La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore: più in particolare la responsabilità del produttore ovvero del fornitore consegue alla mera utilizzazione” del prodotto difettoso da parte della vittima con la conseguenza che legittimati a far valere la pretesa risarcitoria in forza di tale disciplina risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'”utilizzatore” in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all’utilizzatore non professionale.

Tribunale La Spezia, civile Sentenza 4 gennaio 2019, n. 3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

In composizione monocratica, e in funzione di giudice d’appello, in persona del giudice dott.ssa Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1062/2016 R.G., avente ad oggetto: APPELLO avverso sentenza del Giudice di Pace n. 873/2015 promossa da

(…) SOCIETA’ COOPERATIVA DI CONSUMO

(avv. GH.ST. e GH.AL.)

Nei confronti di

(…)

(avv. MA.BO.)

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(…) ha citato in giudizio la (…) Società Cooperativa di Consumo (d’ora in avanti anche (…)) dinanzi al Giudice di Pace della Spezia al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’intossicazione alimentare subita conseguentemente al consumo di una torta al cioccolato acquistata presso il supermercato (…) della S. via (…), in data 29.2.2012 e riportante sulla confezione una data di scadenza al 18.12.2011, di molto antecedente alla data di acquisto.

Si è costituita in giudizio la (…), chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, infondate e comunque non sufficientemente provate, anche in relazione alla sussistenza, natura e quantificazione dei danni asseritamente subiti ed al nesso causale tra il danno e l’acquisto della torta.

Il Giudice di Pace della Spezia, con sentenza n. 873/2015 del 29.9.2015, riconoscendo la fondatezza del diritto vantato dal C., ha condannato la (…) al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 1.248,00, oltre al pagamento delle spese processuali.

La (…) ha impugnato la citata sentenza enunciando i seguenti motivi di appello: errata valutazione delle prove in punto responsabilità contrattuale; errata valutazione delle prove e contraddittorietà della motivazione in punto decadenza ex art. 1495 c.c.; errata valutazione delle prove in punto commercializzazione di un prodotto scaduto e sua assunzione da parte dell’attore; errata valutazione delle prove in punto danni e nesso causale.

L’odierno appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali anche del presente grado di giudizio, rilevando di aver agito anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, contestando le accuse di inattendibilità dei testi escussi e ribadendo che il nesso di causalità era stato accertato con assai elevato grado di probabilità dal CTU medico – legale nominato nel giudizio di primo grado.

L’appello è infondato.

A prescindere da chi abbia in effetti acquistato la torta al cioccolato (se il C. ovvero il teste S., ex genero dell’attore convivente con quest’ultimo), alla luce degli elementi probatori acquisiti, devono ritenersi comprovate le seguenti circostanze:

la torta era stata acquistata presso il supermercato (…) di via (…) in data 29.2.2012 al prezzo di Euro 3,99 (come da scontrino fiscale in atti);

la torta era stata consumata anche dall’attore (oltre che dal genero e dalla nuova compagna di questi: cfr. testi (…) e (…) – udienza del 19.11.2013);

la data di scadenza della torta in questione era già superata da tempo al momento dell’acquisto (come da copia involucro torta – doc. 4 parte attrice, odierna appellata).

Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni a titolo sia di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale.

Peraltro, in caso di ambiguità della domanda, in base alle prospettazioni attore, l’azione proposta va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. (cfr. tra le altre Cass. sez. III sent. n. 24197 del 13.11.2014).

In ogni caso si verte in materia di responsabilità da prodotto difettoso.

Tale responsabilità ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore: più in particolare la responsabilità del produttore ovvero del fornitore (nel caso di specie (…) Società cooperativa di consumo) consegue alla mera “utilizzazione” del prodotto difettoso da parte della vittima con la conseguenza che “legittimati a far valere la pretesa risarcitoria in forza di tale disciplina risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'”utilizzatore” in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all’utilizzatore non professionale” (Cass. sez. III sent. n. 13458 del 29.5.2013).

Conseguentemente, la legittimazione del C. a far valere la responsabilità di parte appellante è indubbia, quale utilizzatore del prodotto e in quanto tale destinatario della tutela prevista dal D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. “codice del consumo”).

In conclusione da un lato a nulla rileva chi sia stato l’effettivo acquirente della torta, e dall’altro non è applicabile alla fattispecie la disciplina in materia di decadenza dal diritto alla garanzia per la compravendita.

Va infatti rilevato al riguardo che i termini di prescrizione e decadenza in materia di diritto al risarcimento del consumatore danneggiato sono quelli rispettivamente previsti dagli artt. 125 e 126 del codice del consumo, ampiamente rispettati nel caso di specie.

Il primo e il secondo motivo di appello sono quindi destituiti di fondamento.

L’appellante contesta poi l’attendibilità dei testi (…) e (…) in quanto parenti dell’attore ed a loro volta soggetti che hanno avanzato pretese risarcitorie analoghe a quelle del (…).

Al riguardo si rileva che non vi sono motivi per dubitare dell’attendibilità dei testi solo sulla base di un rapporto di vicinanza con la parte ed in assenza di altri elementi che possano far diversamente ritenere; peraltro nel caso di specie nessuno dei testi è parente dell’attore (il (…) è l’ex genero e la (…) non ha alcun legame familiare con il (…), essendo la nuova compagna del (…)); entrambi i testi hanno dichiarato di essere stati già risarciti, per questo stesso fatto, dalla società che assicura la (…) (circostanza oggettiva che da un lato conferma ulteriormente la difettosità del prodotto e dall’altro rende pressochè inesistente alcun interesse in causa degli stessi); le rispettive dichiarazioni rese in merito alla convivenza presso la loro casa del (…) sono convergenti in relazione alla riferita qualità di ospite del (…) per un periodo prolungato, durante il quale era stata consumata la torta al cioccolato, rimanendo le stesse imprecise solo in riferimento all’epoca di tale convivenza (circostanza non determinante al fine del decidere e comunque dagli stessi chiaramente comprensiva della data di acquisto e consumazione della torta).

Viceversa la teste (…), direttrice del supermercato ove è stato effettuato l’acquisto oltre che dipendente del produttore della torta (a marchio Coop) è certamente interessata alle sorti del presente giudizio essendo la responsabile del punto vendita e quindi potendo essere alla stessa imputato il mantenimento in vendita della torta scaduta da tempo.

Né possono desumersi elementi utili ad escludere la responsabilità dell’odierna appellante il fatto che in data 8.1.2012 fosse stato fatto l’inventario annuale dei prodotti, ben potendo essersi verificate omissioni di controlli delle date di scadenza di singoli prodotti poi messi in offerta nei mesi di gennaio – febbraio come riferito dalla teste (che peraltro rende dichiarazioni contrastanti con quelle del teste (…) relativamente alla verifica della presenza di torte scadute nello scaffale, il giorno in cui questi si era presentato presso il punto vendita per avanzare richieste risarcitorie).

Anche il terzo motivo di appello, avente ad oggetto l’erronea valutazione da parte del Giudice di Pace delle prove relative alla commercializzazione del prodotto scaduto, è quindi destituito di fondamento.

L’ultimo motivo di appello riguarda l’asserita errata valutazione delle prove in punto danni e nesso causale.

Anche tale motivo di appello è infondato.

In materia di responsabilità da prodotto difettosi il danneggiato ha l’onere di provare il collegamento causale tra il difetto del prodotto e il danno.

Il (…) ha adeguatamente comprovato di avere accusato disturbi e dolori addominali subito dopo aver consumato la torta, acquistata già da tempo scaduta presso il supermercato Coop., sia mediante le deposizioni dei testi (…) e (…), sia mediante la certificazione medica redatta dal proprio medico curante dott. (…), che ne ha confermato il contenuto in sede testimoniale, sia infine mediante le risultanze della consulenza medico – legale, affidata dal CTU dott. Sa., il quale ha ritenuto altamente probabile il nesso causale tra l’ingestione della torta scaduta e l’insorgenza di quella che ha qualificato come “malattia veicolata da alimenti”, alla luce di molteplici elementi: tipologia delle patologie riscontrate dal medico dott. (…), tempistica dell’insorgenza delle stesse, immediatamente conseguenti all’ingestione di un prodotto alimentare comprovatamente scaduto da tempo, contestualità dell’insorgenza dei medesimi disturbi anche in altri soggetti, che hanno nelle stesse circostanze di tempo e di fatto ingerito il medesimo prodotto alimentare (tanto da far ritenere sussistente nel caso di specie un piccolo focolaio epidemico), inesistenza di altre ipotetiche cause e concause dell’evento (tenuto anche conto che l’unico soggetto partecipante alla cena che non ha accusato alcun malessere è stata proprio la figlia dei due testi, che infatti non aveva mangiato la torta al cioccolato).

Il nesso causale può dunque ritenersi comprovato secondo il principio del “più probabile che non” (cfr., tra le altre, Cass. sez. L. sent. n. 47 del 3.1.2017: ”

In tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell’ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto”).

L’appello deve essere quindi integralmente rigettato con ogni conseguenza in punto spese del presente grado di giudizio, da porsi a carico di parte appellante soccombente a favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario, e da liquidarsi come in dispositivo sulla base del D.M. n. 54 del 2014, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale esplicata (assenza di attività di trattazione e istruttoria).

In applicazione dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come introdotto dalla L. n. 228 del 2012, parte appellante è tenuta al versamento di Euro 147,00, corrispondente alla somma dovuta a titolo di contributo unificato, essendo stata rigettata l’impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale della Spezia, in persona del giudice monocratico, in funzione di giudice d’appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1062/2016 R.G., avente ad oggetto: APPELLO avverso sentenza n. 873/2015 del Giudice di Pace, così provvede:

RIGETTA l’appello di (…) Società Cooperativa di Consumo avverso la sentenza n. 873/2015 del Giudice di Pace della Spezia, che conferma integralmente;

CONDANNA (…) Società Cooperativa di Consumo al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, a favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario, liquidate in Euro 1200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo di Euro 147,00 a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’atto di appello

Così deciso in La Spezia il 3 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.