L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c., deve ritenersi tempestiva anche se erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, qualora entro il termine previsto dall’art. 641 c.p.c. , avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione o di una copia di esso (cd. velina) purché, in quest’ultimo caso, segua poi il deposito dell’originale dell’atto.

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Tribunale Roma, Sezione 6 civile Sentenza 25 ottobre 2018, n. 20626

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SESTA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D’Angelo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13535/2016 promossa da:

(…) (C. F. (…)) e (…) (C. F. (…)) con il patrocinio dell’Avv. Al.Di. e dell’Avv. Sa.Fa. ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori, sito in Roma, Piazza (…), giusta delega in calce all’atto di citazione

ATTORI

Contro

(…) S.r.l., (C. F. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.Lo. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via (…), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Esposizione delle conclusioni delle parti e dei fatti di causa

Con atto di citazione iscritto a ruolo il 26.02.2016 (…) e (…) hanno presentato opposizione al decreto ingiuntivo 29094/2015 emesso dal Tribunale di Roma il 21.12.2015 in favore della (…) S.r.l. rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo infondato in fatto ed in diritto, e, per l’effetto, respingerne le pretese tutte ivi formulate. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, da distrarsi in favore degli Avv.ti Al.Di. e Sa.Fa. quali procuratori antistatari”.

Si è costituita la (…) S.r.l. con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.09.2016 nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “nel merito: – dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile l’opposizione, e, per l’effetto, rigettare le domande ex adverso proposte, siccome destituite di fondamento in fatto ed in diritto; – conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite”.

A scioglimento della riserva trattenuta all’udienza del 29.09.2016 è stata depositata ordinanza in cui è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con assegnazione del termine per l’espletamento del tentativo di mediazione.

Depositato il verbale negativo di mediazione all’udienza del 20.04.2017, rilevato che si tratta di controversia in materia locatizia, è stato disposto il mutamento del rito con concessione dei termini di cui all’art. 426 c.p.c.

Infine la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell’art. 429 c.p.c.

2. In rito

Come noto l’organo giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l’ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare. Tale ordine prevede l’esame dapprima delle questioni pregiudiziali, poi del merito della causa (art. 276, secondo comma c.p.c.): fra le prime la precedenza è accordata alle questioni relative alla giurisdizione e alla competenza, poi alle pregiudiziali di rito, indi alle preliminari di merito, infine al merito in senso stretto (art. 179, primo comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.) (Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).

Nel caso di specie deve essere affrontata la questione preliminare della tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo presentata con atto di citazione piuttosto che con ricorso.

Sul punto sia (…) e (…) che la (…) S.r.l. concordano sul fatto che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe avvenuta il 11.01.2016, circostanza che trova conferma nella documentazione versata in atti (cfr. allegato 1 all’atto di citazione, decreto ingiuntivo notificato). La (…) S.r.l., dunque, sostiene che l’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con ricorso depositato entro il 20.02.2016.

In particolare viene fatto riferimento alla granitica giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nella materia locatizia, l’opposizione dovrebbe essere avanzata con ricorso anziché con atto di citazione. In subiecta materia, effettivamente, l’unanime giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce che “L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte” (Corte di Cassazione, Sez. VI, Ord. n. 27343 del 29.12.2016).

Nel caso di specie è circostanza altrettanto pacifica tra le parti che la presente opposizione sia stata proposta con atto di citazione notificato il 19.02.2016 e iscritto a ruolo il successivo 26.02.2016, quindi tardivamente.

In subiecta materia la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di confermare l’orientamento già ampiamento consolidato secondo il quale

“L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c., deve ritenersi tempestiva anche se erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, qualora entro il termine previsto dall’art. 641 c.p.c. , avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione o di una copia di esso (cd. velina) purché, in quest’ultimo caso, segua poi il deposito dell’originale dell’atto” (Corte di Cassazione, Sez. VI, Ord. n. 21671 del 19.09.2017).

Tale interpretazione ha trovato l’avallo della Corte Costituzionale la quale chiosa che “Con riguardo alla fattispecie in esame, questa Corte ha già avuto, peraltro, anche occasione di affermare che la diversa disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) “è giustificata …, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia” (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che “il principio della legale conoscenza delle norme … non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte” (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama le sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980)” (Corte Costituzionale sentenza n. 45/2018).

Non sussistono valide ragioni per discostarsi dall’unanime e granitica giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, nella materia locatizia, l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere avanzata necessariamente con ricorso. Nel caso in cui, invece, venga proposta con atto di citazione, ai fini della tempestività deve essere preso in considerazione il momento dell’iscrizione a ruolo e non quello della notifica.

Nel caso di specie l’atto di citazione in opposizione è stato iscritto a ruolo il 26.02.2016, quindi ben oltre il termine dei quaranta giorni di cui all’art. 641 c.p.c. anche considerando il momento della notifica del decreto ingiuntivo dedotto dall’opponente. Infatti, anche ritenendo che la notifica del decreto ingiuntivo si sia perfezionata il 11.01.2016 l’atto di citazione in opposizione avrebbe dovuto essere stato iscritto a ruolo il 20.02.2016 e non il 26.02.2016.

In conclusione l’opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva.

3. Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. n. 55 del 2014 utilizzando il parametro relativo alle controversie di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00 eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta. Pertanto (…) e (…) devono essere condannate in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della (…) S.r.l. che si liquidano in Euro 8.030,00 per compensi ed Euro 1.204,50 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiara l’opposizione improcedibile perché tardiva;

condanna (…) e (…), in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della (…) S.r.l. che si liquidano in Euro 8.030,00 per compensi ed Euro 1.204,50 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2018.

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Avv. Umberto Davide

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