Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 29 settembre 2017, n. 22839

l rapporto di “custodia”, dunque, “postula l’effettivo potere sulla cosa”, e, quindi, non solo la sua disponibilita’ giuridica, ma, insieme ad essa, la disponibilita’ materiale, alla stregua di un binomio che opera unitariamente come fattore selettivo della figura del “custode”, rilevante ai sensi dell’articolo 2051 c.c., ossia di colui che – come detto – ha “il potere di governo” della cosa, “da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto” con essa.

 

La tematica trattata nella pronuncia in oggetto, può essere approfondita con la lettura del seguente articcolo:

La responsabilità della p.a. quale propietaria delle strade.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 29 settembre 2017, n. 22839

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18975-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), in persona del Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.R.L., in persona del procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.P.A., in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti –

Nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A. (come sopra individuata, rappresentata e difesa);

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. DANIELE DEPAOLI, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

(OMISSIS) S.R.L.; (OMISSIS) S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 167/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) S.p.A., quale proprietaria della centrale idroelettrica di (OMISSIS), convenne in giudizio (OMISSIS) S.p.A. (di seguito anche Terna) e la (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.; di seguito anche (OMISSIS) o (OMISSIS)) per sentirli condannare, anche in solido, al pagamento della somma di Euro 628.422,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento – ai sensi dell’articolo 2051 c.c., o in subordine dell’articolo 2050 c.c., oppure, ancora, dell’articolo 2043 c.c. – dei danni cagionati ad essa attrice a causa dell’interruzione nell’erogazione di corrente elettrica, protrattasi dalle ore 18 del giorno 18 novembre 2002 sino alle ore 16 del 28 novembre 2002 e che determinava la chiusura momentanea dell’anzidetta centrale idroelettrica, dovuta al crollo di un traliccio ad alta tensione (“traliccio 22”) provocato da una piena del torrente (OMISSIS).

Nel contraddittorio con le societa’ convenute (che chiesero la reiezione della domanda) e della Societa’ (OMISSIS). a r.l. (rimasta contumace), chiamata in causa, a titolo di manleva, da (OMISSIS) S.p.A., l’adito Tribunale di Trento, con sentenza del febbraio 2013, accolse, in applicazione dell’articolo 2051 c.c., la domanda risarcitoria proposta dalla societa’ attrice e condanno’, in solido tra loro, le convenute (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. al pagamento della somma di Euro 570.706,40, oltre accessori, nonche’ condanno’ la (OMISSIS) a r.l. a tenere indenne (OMISSIS) di quanto dovuto alla (OMISSIS) S.p.A..

2. – Avverso tale decisione proponevano gravame, distintamente, (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A., che la Corte di appello di Trento – nel contraddittorio con (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. – rigettava con sentenza resa pubblica il 21 maggio 2014.

2.1. – La Corte territoriale ribadiva la sussistenza, in capo ad entrambe le societa’ convenute, di un potere di custodia della rete di trasmissione elettrica interessata dal crollo del traliccio, precisando, quanto alla posizione di (OMISSIS), che detto potere si desumeva dal Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articoli 3 e 13 per cui, in ragione di un “interscambio di competenze” (evidenziato anche da quanto riportato nel sito internet di (OMISSIS)), la societa’ (OMISSIS) era coinvolta nell’attivita’ di verifica e manutenzione della linea svolta da (OMISSIS) S.p.A., “in quanto e’ ad essa demandata la deliberazione degli interventi, eseguibili materialmente da (OMISSIS)”, presupponendo una siffatta decisione “necessariamente un riscontro tecnico e di fatto, quindi una verifica delle singole situazioni da affrontare”, avendo la stessa (OMISSIS) “una competenza sulla “sicurezza” degli impianti e quindi su tutte le attivita’ prodromiche al raggiungimento di tale obiettivo”.

2.2. – Il giudice di appello, inoltre, escludeva, sulla scorta delle risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nel corso del giudizio, la sussistenza del caso fortuito, evidenziando: a) che il traliccio, collocato nel greto del fiume (OMISSIS), si trovava in un’area a rischio idrogeologico, interessata da fenomeni di erosione, per fronteggiare i quali il preposto alla gestione del manufatto doveva “essere in grado di disporre di tutti i mezzi di controllo e di tutte le competenze che la singola situazione richiede”; b) che il fenomeno meteorologico delle precipitazioni in data 28 novembre 2002 non poteva essere considerato eccezionale e, quindi, imprevedibile e inevitabile.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il (OMISSIS) S.p.A., affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico motivo.

Resistono con controricorso (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. e Societa’ (OMISSIS). a r.l.

(OMISSIS) S.p.A. ha, altresi’, proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A.

Tutte le parti, ad eccezione della (OMISSIS) S.p.A., hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo ed unico mezzo del ricorso principale di (OMISSIS) S.p.A. e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 79 del 1999 e violazione degli articoli 12 disp. gen. e articolo 2051 c.c..

La Corte territoriale, sulla base di una non corretta interpretazione delle norme sopra indicate, avrebbe erroneamente desunto la responsabilita’ di (OMISSIS) (in solido con (OMISSIS)), per danni derivati da cosa in custodia, in forza di un asserito generale potere di controllo sulla rete elettrica nazionale correlato alla competenza, in capo alla stessa (OMISSIS), di deliberare in ordine agli interventi di manutenzione della rete eseguibili da (OMISSIS), proprietaria della rete (quale infrastruttura materiale) e obbligata alla sua manutenzione, la’ dove, invece, su (OMISSIS) gravava soltanto l’obbligo di assicurare l’efficienza e la sicurezza del servizio e, quindi, di deliberare sugli interventi manutentivi di (OMISSIS) soltanto per garantire “l’efficienza e sicurezza del servizio di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e la continuita’ degli approvvigionamenti in favore dell’utenza”.

1.1. – Il motivo, anzitutto, e’ ammissibile, giacche’ propone effettivamente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 una censura di violazione di legge, che sollecita questa Corte ad uno scrutinio sulla correttezza in iure della decisione adottata dalla Corte territoriale, essendo in tal senso orientato lo sviluppo argomentativo che parte ricorrente esibisce in punto di interpretazione della normativa implicata e delle competenze che essa individua nell’ambito del settore dell’energia elettrica.

Del resto, la stessa sentenza impugnata si fonda essenzialmente, in riferimento al capo di decisione che viene fatto oggetto di censura con il ricorso principale, sulla portata disciplinatoria della legislazione di settore, escludendo al riguardo di dover ascrivere rilievo al materiale probatorio acquisito ed ai fatti da esso rappresentati, salvo per un mero richiamo ai contenuti del sito internet di (OMISSIS) S.p.A., ritenuti, peraltro, in piena armonia con il dettato legislativo rilevante a fini decisori.

Il motivo e’ anche fondato.

1.2. – Costituisce oramai “diritto vivente” l’orientamento di questa Corte (non affatto incrinato da talune, isolate, disarmoniche pronunce) secondo cui la responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, ex articolo 2051 c.c., e’ di natura oggettiva, incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all’evento lesivo, senza che, ai fini della verificazione di tale evento, trovi rilievo alcuno la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest’ultimo (tra le molte: Cass., 12 luglio 2006, n. 15779; Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass., 25 luglio 2008, n. 20427; Cass., 12 novembre 2009, n. 23939; Cass., 1° aprile 2010, n. 8005; Cass., 11 marzo 2011, n. 5910; Cass., 19 maggio 2011, n. 11016; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1769; Cass., 17 giugno 2013, n. 15096; Cass., 25 febbraio 2014, n. 4446; Cass., 27 novembre 2014, n. 25214; Cass., 18 settembre 2015, n. 18317; Cass., 20 ottobre 2015, n. 21212; Cass., sez. un., 10 maggio 2016, n. 9449; Cass., 27 marzo 2017, n. 7805; Cass., 16 maggio 2017, n. 12027).

Il custode, infatti, potra’ rimanere esente da responsabilita’ soltanto ove provi il “caso fortuito”, ossia un evento – eccezionale, imprevedibile ed inevitabile – dipendente da un fattore esterno alla sua sfera comportamentale e che puo’ essere individuato anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.

Sicche’, il criterio di imputazione della responsabilita’ in esame prescelto dal legislatore – e la cui ratio e’ quella di addebitare i costi del danno cagionato direttamente dalla cosa in capo a chi si trovi nella condizione di controllare i rischi ad essa inerenti – risiede proprio nella “custodia”, cioe’ in quello specifico rapporto che si instaura tra “soggetto” e “cosa”, tale da costituire il primo “custode” della seconda.

Si tratta pero’ – secondo l’insegnamento di questa Corte, in armonia con la prevalente dottrina – di un rapporto, quello di “custodia” rilevante ex articolo 2051 c.c., che non mutua i propri contenuti dalla materia dei contratti (ad es. il contratto di deposito) e che, dunque, non impone il rispetto di specifici obblighi di controllo e vigilanza e, pertanto, una condotta (o prestazione) del custode con essi coerente.

Ai fini in esame, il custode e’ unicamente colui che esercita una potesta’ di fatto sulla cosa determinativa del danno, ossia un effettivo potere fisico, che implichi il governo e l’uso della cosa stessa; chi “di fatto ne controlla le modalita’ d’uso e di conservazione” (Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 11016/2011, Cass. n. 1769/2012, cit.), per cui la “speciale responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. va ricercata nella circostanza che il custode “ha il potere di governo sulla cosa”” (Cass., S.U., n. 9449/2016, cit.).

Il rapporto di “custodia”, dunque, “postula l’effettivo potere sulla cosa”, e, quindi, non solo la sua disponibilita’ giuridica, ma, insieme ad essa, la disponibilita’ materiale (Cass. n. 15096/2013, cit.), alla stregua di un binomio che opera unitariamente come fattore selettivo della figura del “custode”, rilevante ai sensi dell’articolo 2051 c.c., ossia di colui che – come detto – ha “il potere di governo” della cosa, “da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto” con essa (Cass. n. 15779/2006, cit.).

In tal contesto, dunque, e’ da leggersi l’affermazione, sovente ribadita dai precedenti sopra richiamati, per cui custode non e’ da considerarsi “necessariamente il proprietario o chi si trova con essa (la cosa) in relazione diretta” (tra le altre, Cass. n. 4279/2008, cit.).

Il rapporto di custodia che puo’ presumersi nella titolarita’ dominicale della cosa puo’, infatti, venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato.

E’ il caso dei danni cagionati a terzi dall’immobile locato, per cui viene individuato nel conduttore il custode responsabile ex articolo 2051 c.c. del pregiudizio derivato dalle parti dell’immobile acquisite nella sua disponibilita’ giuridica con il contratto di locazione, la’ dove (salvo ipotesi di concorso di responsabilita’: cfr. Cass., 9 giugno 2016, n. 11815) il proprietario/locatore rimane custode e responsabile ex articolo 2051 c.c. del danno cagionato dalle strutture murarie dell’immobile medesimo e dagli impianti in esse conglobati (tra le altre, Cass., 3 agosto 2005, n. 16231; Cass., 9 giugno 20110, n. 13881; Cass., 27 luglio 2011, n. 16422; Cass., 19 settembre 2014, n. 19657, che riguarda un caso di responsabilita’ esclusiva del conduttore per esercizio del potere di escludere, giuridicamente e materialmente, il proprietario/locatore dall’accesso al lastrico oggetto di locazione; Cass., 27 ottobre 2015, n. 21788).

Quanto, poi, al rilievo per cui non e’ sufficiente la mera relazione diretta e materiale con la cosa ai fini dell’insorgenza del rapporto di custodia (quale criterio di imputazione) ai fini della responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., esso si giustifica in ragione del fatto che il “potere di governo” della cosa, alla stregua degli indici sintomatici sopra evidenziati (Cass. n. 15779/2006, cit.), non e’ dato riconoscerlo in capo a chi della cosa abbia la mera detenzione per ospitalita’ o di servizio, operando, in quest’ultimo caso, nell’ambito di piu’ ampi poteri organizzativi e direzionali spettanti ad altri (cosi’ gia’ Cass., 21 novembre 1978, n. 5418), ovvero in capo a chi della cosa sia mero utilizzatore (sporadico o temporaneo), la’ dove la concessa facolta’ di utilizzazione della cosa non venga ad elidere, “per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi”, il “potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa” stessa che il concedente abbia conservato (Cass. n. 15096/2013, cit.).

In definitiva, ai fini del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell’articolo 2051 c.c. – quale elemento essenziale della fattispecie, oggettiva, di responsabilita’ extracontrattuale ivi disciplinata – e’ necessario, ma non sufficiente che sussista un’astratta “competenza” giuridica sulla res, giacche’ a siffatta relazione giuridica, che e’ titolo di attribuzione di un “potere di governo” su di essa, deve corrispondere una disponibilita’ materiale o di fatto della cosa medesima, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto “potere”.

Ed e’ proprio siffatta complessiva situazione (che, in quanto tale, radica di per se’ il carattere oggettivo del titolo di responsabilita’, senza che abbia rilievo alcuno il comportamento, diligente o meno, del custode) che giustifica il criterio di imputazione della responsabilita’ stessa, in quanto essa implica, ex ante, il dovere, giuridico, di impedire che la cosa stessa non arrechi danni a terzi.

1.3. – Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto (OMISSIS) quale custode, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 c.c., del traliccio “22”, assumendo che tale qualifica era desumibile dal Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articoli 3 e 13 in forza dei quali si evinceva un coinvolgimento di detta societa’ nell’attivita’ di verifica e manutenzione della linea svolta da (OMISSIS) S.p.A., essendo “ad essa demandata la deliberazione degli interventi, eseguibili materialmente da (OMISSIS)”, la’ dove una siffatta decisione presupponeva “necessariamente un riscontro tecnico e di fatto, quindi una verifica delle singole situazioni da affrontare”, avendo, quindi, la stessa (OMISSIS) “una competenza sulla “sicurezza” degli impianti e quindi su tutte le attivita’ prodromiche al raggiungimento di tale obiettivo”.

Alla luce dei rilievi che precedono e del quadro normativo di cui appresso si dara’ conto, tale decisione e’ errata, mancando di rapportare correttamente i principi giuridici sul rapporto di custodia ex articolo 2051 c.c. all’interpretazione della disciplina settoriale, peraltro indagata solo parzialmente, trascurando ambiti, rilevanti, suscettibili di essere direttamente conosciuti dal giudice di merito in forza del principio jura novit curia (retto dal combinato disposto di cui all’articolo 113 c.p.c. e articolo 1 disp. gen.), la cui forza espansiva si arresta soltanto dinanzi a fonti, giuridiche, non aventi valore normativo, come gli atti di autonomia privata o, per quanto specificamente interessa in questa sede, gli atti amministrativi e quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni (Cass., 20 luglio 2007, n. 16089; Cass., 13 dicembre 2011, n. 2011; Cass., 2 luglio 2014, n. 15065).

Principio, quello di conoscibilita’ d’ufficio delle fonti normative, primarie e secondarie, che opera anche nell’ambito del giudizio di legittimita’ e che consente alla Corte di cassazione di ampliare lo spettro di indagine sulla normativa direttamente implicata dalla censura mossa con il ricorso, in coerenza con il suo effettivo orientamento e sostanza, senza, quindi, impingere su questioni non formanti oggetto del giudizio di merito e non rilevabili d’ufficio (cfr., in un’ottica non dissimile, Cass., 25 febbraio 2014, n. 4439, ma anche Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437).

1.3.1. – In tale prospettiva occorre ricordare che la potesta’ regolamentare, in quanto potesta’ di normazione secondaria rispetto a quella legislativa (diversamente da quella amministrativa, anche generale, diretta alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralita’ di destinatari determinati o determinabili), si esprime, sul piano del contenuto sostanziale, come disciplina in astratto di tipi di rapporti giuridici che sia attuativa o integrativa della legge, ma, del pari, innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, attraverso precetti che esibiscono, quindi, i caratteri della generalita’ e dell’astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilita’ nel tempo dell’applicazione delle norme e non determinabilita’ dei soggetti cui si riferiscono. Ed e’ proprio in forza di detti caratteri che la normazione secondaria e’ riconoscibile come tale, anche a prescindere, dunque, dalla veste formale assunta o dall’iter procedimentale seguito (per i regolamenti ministeriali quello dettato dalla L. n. 400 del 1988, articoli 3 e 13), la deviazione dal quale porrebbe problemi di validita’ dell’atto, ma non incide sulla sua natura (tra le molte, Cass., sez. un., 28 novembre 1994, n. 10124; Cass., 22 febbraio 2000, n. 1972; Cass., 5 marzo 2007, n. 5062).

1.3.2. – Nell’ambito del servizio di pubblica utilita’ dell’energia elettrica, la disciplina complessiva (piu’ avanti ci si soffermera’ su quella che direttamente rileva ai fini della decisione) e’ dettata in base ad una ampia tipologia di fonti (a partire dalla fonte “comunitaria”), tra cui anche quelle ascrivibili alla potesta’ regolamentare dell’esecutivo, quale normazione secondaria in attuazione ed integrazione dei precetti della legislazione primaria, che ne abilitano espressamente l’intervento.

Si tratta, in particolare, di quella decretazione ministeriale (specificamente richiamata nel prosieguo), oggetto anche di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che, attraverso prescrizioni generali di indirizzo e/o l’individuazione di criteri direttivi della disciplina uniforme (non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche spaziale) di determinati rapporti giuridici funzionali alla gestione del servizio di pubblica utilita’ (prescrizioni e criteri che si pongono a monte di ulteriore attivita’ amministrativa provvedimentale), e’ volta finalisticamente alla salvaguardia della sicurezza, dell’efficienza e della manutenzione della rete elettrica, in vista della continuita’ del servizio universale e, quindi, nell’interesse degli stessi consumatori finali.

Del resto, la “rete elettrica”, nella sua peculiare struttura e destinazione (analogamente alle altre “reti” per la gestione ed erogazione di servizi di pubblica utilita’: ad es. gas, trasporto ferroviario, comunicazioni elettroniche), si palesa come peculiare fattore materiale indispensabile per lo svolgimento del servizio e, quindi, viene a costituire un bene giuridico che, sebbene di natura privatistica e inserito in un mercato liberalizzato, esibisce uno statuto proprietario il cui regime e’ comunque in parte conformato secondo la finalita’ di interesse generale e della collettivita’ che e’ destinata a realizzare, concorrendo a tale conformazione, come detto, anche la potesta’ regolamentare dell’esecutivo in guisa di normazione secondaria, nel rispetto del principio di legalita’.

1.3.3. – Sicche’, l’affermazione, invero poco chiara, che si rinviene a p. 26 della sentenza di appello, ove si accenna all’assenza in atti delle “”convenzioni” che disciplinerebbero la procedura tipo per la manutenzione degli impianti”; trattandosi di mere asserzioni difensive di parte non riscontrate”, risulta censurabile se (diversamente dalle singole convenzioni) la Corte territoriale abbia inteso riferirsi allo schema “tipo” delle convenzioni stesse (su cui si dira’ appresso), riconducibile, invece, al potere normativo secondario della p.a. nel settore in esame, dalla stessa legge previsto e circoscritto.

1.4. – Cio’ posto, va osservato che, con il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato in attuazione della direttiva 96/92/CE (“recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”), si e’ provveduto (articolo 1) alla prima liberalizzazione del mercato elettrico, quanto alle attivita’ di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, mentre sono state riservate allo Stato le attivita’ di trasmissione (ossia “l’attivita’ di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell’energia autoprodotta”: articolo 2, comma 24) e dispacciamento (cioe’ “l’attivita’ diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari”: articolo 2, comma 10), con attribuzione in concessione “al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 3”, cosi’ come l’attivita’ di distribuzione dell’energia elettrica (cioe’ “il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”: articolo 2, comma 14), che e’ svolta anch’essa in regime di concessione ministeriale.

In base all’assetto ed alla distribuzione di competenze segnato dalla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 79 del 1999 in vigore all’epoca del fatto illecito per cui e’ controversia (18/28 novembre 2002) e, dunque, nella sua originaria formulazione (assetto e distribuzione poi radicalmente mutati a seguito della modifica del Decreto Legislativo n. 79 del 1999 recata dal Decreto Legge n. 239 del 2003, articolo 1 ter nel testo integrato dalla Legge di conversione n. 290 del 2003, che ha previsto l’unificazione della proprieta’ e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione), l’esercizio delle attivita’ di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, e’ stata affidata al “gestore della rete di trasmissione nazionale” (articolo 3, comma 1).

Tra i compiti attribuiti al “gestore” dallo stesso articolo 3, comma 2 (“gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l’adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l’affidabilita’, l’efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti…”) rileva, segnatamente, quello per cui esso “delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa’ di cui al comma 8, in modo da assicurare la sicurezza e la continuita’ degli approvvigionamenti, nonche’ lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato”.

Per lo svolgimento delle attivita’ e dei compiti anzidetti, il Decreto Legislativo n. 79 del 1999 ha previsto (articolo 3, comma 4) che l'(OMISSIS) S.p.A. (soggetto su cui le medesime attivita’ e compiti erano sino allora concentrati) costituisca (nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto) “una societa’ per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprieta’ delle reti, i rapporti giuridici inerenti all’attivita’ del gestore stesso…”.

Tale societa’ – come e’ pacifico tra le parti – e’ stata costituita con denominazione “Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.” ((OMISSIS)).

In capo a (OMISSIS) e’ stata, quindi, affidata la concessione delle attivita’ di trasmissione e dispacciamento (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 5), disciplinata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Al contempo, lo stesso Decreto Legislativo n. 79 del 1999 ha stabilito (articolo 13) che l'(OMISSIS) S.p.A. costituisca “societa’ separate” per lo svolgimento di talune attivita’ (assumendone lo stesso Ente “le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento”) e, tra queste, “l’esercizio dei diritti di proprieta’ della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell’energia elettrica e le connesse attivita’ di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell’articolo 3, comma 2” (comma 2, lettera d), con relativo conferimento di “tutti i beni e rapporti giuridici relativi all’oggetto della loro attivita’” (comma 3).

A tal fine e’ stata costituita (OMISSIS) S.p.a., cui – come e’ pacificamente acclarato in giudizio – e’ stata, per l’appunto, “affidata la proprieta’ delle rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica” (cosi’ p. 27 della memoria ex articolo 378 c.p.c. (OMISSIS), ma, del pari, il ricorso della medesima societa’ a p. 17).

Cio’ in consonanza con quanto gia’ stabilito dallo stesso Decreto Legislativo n. 79, articolo 3, comma 7, per cui, a fronte della determinazione ministeriale dell’ambito delle rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV”, doveva seguire, nel breve termine di trenta giorni, la costituzione di una o piu’ societa’ di capitali, cui trasferire beni e rapporti giuridici relativi alla trasmissione di energia elettrica, da parte dei “proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibilita’”.

La divaricazione tra la gestione delle attivita’ di trasmissione e dispacciamento in capo a (OMISSIS) e la proprieta’ della rete di trasmissione, o porzioni di essa, emerge, altresi’, dallo stesso articolo 3 citato, comma 6 la’ dove si stabilisce che “In nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilita’, diritti di esclusiva o di priorita’ o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell’utilizzo della stessa”.

Ma detta divaricazione si palesa ancor piu’ evidente con il successivo comma 8, che prevede la stipula, da parte di (OMISSIS), di “convenzioni, anche con le societa’ che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti”.

Tali convenzioni devono conformarsi “ad una convenzione tipo” – disciplinata normativamente con decreto ministeriale (nella specie, il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 15 del 2001, S.O.), al fine di dettare la regolamentazione generale di riferimento per tutti i rapporti giuridici futuri ad essa riconducibili – la quale, secondo i criteri enucleati dallo stesso comma 8, deve prevedere, segnatamente, “la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete” e le “modalita’ di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilita’ di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese”.

La “convenzione tipo” distingue, anzitutto, gli obblighi di (OMISSIS) (articolo 5) e quelli delle “societa’ che hanno la proprieta’ o la disponibilita’ di una rete elettrica” (cd. “Titolare”: articolo 6) in riferimento alla “Gestione ed esercizio della porzione di rete”, facendo gravare su quest’ultimo, proprietario o soggetto che e’ nella disponibilita’ della rete, la responsabilita’ “dell’esercizio degli impianti compresi nella porzione della Rete, in attuazione delle decisioni assunte dal Gestore” (comma 1).

Il Titolare deve, quindi, concordare con (OMISSIS) i tempi occorrenti per l’eliminazione dei “guasti che interessano singoli elementi della Rete,… o comunque la presenza sul posto del proprio personale di pronto intervento” (comma 6), essendo lo stesso “Titolare… responsabile dei danni causati nell’esercizio degli impianti, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 5, comma 9” (comma 9), ovvero dei danni “eventualmente causati agli impianti del Titolare dalla violazione, imputabile allo stesso Gestore, delle disposizioni in materia di correnti e di tensioni limite di funzionamento…, ovvero dei vincoli di funzionamento…” (cosi’ articolo 5, comma 9, citato).

La “convenzione tipo” disciplina poi i profili della “Manutenzione degli impianti” (articoli 8 e 9) e quelli dei “Controlli e informazioni” (articoli 12-15).

Quanto ai primi (articolo 8), (OMISSIS) “decide gli interventi di manutenzione sulla base della proposta di piano annuale di manutenzione elaborata dal Titolare di cui al successivo articolo 9, comma 1”, potendo, in caso di disfunzioni, “svolgere gli accertamenti finalizzati a verificare che la manutenzione sia stata effettuata secondo le procedure”.

Dal canto suo, il Titolare (articolo 9) “predispone annualmente una proposta di piano annuale di manutenzione”, contenente “la descrizione sintetica, con l’indicazione dei tempi di esecuzione, degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria”.

L’attivita’ del Titolare, e dunque anche quella di “manutenzione”, e’ soggetta a “controlli” da parte di (OMISSIS) (articolo 12), nei cui confronti lo stesso Titolare ha pregnanti obblighi di informativa per la piu’ efficace ed efficiente gestione della rete (articolo 14).

Al fine di rendere effettivi i controlli, “il Gestore, previa richiesta inoltrata al Titolare con congruo preavviso, puo’ accedere agli impianti facenti parte della porzione della Rete congiuntamente al personale addetto agli impianti medesimi” (articolo 15, comma 2).

1.5. – Da quanto evidenziato si evince che (OMISSIS), rispetto alla rete, intesa come res (nella specie, il “traliccio 22”), si pone come intermediario ai fini del relativo uso, conservazione e (soprattutto) manutenzione, tali poteri/doveri – e, in definitiva, il “potere di governo” sulla “cosa” – essendo, giuridicamente e materialmente, esercitati in via immediata e diretta da (OMISSIS), proprietaria della rete stessa, che predispone il piano di manutenzione annuale, che realizza gli interventi manutentivi da essa stessa programmati e, poi, decisi da (OMISSIS) e che, inoltre, ha anche la facolta’ di escludere non solo i terzi dal “contatto” con la “rete”, ma lo stesso Gestore, il quale non puo’ accedere autonomamente agli impianti, ma soltanto sotto la supervisione e la presenza del “Titolare”.

L’attivita’ a tal fine esercitata da (OMISSIS) e’, dunque, di carattere regolativo, anche puntuale, e poi di controllo sull’operato del “Titolare”, siccome volta a mantenere intatta la sicurezza e l’efficienza del servizio elettrico esercitato tramite la rete, ma, in quanto tale, non puo’, per l’appunto, configurare, in riferimento alla rete stessa (e, nel caso in esame, al “traliccio 22”), un “rapporto di custodia” ai sensi e per gli effetti della responsabilita’ civile di cui all’articolo 2051 c.c., non assumendo (OMISSIS) quella peculiare posizione connotata dal binomio della disponibilita’ giuridica e materiale della res, che ne consente il governo nei termini anzidetti.

La posizione di (OMISSIS), come innanzi caratterizzata, e’ tale, semmai, da poter attivare una responsabilita’ aquiliana ai sensi dell’articolo 2043 c.c., la’ dove si vengano a determinare omissioni o carenze nel controllo e/o vigilanza sull’operato del “Titolare” della rete o colpevoli errori nell’assunzione delle decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete stessa.

1.6. – Ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto:

“ai fini del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell’articolo 2051 c.c., e’ necessario che all’astratta “competenza” giuridica sulla res – quale titolo di attribuzione del “potere di governo” sulla cosa medesima (ossia, il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa) – corrisponda una disponibilita’ materiale o di fatto della stessa res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto “potere” su di essa. Ne consegue che, in base all’assetto e alla distribuzione di competenze delineato dalla disciplina originaria recata dal Decreto Legislativo n. 79 del 1999 (e dalla normativa regolamentare dettata in attuazione dello stesso decreto) nel settore dell’energia elettrica, custode della “rete elettrica”, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2051 c.c., deve ritenersi il “Titolare” della rete stessa (nella specie, (OMISSIS) S.p.A. rispetto al traliccio “22”) – ossia il proprietario che provvede in via immediata e diretta all’uso, conservazione e manutenzione della rete medesima -, e non gia’ il Gestore della rete (nella specie, (OMISSIS) S.p.A., poi (OMISSIS) S.p.A.), che non ha un potere diretto e attuale di governo della cosa, ma solo un potere, anche puntuale, di regolazione e controllo sull’operato del “Titolare”, il cui cattivo esercizio potrebbe, eventualmente, dar luogo ad una responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2043 c.c..”.

2. – Con il primo mezzo del ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.A. e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. “prima parte” e del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 2.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto (OMISSIS) (unitamente a (OMISSIS)) quale custode non solo delle “cose”, ovvero del traliccio in particolare e della linea elettrica in generale, ma anche dell’habitat circostante, ossia dell’alveo e della sponda del torrente (OMISSIS) nel cui greto detto traliccio era stato collocato, la’ dove il crollo del traliccio medesimo si era verificato non per problemi relativi alla sicurezza e stabilita’ della struttura, ma proprio per gli imprevedibili fenomeni atmosferici (precipitazioni) che avevano danneggiato la sponda e l’alveo del (OMISSIS), rispetto ai quali – sponda ed alveo – (OMISSIS) (e (OMISSIS)) non aveva(no) “ne’ le competenze tecniche, ne’ le informazioni specifiche, ne’ il potere/dovere giuridico di agire” su di essi, giacche’ “tale ruolo e tali compiti erano e sono ancora attribuiti a soggetti diversi competenti per legge in materia di tutela idrogeologica e di polizia idraulica”.

2.1. – Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile la’ dove la doglianza e’ volta ad accreditare una decisione fondata su una ratio decidendi – quella della sussistenza, in capo (per quanto interessa) a (OMISSIS), del rapporto di custodia anche sull’habitat circostante il traliccio elettrico che ha cagionato il danno lamentato dalla societa’ attrice – che non e’ dato cogliere secondo una lettura coerente dell’impianto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata.

La Corte territoriale, infatti, con accertamento fattuale di sua esclusiva pertinenza (segnatamente, pp. 15/20 della sentenza impugnata), ha accertato la responsabilita’ civile di (OMISSIS), ex articolo 2051 c.c., in quanto custode dell’elemento componente dell’elettrodotto, apprezzando come fattore causativo del danno la peculiare collocazione del traliccio in un determinato sito, ossia quello dell’alveo torrentizio dal terreno erodibile.

Dunque, il convincimento del giudice del merito poggia sull’individuazione di un rapporto di custodia concernente la res “traliccio”, per il suo posizionamento (“collocazione”: pp. 19/20 della sentenza di appello) in un’area a rischio idrogeologico, e non gia’ sul rapporto di custodia riguardante tale area, essendo il primo rapporto quello al quale ineriva il “potere di governo” sulla cosa, a giustificazione, ex ante rispetto all’evento lesivo, della possibilita’ di adozione di misure incidenti direttamente sulla medesima res e volte ad evitare l’evento stesso.

E’, poi, infondato il profilo di censura con cui si intende comunque addebitare la responsabilita’ del sinistro in capo agli enti preposti alla custodia dell’habitat circostante il traliccio (la sponda e l’alveo del torrente (OMISSIS)), essendo a tal fine corretto il rilievo della Corte territoriale secondo cui il difetto di vigilanza e le omissioni informative da parte di detti enti (ove mai fossero stati configurabili, giacche’ non riscontrati in fatto) rappresentavano circostanze ininfluenti “sugli obblighi manutentivi gravanti sul custode della struttura” (p. 20 sentenza di appello) e, dunque, non elidenti la responsabilita’ civile (anche, in ipotesi, solo concorrente) di (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2051 c.c..

3. – Con il secondo mezzo dello stesso ricorso incidentale e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. “seconda parte”.

La Corte territoriale avrebbe errato la’ dove ha escluso il caso fortuito rispetto all’evento di danno verificatosi, non avendo tenuto nella giusta considerazione, ai fini del carattere di imprevedibilita’ e inevitabilita’ di detto evento, l’eccezionalita’ e l’imprevedibilita’ delle piogge che hanno determinato la piena del torrente ed il repentino spostamento dell’alveo, cui e’ conseguito il cedimento del traliccio, ne’ il fatto che alcuna denuncia o segnalazione di rischio idrogeologico fosse pervenuta a (OMISSIS).

3.1. – Il motivo e’ inammissibile.

3.1.1. – Giova anzitutto ribadire, alla luce della giurisprudenza in precedenza richiamata (§ 1.2.; cfr. anche Cass., 18 settembre 2015, n. 18317), che il limite alla responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. risiede nell’intervento del caso fortuito, ossia di un evento a carattere eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalita’ di causazione del danno stesso; un fattore che, quindi, concerne il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di riconoscere all’elemento esterno, anziche’ alla cosa custodita, il danno concretamente verificatosi.

Sicche’, in base all’articolo 2051 c.c., compete al danneggiato provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo; il danneggiante (custode), per liberarsi, e’ tenuto a provare l’esistenza di detto fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

L’accertamento sul caso fortuito, che, come detto, riguarda il profilo del rapporto di causalita’ rilevante ai fini dell’addebito di responsabilita’ oggettiva del custode, involge valutazioni di fatto riservate al giudice del merito (e tali sono anche quelle concernenti nello specifico del thema decidendum – l’accertamento sull’intensita’ ed eccezionalita’ delle precipitazioni piovose, quali fenomeni da verificare in concreto anche in base alla loro specifica localizzazione territoriale: cfr. Cass., 21 gennaio 1987, n. 522 e Cass., 24 marzo 2016, n. 5877), il cui apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’, se non – alla stregua del vigente articolo 360 c.p.c. n. 5, applicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimita’ – in ragione di un omesso esame di fatti storici decisivi e oggetto di discussione tra le parti, alla cui nozione non e’ dato ricondurre, di per se’, l’omessa valutazione di elementi probatori (tra le molte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

3.1.2. – Nella specie, la Corte territoriale (p. 13 e ss. della sentenza impugnata), ha escluso il carattere di imprevedibilita’ ed eccezionalita’ dell’evento dannoso sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di giudizio, osservando – anche a confutazione delle critiche di parte convenuta – che, stante la collocazione del traliccio nel greto del torrente (OMISSIS), esso era posizionato nella fascia alluvionale entro la quale il torrente stesso poteva incidere, precisando, altresi’, che il (OMISSIS) era storicamente conosciuto per la violenza delle sue alluvioni. Il giudice di appello ha, quindi, evidenziato che il progressivo spostamento dell’alveo del torrente verso la destra idrografica (ove si trovava il “traliccio 22”) era un dato sufficiente per poter considerare la collocazione della struttura in una zona a rischio, la’ dove, poi, l’erosione della sponda dell’alveo naturale del torrente era un fenomeno ben riconoscibile all’epoca dei fatti di causa, data la sua progressiva evoluzione.

A fronte di tale accertamento in fatto, le critiche di (OMISSIS) S.p.A., lungi dall’evidenziare errori giuridici nel giudizio di sussunzione della fattispecie materiale in quella legale di riferimento (invero, non commessi dalla Corte territoriale), si appuntano (inammissibilmente) sull’apprezzamento fattuale riservato al giudice del merito in punto di rilevanza eziologica dell’evento costituente “caso fortuito”, senza, peraltro, che venga neppure dedotto un vizio scrutinabile ai sensi del citato articolo 360 c.p.c., n. 5.

4. – Va, dunque, accolto il ricorso principale di (OMISSIS) S.p.A. e rigettato il ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.A.

La sentenza impugnata deve essere cassata unicamente in relazione all’accoglimento anzidetto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (per essere stata esclusa la configurabilita’ stessa in capo a (OMISSIS) della qualita’ di custode ex articolo 2051 c.c. del “traliccio 22”), la causa puo’ essere decisa nel merito, senza doversi provvedere ad un rinvio al giudice di appello.

Cio’ in quanto, sebbene dalla stessa narrativa della sentenza impugnata risulti che, in primo grado, (OMISSIS) S.p.A. abbia proposto domanda di danni anche ai sensi degli articoli 2050 e 2043 c.c., dalla medesima sentenza (non solo dalla narrativa, ma anche dalla conclusioni ivi trascritte) non risulta, invece, che (seppure senza necessita’ di appello incidentale: cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700) su dette domande la societa’ abbia insistito in sede di gravame.

Ne’ (OMISSIS) S.p.A. ha evidenziato in questa sede, tramite il controricorso (e neppure con la memoria ex articolo 378 c.p.c.), di aver provveduto a riproporre in appello, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., le domande anzidette (fondate su titoli diversi da quello di cui all’articolo 2051 c.c.), cosi’ da doversi reputare – in difetto di ogni deduzione di parte (che avrebbe dovuto poi essere supportata da idonea localizzazione processuale, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – che, al riguardo, vi sia stata rinuncia.

Va, dunque, rigettata la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) S.p.A. contro (OMISSIS) S.p.A.

In ragione della reiezione del ricorso incidentale e dell’assenza di ogni impugnazione da parte della chiamata in causa, restano, dunque, fermi il rigetto dell’appello di (OMISSIS) S.p.A. in ordine alla accertata responsabilita’ civile e alla conseguente condanna per il danno cagionato, nonche’ la condanna della (OMISSIS) A r.l. a tenere indenne (OMISSIS) di quanto corrisposto a (OMISSIS) S.p.A. per le statuizioni di condanna in favore di quest’ultima societa’; cosi’ come restano ferme le statuizioni sulle spese processuali di primo e secondo grado relativamente alle posizioni di (OMISSIS) (singolarmente e non solidalmente) e della (OMISSIS).

5. – La novita’ e complessita’ della quaestio iuris e’ giusto motivo (trovando nella specie applicazione, ratione temporis, l’articolo 92 c.p.c. nella formulazione novellata dalla L. n. 263 del 2005 e successive modifiche, essendo stato il giudizio originariamente introdotto con citazione notificata nel marzo 2006, dopo il 1 marzo) di compensazione integrale delle spese di lite, di entrambi i giudizi di merito e del presente giudizio di legittimita’, tra (OMISSIS) S.p.A. e tutte le altre parti.

(OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) Coop a r.l. (che ha assunto in questa sede una posizione difensiva convergente a quella della propria assicurata) vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di (OMISSIS) S.p.A., come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e con distrazione al difensore ex articolo 93 c.p.c..

L’anzidetta convergenza di posizioni tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimita’ tra dette parti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale di (OMISSIS) S.p.A. e rigetta il ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.A.;

cassa la sentenza impugnata in relazione al solo ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) S.p.A. contro (OMISSIS) S.p.A.;

compensa interamente le spese processuali del primo e secondo grado e del giudizio di legittimita’ tra (OMISSIS) S.p.A. e tutte le altre parti in causa;

condanna (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) a r.l., in solido tra loro, pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di (OMISSIS) S.p.A., che liquida in Euro 10.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. (OMISSIS);

compensa interamente le spese del giudizio di legittimita’ tra (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) Coop a r.l.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di (OMISSIS) S.p.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.