la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, articolo 1 si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, articolo 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato articolo 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorche’ l’azione rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23550

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11083-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende o e legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio legale (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 03/11/2016, Cron.n. 7648/2016, R.G.n. 50886/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

RITENUTO

che il Ministero della giustizia ricorre per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma, depositato in data 3 novembre 2016, che ha parzialmente rigettato l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex articolo 5-ter avverso il decreto in data 18 marzo 2016 con il quale la stessa Corte ha accertato il diritto dei sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) all’equo indennizzo da irragionevole durata del processo civile iniziato nel 1988 e definito con sentenza dell’aprile 2013;

che la Corte d’appello preliminarmente ha respinto il motivo di opposizione con il quale il Ministero aveva eccepito la tardivita’ del ricorso L. n. 89 del 2001, ex articolo 4 e nel merito ha accolto le censure riguardanti la quantificazione dell’indennizzo, riducendo gli importi liquidati in fase monocratica;

che il Ministero ricorre per la cassazione del decreto, con cinque motivi;

che (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, anche illustrato da memoria, sulla base di due motivi;

che il ricorso principale e’ inammissibile;

che con i primi quattro motivi il Ministero della giustizia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e, con i rimanenti motivi, la violazione e falsa applicazione della medesima norma in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che i motivi sono inammissibili, ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l’esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, articolo 1 si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, articolo 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato articolo 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorche’ l’azione rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (per tutte, Cass. 11/03/2009, n. 5895, che richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema);

che in tal senso anche di recente si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22/07/2013, n. 17781, che ha affermato che il termine di sei mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4 decorrente dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale l’azione di equa riparazione non e’ piu’ proponibile, e’ termine stabilito “a pena di decadenza” (articoli 2964 c.c. e ss.), e la natura processuale della decadenza comporta che il periodo di sei mesi deve computarsi tenendo conto della sospensione feriale, come accade per ogni altro termine analogo;

che, come gia’ detto, le argomentazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi per mutare tale orientamento interpretativo;

che non rilevano decisivamente, ai fini di una diversa considerazione della natura del termine in oggetto, o, comunque, della inapplicabilita’ ad esso della sospensione feriale pure nell’accezione di termine processuale, ne’ l’operativita’ del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’articolo 327 c.p.c. nella nuova formulazione (applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), ne’ la struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, configurata dalla L. n. 134 del 2012, ne’, infine, la soggezione della domanda di equa riparazione alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione;

che, richiamata l’ampia disamina svolta da Cassazione 08/09/2017, n. 20974 e i precedenti arresti che hanno deciso ricorsi sovrapponibili all’odierno (per tutti, da ultimo, Cass. 05/03/2018, n. 5052), si deve concludere nel senso che le sopravvenienze ordinamentali indicate dal ricorrente non mutano la natura del termine decadenziale ex articolo 4 citato, al quale rimane condizionata l’utile esperibilita’ della tutela giurisdizionale del diritto di equa riparazione da durata irragionevole del processo;

che in cio’ risiede il nucleo fondante dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi all’esito di un percorso evolutivo di interpretazione adeguatrice della normativa sulla sospensione feriale dei termini al parametro dell’articolo 24 Cost. (si veda sul punto la gia’ citata Cass. n. 5895 del 2009), con la conseguenza che, al di la’ della inconsistenza delle singole argomentazioni, il contenzioso in esame sollecita una interpretazione non compatibile con il parametro costituzionale che presidia il diritto di azione;

che e’ inammissibile anche il quinto motivo del ricorso principale, con il quale il Ministero denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4 sotto il diverso profilo della inammissibilita’ del ricorso per equa riparazione stante la “mancata adozione di formale provvedimento di estinzione” del giudizio presupposto;

che la doglianza e’ prospettata in termini di assoluta genericita’, senza riferimento alla motivazione resa sul punto dalla Corte d’appello, la quale ha affermato che non era necessario un provvedimento formale di estinzione del giudizio presupposto poiche’ risultava, dalla certificazione della Corte d’appello, che quel giudizio, dopo la sentenza di cassazione con rinvio in data 8 aprile 2013, non era stato riassunto nel termine di un anno e quarantasei giorni;

che il ricorso per cassazione e’ impugnazione a critica vincolata, donde l’inammissibilita’ del motivo che si risolve, come nella specie, nella mera riproposizione della questione senza censurare specificamente quanto affermato dal giudice di merito (giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. 27/11/2002, n. 16763);

che il ricorso incidentale e’ del pari inammissibile;

che con il primo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 184 cod. proc. civ. – nel testo antecedente alla riforma attuata con L. n. 353 del 1990 -, articolo 11 preleggi, L. n. 89 del 2001, articolo 2-bis, comma 3, in relazione all’articolo 117 Cost. e articoli 6, 13, 41 CEDU;

che con il secondo motivo e’ denunciato, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo;

che entrambi i motivi censurano la quantificazione dell’indennizzo in Euro 500,00 annui, con riferimento al parametro del valore della causa, introdotto dalla L. n. 89 del 2001, articolo 2 bis;

che, in particolare, si contesta la Corte territoriale avrebbe individuato il valore della causa sulla base delle somme indicate negli atti introduttivi del giudizio presupposto, senza considerare che, trattandosi di giudizio iniziato prima della L. n. 353 del 1990, le domande erano state modificate con richieste di pagamento di somme superiori;

che, sotto diverso profilo, si assume che la causa era di valore indeterminabile per effetto della domanda di accertamento negativo proposta dalla parte intervenuta, sig.ra (OMISSIS);

che le censure risultano inammissibili in quanto carenti di specificita’ e autosufficienza;

che la richiesta di verificare la correttezza della quantificazione operata dalla Corte territoriale, con riferimento al valore della causa oggetto del giudizio presupposto, imponeva ai ricorrenti di riportare nel ricorso gli atti processuali ai quali fanno riferimento (ex plurimis, Cass. 17/01/2014, n. 896);

che, in ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale.

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Avv. Umberto Davide

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