Ed invero il richiamo alla figura dell’appalto “a corpo” o “a forfait” in guisa del quale il prezzo, preventivamente determinato in misura fissa ed invariabile, non trasforma il contratto d’appalto in un contratto aleatorio, sicche’ non puo’ gravare sull’appaltatore un rischio che, essendo imputabile a carenze progettuali o ad altri fattori estranei alla sua condotta, esula dalla normale alea contrattuale.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23747

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12768/2014 proposto da:

(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita con le imprese (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), subentrato al soppresso (OMISSIS), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1463/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2018 dal cons. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza depositata il 23.10.2013 la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma dell’impugnata decisione di primo grado del Tribunale di Vibo Valentia, ha rigettato la domanda proposta, in proprio e nella qualita’ di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con le imprese (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., dalla (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), intesa ad ottenere, in relazione all’aggiudicazione di un appalto per la realizzazione di un impianto irriguo, il ristoro dei danni patiti a causa della tardiva predisposizione di una perizia di variante e della conseguente sospensione dei lavori.

1.2. Il giudice d’appello, nel riformare l’impugnata decisione, motivata sul presupposto che i fatti di causa evidenziassero che la stazione appaltante era venuto meno agli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, ha espresso il convincimento che, trattandosi di appalto di tipo chiuso (definito convenzionalmente chiavi in mano), era onere della parte appaltatrice procedere alla redazione della progettazione mancante, di talche’, non avendovi essa provveduto, giacche’ non vi era prova che il relativo elaborato fosse stato prodotto, “non e’ dato comprendere a quale titolo possa essere invocata la lesione del principio di esecuzione di buona fede da parte del committente… in assenza della tempestiva presentazione della progettazione in variante”.

1.3. Insta per la cassazione di detta decisione la (OMISSIS) con tre motivi, illustrati pure con memoria, cui resiste il Consorzio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo poiche’ la Corte d’Appello con motivazione “affetta da illogicita’ ed insufficienza, nonche’ da error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., n. 4” avrebbe disatteso le risultanze degli atti di causa e, segnatamente, il fatto che, a fronte delle riserve da essa esternate circa l’incompletezza della progettazione sin dalla consegna del cantiere e successivamente reiterate in ogni occasione, la motivazione con la quale il direttore dei lavori aveva provveduto a rigettarle (“sono infondate tanto in linea di fatto quanto in linea di diritto”) provava “inconfutabilmente” che l’impresa avesse gia’ consegnato il progetto ritenuto manchevole, giacche’, diversamente le riserve sarebbero state respinte con motivazione di altro tenore.

2.2. Il motivo e’ affetto da plurime ragioni di inammissibilita’.

In linea generale esso postula la rinnovazione del giudizio fattuale esperito dal decidente di merito, intendendo sollecitare la rivalutazione del fatto, da questi esplicitamente valorizzato, che nella specie l’impresa, pur essendovi tenuta a mente dell’articolo 8 del contratto ed in ragione della natura “chiusa” del relativo rapporto, era venuta meno all’onere di provare che il progetto – di cui pure aveva ripetutamente denunciato la mancanza – fosse stato predisposto e fosse stato prodotto alla direzione dei lavori, giacche’, come si annota, “solo a condizione che tanto fosse stato effettivamente fatto e dimostrato avrebbe potuto aver riguardo ai fini di causa l’inerzia mostrata dal direttore dei lavori”.

Va da se’ poi che e’ fuor d’opera addurre in capo alla decisione impugnata un vizio di illogicita’ ed insufficienza della motivazione, giacche’ ne’ l’uno ne’ l’altro sono rappresentabili in relazione al mutato disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cui la specie soggiace per ragioni di tempo, non configurandosi, neppure laddove, pur senza operarne alcuna specificazione – e quindi incorrendo nuovamente in una ragione di inammissibilita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, – si adombra un error in procedendo, la sussistenza di un’anomalia motivazionale che possa farsi valere quale violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Peraltro, sotto questa angolazione, il fatto di cui si asserisce l’omesso esame non e’ il fatto di cui discorre la norma novellata (Cass., Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802), essendo il frutto a tutto concedere di un giudizio ipotetico inteso ad argomentare la dimostrazione del fatto costitutivo non gia’ mediante la sua allegazione, ma mediante l’insostenibilita’ del contrario.

3. Il secondo motivo, con cui la ricorrente, senza aggiungere alcunche’ alla sua postulazione, reputa che la sentenza impugnata, se non dovesse essere cassata per il primo, “sarebbe affetta dal vizio di error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., n. 4”, non si sottrae alla medesima declaratoria di principio, essendo dedotto in violazione del comando di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

4.1. Il terzo motivo di ricorso allega ancora un vizio di insufficiente motivazione, nonche’ la violazione degli articoli 1176 e 1375 c.c., poiche’ a giudizio del ricorrente la sentenza impugnata risulterebbe viziata laddove ha statuito la totale estraneita’ del’amministrazione ai fatti denunciati, quantunque nell’appalto a corpo il rischio della maggior quantita’ di lavoro possa addossarsi all’appaltatore solo quando il progetto dell’opera individui compiutamente e dettagliatamente i lavori da realizzare ed il relativo costo.

4.2. Il motivo e’ inammissibile risultandone palesemente l’estraneita’ alla ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata.

Ed invero il richiamo alla figura dell’appalto “a corpo” o “a forfait” in guisa del quale il prezzo, preventivamente determinato in misura fissa ed invariabile, non trasforma il contratto d’appalto in un contratto aleatorio, sicche’ non puo’ gravare sull’appaltatore un rischio che, essendo imputabile a carenze progettuali o ad altri fattori estranei alla sua condotta, esula dalla normale alea contrattuale – si rivela impropriamente operato nel caso in esame.

La Corte d’Appello si e’ infatti indotta all’adozione della decisione contestata non gia’ sul presupposto che all’impresa dovesse far carico un rischio estraneo alla dinamica contrattuale, di modo che, dipendendo esso da una progettazione deficitaria, fosse ravvisabile in capo alla stazione appaltante la denunciata violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’adempimento dell’obbligazione, ma si e’ basata sul diverso e ben piu’ vincolante presupposto che nella specie la (OMISSIS) si era esplicitamente impegnata a sostenere, in base alla lettera dell’articolo 8 del contratto, come riporta la sentenza impugnata, “ogni spesa riguardante la progettazione di massima, esecutiva, di dettaglio, integrativa e anche sostitutiva dei quell’originaria posta a base del contratto… gli adeguamenti delle varianti conseguenti a deficienze progettuali… a rilievi di qualsiasi genere o modifiche di tipi strutturali”; sicche’, ancora prima che poter invocare a proprio beneficio la violazione da parte del Consorzio dei doveri dianzi richiamati, era il suo inadempimento a rendersi constatabile e tanto si e’ dato cura di rimarcare il decidente appunto affermando che “non pare possibile immaginare l’operativita’ del dettato dell’articolo 1375 c.c. in un caso, come quello che occupa, nel quale sarebbe stato specifico onere di parte attrice dimostrare non solo di aver invocato sin dall’inizio l’adozione di una variante – richiesta che mal si addiceva con la struttura del contratto di assunzione della connessa alea derivante dalla necessaria accettazione della progettazione – ma soprattutto di avere prodotto il relativo elaborato”.

E dunque non coglie la ratio la deduzione ricorrente che la decisione avrebbe accollato all’impresa l’adempimento di un onere eccedente la normale alea contrattuale.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con ovvio aggravio delle spese per la parte soccombente.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilita’ dei motivi di ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.