La petizione di eredità e l’azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l’accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l’altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l’azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra “petitio hereditatis”, ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna.

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Corte d’Appello Genova, Sezione 3 civile Sentenza 22 febbraio 2019, n. 272

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Rossella Atzeni – Presidente

Dott. Marina Maistrello – Consigliere

Dott. Riccardo Baudinelli – Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1109/2016 R.G. promossa da

(…) (COD. FISC: (…) )

(…) (COD. FISC: (…) )

elettivamente domiciliati presso l’avv. Bo. in VIA (…) 16121 GENOVA – rappresentati e difesi dall’Avv./dagli Avv.ti BO.AR. e MU.GU.;

appellanti

nei confronti di

(…) (COD. FISC.: (…) )

elettivamente domiciliato presso il difensore in Genova Via (…) (Studio Avv. Ma.Fo.) – rappresentato e difeso dall’Avv. PE.FR.

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza definitiva n. 1048/2015 del 13/10/2015, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da (…) e (…), nei confronti del fratello (…), per ottenere la declaratoria di risoluzione di contratto di vitalizio alimentare intercorso tra quest’ultimo e il padre (…), deceduto in Massa il 24/2/2002 (contratto stipulato il 1/9/1998 con il quale il padre trasferiva al figlio (…), riservandosi l’usufrutto, la nuda proprietà di immobile uso albergo sito in M., Via (…) verso il corrispettivo di mantenimento e assistenza continuativi per la durata della sua esistenza, oltre al pagamento della somma di Euro 30.000) per inadempimento del vitaliziante o, in subordine, la declaratoria di simulazione del medesimo contratto , così decideva: respingeva le domande proposte dagli attori (…) e (…) nei confronti di (…); compensava le spese; poneva in via definitiva le spese di CTU a carico degli attori.

Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte (…), con atto notificato in data 12/10/2016.

Con comparsa si costituiva (…), il/la quale instava per il rigetto dell’appello.

Con ordinanza in data 23/2/2017 la Corte non ammetteva le prove orali dedotte dagli appellanti.

Le parti precisavano le conclusioni all’udienza collegiale in data 29/3/2018, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).

Con ordinanza 5/7/2018, la causa veniva rimessa, per l’acquisizione di documentazione bancaria acquisita non rinvenibile nel fascicolo d’ufficio trasmesso dal Tribunale di Massa, all’udienza collegiale del 25/10/2018, all’esito della quale, precisate dalle parti le conclusioni, venivano nuovamente trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della Corte, l’appello è fondato e deve essere accolto.

1) Si ritiene di soprassedere all’esame della domanda di risoluzione del vitalizio alimentare, proposta in via principale, perché il processo appare decidibile sulla base della domanda subordinata di accertamento della simulazione relativa del medesimo contratto in quanto dissimulante una donazione e declaratoria di nullità della donazione per carenza dei requisiti di forma prescritti dalla legge ex art. 782 c.c.

Infatti, secondo la Giurisprudenza, “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv. 648510 – 01).

Orientamento che viene implicitamente ribadito da una pronuncia delle Sezioni Unite:

“La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto implicitamente rigettata un’eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13195 del 25/05/2018 (Rv. 648680 – 01).

2) Con riguardo alla domanda di simulazione, nella sentenza impugnata viene innanzitutto richiamata la Giurisprudenza secondo la quale:

“Dall’esercizio dell’azione di simulazione da parte dell’erede per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall’art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni – anche dissimulate – per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l’uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del “de cuius”; è invece terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998 – Rv. 514656 – 01; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6632 del 24/03/2006 – Rv. 588315 – 01).

Viene anche fatto richiamo al principio, affermato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24134 del 13/11/2009 (Rv. 610015 – 01), secondo cui:

“L’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius” siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario – benché successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 cod. civ.; né assume rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione – riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa”.

Tuttavia, premesso ciò il Tribunale afferma:

i) poiché sia gli attori che il convenuto sono eredi legittimi tenuti a collazione, sarebbe stato onere degli attori allegare la coincidenza del presunto donatum con l’intero asse ereditario, in quanto diversamente si farebbe luogo a donazione (come sarebbe affermato da Cass. 5982/1979) ed essendo comunque sufficiente a far conseguire ad ogni erede quanto riconosciutogli dalla legge il conferimento ex art. 732 e segg. c.c., senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima, ove la collazione non sia espressamente esclusa (come sarebbe affermato da Cass. 1521/1980, 2704/1975, 7142/1994);

ii) che, in difetto di allegazioni in ordine all’evidenziato requisito oggettivo del donatum, al più del riscontro circa la sussistenza del relictum eventualmente fornita dalla produzione della denuncia di successione (e cui non vi è traccia agli atti) gli attori dovrebbero ritenersi soggetti al regime probatorio proprio dell’effetto reintegrativo dell’asse ereditario della proposta azione di simulazione, quali aventi causa di una delle parti contraenti;

iii) che conseguentemente dovrebbero ritenersi irrilevanti le presunzioni semplici allegate dagli attori, nonché le altre prove costituende richieste, ivi compreso l’interpello del convenuto, in quanto non avente ad oggetto l’eventuale confessione del patto simulatorio circa l’inesistenza di un contratto formale (come sarebbe affermato da Cass. 1011/1992).

Il Tribunale sembra affermare che, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di riduzione nei confronti di coeredi tenuti alla collazione, il legittimario dovrebbe allegare e dimostrare l’impossibilità di conseguire, attraverso la divisione del relictum e la collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, la quota dell’asse ereditario (determinato a norma dell’art. 556 c.c., sommando relictum + donatum e detraendo il debitum).

Peraltro, un principio siffatto non si rinviene nella Giurisprudenza citata, nella quale in sostanza si prendono in esame alcune fattispecie in cui l’impossibilità di far luogo a collazione comporta che si proceda alla riduzione delle donazioni o viceversa la collazione delle donazioni consente al legittimario di conseguire la quota a lui spettante, rendendo superfluo il ricorso alla riduzione delle donazioni.

Al contrario, la Giurisprudenza opera una netta distinzione tra l’azione di riduzione e l’azione di divisione, che comporta l’applicazione della collazione:

“L’azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome, atteso che la seconda tende, indipendentemente dalla divisione dell’asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui siano lesi dalle disposizioni testamentarie …” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1408 del 23/01/2007 Rv. 595739 – 01), tanto è vero che proprio “in considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l’azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal “de cuius” in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013 (Rv. 627603 – 01).

La distinzione così operata determina importanti riflessi sotto il profilo del regime probatorio, in tema di prova della simulazione:

“L’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell’atto medesimo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013 (Rv. 625756 – 01).

Al contrario di quel accade per “l’erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal “de cuius” perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario”;

proprio e soltanto perché l’erede in tal caso “non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua “causa petendi” nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; ne consegue che egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13706 del 12/06/2007 (Rv. 598338 – 01).

Non appare condivisibile, pertanto, la conclusione cui perviene la sentenza appellata, che considerando non ritualmente formulata la domanda di riduzione, ha ritenuto di fare applicazione del restrittivo regime probatorio in tema di simulazione valevole tra le parti, e non per i terzi, con la conseguente inammissibilità delle presunzioni allegate dagli attori, nonché delle prove costituende, ivi compreso l’interpello formale del convenuto (riguardo al quale viene erroneamente citata in sentenza una pronuncia della Cassazione, la n. 1011/1992 che attiene all’ammissibilità dell’interrogatorio formale qualora sia diretto a provare l’inesistenza del trasferimento immobiliare, quindi nel caso di domanda di simulazione assoluta, laddove nel presente caso viene fatta valere la simulazione relativa, affermandosi che il contratto di vitalizio stipulato dissimuli una donazione: v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8804 del 10/04/2018 Rv. 648014 – 01).

Nel costituirsi nel presente grado, la difesa dell’appellato ha eccepito che “Tra gli oneri di allegazione gravanti sulla parte che agisce in riduzione vi è quello della specificazione sia del donatum sia del relictum e ciò al fine della valutazione della lesione della quota di riserva” richiamando la Giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore” (Cass. 12 settembre 2002 n. 13310).

Tuttavia, nell’atto di citazione introduttivo nel primo grado era contenuto il chiaro riferimento:

I) al contratto di vitalizio alimentare con il quale era stato trasferito al convenuto, quanto alla nuda proprietà, l’immobile (fabbricato ad uso albergo sito in M., via (…), distinto al NCEU al foglio (…), mapp. (…)), essendosi riservato il de cuius l’usufrutto vita natural durante;

II) al fatto che detto contratto fosse simulato e dissimulasse una donazione, nulla per mancanza dei requisiti di forma ex art. 782 c.c.;

III) al fatto che risultava agli attori che il convenuto avesse utilizzato illegittimamente somme liquide da un conto corrente che vedeva quale cointestataria anche parte attrice; IV) al fatto che gli attori si rivolgevano all’autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti di legittimari in relazione all’eredità morendo dismessa del padre (…), deceduto in Massa il 24/2/2002.

In merito all’azione di riduzione, il convenuto, in comparsa di costituzione e risposta, non eccepiva affatto la genericità delle allegazioni circa la consistenza della massa ereditaria, ma si limitava a contestare, da un lato, che l’atto in questione fosse una donazione dissimulata e quindi che ad esso fosse applicabile la riduzione per reintegrazione della legittima, dall’altro, che, se fosse una donazione, sarebbe nulla per difetto di forma e quindi, in ogni caso, l’azione di riduzione non potrebbe essere accolta; mentre, per quanto attiene le somme che si pretendono indebitamente utilizzate siccome depositate su conto cointestato, il convenuto dichiarava di attendere che controparte fornisse “rigida prova di quanto afferma”. Mai è stato allegato dal convenuto, neppure genericamente, che vi fossero altri beni compresi nell’asse ereditario non indicati dagli attori (l’immobile suddetto e somme depositate su conto cointestato).

E’ da considerare che, nel corso del giudizio di primo grado, è stato emesso ordine di esibizione alla (…) per l’acquisizione di documentazione contabile relativa a conti riconducibili al de cuius.

E’ stata inoltre disposta CTU volta ad accertare la consistenza del patrimonio del de cuius, a predisporre un progetto divisionale (anzi due progetti divisionali alternativi), nonché a predisporre il rendiconto della gestione dei beni caduti in successione.

Nel corso della CTU è emerso che l’asse ereditario era composto unicamente dai due cespiti indicati dagli attori nella citazione, vale a dire l’immobile oggetto di trasferimento (nei termini sopra specificati) con l’atto asseritamente simulato e dissimulante una donazione, nonché somme depositate su conto corrente intestato al de cuius presso la (…).

Dalla CTU emergeva altresì che alla data del decesso “le disponibilità bancarie intestate al de cuius ammontavano a complessivi Euro 30.280,73 quale saldo a credito del conto corrente n. (…) e Euro 8,81 quale saldo a credito del conto corrente n. (…)” (pag. 5 relazione CTU An.). Quest’ultimo era il conto cointestato a (…) e (…), sul quale era stata eseguito in data 7/5/1999 il bonifico di Lire 156.300.000 a favore del conto n. (…) acceso in pari data ed intestato al solo (…), mentre quanto al cespite immobiliare, lo stesso viene stimato dal CTU, alternativamente per un valore di Euro 2.070.000 ovvero per un valore di Euro 795.000 (detraendo dal valore stimato quello delle opere e migliorie apportate da (…) prima del 2002).

A fronte di queste risultanze probatorie, che individuano la consistenza del patrimonio ereditario in termini corrispondenti a quelli indicati dagli attori nella citazione introduttiva del primo grado, si pone in chiaro contrasto con le risultanze medesime affermare nella sostanza che l’azione di riduzione sarebbe inammissibile in quanto gli attori non ne avrebbero correttamente allegato i presupposti, individuati nella coincidenza del donatum con l’intero asse ereditario, oppure nell’inesistenza di altri beni (mai allegati da alcuno) ipoteticamente sufficienti a far conseguire agli attori, anche attraverso lo strumento della collazione, quanto a loro spettante a titolo di legittima, laddove l’ammontare del relictum (Euro 30.280,73) raffrontato al valore dell’asserito donatum (in ciascuno dei due valori indicati) è senz’altro idoneo a configurare la possibile sussistenza della lesione di legittima, una volta accertata la natura simulata dell’atto di trasferimento dell’unico cespite immobiliare.

Si deve pertanto riconoscere che, avendo esercitato l’azione di riduzione, agli attori non si applicavano i limiti previsti, in tema di prova della simulazione, soltanto per le parti e non per i terzi, dall’art. 1417 c.c. e che pertanto era consentito loro fornire la prova mediante presunzioni e prova testimoniale, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza sopra richiamata.

Ancora di recente è stato ribadito che l’erede che agisca per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni assume qualità di terzo (come appunto nel presente caso), “qualora …. dopo aver esperito l’azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario” e quindi “ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l’azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 536 del 11/01/2018 Rv. 647378 – 01).

Quanto poi all’affermazione dell’appellato, secondo cui l’eventuale accertamento della simulazione comporterebbe la nullità della donazione, per difetto di forma, che precluderebbe comunque l’accoglimento della domanda di riduzione, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza sopra citata, secondo la quale il legittimario che esercita l’azione di riduzione può dare, in quanto terzo, la prova della simulazione con qualsiasi mezzo e peraltro può anche chiedere non solo l’inefficacia ma anche la nullità della donazione dissimulata. Così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24134 del 13/11/2009 (Rv. 610015 – 01), secondo cui:

“L’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius” siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata.

In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario – benché successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 cod. civ.; né assume rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione – riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa”.

Con chiarezza si esprime Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19468 del 06/10/2005 (Rv. 584979 – 01):

“Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal “de cuius” ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l’impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso, nel caso in cui l’impugnazione dell’atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario se ne avvantaggia sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso egli è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria, e per un’altra parte una regola diversa”.

Deve essere ulteriormente precisato che “La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione “ab intestato”, qualora il “de cuius” si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione”, come espressamente riconosciuto da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28632 del 23/12/2011 (Rv. 620793 – 01) e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 07/10/2005 (Rv. 583417 – 01)

3) Una volta ritenuta ammissibile la prova presuntiva, si deve ritenere che, nel caso specifico, la simulazione relativa del contratto di vitalizio, dissimulante una donazione, si desume dal concorso dei seguenti elementi indiziari:

I) la sproporzione tra il prezzo pattuito per la nuda proprietà (L. 30.000,00) e il valore dell’immobile trasferito al momento dell’atto dispositivo (1/9/1988), stimato dal CTU in Euro 795.000,00;

II) il fatto che nella documentazione bancaria disponibile non si trovi traccia del versamento effettivo della suddetta somma, dovendosi in ogni caso ricordare in proposito che l’onere della prova del pagamento del corrispettivo gravava sul (…), in conformità ai criteri affermati dalla giurisprudenza con riferimento all’azione di simulazione esercitata dai creditori, che peraltro sono terzi allo stesso modo del legittimario:

“qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti”.

III) il fatto che, sebbene il de cuius si fosse riservato l’usufrutto sul bene immobile trasferito, non si trovi traccia nella documentazione bancaria di proventi dell’attività alberghiera esercitata nell’immobile ovvero del pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto che l’ha esercitata;

IV) il fatto che il conto corrente del cuius (n. (…)) al momento del decesso registrasse un saldo a credito di solo Euro 30.289,54, benché fosse stato aperto in data 7/5/1999 e sullo stesso conto fosse stato effettuato un versamento di L. 156.300.000 (= Euro 80.722,21), provenienti dal conto n. (…) cointestato (…) – (…), ai quali avrebbero dovuto cumularsi gli importi accreditati al de cuius a titolo di pensione quale dipendente pubblico e di altra pensione quale reduce di guerra, se effettivamente il vitaliziante avesse adempiuto alle obbligazioni teoricamente assunte (risultano sui conti versamenti pensionistici mensili, a vario titolo, per un ammontare complessivo di circa Euro 1.300,00).

Una volta accertata la simulazione relativa, si deve altresì riconoscere che:

I) il vitalizio è stato stipulato mediante scrittura privata autenticata;

II) che pertanto, essendo l’atto in questione privo dei requisiti di forma previsti dall’art. 782 c.c., la donazione dissimulata è nulla (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14799 del 30/06/2014 Rv. 631218 – 01: “Per la validità della donazione, ai sensi dell’art. 48 della legge notarile, anche prima della modifica introdotta dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, è necessaria l’assistenza di due testimoni, alla mancanza dei quali non può supplire neanche la prestazione del giuramento decisorio”);

III) che pertanto i beni dei quali il de cuius ha disposto con l’atto medesimo devo essere considerati quali facenti parti dell’asse ereditario.

4) Una volta accertata la simulazione e dichiarata la nullità della donazione, se è vero che è ammissibile l’azione di riduzione anche nell’ipotesi di successione ab intestato, tuttavia si deve rilevare che, nel presente caso, le censure concernenti l’azione di riduzione (cui si riferiscono le domande formulate dagli attuali appellanti ai punti 4 e 5 delle conclusioni, vale a dire formazione dell’asse ereditario mediante riunione fittizia del relictum e del donatum ex art. 556 c.p.c., determinazione della quota di riserva e della quota disponibile, accertamento della lesione e reintegrazione dei legittimari nelle quote di riserva a loro spettanti ex lege) risultano superate e assorbite dall’accoglimento della domanda di nullità dell’azione.

In conseguenza di tale accoglimento, non vi sono donazioni delle quali debba essere disposta la riduzione perché lesive della quota di legittima, essendo perfino superfluo ribadire che, trattandosi di successione ab intestato, non vi sono disposizioni di ultima volontà da prendere in esame ai fini di un’eventuale riduzione.

Infatti, i beni di cui il de cuius ha disposto con l’atto dissimulante la donazione, della quale è stata dichiarata la nullità, entrano in toto a far parte della massa ereditaria, e non solo per il valore che possa considerarsi eccedente la disponibile e lesivo della quota di riserva.

5) In merito alla qualificazione giuridica dell’azione esercitata, cui si riferisce la domanda di cui al punto 3 delle conclusioni, con la quale viene richiesto puramente e semplicemente di dichiarare che “i comparenti hanno diritto di ricevere la quota successoria a loro spettante ex lege”, si deve richiamare la Giurisprudenza, secondo la quale:

“La petizione di eredità e l’azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l’accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l’altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari.

Pertanto, l’azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra “petitio hereditatis”, ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna”.

Nel caso specifico, in mancanza di una domanda di restituzione dei beni, si deve interpretare la domanda proposta coma domanda di accertamento della qualità di erede e della quota di beni spettante sull’asse ereditario.

Peraltro, anche in merito alla domanda di rendimento conto, alla quale si riferisce la Giurisprudenza appena citata, con riferimento alla possibilità che essa sia proposta in combinazione con quella di accertamento della qualità di erede, si deve rilevare che la stessa è formulata dagli attuali appellanti nei termini che seguono:

“6) Ordinarsi al convenuto di rendere il conto dei beni mobili ed immobili da esso posseduti con ogni conseguenziale pronuncia”.

Il riferimento alla conseguenziali pronunce, si deve intendere come fatto alla domanda di corresponsione dei frutti, vale a dire di condanna alla corresponsione dei frutti percepiti dall’erede che era nel possesso dei beni ereditari: interpretazione corroborata dalla domanda di cui al punto 7 delle conclusioni, vale a dire di condanna della parte convenuta a corrispondere svalutazione monetaria e interessi sulle somme dalla stessa godute.

Sempre con riguardo a tale domanda di rendiconto, si deve soltanto ancora precisare che essa può essere proposta anche indipendentemente dalla domanda di divisione (che in effetti non è stata proposta nel presente giudizio).

In tal senso di è espressa con chiarezza la Giurisprudenza:

“Nell’ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all’art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato – così come avviene in qualsiasi situazione di comunione – sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti” (Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 18857 del 16/07/2018 Rv. 649703 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011 Rv. 620792 – 01).

6) In merito alla valutazione dei beni, secondo la difesa degli attori, attuali appellanti, in forza del principio dell’accessione tutte le opere eseguite dal terzo ((…)) con materiali propri sono divenute di proprietà di (…) il quale, avendole ritenute, era tenuto a pagare la minor somma tra lo speso e l’incrementato; peraltro, sempre secondo gli appellanti il convenuto non avrebbe formulato specifica domanda ex art. 936 c.c..

A tale tesi l’appellato oppone il richiamo all’art. 748 c.c., dettato in materia di collazione, in forza del quale in ogni caso si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, ragion per cui, nella non creduta ipotesi che il Giudice ritenesse che il contratto di vitalizio alimentare intervenuto tra (…) e (…) in realtà dissimuli una donazione troverà, applicazione automatica la disposizione infra richiamata.

Peraltro, essendovi stata dichiarazione di nullità della donazione, la norma invocata dall’appellato (riferita alla collazione) non può trovare applicazione.

Ma non possono neppure applicazione dei principi affermati dalla Giurisprudenza con riguardo all’ipotesi del coerede “che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie”, il quale “può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150, comma quinto, cod. civ. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per materiali e manodopera” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6982 del 23/03/2009 Rv. 607657 – 01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16206 del 27/06/2013 Rv. 626933 – 01).

La ragione per cui non si applica a tale fattispecie né l’art. 1150 c.c. né l’art. 1136 c.c. è spiegata dalla Giurisprudenza con la considerazione che “tale disciplina postula che autore delle opere realizzate su suolo altrui sia un terzo, non potendo qualificarsi come tale il titolare di un diritto di natura reale, avente ad oggetto il fondo su cui le opere sono state eseguite”.

Nel presente caso, peraltro, la disciplina indicata dalla Giurisprudenza relativa alle opere eseguite dal coerede nel possesso dei beni ereditari non è applicabile, in quanto, come si evince dalla relazione di consulenza tecnica, pag. 9, 14 e 15, si è avuto riguardo al valore delle opere di ristrutturazione eseguite da (…) prima dell’apertura della successione (determinato in Euro 1.250.839,39) ovvero al costo di dette opere (determinato in Euro 691,420,00).

Relativamente a dette opere, in conseguenza della declaratoria di nullità della donazione, essendo venuto meno ab origine il titolo dal quale derivava per il (…) il diritto reale (nuda proprietà) sui beni, non risultano pertanto applicabili né le norme sulla collazione (erroneamente invocate dall’appellato), né i principi dettati per il coerede nel possesso dei beni ereditari.

Dovrebbe pertanto trovare applicazione la disciplina dell’art. 936 c.c., proprio in quanto il (…), all’epoca, era esattamente nella posizione di terzo, che ne costituisce il presupposto. Così è stato espressamente riconosciuto dalla Giurisprudenza, secondo la quale:

“La disciplina dettata dall’art. 936 cod. civ. può trovare applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia realmente terzo, non sia cioè legato al proprietario del suolo da alcun rapporto negoziale relativo al suolo stesso o alle opere, ma tale ipotesi si verifica non soltanto nell’originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorché un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante l’efficacia retroattiva “inter partes” della relativa pronuncia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 956 del 26/01/1995 Rv. 490007 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 895 del 29/01/1997 (Rv. 502107 – 01)

A questo punto, peraltro, non resta che convenire con la difesa degli appellanti, secondo la quale manca nel presente giudizio una specifica domanda formulata dall’appellato a sensi dell’art. 936 c.c.: “L’indennità dovuta ex art. 936 cod. civ. all’autore delle costruzioni su fondo altrui non può essere liquidata dal giudice d’ufficio, ma postula la domanda della parte, non potendo il giudice sostituirsi alla volontà dell’avente diritto, ritualmente manifestata in giudizio nelle forme richieste” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6207 del 03/06/1993 Rv. 482655 – 01).

La conseguenza è che il valore dell’immobile, oggetto del contratto di vitalizio, che deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell’asse ereditario è quello di Euro 2.070.831,69, indicato a pag. 16 della relazione di CTU del Porf. An., senza operare alcuna detrazione per le opere eseguite dal (…).

In merito ai conti correnti (n. (…) e n. (…)) e ai prelevamenti eseguiti sul conto corrente intestato dal de cuius si rimanda alla CTU pag. 5 e 6, dalla quale risulta che alla data del decesso del de cuius (24/2/2002) “le disponibilità bancarie intestate al de cuius ammontavano a complessivi Euro 30.289,54, di cui Euro 30.280,73 quale saldo a credito del conto corrente n. (…) ed Euro 8,81 quale saldo a credito del conto corrente n. (…)”.

A tale saldo deve aggiungersi l’importo delle movimentazioni eseguite dal (…) nell’imminenza del decesso del de cuius in relazione al conto corrente n. (…) così come individuate dal CTU:

“i) in data 5 ottobre 2001 fu addebitato l’assegno bancario n. (…) di Lit. 33.000.000 (Euro 17.043,08), emesso il 3 ottobre 2001 a firma del Sig. (…) giusta procura Mod. 5/44 del 7 maggio 1999 allegato n. 1;

ii) in data 22 gennaio 2002 fu addebitato l’assegno bancario n. (…) di Lit. 150.000.000 (Euro 77.468,53), emesso il 24 dicembre 2001 a firma del Sig. (…) giusta procura Mod. 5/44 del 7 maggio 1999 allegato n. 2”.

In merito a dette movimentazioni sono stati condotti accertamenti dal CTU, in base ai quali si può concludere che le stesse non avevano alcuna giustificazione plausibile: secondo le risposte date dall’Avv. (…) al CTU, “l’assegno intestato al (…) trova giustificazione nel rapporto instauratosi tra il Dott. (…) e (…); l’altro assegno nei rapporti, da sempre intercorsi, tra (…) e (…)”; in particolare il Dott. (…), dentista in Massa, “aveva applicato un impianto superiore e inferiore al Sig. (…) e ciò aveva determinato la spesa di 33.000.000 di Lire”; per quanto concerne il Sig. (…), questi “aveva prestato per oltre vent’anni la propria opera lavorativa a favore di (…) senza ricevere compensi”, per il che l’importo di 150.000.000 di Lire sarebbe stata la remunerazione per i lavori di muratura ed altro dallo stesso prestati.

Peraltro, come è stato giustamente rilevato dal CTU, le giustificazioni allegate dal difensore di (…) non appaiono credibili per le seguenti considerazioni:

I) “parte convenuta non ha esibito la ricevuta fiscale relativa al pagamento del compenso corrisposto al Dott. N., né alcuna ricevuta di accettazione della somma percepita in un’unica soluzione dal Sig. (…) o una quietanza liberatoria da parte di quest’ultimo”;

II) “appare inverosimile il sostenimento di spese odontoiatriche per Euro 17.000,00 circa in relazione al Sig. (…), il quale, nell’ottobre 2001, aveva l’età di ottantasei anni e nel corso dell’anno 1994 era stato colpito da un ictus che – secondo quanto sostenuto da parte attrice – sarebbe stato altamente invalidante; così come appare inverosimile il pagamento di Euro 77.000,00 circa in un’unica soluzione a favore di una persona che, secondo parte convenuta, avrebbe prestato per oltre venti anni la propria opera lavorativa a favore del de cuius senza richiedere né ricevere alcun compenso”.

Si pertanto determinare l’ammontare delle disponibilità bancarie intestate al de cuius nell’importo di Euro 124.801,16, aggiungendo al saldo sopra indicato (Euro 30.289,54), i due prelevamenti in questione (Lire 183.000.000 pari a Euro 94.511,62).

Non ha giustificazione alcuna la pretesa degli appellanti di vedere incrementate le disponibilità liquide dell’ammontare di Euro 37.985,52 relativo a tutti i versamenti effettuati sul c/c n. (…) a titolo di pensione da parte del Ministero delle Finanze e della direzione generale dei servizi periferici del tesoro e cioè delle due pensioni del de cuius sia quale ex dipendente della Provincia di Massa Carrara, sia quale reduce di guerra, dovendosi presumere che le pensioni siano state utilizzate dal de cuius per il proprio mantenimento, tanto più se il contratto di vitalizio non ha mai avuto esecuzione, essendo simulato.

Ne deriva che il valore dell’asse ereditario deve essere determinato nell’ammontare di Euro 2.195.632,85, con la conseguenza che la quota di spettanza di ciascuno dei coeredi (pari a 1/3 ai sensi dell’art. 566 c.c.) è di Euro 731.877,62

7) Con riferimento alla domanda di rendiconto, a decorrere dall’anno 2002, si deve invece avere riguardo al valore dell’immobile alla data dell’atto dispositivo, vale a dire il 1 settembre 1988 pari a Euro 795.000,00, escludendo i lavori di ampliamento e radicale ristrutturazione apportati dal sig. (…), perché diversamente gli altri coeredi lucrerebbero gli utili sulle somme investite dal medesimo: del resto anche gli appellanti nella conclusione accettano i calcoli eseguiti dal CTU sulla base di tale valore (v. pag. 38-39 della prima conclusionale).

Deve invece essere tenuto conto (per quanto attiene alle disponibilità bancarie) dei prelevamenti ingiustificati, ai quali sopra si è fatto riferimento come rientranti nell’asse ereditario.

L’utile è stato correttamente calcolato dal CTU, con riferimento ad un equo compenso a titolo di canone di locazione, pari al 5% del suddetto valore di stima, e detraendo gli importi pagati a titolo di tasse locali. All’importo così determinato, sono stati aggiunti gli interessi legali sulle somme rimaste nella disponibilità del signor (…).

In sostanza, si deve applicare per l’utile della gestione l’ipotesi A1 di cui a pag. 22 della CTU, con la conseguenza che esso deve essere accertato e determinato nell’ammontare complessivo di Euro 560.000,00, spettante per 1/3 a ciascuno dei coeredi.

(…) deve pertanto essere condannato al pagamento della somma di Euro 180.000,00, in favore di (…) e di Euro 180.000,00 in favore di (…), oltre interessi legali dalla domanda al salda.

Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la “svalutazione monetaria” in quanto “Il creditore di un’obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5743 del 23/03/2015 Rv. 634625 – 01; Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 16565 del 22/06/2018 Rv. 649536 – 02).

Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, l’appello deve essere accolto.

L’accoglimento dell’appello comporta che si deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993).

Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all’art. 4 D.M. n. 55 del 2014, si possa applicare una diminuzione di circa il 30% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell’affare; per quanto attiene al giudizio di secondo grado, nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,

in accoglimento dell’appello proposto da (…) e (…), in riforma della sentenza n. 1048/2015 pronunciata inter partes in data 13/10/2015 dal Tribunale di Massa, in composizione monocratica,

1) dichiara che (…) e (…), quali eredi del padre (…), deceduto in Massa il 24/2/2002, hanno diritto a ricevere la quota di 1/3 dell’asse ereditario, costituito dall’immobile sito in Montignoso, di cui all’atto a rogito Not. F. di M. (Rep. N. (…)), il cui valor viene determinato in Euro 2.070.831,69, nonché dalle disponibilità bancarie del medesimo, il cui ammontare viene determinato in Euro 124.801,16, il tutto come meglio specificato in motivazione, per un ammontare complessivo di Euro 2.195.632,85, e che pertanto la quota di spettanza a ciascuno dei coeredi ha un valore di Euro 731.877,62;

2) dichiara tenuto e condanna (…) al pagamento della somma di Euro 180.000,00 in favore di (…) e al pagamento della somma di Euro 180.000,00 in favore di (…), per le causali indicate al punto 7 della motivazione, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

3) rigetta nel resto.

Condanna parte appellata a rifondere, in favore della parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in Euro 19.927,09 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex D.M. n. 55 del 2014, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado; in Euro 12.633,86 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex D.M. n. 55 del 2014, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso), per l’appello.

Così deciso in Genova il 23 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.