. doc. 6 allegato al fascicolo attoreo).

Ciò posto, una volta attribuita ai finanziamenti operati dagli attori la natura di “prestiti”, come tali costituenti “debiti” per la società in quanto soggetti all’obbligo di restituzione ai creditori, deve escludersi per essi il regime della postergazione legale di cui all’art. 2467 c.c. – vieppiù considerato che, stante la specifica finalità del finanziamento – quest’ultimo non risulta operato in presenza ovvero nella consapevolezza, da parte dei soci, della esistenza di una “sottocapitalizzazione” (specie nominale) della società, di un indebitamento sfociato in un “eccessivo squilibrio finanziario” (quest’ultimo dovendo riferirsi al rapporto di sproporzione tra indebitamento e patrimonio netto) ovvero in una specifica situazione di crisi finanziaria e patrimoniale della società ancorché non coincidente con lo stato di insolvenza (tale condizione richiedendosi dalla norma ai fini della inesigibilità del credito da parte dei soci finanziatori).

Conclusivamente sul punto, la convenuta soc. coop. (…) a.r.l. (…) va condannata alla restituzione, in favore di ciascun attore, degli importi come di seguito liquidati. Vieppiù considerato: a) che i predetti hanno più volte sollecitato e messo in mora la società indicando un termine ai fini della restituzione degli importi finanziati (vedasi missive a/r in atti allegati al fascicolo attoreo ed alla relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) – di tal chè non possa esservi questione, sollevata dalla convenuta, sulla mancata fissazione di un termine di adempimento/restituzione, quest’ultimo potendo in ogni caso, anche nella presente sede, essere fissato dal giudice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1817 c.c.; b) che nel caso concreto, stante la tardiva costituzione della parte convenuta (in data 5 luglio 2012 ovvero successivamente ai venti giorni antecedenti la data della udienza fissata per la comparizione delle parti, come da codice di rito), va dichiarata inammissibile la domanda/eccezione riconvenzionale di compensazione avanzata dalla società convenuta tra il credito vantato dagli attori ed il debito di questi nei confronti della società per spese di molitura ed altre causali; c) che non è contestata dalla convenuta l’entità dei versamenti/finanziamenti effettuati complessivamente da ciascuno degli attori e documentati in atti.

La liquidazione dei predetti importi, della cui restituzione è obbligata la convenuta nel termine di 30 giorni dalla data della presente sentenza, va effettuata allora in complessivi Euro 14.000,00 in favore di (…) e, per quanto di ragione, in Euro 6700,00 in favore di (…) – quest’ultimo avendo pacificamente ed incontestatamente già ricevuto il rimborso, sul totale versato, dell’importo di Euro 3000,00 poi attribuito alla moglie e socia della cooperativa, (…) (vedasi doc. 12 allegato al fascicolo di parte convenuta relativo all’accertamento operato dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Rieti, del 15.3.2010). Sui detti importi decorrono gli interessi legali dal dì dalla data della presente sentenza al saldo. Si osserva in proposito, in applicazione dell’art. 1817 c.c., che in assenza della precedente determinazione di un termine per la restituzione del finanziamento ad opera delle parti o del giudice, ai fini della decorrenza degli interessi legali va fissata quale data quella della presente sentenza – gli atti di messa in mora da parte dei creditori non essendo a tal fine idonei a rendere esigibile il credito.

Sui medesimi importi di cui sopra non decorre, invece, la rivalutazione monetaria, in concreto non applicabile automaticamente e per legge, ai crediti in oggetto.

Sulla base delle argomentazioni complessivamente esposte allora, la causa viene decisa come precisato nel dispositivo, con dichiarazione di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite sussistendone i giusti e gravi motivi in considerazione della peculiarità della res controversa e delle questioni di diritto trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita ed in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande attoree così dispone:

– accerta e dichiara il diritto degli attori (…) e (…) di ricevere dalla convenuta, per le causali indicate in citazione, la restituzione degli importi pari, rispettivamente, ad Euro 6700,00 ed Euro 14.000,00 oltre, su ciascun importo, agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

– per l’effetto, condanna la soc. coop. (…) a.r.l. (…) al pagamento, in favore di ciascun attore, dei corrispondenti importi per ciascuno sopra indicati, entro 30 giorni dalla sentenza stessa;

– dichiara inammissibile la domanda/eccezione di compensazione formulata dalla società convenuta;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Rieti il 10 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria l’11 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.