come questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare, la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 117 t.u.l.b., richiede che il contratto di apertura di credito sia gia’ stato previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto . Cio’ comporta non solo una stretta connessione operativa e funzionale del contratto accessorio ma anche una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile dal contratto redatto obbligatoriamente per iscritto.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 27 marzo 2017, n. 7763

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

s.r.l. (OMISSIS), in persona dell’amministratore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) (fax (OMISSIS)), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) s.r.l, in qualita’ di cessionaria del credito di (OMISSIS), e, per essa, (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria, giusta procura per atto notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale autenticata dal notaio (OMISSIS) in data (OMISSIS) allegata al controricorso;

– controricorrente –

nonche’ sul ricorso incidentale proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

(OMISSIS), s.r.l. come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1370/09 della Corte di appello di Roma, emessa il 28 febbraio 2009 e depositata il 26 marzo 2009, n. R.G. 2725/2004;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La controversia ha ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. e dei garanti (OMISSIS) e (OMISSIS) per scoperti di conto corrente e saldo di un’operazione di sconto cambiali per un ammontare di 610.827.284 Lire. L’opposizione e’ stata incentrata sui seguenti punti: a) carente documentazione del credito; b) interessi ultralegali superiori al tasso soglia fissato dalla L. n. 108 del 1996; c) applicazione di anoticismo trimestrale; d) riferibilita’ di una parte del credito azionato ad un’altra posizione soggettiva.

2. Il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo,accertando che parte del credito dello sconto effetti riguardava un soggetto diverso dall’ingiunto e ha condannato per l’effetto la societa’ al pagamento della minore somma di 244.545,90 Euro oltre agli interessi.

3. Ha proposto appello la societa’ (OMISSIS).

4. La Corte di appello di Roma ha pronunciato sentenza non definitiva (in data 7 ottobre 2015 – 20 aprile 2016) con la quale ha dichiarato non dovute le somme richieste in relazione a uno dei due conti correnti. Per quanto riguarda il secondo conto corrente,la Corte di appello ha ravvisato la nullita’ della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ha disposto consulenza tecnica per la determinazione del dovuto anche in considerazione della difficolta’ di ricostruire il saldo finale in assenza di numerosi estratti conto.

5. Successivamente con sentenza definitiva n. 1370/09 del 26 marzo 2009, la Corte di appello ha condannato la societa’ (OMISSIS) al pagamento della diversa somma risultante dalla consulenza e cioe’ 88.135,41 Euro e ha compensato le spese dei due gradi di giudizio.

6. Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l. affidandosi a un motivo di impugnazione con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione censurando la parte della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto applicabile l’articolo 1284 e non l’articolo 1283 c.c., mentre avrebbe dovuto dichiarare non dovuta ogni forma di interesse come conseguenza della nullita’ di quelli contrattualmente pattuiti. La societa’ (OMISSIS) contesta quindi l’affermazione della Corte di appello secondo cui non vi sarebbe controversia circa l’applicazione degli interessi convenzionali dopo l’emissione del decreto ingiuntivo.

7. Ha proposto controricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l., cessionaria del credito della (OMISSIS), proponendo altresi’ ricorso incidentale affidato a un unico motivo con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 testo unico bancario, censurando la sentenza parziale della corte territoriale nella parte in cui, con riferimento al primo conto, ha respinto la domanda di condanna della societa’ al pagamento del relativo saldo sulla base del mancato deposito del contratto di conto corrente da parte della banca. Tale decisione secondo la controricorrente e’ erronea, in quanto non vi e’ nessun onere di forma scritta per i contratti relativi a operazioni gia’ previste in contratti redatti per iscritto e sotto altro profilo, perche’ il contratto di conto corrente, prodotto dalla banca fin dalla fase monitoria, prevede la facolta’ per la banca di concedere al cliente un’apertura di credito regolata in conto corrente di talche’ tale ulteriore contratto non necessita della forma scritta.

8. La (OMISSIS) si e’ difesa con controricorso e ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto rinviarsi la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di ufficio delle fasi di merito e, in particolare, del giudizio di appello, al fine di verificare se vi sia stata tempestiva riserva di impugnazione della sentenza non definitiva emessa dalla Corte di appello.

9. Con ordinanza interlocutoria del 26 febbraio 2016 la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito al fine di verificare se vi sia stata riserva di impugnazione della sentenza non definitiva emessa dalla Corte di appello.

RITENUTO IN DIRITTO

che:

10. Acquisito il fascicolo di ufficio, si e’ potuta verificare la proposizione, da parte della (OMISSIS) e della (OMISSIS), della riserva di impugnazione per cassazione avverso la sentenza n. 1890/2006 della Corte di appello di Roma, come risulta dal verbale dell’udienza fissata per il conferimento di incarico al C.Testo Unico nominato con ordinanza del 20 aprile 2006 emessa contestualmente alla sentenza non definitiva n. 1890 del 2006.

11. Il ricorso principale e’ fondato laddove chiede di escludere qualsiasi capitalizzazione degli interessi per effetto della dichiarazione di nullita’ della clausola di capitalizzazione trimestrale. Questa Corte ha gia’ affermato il principio per cui, nelle controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullita’ della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, una volta che il giudice abbia dichiarato la nullita’ della detta clausola,egli non puo’ applicare la capitalizzazione annuale degli interessi, perche’ questi, in conseguenza di quella declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato (cfr. Cass. civ. sez. 1 n.17150 del 17 agosto 2016 e Cass. civ. S.U. n. 24418 del 2 febbraio 2010). Per altro verso le norme che prevedono la nullita’ dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi cosi’ elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, articolo 4 poi trasfuso nel Decreto Legislativo 1 settembre 1983, n. 385, articolo 117 e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, articolo 4), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validita’ delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l’inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, percio’, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell’entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia anch’esso cristallizzato precedentemente (cfr. Cass civ., sezione III, n. 6550 del 14 marzo 2013 e n. 2140 del 31 gennaio 2006). Nella specie non e’ stata, nel giudizio di merito, dichiarata la invalidita’ della misura degli interessi convenzionali ne’ e’ stata censurata l’applicazione degli interessi convenzionali dopo la data del decreto ingiuntivo.

12. Il ricorso incidentale e’ infondato. Come ricordato dalla ricorrente incidentale, il Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117, prevede che i contratti bancari sono redatti per iscritto a pena di nullita’. Da parte della ricorrente incidentale si invoca pero’ l’applicazione della normativa regolamentare della Banca d’Italia secondo cui la forma scritta non e’ obbligatoria per le operazioni e i servizi gia’ previsti in contratti redatti per iscritto. E si chiede di affermare che, in presenza di una convenzione contrattuale di apertura di conto corrente bancario di corrispondenza, ovvero di conto corrente bancario ordinario, stipulata per iscritto, che preveda espressamente la possibilita’ di un’apertura di credito in favore del correntista sia o meno necessario, al fine di dimostrare il titolo del credito vantato dalla Banca in virtu’ del contratto di apertura di credito, provare per iscritto anche il successivo contratto di apertura di credito ovvero contratto di conto corrente speciale”.

13. La normativa invocata non puo’ ritenersi risolutiva ai fini del decidere perche’, come questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare, la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 117 t.u.l.b., richiede che il contratto di apertura di credito sia gia’ stato previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (cfr. Cass. civ. n. 19941 del 15 settembre 2006 e Cass. civ. n. 14470 del 9 luglio 2005 secondo cui, in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, articolo 3, comma 3, e, successivamente, l’articolo 117, comma 2 t.u.l.b., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. puo’ prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato interministeriale il potere – da questo conferito alla Banca d’Italia – di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, percio’, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimita’ non e’ esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l’onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l’indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi gia’ individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto). Cio’ comporta non solo una stretta connessione operativa e funzionale del contratto accessorio ma anche una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile dal contratto redatto obbligatoriamente per iscritto. Requisiti che il giudice di merito deve verificare e che nella specie non ha rilevato riscontrando la mancanza di qualsiasi documentazione relativamente al contratto qualificato come “conto speciale”.

14. Va pertanto accolto il ricorso principale, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito che escluda ogni forma di capitalizzazione degli interessi. Il ricorso incidentale va invece respinto con conseguente condanna alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, esclude ogni forma di capitalizzazione degli interessi.

Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 6.200 Euro, di cui 200 per spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.