in tema di appalto, la norma dell’articolo 1664 c.c., dev’essere interpretata nel senso che presupposto per il diritto dell’appaltatore all’equo compenso, ivi previsto, sia non solo la mancata previsione nel contratto d’appalto delle difficolta’ di esecuzione dell’opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, bensi’ anche la loro imprevedibilita’ al momento della sua stipulazione, sulla base della diligenza media richiesta dall’attivita’ esercitata; tale disposizione costituisce – non diversamente da quella del primo comma dello stesso articolo 1664 – una specificazione del principio generale di cui all’articolo 1467 c.c., comma 2

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 598

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5800/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente c/ricorrente all’incidentale –

contro

(OMISSIS) SRL GIA’ (OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 205/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione ritualmente notificata la (OMISSIS) srl conveniva innanzi al Tribunale di Rovereto (OMISSIS), titolare della omonima azienda agricola, esponendo che:

– nel febbraio 2005 aveva concluso con il convenuto un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un vigneto collinare in Trento, per un corrispettivo di circa 280.920,00 Euro da versare, “a misura”, in base alle opere effettivamente eseguite;

– ultimati i lavori, l’attrice aveva emesso quattro fatture dell’importo di 48.887,94 l’una che il committente non aveva pagato, accampando pretesti quali:

la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell’equo compenso per difficolta’ impreviste;

l’omessa predisposizione di rilievi topografici e l’esistenza di vizi e difformita’ delle opere.

L’attrice rilevava al riguardo, da un lato che il committente aveva accettato l’opera e rinunciato alla presentazione dei rilievi topografici ed inoltre che il terreno risultava composto da materiale argilloso anziche’ calcareo, come prospettato dal committente, situazione che aveva comportato maggiori difficolta’ esecutive al sopraggiungere di precipitazioni piovose.

Tanto premesso, l’attrice chiedeva il pagamento degli importi delle quattro fatture emesse e rimaste insolute, oltre ad un congruo aumento del corrispettivo o di un equo compenso da quantificare. Costituitosi in giudizio, il (OMISSIS) eccepiva di aver pagato la fattura n. (OMISSIS), come da quietanza apposta ed affermava che le fatture diverse dalla fattura n. (OMISSIS) si riferivano a lavori eseguiti extra contratto e in economia, per i quali non risultava provato l’accordo scritto previsto dall’articolo 6 del contratto di appalto e per i quali non vi era dunque obbligo di pagamento.

Il convenuto rilevava inoltre l’insussistenza delle condizioni per la revisione dei prezzi e per il riconoscimento di un equo compenso ex articolo 1664 c.c. e lamentava, in via riconvenzionale, l’esistenza di vizi e difformita’ nelle opere eseguite ed il ritardo nel loro completamento, chiedendo la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ed al pagamento della penale pattuita, deducendo di aver versato somme non dovute di cui chiedeva la restituzione.

Il tribunale, espletata ctu, condannava il (OMISSIS) al pagamento di 17.484,80 Euro oltre ad interessi.

La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza n. 205/13 pubblicata il 12 luglio 2013, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il (OMISSIS) a corrispondere l’ulteriore somma di 20.026,74 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, e condannava altresi’ la (OMISSIS) al pagamento in favore del (OMISSIS) dell’importo di 5.000,00 Euro oltre ad interessi.

Il giudice di appello condannava inoltre il (OMISSIS) a corrispondere alla (OMISSIS) 2/3 delle spese di lite, che compensava per il residuo.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) con otto motivi.

La (OMISSIS) resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, con otto motivi.

Il P.G. nella persona del Dott. Sergio Del Core ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

In prossimita’ dell’odierna adunanza, entrambe le parti hanno depositato memorie.

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1199, 2726, 2722 e 2732 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato la sussistenza della prova della simulazione assoluta della quietanza, costituita dalla attestazione firmata dal (OMISSIS), secondo cui la quietanza non corrispondeva al vero, essendo unicamente finalizzata per la presentazione presso i competenti uffici provinciali in relazione alla concessione dei contributi.

Secondo il ricorrente, considerata la natura di confessione stragiudiziale della quietanza, ai sensi dell’articolo 2735 c.c., la stessa era unicamente revocabile per errore o violenza e non era possibile far valere la simulazione assoluta della stessa.

Il secondo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 183 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), censura la statuizione secondo cui la simulazione della quietanza era stata ritualmente dedotta dalla (OMISSIS), deducendo che tale eccezione di simulazione non era stata effettivamente proposta dall’attrice, con conseguente vizio di ultra petizione.

I motivi, che, in quanto strettamente connessi, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Quanto al primo motivo si osserva che, come questa Corte ha gia’ affermato, la quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, puo’ essere superata dall’opposta confessione del debitore che ammetta di non aver corrisposto la somma quietanzata. L’articolo 2726 c.c., limita infatti, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione (Cass. 23971/2013).

Tale conclusione puo’ altresi’ desumersi “a contrario” dal principio affermato dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 6877/2002, che, in relazione alla simulazione della quietanza, rileva che l’articolo 2726 c.c., estende al pagamento il divieto, sancito dall’articolo 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale. Tale divieto non sussiste invece, evidentemente, con riferimento alla confessione, costituita nel caso di specie da una vera e propria controdichiarazione sottoscritta da parte dello stesso beneficiario del pagamento, dal contenuto inequivocabilmente confessorio.

Del pari infondata la seconda censura.

Conviene premettere che l’interpretazione della domanda e del suo contenuto e’ riservata al giudice di merito, il quale nell’indagare contenuto e portata delle domande sottoposte alla sua cognizione non e’ tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale delle stesse, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, (Cass. 118/2016).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto, con apprezzamento adeguato, che l’eccezione di simulazione assoluta della quietanza era stata proposta (seppure in modo generico) dalla (OMISSIS) gia’ in atto di citazione, in cui essa deduceva che le (contrarie) diciture apposte sulle fatture di cui chiedeva il pagamento erano state imposte alla committente al fine di ottenere il contributo provinciale.

Nel sussiste dunque la dedotta ultra petizione, poiche’ la questione della simulazione assoluta era stata ritualmente sottoposta alla cognizione del giudice di merito.

Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1372 e 1659 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3) e difetto di motivazione, censura la statuizione che ha riconosciuto all’appaltatrice il maggior costo sostenuto per la recinzione, deducendo che in forza delle disposizioni contrattuali il diritto al corrispettivo per le opere non previste era subordinato alla prova scritta.

Il motivo e’ inammissibile quanto alla censura di omessa motivazione, non piu’ censurabile sulla base della nuova formulazione dell’articolo 360, n. 5), applicabile ratione temporis al caso di specie.

Del pari inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia, la censura di violazione di legge.

La Corte territoriale ha infatti accertato, con apprezzamento adeguato, che la recinzione era stata prevista con specifica pattuizione ad hoc, successiva alla conclusione del contratto e sottratta ai vincoli formali ivi stabiliti.

Non si pone dunque un problema di inosservanza del requisito della forma scritta, previsto nel contratto originario.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1664, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione che ha riconosciuto all’appaltatrice il diritto alla revisione dei prezzi, contestando la sussistenza del presupposto della imprevedibilita’, riconosciuto dalla sentenza impugnata sulla base della natura argillosa (e non calcarea) del terreno su cui furono eseguiti i lavori.

In particolare, secondo quanto dedotto dal ricorrente, il contratto nulla diceva in merito alla composizione del terreno e l’appaltatrice aveva piu’ volte ispezionato i luoghi in cui avrebbe dovuto svolgere i lavori e si era dunque resa conto (o avrebbe comunque dovuto, usando l’ordinaria diligenza) delle caratteristiche del terreno; il carattere argilloso del suolo non poteva dunque qualificarsi come imprevedibile ex articolo 1664 c.c., con conseguente mancanza del presupposto per l’attribuzione del “giusto compenso”.

La censura e’ infondata.

Come questa Corte ha gia’ affermato, in tema di appalto, la norma dell’articolo 1664 c.c., dev’essere interpretata nel senso che presupposto per il diritto dell’appaltatore all’equo compenso, ivi previsto, sia non solo la mancata previsione nel contratto d’appalto delle difficolta’ di esecuzione dell’opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, bensi’ anche la loro imprevedibilita’ al momento della sua stipulazione, sulla base della diligenza media richiesta dall’attivita’ esercitata; tale disposizione costituisce – non diversamente da quella del primo comma dello stesso articolo 1664 – una specificazione del principio generale di cui all’articolo 1467 c.c., comma 2 (Cass. 12989/1999).

Nel caso di specie la corte territoriale ha accertato che il committente aveva assicurato, presentando una perizia geologica, che il terreno era argilloso ed ha altresi’ rilevato che il contratto di appalto concluso dalle parti, alla clausola n. 18, prevedeva espressamente che il prezzo concordato era stato calcolato sulla base di terreno calcareo o drenante idoneo, comunque non argilloso.

Il giudice di appello ha pertanto concluso che, sulla base di tali elementi, doveva escludersi la configurabilita’ di un onere, in capo all’appaltatrice, di eseguire verifiche preventive piu’ approfondite sulle caratteristiche geologiche del terreno.

La statuizione e’ conforme a diritto.

L’appaltatrice aveva fatto affidamento non solo sulle rassicurazioni del committente, ma pure su una perizia geologica.

In ogni caso, le parti avevano precisato in contratto che il corrispettivo risultava determinato sulla base di una particolare composizione del terreno (terreno calcareo), salva dunque diversa determinazione in caso di c.d. “sorpresa geologica”.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 194 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), lamentando che l’equo compenso sia stato determinato anche in relazione alle giornate di pioggia ed all’intensita’ delle precipitazioni, che sono state accertate dal ctu, in violazione dell’articolo 194 c.p.c., ed al divieto ivi previsto di sopperire all’onere probatorio delle parti.

Il motivo e’ infondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, benche’ le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico per l’accertamento dei propri diritti, interamente demandandolo ad una consulenza tecnica di ufficio, che non integra un mezzo di prova in senso stretto, e’ tuttavia consentito acquisire a mezzo ctu dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purche’ la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda (Cass. 20695/2013).

Rientra infatti nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando cio’ sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 13428/2007; 1901/2010). Nel caso di specie, il fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa della parte – maggiore onerosita’, derivante dalle intense precipitazioni che avevano determinato allagamenti nel terreno argilloso, limitando l’operativita’ dei mezzi tecnici – era stato specificamente allegato dall’attrice ed il Ctu ha indicato con precisione la fonte dei dati acquisiti sito internet meteotrentino – consentendo pertanto alle parti la verifica e confutazione del dato posto a fondamento della determinazione di equo compenso (19 giornate di precipitazioni intense nel periodo considerato). Deve dunque ritenersi che l’acquisizione dei dati sulle precipitazioni abbia carattere integrativo e non implichi uno sconfinamento dai limiti intrinseci al mandato conferito al Ctu, ne’ violazione del principio del contraddittorio.

Il sesto motivo denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., deducendosi che la sentenza ha posto a fondamento della statuizione sull’equo compenso le sole risultanze della ctu, incorrendo cosi in difetto motivazionale ed inoltre che ha erroneamente considerato gli esiti dell’istruttoria, ed in particolare le deposizioni dei tesi (OMISSIS) e (OMISSIS), in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c..

Va anzitutto rilevata l’inammissibilita’ della censura di carenza motivazionale, non piu’ deducibile in base alla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), applicabile ratione temporis alla presente controversia.

Del pari inammissibile, per genericita’, la dedotta violazione delle disposizioni in materia di valutazione delle prove, di cui all’articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c..

Va anzitutto rilevato che la violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, il che non risulta dedotto nel caso di specie.

Per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115 c.p.c., invece, e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato sulla base di prove non introdotte ritualmente dalle parti e disposte invece di sua iniziativa, al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.) (Cass. Ss.Uu. 16598/2016); detta violazione non si puo’ invece ravvisarsi nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che demanda al giudice di merito l’attivita’ di “valutazione delle prove” (Cass. Ss.Uu. 16598/2016).

Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1372, 1659 e 1677 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3), lamentando che la corte territoriale abbia erroneamente disatteso la propria doglianza, secondo cui la recinzione realizzata dall’appaltatrice era diversa da quella pattuita dalle parti; il ricorrente contesta inoltre la valutazione del Ctu, il quale aveva ritenuto l’assenza di difetti e l’idoneita’ del manufatto, pur risultando l’insufficiente stabilita’ della recinzione.

Pure tale motivo e’ inammissibile.

Esso non coglie la ratio della pronuncia in relazione alla dedotta difformita’ – rispetto alle caratteristiche pattuite – della recinzione, che la corte ha ritenuto fondata su una successiva specifica pattuizione delle parti, che prescindeva dalle formalita’ previste nel contratto originario. Del pari inammissibile, per genericita’, la censura avverso l’accertamento del giudice di merito che, facendo proprie le valutazioni del Ctu, ha accertato la piena idoneita’ ed assenza di difetti del manufatto.

L’ottavo motivo denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), deducendo l’errata applicazione del criterio della soccombenza da parte del giudice di merito, attesa la sproporzione tra il chiesto ed il riconosciuto.

La censura e’ inammissibile.

Deve farsi qui applicazione del principio secondo cui in tema di spese processuali, il potere di disporre la compensazione delle spese e’ riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito ed il sindacato della Corte di Cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Esula pertanto da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione di opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite nell’ipotesi, di soccombenza reciproca (Cass. 8421/2017; 15317/2013), ravvisabile sia in ipotesi di pluralita’ di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, avuto riguardo alla misura del suo accoglimento (Cass. 3438/2016).

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 1661 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando l’omesso esame da parte del giudice di appello di documenti idonei a provare l’esecuzione di lavori extra contratto e corrispondenti alle fatture nn. (OMISSIS) emesse dall’appaltatrice nel maggio-giugno 2006.

Il motivo e’ inammissibile.

Ed invero, l’articolo 360 c.p.c., comma 1, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. nella L. n. 134 del 2012, articolo 54, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come- e “quando”, tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisivita’, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in esame, ancorche’ la sentenza non abbia dato atto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

Nel caso di specie non risulta provata la rituale produzione in giudizio dei documenti indicati dall’appaltatrice, ne’ che su di essi si sia costituito il contraddittorio.

Non risulta inoltre la decisivita’ di detti documenti, in quanto inidonei a contrastare l’accertamento del giudice di merito secondo cui non potevano riconoscersi all’appaltatrice opere non previste in capitolato, in assenza di preventiva determinazione dei prezzi concordata in forma scritta con la direzione lavori.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2712 c.c., articolo 214 c.p.c., in relazione all’articolo 360, nn. 3) e 5), lamentando che il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sull’utilizzabilita’ delle trascrizioni delle intercettazioni.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 1661 c.c., ex articolo 360, nn. 3 e 5, lamentando che nella sentenza impugnata e’ stato omesso l’esame delle risultanze probatorie inerenti le registrazioni.

I motivi che, in quanto strettamente connessi. vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte il mancato esame di una richiesta istruttoria non integra omessa pronuncia, che e’ ravvisabile solo in relazione a domande attinenti al merito, e puo’ dar luogo unicamente a vizio di motivazione, ove ne siano prospettati ritualmente gli estremi (vedi da ultimo Cass. 13716/2016); cio’ che non e’ ravvisabile nel caso di specie, posto che non risulta la decisivita’ delle trascrizioni in oggetto avuto riguardo alla ratio della statuizione impugnata, vale a dire la mancanza di prova della pattuizione di lavori extra contratto.

Il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando la statuizione della sentenza impugnata secondo cui nell’atto di citazione non risultavano specifiche allegazioni in ordine al contenuto di accordi successivi al contratto originario, aventi ad oggetto le opere in economia.

Premessa l’inammissibilita’ del vizio di omessa motivazione in base alla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), la censura non coglie la ratio della pronuncia, atteso che la generica richiesta di pagamento delle fatture (le fatture nn. (OMISSIS)), non integra una specifica domanda diretta ad accertare la conclusione di un accordo tra le parti sui lavori extra contratto, successivo al contratto originario, presupposto necessario al fine di superare la previsione dell’articolo 6 del contratto di appalto, secondo cui non potevano riconoscersi all’appaltatrice opere non previste in capitolato, in assenza di preventiva determinazione dei prezzi concordata in forma scritta con la direzione lavori.

Il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 183 c.p.c., lamentando la mancata ammissione delle prove testimoniali e dell’ordine di esibizione.

Pure tale motivo e’ inammissibile, mancando la specifica indicazione dei capitoli articolati dal ricorrente e non ammessi, ai fini della necessaria valutazione della rilevanza del mezzo di prova richiesto ai fini della decisione.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimita’, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (Cass. Ss.uu. 28336/2011).

Del pari infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione dell’ordine di esibizione, non risultando le decisivita’ del relativo mezzo istruttorio.

Il sesto motivo, condizionato all’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale sul capo della sentenza che ha riconosciuto la simulazione assoluta della quietanza, denuncia violazione degli articoli 112-233 c.p.c. e articolo 2736 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 5), deducendosi difetto di motivazione ed omessa pronuncia in relazione alla mancata ammissione del giuramento decisorio.

Il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale assorbe l’esame del presente mezzo.

Il settimo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 112-115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) e comunque il difetto di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5), censurando la statuizione che ha condannato l’appaltatrice al pagamento di una penale di 5.000,00 Euro per ritardata esecuzione dei lavori.

Il motivo e’ inammissibile in relazione a tutte le censure proposte.

Con riferimento alla violazione dell’articolo 360, n. 5) esso, nei termini in cui e’ formulato, non censura l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non piu’ censurabile alla luce del nuovo disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile ratione temporis al caso di specie (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando, in buona sostanza, che la Corte territoriale non abbia valutato in modo adeguato taluni elementi emersi dall’istruttoria espletata.

Del pari inammissibile la dedotta violazione di legge.

Per dedurre la violazione del paradigma degli articoli 115 e 116 c.p.c., e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre detta violazione non si puo’ ravvisare nella circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., rubricato appunto alla “valutazione delle prove” (Cass. Ss.Uu. 16598/2016).

L’ottavo motivo denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice di merito compensato parzialmente le spese processuali.

Il motivo, come gia’ rilevato in relazione al motivo speculare del ricorso principale, e’ inammissibile.

Premesso che, come gia’ evidenziato, la sproporzione tra il “chiesto” ed il “pronunciato” integra un’ipotesi di soccombenza reciproca, la valutazione delle proporzioni di detta soccombenza e la determinazione delle rispettive quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

In conclusione, va respinto sia il ricorso principale che quello incidentale, e, considerata la soccombenza reciproca, va disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.