il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, non concreti o solo astrattamente ipotizzabili.

Per approfondimenti in merito al contratto di comodato si consiglia la lettura del presente articolo Il contratto di comodato

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6323

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. Sestini Danilo – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18490/2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo Studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1035/17 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 23/05/2017.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso, ex articolo 447 bis c.p.c., (OMISSIS) chiedeva che venisse dichiarato risolto, in forza del proprio recesso ad nutum, il contratto di comodato avente ad oggetto due appartamenti di sua proprieta’, con annessi cantina e due autorimesse, siti in (OMISSIS), e che i comodatari, il figlio, la nuora e la nipote, fossero condannati, ex articolo 614 bis c.p.c., a corrispondergli la somma di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna degli immobili.

Egli esponeva di avere concesso in comodato gli immobili e le loro pertinenze al figlio (OMISSIS), il quale da piu’ di trent’anni vi aveva trasferito la propria residenza familiare, e di aver ricevuto in comodato dal figlio un suo appartamento nella stessa palazzina, ove egli aveva stabilmente vissuto, dapprima con la moglie, poi da solo. Rimasto vedovo, i rapporti con il figlio e con la sua famiglia si erano notevolmente deteriorati al punto da essere stato costretto ad abbandonare repentinamente l’appartamento di proprieta’ del figlio, il quale gli avrebbe anche impedito di entrare in possesso della meta’ del patrimonio di famiglia, giacente presso due depositi bancari cointestati.

Egli chiedeva, pertanto, la restituzione degli immobili in vista della loro alienazione, avendo la necessita’ di disporre del denaro necessario per reperire una soluzione abitativa alternativa e per vivere dignitosamente la propria vecchiaia.

Il Tribunale adito, con sentenza numero 127/2017, accoglieva la domanda di (OMISSIS) volta ad ottenere la riconsegna degli immobili, ritenendo che l’uso cui gli appartamenti erano stati destinati si fosse esaurito. Rigettava la richiesta di sanzione ex articolo 614 bis c.p.c., formulata dall’attore.

La Corte d’appello di Bologna, investita del gravame da (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ da (OMISSIS), modificando la decisione di prime cure, riteneva che sugli immobili in questione vi fosse un vincolo di destinazione familiare a tempo indeterminato e che non ricorressero i presupposti per il suo scioglimento.

(OMISSIS) propone ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso, corredato di memoria, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 1809 c.c., comma 1 e la nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 5, 3 e 4).

1.1. Per il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la ricorrenza dei due presupposti cui la giurisprudenza subordina la risoluzione del comodato familiare:

a) il venir meno delle esigenze abitative dei comodatari;

b) la sopravvenuta situazione di bisogno del comodante.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., per illogicita’ e contrarieta’ (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

2.1. Per il ricorrente la Corte d’Appello sarebbe caduta in contraddizione, avendo, da un lato, ritenuto che sul comodato gravasse un vincolo di destinazione al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, e, dall’altro, accertato la cessazione dello stato di fatto, che per anni aveva consentito la reciproca soddisfazione dei bisogni, a seguito della litigiosita’ e spiccata animosita’ reciproca delle parti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullita’ della sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., per violazione falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 115 c.p.c., comma 1, u.p. e articolo 342 c.p.c. (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

3.1. La tesi del ricorrente e’ che la Corte d’appello, dissentendo dal giudice di prime cure quanto alla ricorrenza di un collegamento funzionale tra i contratti di comodato reciprocamente in corso tra le parti, sarebbe incorsa nel duplice vizio di violazione dell’articolo 112 c.p.c., avesse pronunciato oltre i limiti della domanda e/o dell’eccezione che poteva essere proposta soltanto dalla parte appellante, e di violazione dell’articolo 115 c.p.c., per aver posto a fondamento delle decisione, contestandolo, un fatto che incontrovertibilmente era stato ammesso da entrambe le parti.

4. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1809 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 12 preleggi, agli articoli 1369 e 1375 c.c.; l’interpretazione illegittima, ex articolo 42 Cost., comma 2, articolo 1809 c.c., comma 2, nella misura in cui la sentenza restringe all’accertamento del solo dato economico l’urgente ed impreveduto bisogno del proprietario comodante; la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (ai sensi dell’articolo 360 comma 2, comma 1, nn. 3 e 4).

4.1. L’errore imputato alla Corte territoriale e’ quello di avere negato la ricorrenza del presupposto di cui all’articolo 1809 c.c., comma 2, interpretando l’urgente ed impreveduto bisogno ivi previsto in termini meramente economici, escludendone la ricorrenza nel caso di specie sol perche’ egli, a seguito di un’apposita iniziativa processuale nei confronti del figlio, era tornato ad avere la disponibilita’ di duecentomila Euro, insufficienti, alla sua eta’, per acquistare un appartamento e provvedere alle spese di una badante.

5. I primi due motivi, pur se da differenti prospettive riguardano entrambi la ricorrenza dei presupposti per sottrarre il bene dato in comodato al vincolo di soddisfacimento delle esigenze della famiglia, cosi’ come accertati e valutati dal giudice di merito, percio’ sono suscettibili di trattazione unitaria.

6. Le censure non colgono nel segno.

6.1. La Corte, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha preso in considerazione tanto la destinazione al soddisfacimento delle esigenze familiari del comodato, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte, quanto l’asserita sopravvenuta situazione di bisogno del comodante, pervenendo a conclusioni che evidentemente hanno lasciato insoddisfatto il ricorrente, il quale pretenderebbe di trasformare il giudizio di legittimita’ in un terzo grado di giudizio, formulando la richiesta di una rivalutazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica che, ove ammessa, renderebbe fungibile l’attivita’ svolta dal giudice di merito.

6.2. Neppure ricorre la contraddizione denunciata con il motivo numero due. Il venir meno dello stato di fatto, vale a dire la impossibilita’, data la spiccata reciproca animosita’, dimostrata dalle reciproche denunce per fatti penalmente rilevanti e rilevata dalla Corte d’Appello, non e’ in contraddizione con la statuizione che non ha accolto la domanda dell’attuale ricorrente ritenendo che non vi fossero i presupposti di cui all’articolo 1809 c.c., comma 2 – percepimento di una pensione, disponibilita’ di circa Euro 215.000,00, prevedibile sblocco del suo conto presso la Cassa di Risparmio di Cento – e che le sue esigenze potessero essere soddisfatte non solo attraverso la vendita degli appartamenti concessi in comodato e l’acquisto di un’altra abitazione, ma anche attraverso la locazione di una abitazione idonea.

7. Il motivo numero tre non merita accoglimento.

7.1. La Corte territoriale parte da una premessa: “e’ incontroversa la destinazione ad uso abitativo della famiglia nel suo complesso delle unita’ immobiliari che costituiscono l’immobile litigioso sito in (OMISSIS)” (p. 4).

Ciononostante, non ha ravvisato la ricorrenza di un collegamento negoziale tra i contratti, in assenza di una esplicita manifestazione di volonta’ delle parti, vieppiu’ necessaria data la non contestualita’ dei contratti.

Costituisce ius receptum che il collegamento negoziale preveda due elementi: uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalita’ pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, e un elemento soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (cfr. Cass. 17/5/2010 n. 11974; Cass. 16/03/2006 n. 5851).

7.2. Non coglie nel segno il ricorrente censurando la decisione impugnata per violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.; non solo perche’ dal controricorso – p. 3 – si desume che gli appellanti avessero censurato la decisione di primo grado per avere ritenuto sussistente un vincolo di destinazione sugli immobili, in contrasto con le sue deduzioni, ma anche e soprattutto perche’ un conto e’ affermare che tutti gli appartamenti della palazzina (OMISSIS) fossero gravati da un vincolo di destinazione al soddisfacimento di reciproche esigenze familiare, altro e’ trarne le implicazioni giuridiche.

7.3. Accertare la natura, l’entita’, le modalita’ e le conseguenze di un eventuale collegamento tra contratti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non e’ sindacabile in sede di legittimita’, se sorretto, come in questo caso, da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12/09/2018, n. 22216; Cass. 07/08/2018, n. 20634).

7.4. E’ da escludersi, dunque, che il giudice abbia attribuito un bene della vita non richiesto ovvero abbia emesso una statuizione non oggetto del devolutum; al contrario, la Corte d’Appello, nell’esercizio della sua potestas decidendi, ha assolto al suo obbligo inerente all’esatta applicazione della legge.

8. Risulta infondato anche il motivo numero quattro.

8.1. L’accertamento del sopravvenire di un urgente e impreveduto bisogno del comodante spetta al giudice di merito – la giurisprudenza di legittimita’ sollecita quest’ultimo ad usare la massima attenzione onde operare il controllo di proporzionalita’ e di adeguatezza nel comparare le esigenze di tutela della famiglia con il contrapposto bisogno del comodante, giacche’, qualora sia convenuto l’utilizzo dell’immobile come abitazione, la rilevanza dell’interesse del comodatario diviene piu’ significativa, imponendo una ponderazione delle esigenze del comodante improntata alla attenta valutazione dei requisiti di fattispecie posti a fondamento dell’esercizio del recesso – insuscettibile di scrutinio in sede di legittimita’, ove scevra da vizi logici e giuridici.

8.2. E’ quanto questa Corte ha stabilito nella decisione a Sezioni unite del 29.9.2014, n. 20448, da cui e’ conseguito l’insegnamento secondo il quale il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, non concreti o solo astrattamente ipotizzabili. La Corte ha precisato, inoltre, che “ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, ne’ capriccioso o artificiosamente indotto”.

8.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, preso atto dell’impossibilita’ di permanenza dell’attuale ricorrente nella Palazzina (OMISSIS), gli ha negato il diritto di recedere dal contratto, giacche’ ha ritenuto che il suo sopravvenuto bisogno di una nuova abitazione potesse essere soddisfatto non solo con la vendita degli immobili oggetto di comodato, al fine di acquistarne un altro, ma anche attraverso la locazione di un altro appartamento, in considerazione della sua florida situazione economica.

9. Ne consegue il rigetto del ricorso.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11. Si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.